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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/09/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 10 settembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 794 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ivi residente in [...]
Pascucci 13 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Antonella Torrini e dall'avv. Alberto Bancalà, anche disgiuntamente fra loro, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Grosseto via Ombrone 7, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_1
( P.I. con sede legale in Grosseto alla Via Controparte_2 P.IVA_1
Brigate Partigiane n. 64, rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Manciulli ( C.F. del Foro di Grosseto con studio in Grosseto alla via Reno n. 2 presso il quale elegge domicilio, giusta delega in atti telematici.
CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione licenziamento. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro:
- in tesi, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato da nei confronti di a norma dell'art. 2, D. Controparte_1 Parte_1
Lgs. n.23/2015, in quanto ritorsivo e comunque viziato da motivo illecito ex art.1345 c.c., e conseguentemente:
- ordinare alla , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;
- dichiarare tenuta e per l'effetto condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patito dalla ricorrente stabilendo un'indennità pari alla retribuzione dell'ultima busta paga corrisposta alla ricorrente ed allegata sub doc. 15 (mese di luglio 2024) - dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme riconosciute dal dovuto al saldo. in ipotesi, accertato e dichiarato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente, di un'indennità di €. 12.150,00, pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione, o della diversa somma di giustizia;
in ogni caso, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a corripondere alla ricorrente
l'importo di €. 2025,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Pag. 2 di 19 dichiarare tenuta e per l'effetto condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a corripondere alla ricorrente il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi nella misura di €.
15.000 o quella diversa minore o maggiore di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
Convenuta: "Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in premessa, respingere le domande tutte proposte dalla ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13 settembre 2024 Parte_1
adiva il Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, al fine di
[...] veder accertata e dichiarata la nullità del licenziamento intimatole da in quanto ritorsivo o, comunque, infondato per Controparte_1 carenza del giustificato motivo oggettivo formalmente addotto.
A tal fine rappresentava (i) di aver convissuto more uxorio dal 2009 con - socio unico, legale rappresentante e Controparte_2 presidente del Consiglio di amministrazione della società CP_1
– unitamente ai rispettivi figli, nati da altre relazioni, in un
[...] immobile acquistato con un mutuo contratto dalla coppia (doc. 1); (ii) che il rapporto si è deteriorato per responsabilità del il quale CP_2 teneva comportamenti aggressivi tanto da costringerla ad allontanarlo dall'abitazione e a ricorrere all'Autorità Giudiziaria (cfr. denunce per maltrattamenti doc. 2) e che tali condotte sono state perpetrate dal nche in ambito lavorativo;
(iii) che era stata CP_2 assunta alle dipendenze della società convenuta a tempo indeterminato con decorrenza dal 12 agosto 2023 in qualità di impiegata addetta alle vendite, livello 3°, per la promozione e stipula di contratti nel settore della telefonia e della fornitura di energie (doc.
Pag. 3 di 19 3); (iv) che, con lettera del 19 giugno 2024 (doc. 4), il datore di lavoro le comunicava il licenziamento con preavviso per giustificato motivo oggettivo, indicando la cessazione del rapporto di lavoro alla data del successivo 31 agosto;
(v) che con successiva lettera del 27 giugno 2024 (doc. 5) il reiterava l'intimazione di CP_2 licenziamento con la medesima motivazione, ma indicando come data di cessazione del rapporto il 31 luglio;
(vi) che egli poneva in essere al contempo condotte moleste e pregiudizievoli sul luogo di lavoro in suo danno allo scopo di escluderla dall'attività lavorativa fino a che in data 9 luglio 2024 veniva smantellata la propria postazione di lavoro;
inoltre le intimava di firmare delle lettere di contestazione disciplinare per fatti insussistenti e mai contestati in precedenza;
nella stessa data del 9 luglio il le sottraeva le chiavi della autovettura CP_2
Audi Q2 targata GA844CB, a lei in uso in forza di pregressi accordi
(doc. 6) e che infine (vii) il giorno successivo trovava la serratura sostituita, con conseguente impossibilità di accesso al luogo di lavoro.
Tanto sinteticamente riassunto, parte ricorrente lamentava l'illegittimità dell'iniziativa datoriale poiché non sorretta da alcuna valida motivazione e mascherante in realtà una finalità ritorsiva, produttiva di gravi danni sia patrimoniali che non patrimoniali.
Lamentava inoltre di non ricevuto l'indennità sostitutiva del preavviso per il mese di agosto 2024.
Concludeva quindi come in epigrafe compiutamente riportato.
2. Si costituiva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 contestando in fatto e in diritto i profili di Controparte_2 doglianza di cui al ricorso e, in particolare, evidenziando come il licenziamento fosse motivato dalla consistente riduzione del fatturato aziendale. Evidenziava poi che il rapporto era cessato definitivamente alla data del 31 agosto 2024 (quindi come indicato nella prima lettera di licenziamento) e che la società aveva eseguito il pagamento di tutti
Pag. 4 di 19 gli emolumenti maturati dalla compreso il preavviso per Parte_1
i mesi di luglio e agosto (doc n.3 res.). Nel merito del gmo, deduceva che la società era stata costituita nell'anno 2018, con oggetto l'assunzione di mandati di agenzia/subagenzia e rappresentanza, procacciamento di affari e/o segnalazione clienti, per conto di imprese nazionali ed estere operanti nei settori della telefonia e degli strumenti per la comunicazione e l'accesso alla rete internet, della fornitura di energia elettrica e l'attività di commercio in ogni forma di tutti i prodotti e accessori inerenti ai predetti settori (cfr. visura doc.
n.4). Tutti i dipendenti in forza presso l'azienda hanno sempre avuto la medesima qualifica di “addetti alle vendite”. Rappresentava inoltre che grazie alle manovre finanziarie (c.d. superbonus 110%) la società raggiungeva la sua massima espansione economica con la vendita di impianti fotovoltaici;
a tal fine produceva bilanci del 2022 e del 2023
(doc n. 5 e n. 6), anno in cui la veniva assunta Parte_1 con qualifica di addetta alle vendite. Tuttavia nei tempi successivi gli incentivi per gli impianti fotovoltaici si riducevano drasticamente e in particolare il Superbonus si esauriva alla data del 31 dicembre 2023.
L'azienda vedeva quindi una consistente riduzione del volume di affari, con una media del 40%.
Circa i dedotti maltrattamenti, riconosceva l'esistenza di una risalente relazione decennale sfociata in una convivenza more uxorio che terminava per volontà di entrambi allorquando la aveva Parte_1 deciso di intrattenere un'altra relazione con una terza persona.
Parte resistente evidenziava inoltre (i) che, nonostante le denunce subite, nessuna accusa formale era stata mossa al a parte CP_2 dell'Autorità Giudiziaria e che la era solita inviargli Parte_1 messaggi di tutt'altro tenore, anche dopo la presentazione delle querele e la notifica del licenziamento (produceva a tal fine un messaggio WhatsApp inviato dalla al in data Parte_1 CP_2
12/08/2024; Doc n. 12); (ii) che tuttora la vive in via Parte_1
Pag. 5 di 19 esclusiva nell'immobile di comproprietà, il cui mutuo viene pagato anche dal (iii) che i fatti occorsi in data 9 e 10 luglio 2024, CP_2 dedotti a sostegno delle asserita illegittimità del provvedimento espulsivo, oltre a non essere fondati, sono successivi alla comunicazione del licenziamento;
(iv) che essi si sono comunque svolti in maniera del tutto diversa come attestato da un video girato il
9 luglio da una dipendente della società; (v) che il veicolo, le cui chiavi la donna rivendicava, era stato concesso in leasing alla società
(doc. 15) e che non venne sottratto ma riconsegnato Controparte_1 alla grazie all'intervento della Polizia di Stato in data Controparte_1
9 luglio 2024 dopo varie e vane richieste di riconsegna spontanea;
(vi) che nessun titolo ne legittimava in effetti l'uso ed il possesso esclusivo in favore della in tal senso disconoscendo le Parte_1 due scritture private prodotte dalla quale doc. 6, la prima Parte_1 con data 15 aprile 2022, di gran lunga precedente alla stessa assunzione della perché recante firma non riconducibile Parte_1 al la seconda perché redatta su un foglio in bianco CP_2 abusivamente riempito (cfr. mail di disconoscimento datata 15 aprile
2024, doc n. 17, da parte del CP_2
3. Il Tribunale, preso atto dell'impossibilità di giungere a una soluzione bonaria della controversia, istruiva la causa documentalmente e con l'escussione di testimoni. All'odierna udienza, la causa è stata quindi discussa e decisa con la presente sentenza, di cui è stata data lettura.
