Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02809/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14615/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14615 del 2022, proposto da
SS CE, rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Coletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Richter Mapelli Mozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento, reso noto con la comunicazione di improcedibilità prot. 117252 ex art. 2 comma 2 della L. 241/90 e s.m. e i. del 08/07/22, con cui il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Edilizia del Comune di Roma ha concluso negativamente il procedimento in forma semplificata avente ad oggetto la richiesta avanzata nel 2006 per la concessione di contributo ai sensi della l. n. 13/89.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. SC AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, in qualità di proprietario di un villino sito in Roma, in via Cesare Vigna n. 95, ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento del provvedimento con cui il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Edilizia del Comune di Roma ha concluso, rigettandola, il procedimento in forma semplificata avente ad oggetto la richiesta avanzata nel 2006 di concessione del contributo ai sensi della l. n. 13 del 1989, in relazione agli ascensori da realizzare nel progetto di ristrutturazione.
Affidandosi ad un unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduceva, in punto di diritto, la violazione di legge, l’eccesso di potere e l’errata motivazione, in quanto l’Amministrazione intimata aveva erroneamente contestato che la realizzazione dell’opera era avvenuta in data antecedente alla presentazione dell’istanza di concessione del contributo.
Infatti, copiosa documentazione dimostrava che i lavori di installazione dell’ascensore erano stati avviati successivamente alla richiesta di rilascio del contributo: in tal senso, le fatture dei lavori, datate da settembre 2006 ad aprile 2009; la denuncia di inizio attività dell’8 aprile 2007, a firma della moglie di parte ricorrente, accompagnata dalla relazione Tecnica asseverata del dott. Ing. Maffei, in qualità di progettista dei lavori; la dichiarazione del 12 novembre 2007, a firma del titolare della Edilcostruzioni di Ventrice, il quale dichiara di aver eseguito le opere di completamento richieste.
2. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata che, con memoria depositata il 13 gennaio 2023, insisteva per il rigetto del ricorso, in quanto per ammissione della stessa parte ricorrente, i lavori per il superamento delle barriere architettoniche e l’installazione dell’ascensore risultano essere stati iniziati il giorno 07.04.2006 e, dunque, in data antecedente rispetto a quella di presentazione della domanda, del 05.06.2006.
Infatti, la circostanza che nel caso di specie rendeva improcedibile la domanda di contributo presentata dalla parte ricorrente non era tanto il fatto che la realizzazione dei lavori non fosse già stata completata alla data del 05.06.2006 di presentazione della domanda, bensì il fatto che i lavori de quibus fossero comunque già stati iniziati.
Infatti, l’art. 6 della l. n. 13 del 1989 stabiliva testualmente che “ per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (…) sono concessi contributi… ”.
La stessa circolare applicativa del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22.06.1989, al punto 4.5 aveva peraltro chiarito che “ la domanda deve riguardare opere non ancora realizzate: i comuni nei quali le opere debbono essere eseguite possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione, anche mediante controlli a campione, da effettuarsi immediatamente dopo la presentazione della domanda ”: tale elemento, come previsto al punto 4.7, doveva essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare all’istanza di contributo, in cui: “ l'interessato deve inoltre dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione ”.
Senza tacere, infine, che durante l’istruttoria emergeva che per l’immobile in oggetto erano state rilasciate, negli anni 2013 e 2014, in data successiva alla presentazione della domanda di contributo, ben tre concessioni in sanatoria dato, questo, che si pone con tutta evidenza in clamorosa contraddizione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’istanza di contributo nell’anno 2006: in sostanza, l’immobile nel quale erano stati realizzati i lavori non era regolare dal punto di vista urbanistico-edilizio nel momento in cui era stata presentata la relativa istanza di contributo per i lavori medesimi.
3. All’udienza di smaltimento del 9 gennaio 2026, tenutasi da remoto, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso deve essere respinto perché manifestamente infondato.
5. In tal senso è infatti sufficiente rilevare, ai sensi dell’art 74 c.p.a. – secondo cui “ nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” – che entrambi i profili ritenuti ostativi dall’amministrazione locale resistente risultano correttamente valutati.
E’ noto, infatti, il principio generale per cui ai fini della erogazione di contributi pubblici i requisiti previsti dalla lex specialis – siano essi rispettivamente negativi o positivi - devono sussistere al momento della presentazione della relativa domanda, non potendo essere integrati successivamente.
Ciò posto, nella fattispecie è emerso ictu oculi che al momento della presentazione, da un lato, le opere edili erano già state avviate, in contrasto con il regime normativo previsto, non potendo infatti positivamente valutarsi il fatto che le stesse non fossero però state ancora terminate; dall’altro, che l’immobile non aveva ancora ottenuto la positiva sanatoria delle opere abusivamente realizzate, non potendo - come detto -l’amministrazione tenere presente l’elemento successivo dell’intervenuto rilascio dei provvedimenti di sanatoria, per le ragioni generali in precedenza riportate.
Ne consegue, quindi, che il ricorso deve essere respinto perché manifestamente infondato.
6. Attese tuttavia le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e, soprattutto, la risalenza della stessa, si ritiene che ricorrano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché manifestamente infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI BA AL, Presidente FF
SC AN, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC AN | RI BA AL |
IL SEGRETARIO