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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/11/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. MI CA, all'esito della riserva assunta all'udienza del 10 ottobre 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3016/2023 promossa da:
Sig.ra nata a [...] lo [...], C.F. ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente, elett.te dom.ta in Messina, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Nardi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
Sig.ra , nata il [...] a [...] (c.f. ), residente in [...] CP_1 C.F._2
e Sig.ra , nata il [...] a [...] (c.f. ), residente in CP_2 C.F._3
Milazzo (ME), Piazza Gen. Nastasi, 33, entrambe rappresentate e difese per procura alle liti in atti dall'Avv. Andrea Fiore del Foro di Messina ed elettivamente domiciliate presso il suo studio,
OPPOSTE
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo, locazione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa .
Fatto e diritto
Con atto di citazione datato 13 dicembre 2023, la Signora proponeva opposizione Parte_1 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 657/2023, emesso in data 15.05.2023 dal Tribunale Civile di Messina in esito alla procedura monitoria iscritta al n. 554/2023 R.G., sulle istanze delle Sigg.re e CP_1
notificatoLe in data 16.06.2023, ritenendolo illegittimo ed infondato, per la somma pari ad CP_2
Euro 3.000,00 per asseriti canoni impagati relativi ai mesi Aprile/Settembre 2022 quali rivenienti da un risolto rapporto locativo, già sussistito “inter partes” e concernente un cespite ubicato in
Messina, V.le San MA 381, Provinciale. Tale loro credito in realtà non sussiste in quanto ampiamente compensato, e quindi estinto, in ragione delle cospicue spese sostenute dall'ex conduttrice, odierna opponente, al fine di effettuare numerose riparazioni nel cespite locatole onde renderlo agibile, come ben a conoscenza delle locatrici e siccome pure espressamente contemplato nel contratto di locazione . Il predetto regolamento negoziale, infatti, all'art. 7), testualmente – e significativamente … - prevedeva che la conduttrice dovesse eseguire “per rendere l'immobile abitabile” molteplici e sostanziali interventi migliorativi quali: “ ripristino parete salone, registrazione infissi e sistemazione maniglie, sistemazione tapparelle, sistemazione lavandino, sistema rubinetteria, inserimento placche mancanti, inserimento scaldabagno e pulizia immobile” : opere ed interventi, ovviamente consentiti dal locatore, cui si sono ulteriormente aggiunti
l'installazione di un climatizzatore nonché la realizzazione di un impianto (mancante) per la ricezione del segnale televisivo. Ovviamente tutti questi interventi, rimasti acquisiti al cespite di proprietà di controparte, odierne opposte, hanno comportato ingenti costi di realizzazione in misura pari ad Euro 4.500,00, che sono stati formalmente opposti in compensazione dalla conduttrice, in occasione della comunicazione, datata 31.10.2022, di recesso dal rapporto locativo de quo.