***
4. Utile sgombrare il campo da una delle domande proposte ovvero quella relativa al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso per il mese di agosto 2024. Pacifico che la società resistente ha provveduto al relativo pagamento con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto. Ai fini della
Pag. 6 di 19 valutazione della soccombenza virtuale, va evidenziato che il pagamento è stato effettuato con bonifico del 7 ottobre 2024, quindi in data successiva alla notifica del ricorso avvenuta tramite pec il
25.09.2024. La domanda quindi appariva fondata.
5. L'impugnativa del licenziamento non è invece fondata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta - assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge
n. 604 del 1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n.
108 del 1990 - costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante” (così in massima, tra le altre, Cass. n. 17087/11).
Come è noto, l'onere di provare la natura ritorsiva è in capo a colui che ne assume l'esistenza cioè al lavoratore;
al datore di lavoro spetta invece la prova della sussistenza del motivo formalmente addotto ovvero il gmo, nel caso di specie. È altresì bene rammentare che - secondo consolidata giurisprudenza - ai fini della nullità del licenziamento, affinché resti escluso il carattere unico e determinante del motivo illecito, non basta che il datore di lavoro alleghi l'esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo oggettivo, ma è necessario che causa e motivo risultino comprovati e che, quindi, possano da solo sorreggere il licenziamento (cfr., tra le altre, Cass. sent. n. 27325/2017).
Quindi, riportati siffatti principi nel caso di specie, occorre verificare se la abbia dimostrato l'esistenza di un motivo unico e Parte_1 determinante consistente nella volontà ritorsiva dell'iniziativa e se, al contempo, abbia dato prova della sussistenza – pur in un CP_1
Pag. 7 di 19 quadro di rapporti tra le parti non idilliaci – di una ragione oggettiva che giustificasse l'iniziativa datoriale.
Ancora in premessa, non nuoce rammentare che, circa la sufficienza dell'indicazione del motivo (e ferma restando, ovviamente, l'analisi in merito alla sussistenza di esso), Cassazione Sez. Lav., sentenza n.
3245 del 5 marzo 2003, ha precisato che: “Il datore di lavoro ha
l'onere di specificare il motivo del recesso, ma non è tenuto ad esporre analiticamente tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base del provvedimento, gravando su di lui l'onere di "provare" il motivo addotto (producendo eventualmente la documentazione necessaria) solo nell'eventuale giudizio promosso dal lavoratore per impugnare il licenziamento”.
Inoltre “il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni tecniche, organizzative produttive è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. Pertanto, spetta al giudice il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, e l'onere probatorio grava per intero sul datore di lavoro, che deve dare prova anche dell'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, onere che può essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria, mentre il lavoratore ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di reimpiego” (cfr., in tal senso, Cass.
6559/2010; nello stesso senso, tra le altre, Cass. 3040/11 e
25197/13).
6. La ricorrente ha individuato la volontà ritorsiva, ovvero il motivo illecito determinante, nell'essere stato, il licenziamento, la risposta al deterioramento dei propri rapporti con il convivente
La causa, o motivo illecito, sarebbe quindi da individuarsi in CP_2 ragioni del tutto estranee alle dinamiche lavorative. Come è noto, in
Pag. 8 di 19 virtù del richiamo operato dall'art. 1324 cod. civ., la causa illecita e il motivo illecito rilevano ai fini della nullità anche negli atti unilaterali, quale è, appunto, il licenziamento.
Difetta tuttavia, a giudizio del Tribunale, la prova che il bbia CP_2 utilizzato le prerogative datoriali al solo fine di colpire la convivente nel contesto delle loro vicende personali e che quindi possa configurarsi un abuso del diritto di procedere all'adozione di siffatto, estremo, atto unilaterale: la finalità ritorsiva o punitiva nei confronti della convivente quale specifico motivo che determina la nullità della reazione datoriale perché atto piegato a interessi non tutelati e non tutelabili dall'ordinamento ovvero, appunto, la finalità di danneggiare la ricorrente.
7. Non dubita il Tribunale che i rapporti tra le parti fossero non buoni.
Esse convivevano - il dato è pacifico – da numerosi anni more uxorio
(la ricorrente deduce, senza essere contraddetta, sin dall'anno 2009) unitamente ai rispettivi figli, nati da altre relazioni. È poi documentale che nel giugno 2017 anno contratto un mutuo Parte_1 CP_2 finalizzato all'acquisto di un immobile da adibire a residenza della famiglia di fatto (doc. 1 ric.); pure incontestato che, anche dopo il licenziamento, la vive in quell'immobile e che il Parte_1 CP_2 che invece vive altrove, continua a sostenere pro quota le rate del suddetto mutuo.
Il rapporto ha evidentemente vissuto fasi alterne. Se si presta fede al contenuto delle denunce sporte dalla donna nei mesi di marzo e aprile 2024 e nel mese di luglio 2024 (quest'ultima, quindi, successiva al licenziamento), allegate in atti quale doc. 2 di parte ricorrente, i lamentati maltrattamenti sarebbero iniziati nel maggio
2022. Il che non ha impedito alle parti di procedere alla stipula nell'agosto 2023 di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che non può che essere letto come la prova di una rinnovata fiducia e
Pag. 9 di 19 volontà reciproca di procedere quale coppia, unita anche sul lavoro
(la tesi esposta dalla ricorrente, nelle note finali, che vi sarebbe stata una sorta di riserva mentale da parte del di utilizzare il CP_2 contratto di lavoro come strumento per liberarsi della ricorrente è, oltre che illogica, del tutto sprovvista di sostegno probatorio). E del resto persino dopo le denunce e il licenziamento la Parte_1 esternava ancora sentimenti d'amore verso il da CP_2 quest'ultimo non corrisposti. Si veda il messaggio in atti inviato dalla al in data 12 agosto 2024, cui ha fatto seguito Parte_1 CP_2 un netto rifiuto dell'uomo e l'invito a chiudere definitivamente il rapporto, ma con rispetto reciproco (doc. n. 12 di parte resistente); un mese dopo tale risposta di chiusura del seguiva CP_2
l'impugnativa giudiziale del licenziamento da parte della Parte_1
È evidente che un rapporto di coppia che non funziona più non vale da solo a connotare il licenziamento, operato da una delle parti in danno dell'altra, come di natura ritorsiva.
Invero, a parte le due denunce presentate ai Carabinieri, di cui sopra s'è detto, valutabili al più quale elemento indiziario, l'unico fatto che la ricorrente indica quale sintomatico della volontà ritorsiva nel contesto datoriale è la privazione delle chiavi e la contestuale inibizione all'accesso nei locali di lavoro. Ebbene tali vicende sono successive all'operato licenziamento per gmo e si collocano durante il periodo del preavviso.
Non solo.
