TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/10/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3558/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3558/2022 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DE SA NI NG e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VE AR e dell'avv.
RESISTENTE
CA AL (C.F. ), con il patrocinio C.F._3 dell'avv. AL CA e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA BENAMOZEGH 17 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
AL CA
INTERVENUTO- CURATORE SPECIALE
con OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Con l'intervento del P.M. -Sede
All'udienza cartolare del 5.6.2025 il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi “preverbali”, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 23.05.2004 con la SI , rilevando la nascita dei figli e Controparte_1 Per_1 Per_2
(il 09.01.2007) – affidati con decreto del Tribunale per i minorenni di Firenze n.
1424/2020 VG al Servizio sociale di Livorno richiedendo entrambi i minori
( , con diagnosi di disturbo oppositivo provocatorio, con episodi di Per_1 disregolazione emotivo comportamentale con disturbo dello spettro bipolare con caratteristiche miste, disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività di tipo combinato, con diagnosi di dislessia e disturbo Per_2 dell'apprendimento), seguiti dall , supporto per affrontare le CP_2 rispettive criticità ed essendo risultati i genitori privi delle necessarie risorse –
e di essere già addivenuti i coniugi a separazione con decreto di omologa n.
11427/2018 del 29.10.2018 Tribunale di Livorno (n. 2775/2018 R.G.), il signor evocava in causa la SI al fine di sentir Parte_1 Controparte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni che si riportano “[…] - l'affidamento dei figli minori e sarà Per_1 Per_2 congiunto con regime alternato con mantenimento diretto, dovendo intendersi il seguente calendario: nella prima e terza settimana trascorrerà l'intera Per_1 settimana con la madre mentre trascorrerà l'intera settimana con il padre;
Per_2 nella seconda e quarta settimana trascorrerà l'intera settimana dal padre Per_1 mentre trascorrerà l'intera settimana dalla madre;
Per_2
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni entrambi i minori trascorreranno con il padre o la madre il giorno di Pasqua e con la madre o il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale prediligendo se possibile la presenza di entrambi i genitori;
- disporre il mantenimento diretto dei minori in ragione delle condizioni economiche presso che equivalenti dei genitori nonché in ragione dei medesimi tempi di permanenza dei minori presso gli stessi;
- disporre a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, in esse includendo le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche, le spese sportive e ricreative, nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute e trasporto scolastico, attività ludico- sportive;
spese tutte da concordare previamente tra i coniugi e da documentare, secondo le linee del CNF;
- Disporre che il libretto relativo al conto intestato ai figli e venga Per_1 Per_2 gestito e tenuto dal padre del minore, Sig. ; Parte_1 in subordine:
2 - qualora nella denegata e non creduta ipotesi, fosse accertata una rilevante disparità economica reddituale, disporre l'affidamento congiunto con regime alternato dei minori
e disponendo in capo al ricorrente un contributo al mantenimento Per_1 Per_2 in favore dei figli non superiore ad € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) o comunque nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia da versare mensilmente alla madre;
- Con vittoria di spese e onorari”.
Si costituiva in giudizio la SI , la quale, confermando le Controparte_1 problematiche di gestione dei figli minori, ma contestando le allegazioni relative alle proprie condotte asseritamente di abbandono dei figli, concludeva come di seguito, per sentir “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 23.05.2004 ed annotato presso il registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Livorno, atto n. 58-p.
2- S.A.- 2004; 2) disporre
l'affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 alle seguenti condizioni: a) i figli e vivranno presso Per_1 Persona_3
l'abitazione del padre il martedì ed il giovedì dalle ore 14 (o comunque dall'uscita di scuola) sino al mattino successivo (quindi, prevedendo il pernotto presso la sua abitazione) allorquando si recheranno a scuola;
nei restanti giorni vivranno presso
l'abitazione ove la madre ha stabilito la propria residenza, sino al reperimento di una diversa sistemazione;
nel peridio in cui non dovranno frequentare la scuola, negli stessi giorni settimanali i minori staranno con il padre dalle ore 9,00 sino alle ore 9 ,00 del giorno successivo;
b) i figli trascorreranno presso ciascun genitore i weekend, a settimane alterne, dalle ore 10 del sabato sino alle ore 9 del lunedì successivo (quindi, prevedendo il pernotto presso la loro abitazione il sabato e la domenica); c) quanto alle festività, proseguendo quanto sino ad oggi concordato tra i coniugi, i figli trascorreranno con i genitori, ad anni alternati, i giorni 25 e 26 dicembre con un genitore, il 31 dicembre ed il 1 gennaio con l'altro, e, in maniera alternata, il giorno di
Pasqua presso un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, pernotto compreso;
d) stesso regime dell'alternanza verrà seguito in merito al giorno del compleanno dei due figli (gemelli), prediligendo per quanto possibile la presenza di entrambi i coniugi;
e) quanto alle vacanze estive, ciascuno dei coniugi potrà tenere con sé i figli per un periodo continuativo di 15 giorni da concordarsi di anno in anno tra gli stessi genitori con congruo preavviso. Detto calendario potrà subire modifiche concordate a seconda degli impegni scolastici o ludici dei minori, ovvero di esigenze personali e lavorative di ciascun genitore (da comunicare con congruo preavviso). 3) stabilire, a carico del coniuge l'obbligo di corrispondere a favore dei Parte_1 figli minori e la somma complessiva di € 600,00 mensili, Per_1 Per_2 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento, secondo tempi e modalità indicate da controparte;
4) stabilire la ripartizione tra i coniugi delle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno, tenendo al riguardo conto delle Linee
Guida elaborate dal CNF nel novembre 2017; 5) disporre che il libretto inerente il conto intestato ai figli minori per l'accredito dell'indennità di frequenza scolastica,
3 venga gestito direttamente dal signor Con vittoria di spese e Parte_1 compensi del presente procedimento”.
