Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 31/12/2025, n. 24128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24128 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24128/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12042/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12042 del 2025, proposto da
LE RA, rappresentato e difeso dall'avvocato LE RA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza nr. 18281/24 del Tribunale di Roma del 29/11/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 il dott. NC VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso:
-con la sentenza nr. 18281/24 del 28/11/2024, pubblicata in data 29/11/2024, successivamente emendata dell’errore materiale in data 08/05/2025, il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso ex art. 281 decies c.p.c, presentato dal sig.-OMISSIS-, disponeva, tra l’altro, la condanna della parte resistente a pagare al ricorrente le spese di lite che liquidava in euro 2.906,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, Iva e Cpa;
-trascorso il termine di 120 giorni per l’inizio delle azioni esecutive nei confronti della P.A., l’Amministrazione soccombente non ha ancora provveduto al pagamento in favore dell’avv. LE RA, quale antistatario, delle spese di lite liquidate dal Tribunale capitolino con la citata sentenza nr. 18281/24;
- insiste pertanto per la decisione del ricorso con condanna alle spese di giudizio e refusione del C.U.
- la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, co. 2 lett. c), c.p.a.;
ritenuto che:
- il ricorso in ottemperanza va accolto in quanto la sentenza n.18281/2024 del Tribunale di Roma non è stata ancora eseguita e, per l’effetto, il Ministero dell’Interno deve essere condannato ad eseguire il giudicato nella parte relativa al mancato pagamento delle spese di giudizio ivi indicate in favore del ricorrente, difensore antistatario nel giudizio di che trattasi;
- occorre procedere sin d’ora alla nomina di un Commissario ad acta , in caso di ulteriore inerzia da parte dell’amministrazione resistente.
Al predetto adempimento l’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Si nomina, per l’ipotesi di eventuale, protratta inottemperanza del provvedimento in epigrafe, quale Commissario ad acta incaricato della relativa esecuzione, il Capo del Dipartimento per l’Amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno o un funzionario da questi delegato, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 30 (trenta) giorni.
Va invece respinta la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle c.d. astreintes , attesa la suindicata, stringente e celere procedura di ottemperanza disposta con la presente sentenza (cfr. in termini, Tar del Lazio, sez. I ter, sentenza n. 14343/2024).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in parte motiva e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare completa esecuzione nel senso indicato in motivazione alla sentenza n.18281/2024 emessa dal Tribunale di Roma entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, nomina Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per l’Amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno o un funzionario da questi delegato, il quale provvederà nei termini di cui in motivazione;
- respinge, per quanto in motivazione, la domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, a favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA GI, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
NC VE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC VE | DA GI |
IL SEGRETARIO