La vicenda occorsa in data 9 luglio 2024, corroborata dal contenuto del video prodotto da entrambe le parti, non può che essere letta nel senso indicato da parte resistente piuttosto che in quello dedotto dalla Come si evince dall'audio e dalla conferma Parte_1 testimoniale effettuata dalle uniche altre due persone presenti, oltre Per_ ai diretti interessati, ovvero le dipendenti e , il Per_1 CP_2
Pag. 10 di 19 aveva fatto richiesta formale alla di ottenere la Parte_1 restituzione delle chiavi dell'autovettura Audi in questione, alle quali ella non aveva risposto. La mattina del 9 luglio il si CP_2 impossessa quindi delle chiavi dell'autovettura e le mette nel proprio zaino (cfr. pag. 5 della deposizione della teste “ADR La miccia Per_1 che ha acceso il litigio è stata dovuta al fatto che il quella CP_2 mattina prese le chiavi della vettura da sopra la scrivania dove le aveva lasciate la dicendole che siccome non aveva Parte_1 risposto alle mail con le quali lui le richiedeva la restituzione della vettura, lui prendeva le chiavi…”). Dal video si vede il che CP_2 tiene lo zaino e la che cerca di portarglielo via non Parte_1 riuscendoci. Coerentemente riferisce la teste “…oltre a loro Per_1 Per_ due, c'ero io e la collega . Non era successo altre volte che litigassero così in ufficio, anche se si capiva che il loro rapporto era teso. ADR. Per quel che so, l'auto era utilizzata sempre dalla
ADR Ricordo che il iportò un graffio sul fianco, Parte_1 CP_2 non ricordo la dinamica di come se lo sia procurato perché l'ho visto dopo, cioè quando le acque si erano calmate. ADR La lite cessò infatti dopo l'arrivo della Polizia, chiamata dalla Ricordo che i Parte_1 poliziotti fecero restituire le chiavi della vettura dopo che la aveva prelevato gli effetti personali e ci accompagnarono Parte_1
Per_ a casa. Per meglio dire, noi eravamo tutti (io, la , la Parte_1
e il con una macchina davanti (cioè la macchina contesa) e CP_2 la polizia ci scortava dietro. ADR non aveva nulla in Persona_3 mano durante la colluttazione. ADR: MI ricordo che il veva CP_2 lo zaino sulle spalle e la glielo tirava ma lui non voleva Parte_1 darglielo. Quindi più che una colluttazione è stata un'aggressione subita dal che non voleva dare le chiavi alla CP_2 Parte_1
ADR: Le chiavi le aveva il e quando arrivò la polizia fece CP_2 aprire la macchina al e la signora riprese i suoi effetti. La CP_2
Polizia spiegò alla signora che la macchina era aziendale e quindi non poteva tenerla. ADR La voleva la macchina, non Parte_1
Pag. 11 di 19 riprendere i propri effetti, per questo il non gli dava le CP_2 chiavi…”.
La situazione quindi degenera: si sente la urlare offese Parte_1 anche alle dipendenti e a un certo punto la rispondere in tono Per_1 arrabbiato (la in proposito ha riferito: “(…) Anche se non si Per_1 sente bene l'audio, è vero che – come mi chiede la difesa della ricorrente - a un certo punto ho detto alla una frase tipo Parte_1
”oggi ti si sistema noi per le feste”, ricordo di aver detto prima anche una frase tipo “ora si chiama i carabinieri” (l'ho risentita adesso anche nel video e riconosco la mia voce), anche se poi è stata la
a chiamare la polizia. A un certo punto in effetti non ne Parte_1 potevo più, erano mesi che subivamo un'aria pesante e io fino a quel momento avevo cercato di stare anche vicina alla dal Parte_1 momento che sono una dipendente. Quella mattina mi sono spesa per cercare di riportare la calma e sentirmi accusare di essere coalizzata con i ha fatto perdere la pazienza. ADR: Il video CP_2
è stato realizzato dalla mia collega che si trovava al piano di sopra.
Per rispondere alla domanda dell'Avvocata del in realtà la CP_2 frase “fai schifo, fai tanto la santarella” non è rivolta a me, ma alla Per_
che stava registrando. A me la ha riservato offese, Parte_1 tipo “vaffanculo” …). Sostanzialmente in linea è anche il racconto Per_ della teste (sul punto pag. 11). Del resto il video consegna questo tipo di realtà (nel video si sente peraltro il nvitare la CP_2
Per_
a continuare a registrare quanto stava accadendo e sul punto la Per_ teste ha dichiarato: “…Il video me lo ricordo, l'ho girato io. ADR
L'ho girato perché gli animi si stavano scaldando, come prova dei fatti
e a tutela della mia posizione in azienda ho attivato il video. Ricordo peraltro che avevo visto la attivare il telefono e metterlo Parte_1 in tasca, ho pensato che forse stesse registrando un audio e ho pensato che il video potesse essere d'aiuto.”
Pag. 12 di 19 Lo stesso teste di parte ricorrente ha riferito di essere stato _1 immediatamente contattato dal he gli raccontò l'accaduto e CP_2 gli fece visionare un video (“…conosco le parti in quanto collaboravo con quale procacciatore d'affari; attualmente Controparte_1 condivido il medesimo ufficio con la pur gestendo due Parte_1 differenti attività. Interrogato sui capitoli di cui al ricorso, dichiara:
Cap. 1: non ero presente. Il pomeriggio di quel giorno sono stato contattato dal che mi riferiva l'episodio. Egli mi riferiva CP_2 peraltro che la discussione riguardava le chiavi dell'autovettura che la utilizzava e che erano state chiamate le forze dell'ordine. Parte_1
Mi faceva anche visionare un video dell'accaduto…”).
Pacifico del resto che la Polizia, una volta intervenuta su richiesta della e preso atto dei fatti, ha restituito le chiavi Parte_1 dell'autovettura al rattandosi di un'autovettura aziendale. In CP_2 ordine alle ragioni per le quali la non voleva restituire le Parte_1 chiavi è evidente che erano legate al fatto che ella non aveva la disponibilità di altre autovetture, come confermato anche dai due testi dalla stessa addotti ( e la moglie di quest'ultimo, _1
escussi all'udienza del 19 marzo scorso). Tes_2
Vano il tentativo giudiziale della di giustificare un diritto Parte_1 all'uso della autovettura Audi Q2 targata GA844CB, di proprietà di una società di leasing (cfr. doc. 15 res.) come fondato su accordi scritti intervenuti con la società. Ella ha prodotto infatti due scritture private (doc. 6), entrambe disconosciute: la prima reca una data di un anno e mezzo antecedente alla stessa assunzione della e una firma che il ha dichiarato non essere Parte_1 CP_2 propria;
quanto alla seconda, già con mail di risposta del 15 aprile
2024 (doc n.16 res.), quindi antecedente all'instaurazione del presente giudizio, il i era lamentato con la ex compagna che CP_2 il foglio in questione era stato riempito in maniera non conforme agli
Pag. 13 di 19 accordi. A fronte del disconoscimento, la parte che ha prodotto le scritture non ne ha chiesto la verificazione ai sensi dell'art. 216 cpc.
Dopo quest'episodio e dopo che la Polizia il 9 luglio aveva restituito alla gli effetti personali presenti nell'autovettura, è Parte_1 pacifico tra le parti che il il giorno successivo cambiò la CP_2 serratura dell'ufficio per impedire l'accesso alla Lo Parte_1 riferiscono sia i testi della società che lo stesso _1
(quest'ultimo ha dichiarato: “…So che la chiave dell'ufficio venne sostituita. Ciò dico in quanto io ero in possesso delle chiavi dell'ufficio perché svolgevo un ruolo di coordinatore degli agenti, pur non avendo ricevuto alcun incarico formale dal (il mandato di CP_2 collaborazione come procacciatore l'avevamo comunque firmato). Il
i chiamò per dirmi che la chiave che avevo non avrebbe più CP_2 funzionato in quanto l'aveva sostituita. ADR Dopo tali episodi, dopo qualche giorno ho interrotto i rapporti con il .”). Di qui la CP_2
Per_ reazione della descritta dalle teste e che la Parte_1 Per_1 mattina del 10 luglio 2024 insisteva per entrare picchiando sulla porta Per_ (in particolare la teste diretta ha così riferito sul capitolo 8: Vero che in data 10 luglio 2024 la Sig.ra si presentò presso i Parte_1 locali della proferendo minacce alla dipendente sig.ra Controparte_1
ivi presente? Vero. È avvenuto prima dell'apertura Parte_2 dell'ufficio, io di solito infatti arrivo presto e mi chiudo a chiave fino all'orario di apertura al pubblico. Ho sentito bussare, ho visto la agitata che batteva sulla porta chiedendo che le fosse Parte_1 aperto. Mi sono impaurita e mi sono chiusa in bagno. Ho chiamato la collega che si trovava al vicino bar, la quale mi disse che sarebbe venuta. ADR Mi disse anche di stare tranquilla perché la porta dell'ufficio era chiusa. ADR Io sono rimasta in bagno per circa 5 minuti, il bagno si trova al piano di sopra e la bussava Parte_1 alla porta d'ingresso di sotto. Poi è arrivata la collega, nel frattempo
Pag. 14 di 19 la era andata via. ADR. Il on c'era, io dopo gli Parte_1 CP_2 ho raccontato i fatti occorsi...).