All'esito della comparizione innanzi al Presidente delegato veniva disposta discussione cartolare delle questioni accessorie;
quindi, mutato il
Presidente delegato e nominata curatore speciale dei minori l'avv. Francesca
Salvadorini, all'udienza del 27.9.2023 veniva disposto l'ascolto dei minori e successivamente venivano resi i provvedimenti provvisori in sede presidenziale.
La causa veniva rinviata davanti al Giudice istruttore il quale, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., rinviava poi il procedimento per la precisazione delle conclusioni, ciò tenuto conto anche dell'istruttoria svolta per il tramite dei Servizi Sociali quanto alla situazione familiare e considerate per il resto superflue al fine del decidere le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 5.6.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle relative repliche.
All'udienza in data 5.6.2025 venivano rassegnate le conclusioni che si riportano: nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato ha precisato le conclusioni come di seguito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 23.05.2004 e annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Livorno, Atto n. 58- p.
2- S. A-
2004, contratto in Livorno tra il Sig. e la Sig.ra alle Parte_1 Controparte_1 seguenti condizioni: - Fintanto che resterà presso la Comunità, i genitori si Per_1 prenderanno cura di in maniera alternata trascorrendo con lui una settimana Per_2 ciascuno e provvedendo al suo mantenimento in maniera diretta;
- Nel momento in cui uscirà dalla Comunità, e passeranno con il padre e la Per_1 Per_1 Per_2 madre una settimana ciascuno con regime alternato e con mantenimento diretto, dovendo intendersi il seguente calendario: nella prima e terza settimana Per_1 trascorrerà l'intera settimana con la madre mentre trascorrerà l'intera Per_2 settimana con il padre;
nella seconda e quarta settimana trascorrerà l'intera Per_1 settimana dal padre mentre trascorrerà l'intera settimana dalla madre;
- Per_2 disporre a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, in esse includendo le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche, le spese sportive e ricreative, nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute e trasporto scolastico, attività ludico- sportive;
spese tutte da concordare previamente tra i coniugi e da documentare, secondo le linee del CNF;
4 in subordine: - Disporre il collocamento di presso il padre, Sig. Per_2 Pt_1
il quale si prenderà cura del ragazzo;
”;
[...]
nell'interesse della parte resistente l'avvocato depositava nota di udienza con la quale dava atto che “[…] Come confermato anche dal ricorrente, a seguito dell'ennesimo “sfogo” del figlio che tornava ad assumere un atteggiamento Per_1 disforico e disregolato con linguaggio coprolalico nel richiedere insistentemente alla mamma la corresponsione dell'intero importo versato dall'INPS a titolo di Assegno
Unico, lo stesso richiedeva a tal fine l'intervento dei Carabinieri Testimone_1 che, verificato lo stato aggressivo del ragazzo, il quale, oltretutto, rifiutava in tale circostanza di assumere spontaneamente il trattamento terapeutico prescritto, richiedevano che lo stesso venisse sottoposto ad un Trattamento Sanitario
Obbligatorio.
