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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/12/2025, n. 4031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4031 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3030/2018 R.G.
oggetto: Divisione di beni non caduti in successione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Romana Bisegna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3030/2018 promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Stefano
Comuzzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 64
ATTORE
CONTRO
e Controparte_1 CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
e nei confronti di
(C.F. e P. e per essa quale mandataria Controparte_3 PartitaIVA_2 CP_4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per P.IVA_3 procura in atti dall'avv. Alberto Fabbri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via
Pandolfini n. 26
e di
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_5 P.IVA_4 difesa per procura in atti dall'avv. Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Silvia Marchesi in Firenze, via Cavour n. 39/A
CREDITRICI INTERVENUTE
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI delle parti: le parti hanno concluso come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il in introduceva ritualmente il presente Parte_1 Parte_1 giudizio di divisione endoesecutiva notificando a , quale debitore esecutato, a Controparte_1 CP_2
quale comproprietario non esecutato, ed ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva n.
[...]
RGE 367/2013, l'ordinanza del 4 gennaio 2018 con la quale il giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Firenze disponeva procedersi al giudizio di divisione endoesecutiva ex art. 600 c.p.c. e art. 181 disp. att. co. 2 c.p.c. del bene immobile sito in NE V.no (FI) Corso Mazzini n. 51 identificato al catasto fabbricati di detto Comune in foglio 30 particella 250 sub 500, di proprietà per ½ di e Controparte_1 per ½ di . CP_2
Si costituiva nel presente giudizio la creditrice e per essa quale mandataria Controparte_3
(già ) dichiaratasi cessionaria di crediti in blocco da parte di Cassa di CP_4 Controparte_6
Risparmio di San Miniato, tra i quali quello azionato nella procedura esecutiva de qua, come da avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 148 del 16 dicembre 2017.
Si costituiva altresì deducendo di vantare dei Controparte_7 crediti nei confronti del comproprietario non esecutato , in forza dei decreti ingiuntivi CP_2 non opposti n. 763/17 e n. 364/18 emessi dal Tribunale di Arezzo rispettivamente in data 11 maggio
2017 e 2 marzo 2018.
Successivamente si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c. dichiaratasi successore CP_5
a titolo particolare di crediti ceduti in blocco da Banca del NO in seguito ad atto di cessione del
23 dicembre 2019. come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale foglio inserzioni n. 10 del 23 gennaio 2020, tra i quali risultavano ricompresi i rapporti oggetto del presente giudizio di divisione.
Nessuno si costituiva per e . Depositata dalla parte creditrice Controparte_1 CP_2 procedente la documentazione prevista ex art 567 c.p.c., con relazione del 21 giugno 2021 la professionista delegata, avv. evidenziava che la relazione notarile ed i certificati Persona_1 ipocatastali prodotti non risultavano completi ai fini sia della procedura esecutiva che di quella divisionale e non era quindi possibile individuare ed indicare l'ultimo titolo di acquisto della piena proprietà del bene pignorato antecedente al ventennio dalla data di trascrizione del pignoramento;
osservava in particolare l'assenza di alcune accettazioni e relative trascrizioni di eredità riconducibili al bene pignorato, con conseguente assenza della necessaria continuità delle trascrizioni. pagina 2 di 4 La professionista evidenziava altresì l'incompletezza dell'espletata CTU e chiedeva pertanto al giudice di adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso disponendo l'integrazione del pignoramento e della stessa consulenza tecnica di ufficio.
Con ordinanza del 20 ottobre 2022, il Tribunale di Firenze, ritenuta l'impossibilità di procedere alla vendita delegata, invitava il Condominio procedente ad integrare la domanda della documentazione mancante e, in particolare, di quella relativa all'accettazione dell'eredità da parte di e Controparte_1
. CP_2
Con successiva relazione del 13 dicembre 2023, la professionista delegata precisava che le due note di trascrizione depositate dal creditore procedente non sanavano in ogni caso la continuità delle trascrizioni.
In data 3 giugno 2024 il Condomino attore dichiarava quindi di non aver interesse alla prosecuzione del presente giudizio di divisione e confermava pertanto di rinunciare alla presente domanda di divisione endoesecutiva.
Fissata dal Tribunale l'udienza del 16 ottobre 2024 per la verifica dell'eventuale accettazione della rinuncia da parte dei convenuti, e chiedevano concedersi rinvio per Controparte_3 CP_5 acquisire la documentazione richiesta al fine accertare la continuità ereditaria relativamente all'immobile staggito.
