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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/07/2024, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P., dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3052 / 2016 avente ad oggetto: impugnativa delibera assembleare.
TRA: (c.f. , rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Vincenzo Montefusco ed elett.te dom.ti in Castel San Giorgio alla Via Alveo Noce del Principe 8 giusta procura in calce all'atto di citazione, ATTORE
CONTRO
: , con sede in Roccapiemonte alla via Controparte_1 della Libertà n.72/84 (c.f. ), in persona dell'amministratore legale P.IVA_1 rappr.te p.t., sig. , con sede in Roccapiemonte alla Via della Libertà Controparte_2
72/84 ed elett.te dom.to in Roccapiemonte alla via M. Pagano 189 presso l' avv.to Francesca Viviano che lo rappresenta e difende giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite concludevano come da verbale di udienza del 19.02.2024, le cui conclusioni si hanno in questa sede per trascritte e riprodotte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18.06.2009 n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente
Pagina 1 suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies
C.p.c., Cass. N° 22409/06).
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez.
I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c. - di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c. da effettive garanzie di difesa - articolo 24 della
Costituzione - e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma, della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica
l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
Con atto di citazione notificato il 05.05.2016 il sig. , nella qualità Parte_1 di condomino del CO “ ” sito in Roccapiemonte alla Via Controparte_1 della Libertà, conveniva in giudizio il CO per sentir accertare e dichiarare nulla ed improduttiva di effetti ogni delibera assunta nella seduta assembleare del
23.10.2016, relativamente ai punti 1 e 3 all'ordine del giorno per le motivazioni meglio esposte nell'atto introduttivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 29.07.2016 il convenuto CO
, chiedendo il rigetto della domanda per la infondatezza nel Controparte_1 merito della pretesa azionata.
Rassegnate le conclusioni la causa, all'udienza del 19.02.2024, veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc dal designato
Giudice On. dott. Silvio La Rana.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda è stata proposta tempestivamente, avendo l'attore notificato l'atto di citazione in data 05.05.2016, ossia entro il
Pagina 2 termine di giorni 30 decorrente dalla redazione del verbale negativo di mediazione
(06.04.2016).
Inoltre è procedibile, avendo l'attore esperito il procedimento di mediazione con istanza depositata in data 19.01.2016, nel rispetto di giorni 30 dalla data di notifica del verbale assembleare impugnato notificatogli il 22.12.2015, procedimento concluso con esito negativo, come da verbale di mediazione depositato agli atti.
Vi è legittimazione attiva, con la produzione in giudizio del titolo di proprietà dell'immobile facente parte del , così come non contestata è la CP_1 legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Nel caso in esame, la impugnativa riguarda i punti 1 e 3 all'ordine del giorno della delibera assembleare del 26.06.2015 attinenti alla approvazione dei consuntivi chiusi al 31.12.2014 e dei criteri di riparto delle spese e dell'effettivo riparto delle stesse e delle spese del custode giudiziario di cui al punto 3 del detto ordine del giorno.
La domanda è infondata è va rigettata.
Ed invero dai documenti prodotti è risultato che i riparti sono stati effettuati alla luce del regolamento condominiale in vigore.
La doglianza circa la esistenza di un superCO, come disciplinato dalla normativa successivamente intervenuta, che avesse previsto una nuova ripartizione delle spese andava affrontata in altra sede ovvero, con la richiesta all'autorità giudiziaria, previa convocazione di apposita assemblea per la sua costituzione e modifica e/o integrazione del regolamento condominiale e della ripartizione delle spese esistenti.
Nel caso che ci occupa la richiesta di spese è stata quantificata in base ai regolamenti esistenti ed in vigore.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Pagina 3 Le spese processuali, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo, ritiene sul punto questo Giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, e la mancanza di alcuna attività istruttoria, consenta di compensare le stesse tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 20/07/2024.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P., dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3052 / 2016 avente ad oggetto: impugnativa delibera assembleare.
TRA: (c.f. , rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Vincenzo Montefusco ed elett.te dom.ti in Castel San Giorgio alla Via Alveo Noce del Principe 8 giusta procura in calce all'atto di citazione, ATTORE
CONTRO
: , con sede in Roccapiemonte alla via Controparte_1 della Libertà n.72/84 (c.f. ), in persona dell'amministratore legale P.IVA_1 rappr.te p.t., sig. , con sede in Roccapiemonte alla Via della Libertà Controparte_2
72/84 ed elett.te dom.to in Roccapiemonte alla via M. Pagano 189 presso l' avv.to Francesca Viviano che lo rappresenta e difende giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite concludevano come da verbale di udienza del 19.02.2024, le cui conclusioni si hanno in questa sede per trascritte e riprodotte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18.06.2009 n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente
Pagina 1 suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies
C.p.c., Cass. N° 22409/06).
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez.
I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c. - di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c. da effettive garanzie di difesa - articolo 24 della
Costituzione - e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma, della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica
l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
Con atto di citazione notificato il 05.05.2016 il sig. , nella qualità Parte_1 di condomino del CO “ ” sito in Roccapiemonte alla Via Controparte_1 della Libertà, conveniva in giudizio il CO per sentir accertare e dichiarare nulla ed improduttiva di effetti ogni delibera assunta nella seduta assembleare del
23.10.2016, relativamente ai punti 1 e 3 all'ordine del giorno per le motivazioni meglio esposte nell'atto introduttivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 29.07.2016 il convenuto CO
, chiedendo il rigetto della domanda per la infondatezza nel Controparte_1 merito della pretesa azionata.
Rassegnate le conclusioni la causa, all'udienza del 19.02.2024, veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc dal designato
Giudice On. dott. Silvio La Rana.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda è stata proposta tempestivamente, avendo l'attore notificato l'atto di citazione in data 05.05.2016, ossia entro il
Pagina 2 termine di giorni 30 decorrente dalla redazione del verbale negativo di mediazione
(06.04.2016).
Inoltre è procedibile, avendo l'attore esperito il procedimento di mediazione con istanza depositata in data 19.01.2016, nel rispetto di giorni 30 dalla data di notifica del verbale assembleare impugnato notificatogli il 22.12.2015, procedimento concluso con esito negativo, come da verbale di mediazione depositato agli atti.
Vi è legittimazione attiva, con la produzione in giudizio del titolo di proprietà dell'immobile facente parte del , così come non contestata è la CP_1 legittimazione passiva del convenuto. CP_1
Nel caso in esame, la impugnativa riguarda i punti 1 e 3 all'ordine del giorno della delibera assembleare del 26.06.2015 attinenti alla approvazione dei consuntivi chiusi al 31.12.2014 e dei criteri di riparto delle spese e dell'effettivo riparto delle stesse e delle spese del custode giudiziario di cui al punto 3 del detto ordine del giorno.
La domanda è infondata è va rigettata.
Ed invero dai documenti prodotti è risultato che i riparti sono stati effettuati alla luce del regolamento condominiale in vigore.
La doglianza circa la esistenza di un superCO, come disciplinato dalla normativa successivamente intervenuta, che avesse previsto una nuova ripartizione delle spese andava affrontata in altra sede ovvero, con la richiesta all'autorità giudiziaria, previa convocazione di apposita assemblea per la sua costituzione e modifica e/o integrazione del regolamento condominiale e della ripartizione delle spese esistenti.
Nel caso che ci occupa la richiesta di spese è stata quantificata in base ai regolamenti esistenti ed in vigore.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Pagina 3 Le spese processuali, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo, ritiene sul punto questo Giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, e la mancanza di alcuna attività istruttoria, consenta di compensare le stesse tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 20/07/2024.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
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