E difatti, in pari data sarebbe stato ricoverato presso l'U.O.C. Psichiatria Per_1 dell'Ospedale di Livorno e visitato dalla dottoressa Persona_4
Il trattamento veniva gestito in seguito dallo psichiatra dottor Persona_5
Tuttavia, nonostante lo psichiatra avesse ritenuto ancora incompleto il trattamento, perché prima di disporre la sua dimissione, aveva ritenuto necessaria la sua completa stabilizzazione, e, soprattutto, aveva ritenuto necessario decidere congiuntamente ad entrambi i genitori in merito alla sua collocazione (alla luce della denuncia formalizzata e dell'attivazione del Codice Rosso), in data 4.03.2025 il padre del ragazzo, il signor richiedeva personalmente la dimissione del figlio, Parte_1 per poi portarlo a vivere presso la propria abitazione.
Preme evidenziare che, durante il trattamento obbligatorio, lo psichiatra aveva comunicato ai genitori che, a patto che il ragazzo avesse seguito regolarmente il percorso terapeutico anche successivamente alla sua dimissione, sarebbe stato opportuno far svolgere attività lavorativa ad per un periodo di 6 mesi Per_1 presso un canile o un supermercato e, una volta formalizzato un contratto di lavoro, lo stesso medico avrebbe richiesto l'inserimento del ragazzo nelle graduatorie per emergenza abitativa al fine di fargli ottenere un alloggio personale.
Purtroppo l'iniziativa assunta dal signor si sarebbe rivelata presto non idonea, Pt_1 posto che il ragazzo avrebbe disatteso il trattamento prescritto dallo psichiatra e, conseguentemente, iniziato nuovamente ad assumere un atteggiamento irrispettoso- questa volta- nei confronti del padre.
Padre che, in breve tempo, avrebbe deliberatamente deciso di buttare fuori dalla propria abitazione il figlio e, soltanto grazie alla determinazione della madre, lo Per_1 stesso veniva temporaneamente collocato presso una struttura recettiva cittadina.
Su suggerimento dello psichiatra che aveva sottoposto alle dovute terapie, il Per_1 dottor attualmente il ragazzo è entrato spontaneamente presso il Centro Per_5 territoriale Salute Mentale ubicato a Livorno in Via Gramsci, dove viene sottoposto alle quotidiane terapie e coinvolto in attività.
Una volta terminato il percorso, ad verrà assegnata un'unità abitativa. Per_1
5 Contestualmente, il fratello gemello risulta oramai collocato Persona_3 stabilmente presso l'abitazione del padre e mantenuto direttamente da quest'ultimo”.
***
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Alla luce degli atti e dei documenti di causa ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 e come mod. dalla L. 55/15 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avuto in considerazione il tempo trascorso dalla separazione e il contegno processuale tenuto dalle parti.
2. Nulla va pronunciato in via accessoria in punto di affidamento dei figli delle parti, essendo e divenuti medio tempore maggiorenni (v. tra Per_1 Per_2 le ultime, in argomento, ord. Cass. 30/01/2023 n. 2670, secondo la quale “In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo”).
3. Va invece statuito in merito al mantenimento dei ragazzi, che non sono economicamente autosufficienti.
3.1. Negli scritti conclusionali le parti hanno dato atto che , preso Per_1 medio tempore in carico dal servizio UFSMA, si trova dal 16 maggio u.s. presso la Comunità Starnini, ove dovrà restare per un anno e mezzo;
il piano terapeutico al momento ipotizzato nell'interesse del ragazzo è volto, secondo le allegazioni delle parti, ad una riabilitazione che possa portarlo, in prospettiva, ad una autonomia abitativa assistita.
Alla luce della suddetta attuale collocazione, può stabilirsi che ciascun genitore starà col figlio almeno quattro pomeriggi al mese (tendenzialmente una volta a settimana, salve migliori valutazioni anche in ragione delle indicazioni dei
6 sanitari), dovendo le parti diligentemente attivarsi nel rispetto del piano terapeutico e previo accordo con i sanitari che hanno in cura il ragazzo, nell'esclusivo interesse dello stesso.
Essendo le spese di mantenimento al momento rimesse alla struttura pubblica,
i genitori dovranno allo stato garantire al figlio gli importi per le minime spese personali e corrispondere le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio. Quanto al primo profilo, ritiene il Tribunale che occorra prevedere la ripartizione al 50% delle suddette spese, che, tenuto conto degli importi allegati negli scritti per le esigenze personali del ragazzo, potranno essere coperte dalle parti innanzitutto con quanto percepito a titolo di assegno unico ancora liquidato per , assegno da ripartirsi al 50% tra i signori Per_1
e Ogni ulteriore spesa, che dovesse essere richiesta dalla CP_1 Pt_1 struttura al fine del soddisfacimento delle esigenze personali del ragazzo anche in eccesso rispetto agli importi dell'assegno unico, sarà divisa tra le parti al 50%.
