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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1544/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio MA TR Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1544/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FLORIANI Parte_1 C.F._1
MASSIMO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLORIANI CP_1 C.F._2
MASSIMO
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI congiunte come precisate nel termine assegnato dell'15.12.2025 e di seguito riportate 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenuto a Massa il 25.07.1998 tra i sigg.ri e . Parte_1 CP_1
2) Il padre verserà alla ex moglie per il mantenimento dei figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, la somma di €. 200,00 mensile rivalutabile annualmente, sino alla loro indipendenza economica e finché vivranno con la madre.
3) Tutte le spese straordinarie per i figli, preventivamente concordate e documentate, verranno sostenute da entrambi i genitori, per la rispettiva quota del 50% come da Protocollo Tribunale di
Lecco fino alla loro indipendenza economica.
4) Le detrazioni per i figli competeranno esclusivamente alla madre.
5) Le parti dichiarano di essere entrambe indipendenti economicamente, dichiarano reciprocamente di aver regolato tutte le pregresse questioni economiche e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, l'una nei confronti dell'altra, per qualsiasi titolo e/o ragione in relazione all'intercorso rapporto di coniugio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 25/07/1998 nel Comune di MASSA e dalla loro unione sono nati due figli,
il 24.10.2002 e MARCO il 10.03.2005. Per_1
Il giorno 26.6.2019 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 11.7.2019 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
28/10/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli e MARCO, maggiorenne ma non economicamente autonomi, Per_1 non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario nel
COMUNE DI MASSA il 25/07/1998 tra e trascritto nei Parte_1 CP_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1998, parte II, serie A, numero 116;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di MASSA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 15/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio MA TR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio MA TR Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1544/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FLORIANI Parte_1 C.F._1
MASSIMO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLORIANI CP_1 C.F._2
MASSIMO
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI congiunte come precisate nel termine assegnato dell'15.12.2025 e di seguito riportate 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenuto a Massa il 25.07.1998 tra i sigg.ri e . Parte_1 CP_1
2) Il padre verserà alla ex moglie per il mantenimento dei figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, la somma di €. 200,00 mensile rivalutabile annualmente, sino alla loro indipendenza economica e finché vivranno con la madre.
3) Tutte le spese straordinarie per i figli, preventivamente concordate e documentate, verranno sostenute da entrambi i genitori, per la rispettiva quota del 50% come da Protocollo Tribunale di
Lecco fino alla loro indipendenza economica.
4) Le detrazioni per i figli competeranno esclusivamente alla madre.
5) Le parti dichiarano di essere entrambe indipendenti economicamente, dichiarano reciprocamente di aver regolato tutte le pregresse questioni economiche e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, l'una nei confronti dell'altra, per qualsiasi titolo e/o ragione in relazione all'intercorso rapporto di coniugio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 25/07/1998 nel Comune di MASSA e dalla loro unione sono nati due figli,
il 24.10.2002 e MARCO il 10.03.2005. Per_1
Il giorno 26.6.2019 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 11.7.2019 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
28/10/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli e MARCO, maggiorenne ma non economicamente autonomi, Per_1 non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario nel
COMUNE DI MASSA il 25/07/1998 tra e trascritto nei Parte_1 CP_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1998, parte II, serie A, numero 116;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di MASSA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 15/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio MA TR