Del resto, già qualche giorno prima del litigio del 9 luglio 2024, la aveva fatto eseguire d'iniziativa copia dell'hard disk Parte_1 dell'ufficio, palesando il rischio che potesse mettere in essere un'attività di sviamento della clientela.
Sul primo punto la teste ha confermato il capitolo 11 di parte Per_1 resistente (Vero che nel mese di luglio 2024 la Sig.ra Parte_1 richiese al tecnico informatico dell'azienda di procedere al Backup del computer aziendale verso il suo computer personale? Dica se il tecnico informatico procedette a tale operazione) e ha così aggiunto
“…ero presente alla telefonata tra la e il tecnico. Avvenne Parte_1 qualche giorno prima del litigio del 9.7.2024. Conosco il tecnico, si chiama . So che ha proceduto al backup, l'ho saputo in tempi Tes_3 successivi, dopo che la era stata allontanata è stata fatta Parte_1 una verifica nei computer e si vedeva dalla data che era stato creato Per_ un backup nei primi giorni di luglio…”. Anche la teste ha confermato il capitolo di prova puntualmente riferendo: “Il contatto della con il tecnico me lo ha riferito la collega. IO so che Parte_1
è stato eseguito il backup perché dai nostri computer risulta questa operazione con data 4.7.2024. ADR. Io successivamente ho contattato il tecnico perché avevo notato modifiche e non riuscivo ad aprire alcuni files. Lui mi ha confermato di aver eseguito il backup in buona fede. ADR: il tecnico si chiama ” Persona_4
Sul secondo aspetto, le testi hanno confermato che la Parte_1 nel corso dei mesi di luglio e agosto (quindi nel periodo coperto dal preavviso), ha offerto la propria attività in concorrenza con quella della . In particolare, la teste così ha riferito sul CP_1 Per_1 capitolo 12: “Vero, l'abbiamo saputo perché i clienti chiamavano in ufficio per chiedere ragione di questo. Poi l'abbiamo visto anche sui
Pag. 15 di 19 social della dove invitava i clienti a stare con lei. ADR. Parte_1
Ricordo che i clienti che in quei giorni chiamavano erano numerosi.
ADR: Riconosco il post della (doc. 13 di parte ricorrente CP_1 che mi viene fatto vedere), lo ha fatto il FOmmei in risposta alle telefonate dei clienti e agli interventi social dei giorni precedenti fatti dalla . Sul capitolo 13: “Vero che la Sig.ra Parte_1 Parte_1
nel periodo compreso tra il luglio 2024 e fine agosto 2024
[...] con molteplici telefonate e mail intimava i dipendenti della di astenersi dal contattare i clienti della società Controparte_1
asserendo che questi fossero suoi clienti? Vero, l'ha Controparte_1 detto anche a me.” E sul capitolo 14 (Dica se riconoscete la pubblicazione social eseguita dalla che vi si mostra ( doc Parte_1
n. 18) e quando la stessa è stata pubblicata): Lo riconosco, è uno stato di whatsapp , uno di quegli interventi sui propri canali che la effettuava per invitare i clienti a stare con le, di cui prima Parte_1 parlavo. ADR. Non ricordo la data , ma in quei giorni erano frequenti interventi della Bambagioni di questo tipo.”
Per_ In senso analogo la teste ha riferito sui medesimi capitoli (sul cap. 12: Vero. Ci sono stati molti clienti che telefonavano in ufficio chiedendoci come mai venissero contattati dalla Sul Parte_1 cap.13: “Vero. Ha parlato anche con me. Mi ricordo che ha effettuato anche telefonate anonime cioè con numero oscurato sul cordless dell'ufficio. ADR lei telefonava con il suo numero mai noi non rispondevamo perché lo riconoscevamo, quindi ha chiamato anche con numero oscurato (compariva la scritta numero sconosciuto). ADR dopo quanto accaduto il 9 temevamo che la registrasse e Parte_1 potesse utilizzare magari un pezzetto della conversazione contro di noi”. E sul cap. 14: Riconosco l'immagine che mi si mostra. Non ricordo se sia comparsa su whatsapp o su facebook della Parte_1
Ricordo il tenore”.).
Pag. 16 di 19 Quindi il post sui canali social della con il quale si CP_1 informavano i clienti che la non lavorava più per la Parte_1 società (doc. 13 di parte ricorrente) - anch'esso peraltro successivo al licenziamento, ma indicato da parte ricorrente quale riprova dell'intento ritorsivo - era in realtà, al pari dell'allontanamento dai locali aziendali, uno strumento di difesa della società nei confronti di una dipendente che ne stava danneggiando gli interessi.
8. Circa la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, parte resistente ha dedotto come inizialmente l'attività commerciale era circoscritta al solo procacciamento di clientela per gli operatori di telefonia, gas ed energia, e che con l'avvento della manovra finanziaria del c.d. Superbonus 110% la società incrementava il proprio fatturato grazie alla vendita di impianti fotovoltaici;
in particolare il fatturato passava da € 402.58,00 per l'anno 2022 (doc n.5) ad € 511.869 per l'anno 2023 (doc n.6). Nel pieno degli effetti di tale espansione, la società procedeva all'assunzione della Parte_1 con qualifica di addetta alle vendite, 3° livello. È noto che nel tempo gli incentivi si sono ridotti fino ad essere eliminati, residuando a partire dal 2024 la sola possibilità di operare detrazioni fiscali su alcune tipologie di interventi. La riduzione conseguente del volume d'affari e le ragioni di essa non sono state puntualmente e adeguatamente contestate e, comunque, risultano comprovate. In udienza il commercialista ha infatti confermato le Tes_4 comunicazioni trimestrali indicanti il fatturato e quindi il volume d'affari (doc n. 7 e 8). Inoltre è interessante notare come non solo le Per_ testi e abbiano confermato il fattore causale della Per_1 riduzione (ovvero il suddetto venir meno degli incentivi statali), ma anche il testimone di parte ricorrente ha confermato tale dato (“vero, la contrazione partì nel febbraio 2023 a seguito del venire meno dei benefici statali (cd. Bonus). Io stesso ho avuto una contrazione delle vendite quale promotore con partita iva…”), assegnando invero un
Pag. 17 di 19 ruolo anche alla asserita riduzione dell'impegno lavorativo del che avrebbe “…contribuito al calo delle vendite…”). CP_2
Sebbene il Tribunale non possa entrare nel merito delle scelte imprenditoriali operate, non può non rilevarsi (anche a conferma dell'esclusione del dedotto intento ritorsivo) come nello stesso periodo e con la medesima motivazione sia stato disposto anche il licenziamento del dipendente (assunto il 22 giugno Testimone_5
2022 e licenziato nel maggio del 2024; cfr. doc n.9 res.). Va notato poi che tutti i dipendenti erano assunti con la qualifica di addetti alle vendite 4° livello, tranne la che era inquadrata al 3° Parte_1 livello (probabilmente in ragione delle pregresse esperienze e del patrimonio di conoscenze nel settore), la quale era l'ultima assunta in ordine temporale e l'unica a tempo pieno, mentre gli altri lavoravano in part time. Il che ovviamente incideva sul peso della busta paga e conseguentemente sull'efficacia delle misure predisposte per ridurre i costi (cfr. prospetti paga, doc n.11 di parte resistente). Sebbene nulla abbia dedotto parte ricorrente in tema di eventuale violazione del repechage - e quindi di corretta individuazione del soggetto da licenziare in base ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse - deve notarsi, in aggiunta a quanto detto in precedenza, come il posto di lavoro della ricorrente non risulti essere stato successivamente occupato da altre figure.
9. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere integralmente rigettato. Stante la non agevole ricostruzione in fatto della vicenda, tenuto conto del contesto familiare, sia pur di fatto, nel quale essa è maturata e quindi, in definitiva, alla luce dei margini di incertezza che possono avere indotto la ricorrente a intraprendere la lite, nonché degli esiti della valutazione prognostica in punto di domanda, cessata, per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, le relative
Pag. 18 di 19 spese possono essere integralmente compensate in applicazione dell'art. 92 c.p.c., nella versione introdotta dalla l. 162/2014 e nella lettura proposta dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Parte_1 così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 10 settembre 2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Grosso
Pag. 19 di 19
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 10 settembre
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 794 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ivi residente in [...]
Pascucci 13 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Antonella Torrini e dall'avv. Alberto Bancalà, anche disgiuntamente fra loro, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Grosseto via Ombrone 7, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_1
( P.I. con sede legale in Grosseto alla Via Controparte_2 P.IVA_1
Brigate Partigiane n. 64, rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Manciulli ( C.F. del Foro di Grosseto con studio in Grosseto alla via Reno n. 2 presso il quale elegge domicilio, giusta delega in atti telematici.
CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione licenziamento. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro:
- in tesi, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato da nei confronti di a norma dell'art. 2, D. Controparte_1 Parte_1
Lgs. n.23/2015, in quanto ritorsivo e comunque viziato da motivo illecito ex art.1345 c.c., e conseguentemente:
- ordinare alla , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro;
- dichiarare tenuta e per l'effetto condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno patito dalla ricorrente stabilendo un'indennità pari alla retribuzione dell'ultima busta paga corrisposta alla ricorrente ed allegata sub doc. 15 (mese di luglio 2024) - dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme riconosciute dal dovuto al saldo. in ipotesi, accertato e dichiarato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente, di un'indennità di €. 12.150,00, pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione, o della diversa somma di giustizia;
in ogni caso, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a corripondere alla ricorrente
l'importo di €. 2025,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Pag. 2 di 19 dichiarare tenuta e per l'effetto condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a corripondere alla ricorrente il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi nella misura di €.
15.000 o quella diversa minore o maggiore di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
Convenuta: "Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in premessa, respingere le domande tutte proposte dalla ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13 settembre 2024 Parte_1
adiva il Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, al fine di
[...] veder accertata e dichiarata la nullità del licenziamento intimatole da in quanto ritorsivo o, comunque, infondato per Controparte_1 carenza del giustificato motivo oggettivo formalmente addotto.
A tal fine rappresentava (i) di aver convissuto more uxorio dal 2009 con - socio unico, legale rappresentante e Controparte_2 presidente del Consiglio di amministrazione della società CP_1
– unitamente ai rispettivi figli, nati da altre relazioni, in un
[...] immobile acquistato con un mutuo contratto dalla coppia (doc. 1); (ii) che il rapporto si è deteriorato per responsabilità del il quale CP_2 teneva comportamenti aggressivi tanto da costringerla ad allontanarlo dall'abitazione e a ricorrere all'Autorità Giudiziaria (cfr. denunce per maltrattamenti doc. 2) e che tali condotte sono state perpetrate dal nche in ambito lavorativo;
(iii) che era stata CP_2 assunta alle dipendenze della società convenuta a tempo indeterminato con decorrenza dal 12 agosto 2023 in qualità di impiegata addetta alle vendite, livello 3°, per la promozione e stipula di contratti nel settore della telefonia e della fornitura di energie (doc.
Pag. 3 di 19 3); (iv) che, con lettera del 19 giugno 2024 (doc. 4), il datore di lavoro le comunicava il licenziamento con preavviso per giustificato motivo oggettivo, indicando la cessazione del rapporto di lavoro alla data del successivo 31 agosto;
(v) che con successiva lettera del 27 giugno 2024 (doc. 5) il reiterava l'intimazione di CP_2 licenziamento con la medesima motivazione, ma indicando come data di cessazione del rapporto il 31 luglio;
(vi) che egli poneva in essere al contempo condotte moleste e pregiudizievoli sul luogo di lavoro in suo danno allo scopo di escluderla dall'attività lavorativa fino a che in data 9 luglio 2024 veniva smantellata la propria postazione di lavoro;
inoltre le intimava di firmare delle lettere di contestazione disciplinare per fatti insussistenti e mai contestati in precedenza;
nella stessa data del 9 luglio il le sottraeva le chiavi della autovettura CP_2
Audi Q2 targata GA844CB, a lei in uso in forza di pregressi accordi
(doc. 6) e che infine (vii) il giorno successivo trovava la serratura sostituita, con conseguente impossibilità di accesso al luogo di lavoro.
Tanto sinteticamente riassunto, parte ricorrente lamentava l'illegittimità dell'iniziativa datoriale poiché non sorretta da alcuna valida motivazione e mascherante in realtà una finalità ritorsiva, produttiva di gravi danni sia patrimoniali che non patrimoniali.
Lamentava inoltre di non ricevuto l'indennità sostitutiva del preavviso per il mese di agosto 2024.
Concludeva quindi come in epigrafe compiutamente riportato.
2. Si costituiva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 contestando in fatto e in diritto i profili di Controparte_2 doglianza di cui al ricorso e, in particolare, evidenziando come il licenziamento fosse motivato dalla consistente riduzione del fatturato aziendale. Evidenziava poi che il rapporto era cessato definitivamente alla data del 31 agosto 2024 (quindi come indicato nella prima lettera di licenziamento) e che la società aveva eseguito il pagamento di tutti
Pag. 4 di 19 gli emolumenti maturati dalla compreso il preavviso per Parte_1
i mesi di luglio e agosto (doc n.3 res.). Nel merito del gmo, deduceva che la società era stata costituita nell'anno 2018, con oggetto l'assunzione di mandati di agenzia/subagenzia e rappresentanza, procacciamento di affari e/o segnalazione clienti, per conto di imprese nazionali ed estere operanti nei settori della telefonia e degli strumenti per la comunicazione e l'accesso alla rete internet, della fornitura di energia elettrica e l'attività di commercio in ogni forma di tutti i prodotti e accessori inerenti ai predetti settori (cfr. visura doc.
n.4). Tutti i dipendenti in forza presso l'azienda hanno sempre avuto la medesima qualifica di “addetti alle vendite”. Rappresentava inoltre che grazie alle manovre finanziarie (c.d. superbonus 110%) la società raggiungeva la sua massima espansione economica con la vendita di impianti fotovoltaici;
a tal fine produceva bilanci del 2022 e del 2023
(doc n. 5 e n. 6), anno in cui la veniva assunta Parte_1 con qualifica di addetta alle vendite. Tuttavia nei tempi successivi gli incentivi per gli impianti fotovoltaici si riducevano drasticamente e in particolare il Superbonus si esauriva alla data del 31 dicembre 2023.
L'azienda vedeva quindi una consistente riduzione del volume di affari, con una media del 40%.
Circa i dedotti maltrattamenti, riconosceva l'esistenza di una risalente relazione decennale sfociata in una convivenza more uxorio che terminava per volontà di entrambi allorquando la aveva Parte_1 deciso di intrattenere un'altra relazione con una terza persona.