Con riguardo alle spese straordinarie, le suddette spese saranno sostenute da entrambe le parti nella rispettiva misura del 50%: le spese saranno individuate secondo il protocollo CNF in vigore e dovranno essere previamente concordate tra le parti e successivamente documentate. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail;
se il genitore che riceve la comunicazione non avrà risposto nel termine di gg. 10, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg.
3.2. Con riguardo a , risulta dagli atti di causa che il ragazzo risiede Per_2 stabilmente con il padre, il quale si occupa in via assolutamente prevalente delle necessità del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.
Il carico economico della gestione del ragazzo viene sostenuto integralmente dal signor (come indirettamente confermato anche dalla SI Pt_1
che nulla ha allegato con riguardo alla partecipazione al CP_1 mantenimento di , anzi confermando che il padre provvede a Per_2 mantenere il figlio ): lo stabile collocamento del ragazzo presso il Per_2 padre, così come l'attuale scarsa frequentazione madre/figlio, determinano infatti il pieno carico familiare sul signor Pt_1
Tenuto conto del fatto che, allo stato, non è quantificabile la permanenza del figlio presso la madre, valutato che in tal caso, avuto riguardo alla diversa situazione di salute di , non può che essere rimessa alle parti e al figlio Per_2 maggiorenne la determinazione delle occasioni di incontro, e valutato che allo stato non risulta significativo il contributo diretto della madre al mantenimento di , va disposto a carico della SI un Per_2 CP_1
7 contributo al mantenimento. Ciò posto, avuto riguardo anche alla differenza reddituale tra le parti (il reddito della SI da ultimo documentato CP_1
è pari ad euro 16.928,15 lordi, mentre il reddito del ricorrente per gli anni documentati è sostanzialmente costante e pari a circa 20.700,00 euro lordi) può essere indicato in euro 225,00 mensili, a decorrere dal mese di maggio 2025, quale momento in cui si è definitivamente delineato l'assetto familiare attuale
(con ingresso di , prima direttamente a carico della madre, nella Per_1 comunità).
L'assegno unico liquidato per il figlio va integralmente pagato in Per_2 favore del ricorrente.
Entrambi i genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio;
le stesse dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate secondo quanto previsto dal vigente protocollo predisposto dal C.N.F. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg.
4. Ogni altra questione contraddetta in giudizio tra le parti risulta assorbita da quanto sin qui motivato e in ogni caso irrilevante al fine del decidere.
5. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti in ragione dell'accoglimento solo parziale delle rispettive domande giudiziali, della reciproca condotta processuale e della peculiare evoluzione della situazione familiare posta a fondamento dell'assetto delineato all'esito del processo.
Avuto altresì specifico riguardo alle motivazioni sottese alla nomina del curatore speciale del minore e alla fase processuale in cui la stessa è intervenuta, entrambi i genitori vanno condannati al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, del compenso dovuto al curatore speciale da liquidarsi in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022. Tali importi vanno pagati in favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione a PSS del rappresentante processuale di e Per_1 Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori e Parte_1
in Livorno il 23.05.2004 e trascritto nei registri dello stato Controparte_1
8 civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2004 -
Parte 2 - Serie A – n. 58
Per quanto concerne i provvedimenti accessori così dispone:
- dispone che entrambe le parti contribuiscano nella misura del 50% al pagamento delle spese personali del figlio e che sia percepito al Per_1
50% dalle parti l'assegno unico liquidato in favore di le Testimone_1 spese straordinarie saranno sostenute da entrambe le parti nella rispettiva misura del 50%: le spese saranno individuate secondo il protocollo CNF in vigore e dovranno essere previamente concordate tra le parti e successivamente documentate. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà
l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg.
- dispone che la SI versi al signor a titolo di Controparte_1 Pt_1 contributo al mantenimento ordinario del figlio un assegno mensile di Per_2 euro 225,00, rivalutabile Istat a decorrere dal mese di maggio 2025; le spese straordinarie saranno sostenute da entrambe le parti nella rispettiva misura del 50%: le spese saranno individuate secondo il protocollo CNF in vigore e dovranno essere previamente concordate tra le parti e successivamente documentate. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà
l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg.
L'assegno unico liquidato nell'interesse di sarà percepito al Persona_3
100% dal padre;
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti;
- pone le spese per l'intervento del curatore a carico del e della Parte_1 SI nella rispettiva misura del 50%; liquida tali importi n Controparte_1 euro 1.200,00 per fase di studio, euro 1.000,00 per fase introduttiva ed euro
2.500,00 per fase di trattazione, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali
9 come per legge. Pagamento disposto in favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione a PSS del rappresentante processuale dei minori.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, li 11.10.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3558/2022 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DE SA NI NG e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VE AR e dell'avv.