CHIEDEVA : 1) Ritenere e dichiarare che il credito monitoriamente azionato dalle Sigg.re CP_1
e , a mezzo del D.I. n. 657/2023, oggetto della presente opposizione, è estinto a cagione
[...] CP_2 dell'opposta compensazione del controcredito di Euro 4.500,00 vantato dalla Sig.ra Parte_1
, e scaturente dai lavori occorsi per eseguire tutti quegli interventi, contrattualmente
[...] previsti, al fine di rendere abitabile il cespite locatole;
2) Per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo di pagamento n. 657/2023 quale emesso in data 15.05.2023 dal Tribunale Civile di Messina in esito alla procedura monitoria iscritta al n. 554/2023 R.G., sulle istanze delle Sigg.re e CP_1
, in atti generalizzate, notificato all'odierna ricorrente in data 16.06.2023, in quanto CP_2 illegittimo ed infondato nelle soggiacenti pretese creditorie, per le causali sopra rassegnate;
3) Non accogliere l'eventuale avversa richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. n. 657/2023 ex art. 648
c.p.c., in quanto la presente opposizione risulta fondata su prova scritta, addirittura riveniente da espressa clausola del regolamento locatizio (art. 7), avente chiara efficacia confessoria “inter partes”; 4) Ammettere prova per testi sulla seguente circostanza: “Vero o non che la conduttrice
Sig.ra , al fine di rendere abitabile l'immobile locatole ed ubicato in Viale San Parte_1
MA 381 ha fatto eseguire numerosi interventi migliorativi, quali ……; 5) Condannare le opposte
Sigg.re e alle spese e compensi del presente giudizio” CP_1 CP_2
Nel costituirsi in giudizio, parte opposta, preliminarmente chiedeva la fissazione di un termine per consentire l'espletamento della procedura di mediazione fra le parti, nel rispetto del principio di cui all'art. 5, comma 1 bis del D.lgs. n. 28/2010; sempre in via preliminare eccepiva l'improcedibilità
e/o l'inammissibilità dell'opposizione azionata dalla Sig.ra in quanto proposta in Parte_1 violazione dell'art. 645 c.p.c. e nel merito contestava come l'opposizione fosse destituita da ogni fondamento, atteso che le parti non hanno mai concordato alcuna compensazione fra le spese asseritamente sostenute dalla originaria conduttrice per gli interventi realizzati all'interno dell'immobile in oggetto, così come si evince dal contenuto del contratto sottoscritto in data 23 luglio
2018, nonché, ulteriormente, contestato dalle opponenti nella missiva del 17 gennaio 2023, prodotta in atti . Si tratta, invero, di spese che la ricorrente avrebbero dovuto sostenere a prescindere dalla corresponsione delle somme dovute a titolo di canone di locazione. Peraltro, a tutto voler concedere, la ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla quantificazione degli interventi asseritamente realizzati all'interno del summenzionato immobile (ad esempio tramite la produzione di idonea quietanza di pagamento), sicché l'invocata prova testimoniale del Sig. si appalesa, Testimone_1 oltre che inammissibile poiché di natura esplorativa, non conducente ai fini della prova del relativo superiore ammontare, quantificato presuntivamente in € 4.500,00. Chiedeva il rigetto dell'opposizione .
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione, con ordinanza resa in data 02.07.2025, il
G.O. , rilevato che le migliorie concordate dalle parti sono elencate sub art. 7 del contratto di locazione dalle stesse sottoscritto e tenuto conto di quanto previsto nel successivo art. 8; ritenuta ininfluente ai fini decisori la chiesta prova testimoniale, atteso che la circostanza è in parte documentalmente provata ed in parte sfornita di alcun supporto documentale.
p.q.m.
Rigetta la richiesta di prova testimoniale formulata da parte opponente e rimette la causa per la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c all'udienza del 10 ottobre 2025, che si svolgerà a trattazione scritta, assegnando alle parti termine fino a dieci gg prima per il deposto di note difensive.
Lette le note trasmesse dalle parti, la causa veniva pertanto trattenuta per la decisione all'udienza del
10 ottobre 2025, svolta a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La proposta opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente , ritiene questo giudicante , che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Va richiamato e fatta applicazione, ai fini della decisione, del principio della c.d. ragione più liquida, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il quale consente al giudice della causa, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., di limitare l'esame della domanda giudiziale al motivo di merito suscettibile di definire il giudizio, con piena soddisfazione del diritto fatto valere e ciò anche in presenza di questioni pregiudiziali (Cass. S.U. n. 9936/ 2014). In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. E' piuttosto il debitore convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, mediante l'avvenuto adempimento.( Cass.
Civ. SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743).
Nel caso di specie, l'opposta ha dimostrato la fonte negoziale del credito azionato, producendo il contratto di locazione e legittimando la richiesta di pagamento dei canoni locatizi rimasti impagati, di cui alla procedura monitoria, mentre la parte convenuta non ha fornito prova alcuna di una eventuale forma di adempimento, rendendo così incontestabili i fatti dedotti in citazione.