Parte resistente evidenziava inoltre (i) che, nonostante le denunce subite, nessuna accusa formale era stata mossa al a parte CP_2 dell'Autorità Giudiziaria e che la era solita inviargli Parte_1 messaggi di tutt'altro tenore, anche dopo la presentazione delle querele e la notifica del licenziamento (produceva a tal fine un messaggio WhatsApp inviato dalla al in data Parte_1 CP_2
12/08/2024; Doc n. 12); (ii) che tuttora la vive in via Parte_1
Pag. 5 di 19 esclusiva nell'immobile di comproprietà, il cui mutuo viene pagato anche dal (iii) che i fatti occorsi in data 9 e 10 luglio 2024, CP_2 dedotti a sostegno delle asserita illegittimità del provvedimento espulsivo, oltre a non essere fondati, sono successivi alla comunicazione del licenziamento;
(iv) che essi si sono comunque svolti in maniera del tutto diversa come attestato da un video girato il
9 luglio da una dipendente della società; (v) che il veicolo, le cui chiavi la donna rivendicava, era stato concesso in leasing alla società
(doc. 15) e che non venne sottratto ma riconsegnato Controparte_1 alla grazie all'intervento della Polizia di Stato in data Controparte_1
9 luglio 2024 dopo varie e vane richieste di riconsegna spontanea;
(vi) che nessun titolo ne legittimava in effetti l'uso ed il possesso esclusivo in favore della in tal senso disconoscendo le Parte_1 due scritture private prodotte dalla quale doc. 6, la prima Parte_1 con data 15 aprile 2022, di gran lunga precedente alla stessa assunzione della perché recante firma non riconducibile Parte_1 al la seconda perché redatta su un foglio in bianco CP_2 abusivamente riempito (cfr. mail di disconoscimento datata 15 aprile
2024, doc n. 17, da parte del CP_2
3. Il Tribunale, preso atto dell'impossibilità di giungere a una soluzione bonaria della controversia, istruiva la causa documentalmente e con l'escussione di testimoni. All'odierna udienza, la causa è stata quindi discussa e decisa con la presente sentenza, di cui è stata data lettura.
***
4. Utile sgombrare il campo da una delle domande proposte ovvero quella relativa al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso per il mese di agosto 2024. Pacifico che la società resistente ha provveduto al relativo pagamento con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto. Ai fini della
Pag. 6 di 19 valutazione della soccombenza virtuale, va evidenziato che il pagamento è stato effettuato con bonifico del 7 ottobre 2024, quindi in data successiva alla notifica del ricorso avvenuta tramite pec il
25.09.2024. La domanda quindi appariva fondata.
5. L'impugnativa del licenziamento non è invece fondata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta - assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge
n. 604 del 1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n.
108 del 1990 - costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante” (così in massima, tra le altre, Cass. n. 17087/11).
Come è noto, l'onere di provare la natura ritorsiva è in capo a colui che ne assume l'esistenza cioè al lavoratore;
al datore di lavoro spetta invece la prova della sussistenza del motivo formalmente addotto ovvero il gmo, nel caso di specie. È altresì bene rammentare che - secondo consolidata giurisprudenza - ai fini della nullità del licenziamento, affinché resti escluso il carattere unico e determinante del motivo illecito, non basta che il datore di lavoro alleghi l'esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo oggettivo, ma è necessario che causa e motivo risultino comprovati e che, quindi, possano da solo sorreggere il licenziamento (cfr., tra le altre, Cass. sent. n. 27325/2017).
Quindi, riportati siffatti principi nel caso di specie, occorre verificare se la abbia dimostrato l'esistenza di un motivo unico e Parte_1 determinante consistente nella volontà ritorsiva dell'iniziativa e se, al contempo, abbia dato prova della sussistenza – pur in un CP_1
Pag. 7 di 19 quadro di rapporti tra le parti non idilliaci – di una ragione oggettiva che giustificasse l'iniziativa datoriale.
Ancora in premessa, non nuoce rammentare che, circa la sufficienza dell'indicazione del motivo (e ferma restando, ovviamente, l'analisi in merito alla sussistenza di esso), Cassazione Sez. Lav., sentenza n.
3245 del 5 marzo 2003, ha precisato che: “Il datore di lavoro ha
l'onere di specificare il motivo del recesso, ma non è tenuto ad esporre analiticamente tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base del provvedimento, gravando su di lui l'onere di "provare" il motivo addotto (producendo eventualmente la documentazione necessaria) solo nell'eventuale giudizio promosso dal lavoratore per impugnare il licenziamento”.
Inoltre “il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni tecniche, organizzative produttive è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. Pertanto, spetta al giudice il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, e l'onere probatorio grava per intero sul datore di lavoro, che deve dare prova anche dell'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, onere che può essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria, mentre il lavoratore ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di reimpiego” (cfr., in tal senso, Cass.
6559/2010; nello stesso senso, tra le altre, Cass. 3040/11 e
25197/13).
6. La ricorrente ha individuato la volontà ritorsiva, ovvero il motivo illecito determinante, nell'essere stato, il licenziamento, la risposta al deterioramento dei propri rapporti con il convivente
La causa, o motivo illecito, sarebbe quindi da individuarsi in CP_2 ragioni del tutto estranee alle dinamiche lavorative. Come è noto, in
Pag. 8 di 19 virtù del richiamo operato dall'art. 1324 cod. civ., la causa illecita e il motivo illecito rilevano ai fini della nullità anche negli atti unilaterali, quale è, appunto, il licenziamento.
Difetta tuttavia, a giudizio del Tribunale, la prova che il bbia CP_2 utilizzato le prerogative datoriali al solo fine di colpire la convivente nel contesto delle loro vicende personali e che quindi possa configurarsi un abuso del diritto di procedere all'adozione di siffatto, estremo, atto unilaterale: la finalità ritorsiva o punitiva nei confronti della convivente quale specifico motivo che determina la nullità della reazione datoriale perché atto piegato a interessi non tutelati e non tutelabili dall'ordinamento ovvero, appunto, la finalità di danneggiare la ricorrente.
7. Non dubita il Tribunale che i rapporti tra le parti fossero non buoni.
Esse convivevano - il dato è pacifico – da numerosi anni more uxorio
(la ricorrente deduce, senza essere contraddetta, sin dall'anno 2009) unitamente ai rispettivi figli, nati da altre relazioni. È poi documentale che nel giugno 2017 anno contratto un mutuo Parte_1 CP_2 finalizzato all'acquisto di un immobile da adibire a residenza della famiglia di fatto (doc. 1 ric.); pure incontestato che, anche dopo il licenziamento, la vive in quell'immobile e che il Parte_1 CP_2 che invece vive altrove, continua a sostenere pro quota le rate del suddetto mutuo.
Il rapporto ha evidentemente vissuto fasi alterne. Se si presta fede al contenuto delle denunce sporte dalla donna nei mesi di marzo e aprile 2024 e nel mese di luglio 2024 (quest'ultima, quindi, successiva al licenziamento), allegate in atti quale doc. 2 di parte ricorrente, i lamentati maltrattamenti sarebbero iniziati nel maggio
2022. Il che non ha impedito alle parti di procedere alla stipula nell'agosto 2023 di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che non può che essere letto come la prova di una rinnovata fiducia e
Pag. 9 di 19 volontà reciproca di procedere quale coppia, unita anche sul lavoro
(la tesi esposta dalla ricorrente, nelle note finali, che vi sarebbe stata una sorta di riserva mentale da parte del di utilizzare il CP_2 contratto di lavoro come strumento per liberarsi della ricorrente è, oltre che illogica, del tutto sprovvista di sostegno probatorio). E del resto persino dopo le denunce e il licenziamento la Parte_1 esternava ancora sentimenti d'amore verso il da CP_2 quest'ultimo non corrisposti. Si veda il messaggio in atti inviato dalla al in data 12 agosto 2024, cui ha fatto seguito Parte_1 CP_2 un netto rifiuto dell'uomo e l'invito a chiudere definitivamente il rapporto, ma con rispetto reciproco (doc. n. 12 di parte resistente); un mese dopo tale risposta di chiusura del seguiva CP_2
l'impugnativa giudiziale del licenziamento da parte della Parte_1
È evidente che un rapporto di coppia che non funziona più non vale da solo a connotare il licenziamento, operato da una delle parti in danno dell'altra, come di natura ritorsiva.