RESISTENTE
CA AL (C.F. ), con il patrocinio C.F._3 dell'avv. AL CA e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA BENAMOZEGH 17 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
AL CA
INTERVENUTO- CURATORE SPECIALE
con OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Con l'intervento del P.M. -Sede
All'udienza cartolare del 5.6.2025 il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi “preverbali”, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 23.05.2004 con la SI , rilevando la nascita dei figli e Controparte_1 Per_1 Per_2
(il 09.01.2007) – affidati con decreto del Tribunale per i minorenni di Firenze n.
1424/2020 VG al Servizio sociale di Livorno richiedendo entrambi i minori
( , con diagnosi di disturbo oppositivo provocatorio, con episodi di Per_1 disregolazione emotivo comportamentale con disturbo dello spettro bipolare con caratteristiche miste, disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività di tipo combinato, con diagnosi di dislessia e disturbo Per_2 dell'apprendimento), seguiti dall , supporto per affrontare le CP_2 rispettive criticità ed essendo risultati i genitori privi delle necessarie risorse –
e di essere già addivenuti i coniugi a separazione con decreto di omologa n.
11427/2018 del 29.10.2018 Tribunale di Livorno (n. 2775/2018 R.G.), il signor evocava in causa la SI al fine di sentir Parte_1 Controparte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni che si riportano “[…] - l'affidamento dei figli minori e sarà Per_1 Per_2 congiunto con regime alternato con mantenimento diretto, dovendo intendersi il seguente calendario: nella prima e terza settimana trascorrerà l'intera Per_1 settimana con la madre mentre trascorrerà l'intera settimana con il padre;
Per_2 nella seconda e quarta settimana trascorrerà l'intera settimana dal padre Per_1 mentre trascorrerà l'intera settimana dalla madre;
Per_2
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni entrambi i minori trascorreranno con il padre o la madre il giorno di Pasqua e con la madre o il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale prediligendo se possibile la presenza di entrambi i genitori;
- disporre il mantenimento diretto dei minori in ragione delle condizioni economiche presso che equivalenti dei genitori nonché in ragione dei medesimi tempi di permanenza dei minori presso gli stessi;
- disporre a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, in esse includendo le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche, le spese sportive e ricreative, nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute e trasporto scolastico, attività ludico- sportive;
spese tutte da concordare previamente tra i coniugi e da documentare, secondo le linee del CNF;
- Disporre che il libretto relativo al conto intestato ai figli e venga Per_1 Per_2 gestito e tenuto dal padre del minore, Sig. ; Parte_1 in subordine:
2 - qualora nella denegata e non creduta ipotesi, fosse accertata una rilevante disparità economica reddituale, disporre l'affidamento congiunto con regime alternato dei minori
e disponendo in capo al ricorrente un contributo al mantenimento Per_1 Per_2 in favore dei figli non superiore ad € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) o comunque nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia da versare mensilmente alla madre;
- Con vittoria di spese e onorari”.
Si costituiva in giudizio la SI , la quale, confermando le Controparte_1 problematiche di gestione dei figli minori, ma contestando le allegazioni relative alle proprie condotte asseritamente di abbandono dei figli, concludeva come di seguito, per sentir “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 23.05.2004 ed annotato presso il registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Livorno, atto n. 58-p.
2- S.A.- 2004; 2) disporre
l'affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 alle seguenti condizioni: a) i figli e vivranno presso Per_1 Persona_3
l'abitazione del padre il martedì ed il giovedì dalle ore 14 (o comunque dall'uscita di scuola) sino al mattino successivo (quindi, prevedendo il pernotto presso la sua abitazione) allorquando si recheranno a scuola;
nei restanti giorni vivranno presso
l'abitazione ove la madre ha stabilito la propria residenza, sino al reperimento di una diversa sistemazione;
nel peridio in cui non dovranno frequentare la scuola, negli stessi giorni settimanali i minori staranno con il padre dalle ore 9,00 sino alle ore 9 ,00 del giorno successivo;
b) i figli trascorreranno presso ciascun genitore i weekend, a settimane alterne, dalle ore 10 del sabato sino alle ore 9 del lunedì successivo (quindi, prevedendo il pernotto presso la loro abitazione il sabato e la domenica); c) quanto alle festività, proseguendo quanto sino ad oggi concordato tra i coniugi, i figli trascorreranno con i genitori, ad anni alternati, i giorni 25 e 26 dicembre con un genitore, il 31 dicembre ed il 1 gennaio con l'altro, e, in maniera alternata, il giorno di
Pasqua presso un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, pernotto compreso;
d) stesso regime dell'alternanza verrà seguito in merito al giorno del compleanno dei due figli (gemelli), prediligendo per quanto possibile la presenza di entrambi i coniugi;
e) quanto alle vacanze estive, ciascuno dei coniugi potrà tenere con sé i figli per un periodo continuativo di 15 giorni da concordarsi di anno in anno tra gli stessi genitori con congruo preavviso. Detto calendario potrà subire modifiche concordate a seconda degli impegni scolastici o ludici dei minori, ovvero di esigenze personali e lavorative di ciascun genitore (da comunicare con congruo preavviso). 3) stabilire, a carico del coniuge l'obbligo di corrispondere a favore dei Parte_1 figli minori e la somma complessiva di € 600,00 mensili, Per_1 Per_2 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento, secondo tempi e modalità indicate da controparte;
4) stabilire la ripartizione tra i coniugi delle spese straordinarie, nella misura del 50% ciascuno, tenendo al riguardo conto delle Linee
Guida elaborate dal CNF nel novembre 2017; 5) disporre che il libretto inerente il conto intestato ai figli minori per l'accredito dell'indennità di frequenza scolastica,
3 venga gestito direttamente dal signor Con vittoria di spese e Parte_1 compensi del presente procedimento”.