E' indubbio, oltre che incontestato, che fra le parti in causa sia stato sottoscritto un contratto di locazione, come da documentazione prodotta in atti.
L'art. 1571 c.c. recita che la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo e per l'art. 1587
c.c.; il principale obbligo scaturente dalla conclusione di un contratto di locazione per il conduttore consiste nel pagamento del corrispettivo pattuito per il godimento della cosa locata;
l'inadempimento di tale obbligo comporta la condanna del conduttore al pagamento dei canoni non corrisposti (cfr.,
Cass Civ., SS.UU., n. 13533 del 2001; Tribunale di Nola, sent. n. 439/2017).
Ed ai sensi dell'art. 1453 c.c. il creditore deve esclusivamente dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e allegare il fatto dell' inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte .
Ed invero, l'art. 2697 c.c., in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti del giudizio, stabilisce che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; tale principio assurge a criterio di decisione laddove non si sia pervenuti alla prova dell'esistenza del fatto posto a fondamento del diritto azionato in giudizio, ponendo così la carenza di prova a carico della parte alla quale spettava l'onere di provare la sussistenza dello stesso.
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che le parti, con il contratto sottoscritto in data 23 luglio 2018 hanno concordato , all'art. 7), testualmente che la conduttrice dovesse eseguire “ il ripristino parete salone, registrazione infissi e sistemazione maniglie, sistemazione tapparelle, sistemazione lavandino, sistema rubinetteria, inserimento placche mancanti, inserimento scaldabagno e pulizia immobile” e sub art. 8 che “A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto il conduttore non versa la mensilità di deposito in quanto investirà tale somma per le migliorie citate dall'art. 7”. La ulteriore richiesta di compensazione somme, oltre quella prevista dal contratto, è stata contestata dalle opponenti nella missiva del 17 gennaio 2023: “ facendo seguito alla Vostra p.e.c. dell'11 gennaio 2023, le rappresento nuovamente che le opere eseguite all'interno dell'immobile dalle precedenti conduttrici non sono state previamente autorizzate dalle mie clienti, così come stabilito in seno al contratto di locazione del 20 luglio 2018. Altresì, devo ulteriormente precisare che le Signore e Parte_1 non hanno mai fornito idonea prova delle spese presuntivamente sostenute per l'esecuzione CP_3 delle prima dette opere (a titolo esemplificativo ma non esaustivo fattura e/o quietanza di pagamento). Di conseguenza, si ribadisce che non vi è la disponibilità a procedere alla compensazione opposta nei termini e nelle modalità rappresentanti dalle Sig.re e Parte_1
” CP_3
Non è stata fornita prova alcuna dell'asserito accordo compensativo della somma di € 4.500,00, né ancor meno siffatto adempimento poteva essere affidato alla chiesta prova testimoniale, ritenuta inammissibile per il combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c. . Ai sensi dell'art. 2725 c.c. quando “un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente” (ossia in caso di perdita del documento senza colpa, che non è quello di specie); e l'art. 2726 c.c. dispone che le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento;
quindi per il combinato disposto delle norme di legge sopra citate, né un contratto di locazione, né la prova dei pagamenti asseritamente effettuati dalla conduttrice, possono essere provati per testimoni.
Non risulta in atti che le parti abbiano concordato l'installazione di un climatizzatore e la realizzazione di un impianto per la ricezione del segnale televisivo”, lavori ai quali, ove effettivamente eseguiti, si sarebbe dovuta applicare la normativa di cui agli artt. 1592 e 1593 del c.c.
Pertanto, nel rigettare la proposta opposizione, si conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
657/2023 del 15.05.2023 e si condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo , tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta dalle parti .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Messina , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, Rigetta l'opposizione,
conferma il decreto ingiuntivo opposto,
Condanna parte opponente Signora al pagamento in favore della parte Parte_1 opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a.