A seguito di ulteriore relazione del 14 ottobre 2025 con la quale la professionista delegata dava atto che non risultava ancora sanata la continuità delle trascrizioni al ventennio come già segnalato in precedenza, il giudice invitava le parti a concludere in relazione alla promossa domanda di divisione endoesecutiva.
Il creditore procedente, ribadendo di non avere interesse alla prosecuzione, chiedeva quindi dichiararsi estinto il presente giudizio di divisione con assegnazione del termine per la riassunzione della procedura esecutiva al n. RGE 367/2013 per la distribuzione dei canoni di locazione percepiti in tale sede;
e attesa l'attuale impossibilità di individuare compiutamente Controparte_3 CP_5
l'asse ereditario, si dichiaravano remissive a giustizia chiedendo la compensazione delle spese del giudizio. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 novembre 2025, tenuta secondo le modalità della trattazione scritta, rilevato che alcuno dei creditori si era attivato per la necessaria continuità delle trascrizioni, la cui mancanza era già stata evidenziata nei precedenti provvedimenti, la causa veniva trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. con riserva del termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
pagina 3 di 4 *****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e , i Controparte_1 CP_2 quali pur essendo stati ritualmente evocati nel presente giudizio non si sono costituiti
All'esito, la domanda di divisione non può trovare accoglimento.
Come emerso dalle relazioni del delegato alla vendita e confermato dallo stesso creditore procedente e dalle creditrici intervenute, la documentazione acquisita in corso di causa ex art. 567 c.p.c. non consente di sanare la continuità delle trascrizioni nel ventennio quanto all'immobile staggito, relativamente alla posizione debitoria dei convenuti contumaci a . Controparte_1 CP_2
Per effetto di quanto sopra, la domanda di divisione endoesecutiva introdotta da
[...]
in relazione all'immobile sito in NE NO (FI) Corso Mazzini n. 51, Parte_1 identificato al catasto fabbricati di detto Comune in foglio 30 particella 250 sub 500, risulta dunque improcedibile né le parti si sono attivate, ad oggi, per ovviare a tale mancanza di continuità.
In assenza di reale soccombenza tra le parti, dato che debitore e comproprietario sono rimasti contumaci, sussistono gravi ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 3030/2018:
- dichiara improcedibile la domanda promossa da in Parte_1 Pt_1
;
[...]
- compensa tra le parti le spese di lite.
Firenze, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 4 di 4
oggetto: Divisione di beni non caduti in successione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Romana Bisegna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3030/2018 promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Stefano
Comuzzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 64
ATTORE
CONTRO
e Controparte_1 CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
e nei confronti di
(C.F. e P. e per essa quale mandataria Controparte_3 PartitaIVA_2 CP_4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per P.IVA_3 procura in atti dall'avv. Alberto Fabbri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via
Pandolfini n. 26
e di
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_5 P.IVA_4 difesa per procura in atti dall'avv. Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Silvia Marchesi in Firenze, via Cavour n. 39/A
CREDITRICI INTERVENUTE
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI delle parti: le parti hanno concluso come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il in introduceva ritualmente il presente Parte_1 Parte_1 giudizio di divisione endoesecutiva notificando a , quale debitore esecutato, a Controparte_1 CP_2
quale comproprietario non esecutato, ed ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva n.
[...]
RGE 367/2013, l'ordinanza del 4 gennaio 2018 con la quale il giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Firenze disponeva procedersi al giudizio di divisione endoesecutiva ex art. 600 c.p.c. e art. 181 disp. att. co. 2 c.p.c. del bene immobile sito in NE V.no (FI) Corso Mazzini n. 51 identificato al catasto fabbricati di detto Comune in foglio 30 particella 250 sub 500, di proprietà per ½ di e Controparte_1 per ½ di . CP_2
Si costituiva nel presente giudizio la creditrice e per essa quale mandataria Controparte_3
(già ) dichiaratasi cessionaria di crediti in blocco da parte di Cassa di CP_4 Controparte_6
Risparmio di San Miniato, tra i quali quello azionato nella procedura esecutiva de qua, come da avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 148 del 16 dicembre 2017.
Si costituiva altresì deducendo di vantare dei Controparte_7 crediti nei confronti del comproprietario non esecutato , in forza dei decreti ingiuntivi CP_2 non opposti n. 763/17 e n. 364/18 emessi dal Tribunale di Arezzo rispettivamente in data 11 maggio
2017 e 2 marzo 2018.
Successivamente si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c. dichiaratasi successore CP_5
a titolo particolare di crediti ceduti in blocco da Banca del NO in seguito ad atto di cessione del
23 dicembre 2019. come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale foglio inserzioni n. 10 del 23 gennaio 2020, tra i quali risultavano ricompresi i rapporti oggetto del presente giudizio di divisione.