Invero, a parte le due denunce presentate ai Carabinieri, di cui sopra s'è detto, valutabili al più quale elemento indiziario, l'unico fatto che la ricorrente indica quale sintomatico della volontà ritorsiva nel contesto datoriale è la privazione delle chiavi e la contestuale inibizione all'accesso nei locali di lavoro. Ebbene tali vicende sono successive all'operato licenziamento per gmo e si collocano durante il periodo del preavviso.
Non solo.
La vicenda occorsa in data 9 luglio 2024, corroborata dal contenuto del video prodotto da entrambe le parti, non può che essere letta nel senso indicato da parte resistente piuttosto che in quello dedotto dalla Come si evince dall'audio e dalla conferma Parte_1 testimoniale effettuata dalle uniche altre due persone presenti, oltre Per_ ai diretti interessati, ovvero le dipendenti e , il Per_1 CP_2
Pag. 10 di 19 aveva fatto richiesta formale alla di ottenere la Parte_1 restituzione delle chiavi dell'autovettura Audi in questione, alle quali ella non aveva risposto. La mattina del 9 luglio il si CP_2 impossessa quindi delle chiavi dell'autovettura e le mette nel proprio zaino (cfr. pag. 5 della deposizione della teste “ADR La miccia Per_1 che ha acceso il litigio è stata dovuta al fatto che il quella CP_2 mattina prese le chiavi della vettura da sopra la scrivania dove le aveva lasciate la dicendole che siccome non aveva Parte_1 risposto alle mail con le quali lui le richiedeva la restituzione della vettura, lui prendeva le chiavi…”). Dal video si vede il che CP_2 tiene lo zaino e la che cerca di portarglielo via non Parte_1 riuscendoci. Coerentemente riferisce la teste “…oltre a loro Per_1 Per_ due, c'ero io e la collega . Non era successo altre volte che litigassero così in ufficio, anche se si capiva che il loro rapporto era teso. ADR. Per quel che so, l'auto era utilizzata sempre dalla
ADR Ricordo che il iportò un graffio sul fianco, Parte_1 CP_2 non ricordo la dinamica di come se lo sia procurato perché l'ho visto dopo, cioè quando le acque si erano calmate. ADR La lite cessò infatti dopo l'arrivo della Polizia, chiamata dalla Ricordo che i Parte_1 poliziotti fecero restituire le chiavi della vettura dopo che la aveva prelevato gli effetti personali e ci accompagnarono Parte_1
Per_ a casa. Per meglio dire, noi eravamo tutti (io, la , la Parte_1
e il con una macchina davanti (cioè la macchina contesa) e CP_2 la polizia ci scortava dietro. ADR non aveva nulla in Persona_3 mano durante la colluttazione. ADR: MI ricordo che il veva CP_2 lo zaino sulle spalle e la glielo tirava ma lui non voleva Parte_1 darglielo. Quindi più che una colluttazione è stata un'aggressione subita dal che non voleva dare le chiavi alla CP_2 Parte_1
ADR: Le chiavi le aveva il e quando arrivò la polizia fece CP_2 aprire la macchina al e la signora riprese i suoi effetti. La CP_2
Polizia spiegò alla signora che la macchina era aziendale e quindi non poteva tenerla. ADR La voleva la macchina, non Parte_1
Pag. 11 di 19 riprendere i propri effetti, per questo il non gli dava le CP_2 chiavi…”.
La situazione quindi degenera: si sente la urlare offese Parte_1 anche alle dipendenti e a un certo punto la rispondere in tono Per_1 arrabbiato (la in proposito ha riferito: “(…) Anche se non si Per_1 sente bene l'audio, è vero che – come mi chiede la difesa della ricorrente - a un certo punto ho detto alla una frase tipo Parte_1
”oggi ti si sistema noi per le feste”, ricordo di aver detto prima anche una frase tipo “ora si chiama i carabinieri” (l'ho risentita adesso anche nel video e riconosco la mia voce), anche se poi è stata la
a chiamare la polizia. A un certo punto in effetti non ne Parte_1 potevo più, erano mesi che subivamo un'aria pesante e io fino a quel momento avevo cercato di stare anche vicina alla dal Parte_1 momento che sono una dipendente. Quella mattina mi sono spesa per cercare di riportare la calma e sentirmi accusare di essere coalizzata con i ha fatto perdere la pazienza. ADR: Il video CP_2
è stato realizzato dalla mia collega che si trovava al piano di sopra.
Per rispondere alla domanda dell'Avvocata del in realtà la CP_2 frase “fai schifo, fai tanto la santarella” non è rivolta a me, ma alla Per_
che stava registrando. A me la ha riservato offese, Parte_1 tipo “vaffanculo” …). Sostanzialmente in linea è anche il racconto Per_ della teste (sul punto pag. 11). Del resto il video consegna questo tipo di realtà (nel video si sente peraltro il nvitare la CP_2
Per_
a continuare a registrare quanto stava accadendo e sul punto la Per_ teste ha dichiarato: “…Il video me lo ricordo, l'ho girato io. ADR
L'ho girato perché gli animi si stavano scaldando, come prova dei fatti
e a tutela della mia posizione in azienda ho attivato il video. Ricordo peraltro che avevo visto la attivare il telefono e metterlo Parte_1 in tasca, ho pensato che forse stesse registrando un audio e ho pensato che il video potesse essere d'aiuto.”
Pag. 12 di 19 Lo stesso teste di parte ricorrente ha riferito di essere stato _1 immediatamente contattato dal he gli raccontò l'accaduto e CP_2 gli fece visionare un video (“…conosco le parti in quanto collaboravo con quale procacciatore d'affari; attualmente Controparte_1 condivido il medesimo ufficio con la pur gestendo due Parte_1 differenti attività. Interrogato sui capitoli di cui al ricorso, dichiara:
Cap. 1: non ero presente. Il pomeriggio di quel giorno sono stato contattato dal che mi riferiva l'episodio. Egli mi riferiva CP_2 peraltro che la discussione riguardava le chiavi dell'autovettura che la utilizzava e che erano state chiamate le forze dell'ordine. Parte_1
Mi faceva anche visionare un video dell'accaduto…”).
Pacifico del resto che la Polizia, una volta intervenuta su richiesta della e preso atto dei fatti, ha restituito le chiavi Parte_1 dell'autovettura al rattandosi di un'autovettura aziendale. In CP_2 ordine alle ragioni per le quali la non voleva restituire le Parte_1 chiavi è evidente che erano legate al fatto che ella non aveva la disponibilità di altre autovetture, come confermato anche dai due testi dalla stessa addotti ( e la moglie di quest'ultimo, _1
escussi all'udienza del 19 marzo scorso). Tes_2
Vano il tentativo giudiziale della di giustificare un diritto Parte_1 all'uso della autovettura Audi Q2 targata GA844CB, di proprietà di una società di leasing (cfr. doc. 15 res.) come fondato su accordi scritti intervenuti con la società. Ella ha prodotto infatti due scritture private (doc. 6), entrambe disconosciute: la prima reca una data di un anno e mezzo antecedente alla stessa assunzione della e una firma che il ha dichiarato non essere Parte_1 CP_2 propria;
quanto alla seconda, già con mail di risposta del 15 aprile
2024 (doc n.16 res.), quindi antecedente all'instaurazione del presente giudizio, il i era lamentato con la ex compagna che CP_2 il foglio in questione era stato riempito in maniera non conforme agli
Pag. 13 di 19 accordi. A fronte del disconoscimento, la parte che ha prodotto le scritture non ne ha chiesto la verificazione ai sensi dell'art. 216 cpc.