Si comunichi,
Messina, 04 novembre 2025
Il Giudice
MI CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. MI CA, all'esito della riserva assunta all'udienza del 10 ottobre 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3016/2023 promossa da:
Sig.ra nata a [...] lo [...], C.F. ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente, elett.te dom.ta in Messina, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Nardi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
Sig.ra , nata il [...] a [...] (c.f. ), residente in [...] CP_1 C.F._2
e Sig.ra , nata il [...] a [...] (c.f. ), residente in CP_2 C.F._3
Milazzo (ME), Piazza Gen. Nastasi, 33, entrambe rappresentate e difese per procura alle liti in atti dall'Avv. Andrea Fiore del Foro di Messina ed elettivamente domiciliate presso il suo studio,
OPPOSTE
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo, locazione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa .
Fatto e diritto
Con atto di citazione datato 13 dicembre 2023, la Signora proponeva opposizione Parte_1 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 657/2023, emesso in data 15.05.2023 dal Tribunale Civile di Messina in esito alla procedura monitoria iscritta al n. 554/2023 R.G., sulle istanze delle Sigg.re e CP_1
notificatoLe in data 16.06.2023, ritenendolo illegittimo ed infondato, per la somma pari ad CP_2
Euro 3.000,00 per asseriti canoni impagati relativi ai mesi Aprile/Settembre 2022 quali rivenienti da un risolto rapporto locativo, già sussistito “inter partes” e concernente un cespite ubicato in
Messina, V.le San MA 381, Provinciale. Tale loro credito in realtà non sussiste in quanto ampiamente compensato, e quindi estinto, in ragione delle cospicue spese sostenute dall'ex conduttrice, odierna opponente, al fine di effettuare numerose riparazioni nel cespite locatole onde renderlo agibile, come ben a conoscenza delle locatrici e siccome pure espressamente contemplato nel contratto di locazione . Il predetto regolamento negoziale, infatti, all'art. 7), testualmente – e significativamente … - prevedeva che la conduttrice dovesse eseguire “per rendere l'immobile abitabile” molteplici e sostanziali interventi migliorativi quali: “ ripristino parete salone, registrazione infissi e sistemazione maniglie, sistemazione tapparelle, sistemazione lavandino, sistema rubinetteria, inserimento placche mancanti, inserimento scaldabagno e pulizia immobile” : opere ed interventi, ovviamente consentiti dal locatore, cui si sono ulteriormente aggiunti
l'installazione di un climatizzatore nonché la realizzazione di un impianto (mancante) per la ricezione del segnale televisivo. Ovviamente tutti questi interventi, rimasti acquisiti al cespite di proprietà di controparte, odierne opposte, hanno comportato ingenti costi di realizzazione in misura pari ad Euro 4.500,00, che sono stati formalmente opposti in compensazione dalla conduttrice, in occasione della comunicazione, datata 31.10.2022, di recesso dal rapporto locativo de quo.
CHIEDEVA : 1) Ritenere e dichiarare che il credito monitoriamente azionato dalle Sigg.re CP_1
e , a mezzo del D.I. n. 657/2023, oggetto della presente opposizione, è estinto a cagione
[...] CP_2 dell'opposta compensazione del controcredito di Euro 4.500,00 vantato dalla Sig.ra Parte_1
, e scaturente dai lavori occorsi per eseguire tutti quegli interventi, contrattualmente
[...] previsti, al fine di rendere abitabile il cespite locatole;
2) Per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo di pagamento n. 657/2023 quale emesso in data 15.05.2023 dal Tribunale Civile di Messina in esito alla procedura monitoria iscritta al n. 554/2023 R.G., sulle istanze delle Sigg.re e CP_1
, in atti generalizzate, notificato all'odierna ricorrente in data 16.06.2023, in quanto CP_2 illegittimo ed infondato nelle soggiacenti pretese creditorie, per le causali sopra rassegnate;
3) Non accogliere l'eventuale avversa richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. n. 657/2023 ex art. 648
c.p.c., in quanto la presente opposizione risulta fondata su prova scritta, addirittura riveniente da espressa clausola del regolamento locatizio (art. 7), avente chiara efficacia confessoria “inter partes”; 4) Ammettere prova per testi sulla seguente circostanza: “Vero o non che la conduttrice