All'esito della comparizione innanzi al Presidente delegato veniva disposta discussione cartolare delle questioni accessorie;
quindi, mutato il
Presidente delegato e nominata curatore speciale dei minori l'avv. Francesca
Salvadorini, all'udienza del 27.9.2023 veniva disposto l'ascolto dei minori e successivamente venivano resi i provvedimenti provvisori in sede presidenziale.
La causa veniva rinviata davanti al Giudice istruttore il quale, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., rinviava poi il procedimento per la precisazione delle conclusioni, ciò tenuto conto anche dell'istruttoria svolta per il tramite dei Servizi Sociali quanto alla situazione familiare e considerate per il resto superflue al fine del decidere le istanze istruttorie formulate da entrambe le parti.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 5.6.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle relative repliche.
All'udienza in data 5.6.2025 venivano rassegnate le conclusioni che si riportano: nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato ha precisato le conclusioni come di seguito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 23.05.2004 e annotato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Livorno, Atto n. 58- p.
2- S. A-
2004, contratto in Livorno tra il Sig. e la Sig.ra alle Parte_1 Controparte_1 seguenti condizioni: - Fintanto che resterà presso la Comunità, i genitori si Per_1 prenderanno cura di in maniera alternata trascorrendo con lui una settimana Per_2 ciascuno e provvedendo al suo mantenimento in maniera diretta;
- Nel momento in cui uscirà dalla Comunità, e passeranno con il padre e la Per_1 Per_1 Per_2 madre una settimana ciascuno con regime alternato e con mantenimento diretto, dovendo intendersi il seguente calendario: nella prima e terza settimana Per_1 trascorrerà l'intera settimana con la madre mentre trascorrerà l'intera Per_2 settimana con il padre;
nella seconda e quarta settimana trascorrerà l'intera Per_1 settimana dal padre mentre trascorrerà l'intera settimana dalla madre;
- Per_2 disporre a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, in esse includendo le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche, le spese sportive e ricreative, nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute e trasporto scolastico, attività ludico- sportive;
spese tutte da concordare previamente tra i coniugi e da documentare, secondo le linee del CNF;
4 in subordine: - Disporre il collocamento di presso il padre, Sig. Per_2 Pt_1
il quale si prenderà cura del ragazzo;
”;
[...]
nell'interesse della parte resistente l'avvocato depositava nota di udienza con la quale dava atto che “[…] Come confermato anche dal ricorrente, a seguito dell'ennesimo “sfogo” del figlio che tornava ad assumere un atteggiamento Per_1 disforico e disregolato con linguaggio coprolalico nel richiedere insistentemente alla mamma la corresponsione dell'intero importo versato dall'INPS a titolo di Assegno
Unico, lo stesso richiedeva a tal fine l'intervento dei Carabinieri Testimone_1 che, verificato lo stato aggressivo del ragazzo, il quale, oltretutto, rifiutava in tale circostanza di assumere spontaneamente il trattamento terapeutico prescritto, richiedevano che lo stesso venisse sottoposto ad un Trattamento Sanitario
Obbligatorio.