Nessuno si costituiva per e . Depositata dalla parte creditrice Controparte_1 CP_2 procedente la documentazione prevista ex art 567 c.p.c., con relazione del 21 giugno 2021 la professionista delegata, avv. evidenziava che la relazione notarile ed i certificati Persona_1 ipocatastali prodotti non risultavano completi ai fini sia della procedura esecutiva che di quella divisionale e non era quindi possibile individuare ed indicare l'ultimo titolo di acquisto della piena proprietà del bene pignorato antecedente al ventennio dalla data di trascrizione del pignoramento;
osservava in particolare l'assenza di alcune accettazioni e relative trascrizioni di eredità riconducibili al bene pignorato, con conseguente assenza della necessaria continuità delle trascrizioni. pagina 2 di 4 La professionista evidenziava altresì l'incompletezza dell'espletata CTU e chiedeva pertanto al giudice di adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso disponendo l'integrazione del pignoramento e della stessa consulenza tecnica di ufficio.
Con ordinanza del 20 ottobre 2022, il Tribunale di Firenze, ritenuta l'impossibilità di procedere alla vendita delegata, invitava il Condominio procedente ad integrare la domanda della documentazione mancante e, in particolare, di quella relativa all'accettazione dell'eredità da parte di e Controparte_1
. CP_2
Con successiva relazione del 13 dicembre 2023, la professionista delegata precisava che le due note di trascrizione depositate dal creditore procedente non sanavano in ogni caso la continuità delle trascrizioni.
In data 3 giugno 2024 il Condomino attore dichiarava quindi di non aver interesse alla prosecuzione del presente giudizio di divisione e confermava pertanto di rinunciare alla presente domanda di divisione endoesecutiva.
Fissata dal Tribunale l'udienza del 16 ottobre 2024 per la verifica dell'eventuale accettazione della rinuncia da parte dei convenuti, e chiedevano concedersi rinvio per Controparte_3 CP_5 acquisire la documentazione richiesta al fine accertare la continuità ereditaria relativamente all'immobile staggito.
A seguito di ulteriore relazione del 14 ottobre 2025 con la quale la professionista delegata dava atto che non risultava ancora sanata la continuità delle trascrizioni al ventennio come già segnalato in precedenza, il giudice invitava le parti a concludere in relazione alla promossa domanda di divisione endoesecutiva.
Il creditore procedente, ribadendo di non avere interesse alla prosecuzione, chiedeva quindi dichiararsi estinto il presente giudizio di divisione con assegnazione del termine per la riassunzione della procedura esecutiva al n. RGE 367/2013 per la distribuzione dei canoni di locazione percepiti in tale sede;
e attesa l'attuale impossibilità di individuare compiutamente Controparte_3 CP_5
l'asse ereditario, si dichiaravano remissive a giustizia chiedendo la compensazione delle spese del giudizio. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 novembre 2025, tenuta secondo le modalità della trattazione scritta, rilevato che alcuno dei creditori si era attivato per la necessaria continuità delle trascrizioni, la cui mancanza era già stata evidenziata nei precedenti provvedimenti, la causa veniva trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. con riserva del termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
pagina 3 di 4 *****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e , i Controparte_1 CP_2 quali pur essendo stati ritualmente evocati nel presente giudizio non si sono costituiti
All'esito, la domanda di divisione non può trovare accoglimento.
Come emerso dalle relazioni del delegato alla vendita e confermato dallo stesso creditore procedente e dalle creditrici intervenute, la documentazione acquisita in corso di causa ex art. 567 c.p.c. non consente di sanare la continuità delle trascrizioni nel ventennio quanto all'immobile staggito, relativamente alla posizione debitoria dei convenuti contumaci a . Controparte_1 CP_2
Per effetto di quanto sopra, la domanda di divisione endoesecutiva introdotta da
[...]
in relazione all'immobile sito in NE NO (FI) Corso Mazzini n. 51, Parte_1 identificato al catasto fabbricati di detto Comune in foglio 30 particella 250 sub 500, risulta dunque improcedibile né le parti si sono attivate, ad oggi, per ovviare a tale mancanza di continuità.
In assenza di reale soccombenza tra le parti, dato che debitore e comproprietario sono rimasti contumaci, sussistono gravi ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 3030/2018:
- dichiara improcedibile la domanda promossa da in Parte_1 Pt_1
;
[...]
- compensa tra le parti le spese di lite.
Firenze, 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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