Sig.ra , al fine di rendere abitabile l'immobile locatole ed ubicato in Viale San Parte_1
MA 381 ha fatto eseguire numerosi interventi migliorativi, quali ……; 5) Condannare le opposte
Sigg.re e alle spese e compensi del presente giudizio” CP_1 CP_2
Nel costituirsi in giudizio, parte opposta, preliminarmente chiedeva la fissazione di un termine per consentire l'espletamento della procedura di mediazione fra le parti, nel rispetto del principio di cui all'art. 5, comma 1 bis del D.lgs. n. 28/2010; sempre in via preliminare eccepiva l'improcedibilità
e/o l'inammissibilità dell'opposizione azionata dalla Sig.ra in quanto proposta in Parte_1 violazione dell'art. 645 c.p.c. e nel merito contestava come l'opposizione fosse destituita da ogni fondamento, atteso che le parti non hanno mai concordato alcuna compensazione fra le spese asseritamente sostenute dalla originaria conduttrice per gli interventi realizzati all'interno dell'immobile in oggetto, così come si evince dal contenuto del contratto sottoscritto in data 23 luglio
2018, nonché, ulteriormente, contestato dalle opponenti nella missiva del 17 gennaio 2023, prodotta in atti . Si tratta, invero, di spese che la ricorrente avrebbero dovuto sostenere a prescindere dalla corresponsione delle somme dovute a titolo di canone di locazione. Peraltro, a tutto voler concedere, la ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla quantificazione degli interventi asseritamente realizzati all'interno del summenzionato immobile (ad esempio tramite la produzione di idonea quietanza di pagamento), sicché l'invocata prova testimoniale del Sig. si appalesa, Testimone_1 oltre che inammissibile poiché di natura esplorativa, non conducente ai fini della prova del relativo superiore ammontare, quantificato presuntivamente in € 4.500,00. Chiedeva il rigetto dell'opposizione .
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione, con ordinanza resa in data 02.07.2025, il
G.O. , rilevato che le migliorie concordate dalle parti sono elencate sub art. 7 del contratto di locazione dalle stesse sottoscritto e tenuto conto di quanto previsto nel successivo art. 8; ritenuta ininfluente ai fini decisori la chiesta prova testimoniale, atteso che la circostanza è in parte documentalmente provata ed in parte sfornita di alcun supporto documentale.
p.q.m.
Rigetta la richiesta di prova testimoniale formulata da parte opponente e rimette la causa per la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c all'udienza del 10 ottobre 2025, che si svolgerà a trattazione scritta, assegnando alle parti termine fino a dieci gg prima per il deposto di note difensive.
Lette le note trasmesse dalle parti, la causa veniva pertanto trattenuta per la decisione all'udienza del
10 ottobre 2025, svolta a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La proposta opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente , ritiene questo giudicante , che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Va richiamato e fatta applicazione, ai fini della decisione, del principio della c.d. ragione più liquida, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il quale consente al giudice della causa, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., di limitare l'esame della domanda giudiziale al motivo di merito suscettibile di definire il giudizio, con piena soddisfazione del diritto fatto valere e ciò anche in presenza di questioni pregiudiziali (Cass. S.U. n. 9936/ 2014). In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. E' piuttosto il debitore convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, mediante l'avvenuto adempimento.( Cass.
Civ. SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ. sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cass. Civ. sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647; Cass. Civ. sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. Civ. sez. I, 13 giugno 2006 n. 13674; Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 2007, n. 1743).
Nel caso di specie, l'opposta ha dimostrato la fonte negoziale del credito azionato, producendo il contratto di locazione e legittimando la richiesta di pagamento dei canoni locatizi rimasti impagati, di cui alla procedura monitoria, mentre la parte convenuta non ha fornito prova alcuna di una eventuale forma di adempimento, rendendo così incontestabili i fatti dedotti in citazione.
