Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 12918/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LATINO ANGELO MARCO Parte_1 e dell'avv. CESANA DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA F. FRISI, 1 MONZA
contro
, con il patrocinio dell'avv. SERAFINO Controparte_1 FRANCESCO e dell'avv. ROVELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 MILANO
Oggetto: retribuzione professionale docenti
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica 6-11-24,
ha convenuto in giudizio il e del merito Parte_1 Controparte_2
per sentir accertare il proprio diritto alla retribuzione professionale docenti in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento del complessivo importo di € 1.682,92, oltre interessi legali.
Premesso di essere docente di scuola primaria, la ricorrente ha lamentato la mancata corresponsione della retribuzione professionale docenti, prevista dal c.c.n.l., in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati nell'a.s. 2021/2022..
pagina 1 di 4
Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso e' fondato e merita accoglimento.
La Cassazione nella sentenza n. 20015/2018, proprio in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha affermato il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
Dopo aver richiamato la disciplina di cui all'art. 7 del c.c.n.l. 15-3-01 del comparto scuola e di cui all'art. 25 del CCNI 31-8-99, la sentenza citata ha precisato: “dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che
l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato
pagina 2 di 4 comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Poste tali premesse, la S.C. ha concluso: “
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1
con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
Tali considerazioni consentono di superare le obiezioni avanzate dai convenuti nelle loro difese.
Il convenuto, quale datore di lavoro, e' quindi tenuto a corrispondere al ricorrente le CP_1
differenze retributive maturate a titolo di retribuzione professionale docenti in relazione ai contratti a tempo determinato per supplenze temporanee nell'a.s. 2021/2022.
In sede di discussione orale il procuratore del ricorrente, a fronte dell'eccezione di controparte relativa all'erroneo computo di un giorno di permesso non retribuito, ha ridotto la domanda a
€ 1.676,42.
pagina 3 di 4 Il convenuto ha dedotto altresi' l'erroneita' dei calcoli effettuati in ricorso, in quanto CP_1
“All'epoca di cui si discorre, quindi, la Retribuzione Professionale Docente ammontava a €
184,50 e non a € 194,80 come indicato in ricorso”.
Tale deduzione risulta infondata.
Infatti il c.c.n.l. di comparto relativo al periodo 2019/2021, sottoscritto il 18-1-24, ha riconosciuto un incremento aggiuntivo di € 10,30 rispetto a quello previsto dal c.c.n.l. del 6-
12-2022 e richiamato nella memoria di costituzione,
Il ricorrente ha pertanto diritto al pagamento del complessivo importo di €1.676,42, oltre interessi legali.
Come emerge dal conteggio prodotto, il calcolo e' stato effettuato sulla base dei giorni di lavoro effettivi e non comprende giornate di malattia o permesso, come invece paventato dal convenuto in sede di costituzione.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accerta il diritto della ricorrente alla retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a termine stipulati;
condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente il complessivo importo di € 1.676,42, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
1.030,00, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 14/01/2025
il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 4 di 4