E difatti, in pari data sarebbe stato ricoverato presso l'U.O.C. Psichiatria Per_1 dell'Ospedale di Livorno e visitato dalla dottoressa Persona_4
Il trattamento veniva gestito in seguito dallo psichiatra dottor Persona_5
Tuttavia, nonostante lo psichiatra avesse ritenuto ancora incompleto il trattamento, perché prima di disporre la sua dimissione, aveva ritenuto necessaria la sua completa stabilizzazione, e, soprattutto, aveva ritenuto necessario decidere congiuntamente ad entrambi i genitori in merito alla sua collocazione (alla luce della denuncia formalizzata e dell'attivazione del Codice Rosso), in data 4.03.2025 il padre del ragazzo, il signor richiedeva personalmente la dimissione del figlio, Parte_1 per poi portarlo a vivere presso la propria abitazione.
Preme evidenziare che, durante il trattamento obbligatorio, lo psichiatra aveva comunicato ai genitori che, a patto che il ragazzo avesse seguito regolarmente il percorso terapeutico anche successivamente alla sua dimissione, sarebbe stato opportuno far svolgere attività lavorativa ad per un periodo di 6 mesi Per_1 presso un canile o un supermercato e, una volta formalizzato un contratto di lavoro, lo stesso medico avrebbe richiesto l'inserimento del ragazzo nelle graduatorie per emergenza abitativa al fine di fargli ottenere un alloggio personale.
Purtroppo l'iniziativa assunta dal signor si sarebbe rivelata presto non idonea, Pt_1 posto che il ragazzo avrebbe disatteso il trattamento prescritto dallo psichiatra e, conseguentemente, iniziato nuovamente ad assumere un atteggiamento irrispettoso- questa volta- nei confronti del padre.
Padre che, in breve tempo, avrebbe deliberatamente deciso di buttare fuori dalla propria abitazione il figlio e, soltanto grazie alla determinazione della madre, lo Per_1 stesso veniva temporaneamente collocato presso una struttura recettiva cittadina.
Su suggerimento dello psichiatra che aveva sottoposto alle dovute terapie, il Per_1 dottor attualmente il ragazzo è entrato spontaneamente presso il Centro Per_5 territoriale Salute Mentale ubicato a Livorno in Via Gramsci, dove viene sottoposto alle quotidiane terapie e coinvolto in attività.
Una volta terminato il percorso, ad verrà assegnata un'unità abitativa. Per_1
5 Contestualmente, il fratello gemello risulta oramai collocato Persona_3 stabilmente presso l'abitazione del padre e mantenuto direttamente da quest'ultimo”.
***
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Alla luce degli atti e dei documenti di causa ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n ° 2 lett. B) L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87 e come mod. dalla L. 55/15 essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avuto in considerazione il tempo trascorso dalla separazione e il contegno processuale tenuto dalle parti.
2. Nulla va pronunciato in via accessoria in punto di affidamento dei figli delle parti, essendo e divenuti medio tempore maggiorenni (v. tra Per_1 Per_2 le ultime, in argomento, ord. Cass. 30/01/2023 n. 2670, secondo la quale “In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo”).
3. Va invece statuito in merito al mantenimento dei ragazzi, che non sono economicamente autosufficienti.
3.1. Negli scritti conclusionali le parti hanno dato atto che , preso Per_1 medio tempore in carico dal servizio UFSMA, si trova dal 16 maggio u.s. presso la Comunità Starnini, ove dovrà restare per un anno e mezzo;
il piano terapeutico al momento ipotizzato nell'interesse del ragazzo è volto, secondo le allegazioni delle parti, ad una riabilitazione che possa portarlo, in prospettiva, ad una autonomia abitativa assistita.
Alla luce della suddetta attuale collocazione, può stabilirsi che ciascun genitore starà col figlio almeno quattro pomeriggi al mese (tendenzialmente una volta a settimana, salve migliori valutazioni anche in ragione delle indicazioni dei
6 sanitari), dovendo le parti diligentemente attivarsi nel rispetto del piano terapeutico e previo accordo con i sanitari che hanno in cura il ragazzo, nell'esclusivo interesse dello stesso.
Essendo le spese di mantenimento al momento rimesse alla struttura pubblica,
i genitori dovranno allo stato garantire al figlio gli importi per le minime spese personali e corrispondere le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio. Quanto al primo profilo, ritiene il Tribunale che occorra prevedere la ripartizione al 50% delle suddette spese, che, tenuto conto degli importi allegati negli scritti per le esigenze personali del ragazzo, potranno essere coperte dalle parti innanzitutto con quanto percepito a titolo di assegno unico ancora liquidato per , assegno da ripartirsi al 50% tra i signori Per_1
e Ogni ulteriore spesa, che dovesse essere richiesta dalla CP_1 Pt_1 struttura al fine del soddisfacimento delle esigenze personali del ragazzo anche in eccesso rispetto agli importi dell'assegno unico, sarà divisa tra le parti al 50%.