E' indubbio, oltre che incontestato, che fra le parti in causa sia stato sottoscritto un contratto di locazione, come da documentazione prodotta in atti.
L'art. 1571 c.c. recita che la locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo e per l'art. 1587
c.c.; il principale obbligo scaturente dalla conclusione di un contratto di locazione per il conduttore consiste nel pagamento del corrispettivo pattuito per il godimento della cosa locata;
l'inadempimento di tale obbligo comporta la condanna del conduttore al pagamento dei canoni non corrisposti (cfr.,
Cass Civ., SS.UU., n. 13533 del 2001; Tribunale di Nola, sent. n. 439/2017).
Ed ai sensi dell'art. 1453 c.c. il creditore deve esclusivamente dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e allegare il fatto dell' inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte .
Ed invero, l'art. 2697 c.c., in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti del giudizio, stabilisce che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”; tale principio assurge a criterio di decisione laddove non si sia pervenuti alla prova dell'esistenza del fatto posto a fondamento del diritto azionato in giudizio, ponendo così la carenza di prova a carico della parte alla quale spettava l'onere di provare la sussistenza dello stesso.
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che le parti, con il contratto sottoscritto in data 23 luglio 2018 hanno concordato , all'art. 7), testualmente che la conduttrice dovesse eseguire “ il ripristino parete salone, registrazione infissi e sistemazione maniglie, sistemazione tapparelle, sistemazione lavandino, sistema rubinetteria, inserimento placche mancanti, inserimento scaldabagno e pulizia immobile” e sub art. 8 che “A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto il conduttore non versa la mensilità di deposito in quanto investirà tale somma per le migliorie citate dall'art. 7”. La ulteriore richiesta di compensazione somme, oltre quella prevista dal contratto, è stata contestata dalle opponenti nella missiva del 17 gennaio 2023: “ facendo seguito alla Vostra p.e.c. dell'11 gennaio 2023, le rappresento nuovamente che le opere eseguite all'interno dell'immobile dalle precedenti conduttrici non sono state previamente autorizzate dalle mie clienti, così come stabilito in seno al contratto di locazione del 20 luglio 2018. Altresì, devo ulteriormente precisare che le Signore e Parte_1 non hanno mai fornito idonea prova delle spese presuntivamente sostenute per l'esecuzione CP_3 delle prima dette opere (a titolo esemplificativo ma non esaustivo fattura e/o quietanza di pagamento). Di conseguenza, si ribadisce che non vi è la disponibilità a procedere alla compensazione opposta nei termini e nelle modalità rappresentanti dalle Sig.re e Parte_1
” CP_3
Non è stata fornita prova alcuna dell'asserito accordo compensativo della somma di € 4.500,00, né ancor meno siffatto adempimento poteva essere affidato alla chiesta prova testimoniale, ritenuta inammissibile per il combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c. . Ai sensi dell'art. 2725 c.c. quando “un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente” (ossia in caso di perdita del documento senza colpa, che non è quello di specie); e l'art. 2726 c.c. dispone che le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento;
quindi per il combinato disposto delle norme di legge sopra citate, né un contratto di locazione, né la prova dei pagamenti asseritamente effettuati dalla conduttrice, possono essere provati per testimoni.
Non risulta in atti che le parti abbiano concordato l'installazione di un climatizzatore e la realizzazione di un impianto per la ricezione del segnale televisivo”, lavori ai quali, ove effettivamente eseguiti, si sarebbe dovuta applicare la normativa di cui agli artt. 1592 e 1593 del c.c.
Pertanto, nel rigettare la proposta opposizione, si conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
657/2023 del 15.05.2023 e si condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo , tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta dalle parti .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Messina , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, Rigetta l'opposizione,
conferma il decreto ingiuntivo opposto,
Condanna parte opponente Signora al pagamento in favore della parte Parte_1 opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a.
Si comunichi,
Messina, 04 novembre 2025
Il Giudice
MI CA