TAR Venezia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 400
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380 del 2001, come modificato dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98

    Il Tribunale ritiene preferibile l'interpretazione secondo cui la norma si applica anche a edifici crollati o demoliti in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione, purché la preesistente consistenza sia accertabile. Viene sottolineato che il fabbricato era stato demolito per ragioni di sicurezza e che la disciplina urbanistica non è peggiorata, anzi è venuto meno un vincolo paesaggistico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 400
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 400
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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