Con riguardo alle spese straordinarie, le suddette spese saranno sostenute da entrambe le parti nella rispettiva misura del 50%: le spese saranno individuate secondo il protocollo CNF in vigore e dovranno essere previamente concordate tra le parti e successivamente documentate. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail;
se il genitore che riceve la comunicazione non avrà risposto nel termine di gg. 10, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg.
3.2. Con riguardo a , risulta dagli atti di causa che il ragazzo risiede Per_2 stabilmente con il padre, il quale si occupa in via assolutamente prevalente delle necessità del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.
Il carico economico della gestione del ragazzo viene sostenuto integralmente dal signor (come indirettamente confermato anche dalla SI Pt_1
che nulla ha allegato con riguardo alla partecipazione al CP_1 mantenimento di , anzi confermando che il padre provvede a Per_2 mantenere il figlio ): lo stabile collocamento del ragazzo presso il Per_2 padre, così come l'attuale scarsa frequentazione madre/figlio, determinano infatti il pieno carico familiare sul signor Pt_1
Tenuto conto del fatto che, allo stato, non è quantificabile la permanenza del figlio presso la madre, valutato che in tal caso, avuto riguardo alla diversa situazione di salute di , non può che essere rimessa alle parti e al figlio Per_2 maggiorenne la determinazione delle occasioni di incontro, e valutato che allo stato non risulta significativo il contributo diretto della madre al mantenimento di , va disposto a carico della SI un Per_2 CP_1
7 contributo al mantenimento. Ciò posto, avuto riguardo anche alla differenza reddituale tra le parti (il reddito della SI da ultimo documentato CP_1
è pari ad euro 16.928,15 lordi, mentre il reddito del ricorrente per gli anni documentati è sostanzialmente costante e pari a circa 20.700,00 euro lordi) può essere indicato in euro 225,00 mensili, a decorrere dal mese di maggio 2025, quale momento in cui si è definitivamente delineato l'assetto familiare attuale
(con ingresso di , prima direttamente a carico della madre, nella Per_1 comunità).
L'assegno unico liquidato per il figlio va integralmente pagato in Per_2 favore del ricorrente.
Entrambi i genitori contribuiranno inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio;
le stesse dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate secondo quanto previsto dal vigente protocollo predisposto dal C.N.F. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg.
4. Ogni altra questione contraddetta in giudizio tra le parti risulta assorbita da quanto sin qui motivato e in ogni caso irrilevante al fine del decidere.
5. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti in ragione dell'accoglimento solo parziale delle rispettive domande giudiziali, della reciproca condotta processuale e della peculiare evoluzione della situazione familiare posta a fondamento dell'assetto delineato all'esito del processo.
Avuto altresì specifico riguardo alle motivazioni sottese alla nomina del curatore speciale del minore e alla fase processuale in cui la stessa è intervenuta, entrambi i genitori vanno condannati al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, del compenso dovuto al curatore speciale da liquidarsi in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022. Tali importi vanno pagati in favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione a PSS del rappresentante processuale di e Per_1 Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori e Parte_1
in Livorno il 23.05.2004 e trascritto nei registri dello stato Controparte_1
8 civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2004 -
Parte 2 - Serie A – n. 58
Per quanto concerne i provvedimenti accessori così dispone:
- dispone che entrambe le parti contribuiscano nella misura del 50% al pagamento delle spese personali del figlio e che sia percepito al Per_1
50% dalle parti l'assegno unico liquidato in favore di le Testimone_1 spese straordinarie saranno sostenute da entrambe le parti nella rispettiva misura del 50%: le spese saranno individuate secondo il protocollo CNF in vigore e dovranno essere previamente concordate tra le parti e successivamente documentate. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà
l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg.
- dispone che la SI versi al signor a titolo di Controparte_1 Pt_1 contributo al mantenimento ordinario del figlio un assegno mensile di Per_2 euro 225,00, rivalutabile Istat a decorrere dal mese di maggio 2025; le spese straordinarie saranno sostenute da entrambe le parti nella rispettiva misura del 50%: le spese saranno individuate secondo il protocollo CNF in vigore e dovranno essere previamente concordate tra le parti e successivamente documentate. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà
l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg.
L'assegno unico liquidato nell'interesse di sarà percepito al Persona_3
100% dal padre;
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti;
- pone le spese per l'intervento del curatore a carico del e della Parte_1 SI nella rispettiva misura del 50%; liquida tali importi n Controparte_1 euro 1.200,00 per fase di studio, euro 1.000,00 per fase introduttiva ed euro
2.500,00 per fase di trattazione, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali
9 come per legge. Pagamento disposto in favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione a PSS del rappresentante processuale dei minori.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, li 11.10.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
10