Dopo quest'episodio e dopo che la Polizia il 9 luglio aveva restituito alla gli effetti personali presenti nell'autovettura, è Parte_1 pacifico tra le parti che il il giorno successivo cambiò la CP_2 serratura dell'ufficio per impedire l'accesso alla Lo Parte_1 riferiscono sia i testi della società che lo stesso _1
(quest'ultimo ha dichiarato: “…So che la chiave dell'ufficio venne sostituita. Ciò dico in quanto io ero in possesso delle chiavi dell'ufficio perché svolgevo un ruolo di coordinatore degli agenti, pur non avendo ricevuto alcun incarico formale dal (il mandato di CP_2 collaborazione come procacciatore l'avevamo comunque firmato). Il
i chiamò per dirmi che la chiave che avevo non avrebbe più CP_2 funzionato in quanto l'aveva sostituita. ADR Dopo tali episodi, dopo qualche giorno ho interrotto i rapporti con il .”). Di qui la CP_2
Per_ reazione della descritta dalle teste e che la Parte_1 Per_1 mattina del 10 luglio 2024 insisteva per entrare picchiando sulla porta Per_ (in particolare la teste diretta ha così riferito sul capitolo 8: Vero che in data 10 luglio 2024 la Sig.ra si presentò presso i Parte_1 locali della proferendo minacce alla dipendente sig.ra Controparte_1
ivi presente? Vero. È avvenuto prima dell'apertura Parte_2 dell'ufficio, io di solito infatti arrivo presto e mi chiudo a chiave fino all'orario di apertura al pubblico. Ho sentito bussare, ho visto la agitata che batteva sulla porta chiedendo che le fosse Parte_1 aperto. Mi sono impaurita e mi sono chiusa in bagno. Ho chiamato la collega che si trovava al vicino bar, la quale mi disse che sarebbe venuta. ADR Mi disse anche di stare tranquilla perché la porta dell'ufficio era chiusa. ADR Io sono rimasta in bagno per circa 5 minuti, il bagno si trova al piano di sopra e la bussava Parte_1 alla porta d'ingresso di sotto. Poi è arrivata la collega, nel frattempo
Pag. 14 di 19 la era andata via. ADR. Il on c'era, io dopo gli Parte_1 CP_2 ho raccontato i fatti occorsi...).
Del resto, già qualche giorno prima del litigio del 9 luglio 2024, la aveva fatto eseguire d'iniziativa copia dell'hard disk Parte_1 dell'ufficio, palesando il rischio che potesse mettere in essere un'attività di sviamento della clientela.
Sul primo punto la teste ha confermato il capitolo 11 di parte Per_1 resistente (Vero che nel mese di luglio 2024 la Sig.ra Parte_1 richiese al tecnico informatico dell'azienda di procedere al Backup del computer aziendale verso il suo computer personale? Dica se il tecnico informatico procedette a tale operazione) e ha così aggiunto
“…ero presente alla telefonata tra la e il tecnico. Avvenne Parte_1 qualche giorno prima del litigio del 9.7.2024. Conosco il tecnico, si chiama . So che ha proceduto al backup, l'ho saputo in tempi Tes_3 successivi, dopo che la era stata allontanata è stata fatta Parte_1 una verifica nei computer e si vedeva dalla data che era stato creato Per_ un backup nei primi giorni di luglio…”. Anche la teste ha confermato il capitolo di prova puntualmente riferendo: “Il contatto della con il tecnico me lo ha riferito la collega. IO so che Parte_1
è stato eseguito il backup perché dai nostri computer risulta questa operazione con data 4.7.2024. ADR. Io successivamente ho contattato il tecnico perché avevo notato modifiche e non riuscivo ad aprire alcuni files. Lui mi ha confermato di aver eseguito il backup in buona fede. ADR: il tecnico si chiama ” Persona_4
Sul secondo aspetto, le testi hanno confermato che la Parte_1 nel corso dei mesi di luglio e agosto (quindi nel periodo coperto dal preavviso), ha offerto la propria attività in concorrenza con quella della . In particolare, la teste così ha riferito sul CP_1 Per_1 capitolo 12: “Vero, l'abbiamo saputo perché i clienti chiamavano in ufficio per chiedere ragione di questo. Poi l'abbiamo visto anche sui
Pag. 15 di 19 social della dove invitava i clienti a stare con lei. ADR. Parte_1
Ricordo che i clienti che in quei giorni chiamavano erano numerosi.
ADR: Riconosco il post della (doc. 13 di parte ricorrente CP_1 che mi viene fatto vedere), lo ha fatto il FOmmei in risposta alle telefonate dei clienti e agli interventi social dei giorni precedenti fatti dalla . Sul capitolo 13: “Vero che la Sig.ra Parte_1 Parte_1
nel periodo compreso tra il luglio 2024 e fine agosto 2024
[...] con molteplici telefonate e mail intimava i dipendenti della di astenersi dal contattare i clienti della società Controparte_1
asserendo che questi fossero suoi clienti? Vero, l'ha Controparte_1 detto anche a me.” E sul capitolo 14 (Dica se riconoscete la pubblicazione social eseguita dalla che vi si mostra ( doc Parte_1
n. 18) e quando la stessa è stata pubblicata): Lo riconosco, è uno stato di whatsapp , uno di quegli interventi sui propri canali che la effettuava per invitare i clienti a stare con le, di cui prima Parte_1 parlavo. ADR. Non ricordo la data , ma in quei giorni erano frequenti interventi della Bambagioni di questo tipo.”
Per_ In senso analogo la teste ha riferito sui medesimi capitoli (sul cap. 12: Vero. Ci sono stati molti clienti che telefonavano in ufficio chiedendoci come mai venissero contattati dalla Sul Parte_1 cap.13: “Vero. Ha parlato anche con me. Mi ricordo che ha effettuato anche telefonate anonime cioè con numero oscurato sul cordless dell'ufficio. ADR lei telefonava con il suo numero mai noi non rispondevamo perché lo riconoscevamo, quindi ha chiamato anche con numero oscurato (compariva la scritta numero sconosciuto). ADR dopo quanto accaduto il 9 temevamo che la registrasse e Parte_1 potesse utilizzare magari un pezzetto della conversazione contro di noi”. E sul cap. 14: Riconosco l'immagine che mi si mostra. Non ricordo se sia comparsa su whatsapp o su facebook della Parte_1
Ricordo il tenore”.).
Pag. 16 di 19 Quindi il post sui canali social della con il quale si CP_1 informavano i clienti che la non lavorava più per la Parte_1 società (doc. 13 di parte ricorrente) - anch'esso peraltro successivo al licenziamento, ma indicato da parte ricorrente quale riprova dell'intento ritorsivo - era in realtà, al pari dell'allontanamento dai locali aziendali, uno strumento di difesa della società nei confronti di una dipendente che ne stava danneggiando gli interessi.
8. Circa la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, parte resistente ha dedotto come inizialmente l'attività commerciale era circoscritta al solo procacciamento di clientela per gli operatori di telefonia, gas ed energia, e che con l'avvento della manovra finanziaria del c.d. Superbonus 110% la società incrementava il proprio fatturato grazie alla vendita di impianti fotovoltaici;
in particolare il fatturato passava da € 402.58,00 per l'anno 2022 (doc n.5) ad € 511.869 per l'anno 2023 (doc n.6). Nel pieno degli effetti di tale espansione, la società procedeva all'assunzione della Parte_1 con qualifica di addetta alle vendite, 3° livello. È noto che nel tempo gli incentivi si sono ridotti fino ad essere eliminati, residuando a partire dal 2024 la sola possibilità di operare detrazioni fiscali su alcune tipologie di interventi. La riduzione conseguente del volume d'affari e le ragioni di essa non sono state puntualmente e adeguatamente contestate e, comunque, risultano comprovate. In udienza il commercialista ha infatti confermato le Tes_4 comunicazioni trimestrali indicanti il fatturato e quindi il volume d'affari (doc n. 7 e 8). Inoltre è interessante notare come non solo le Per_ testi e abbiano confermato il fattore causale della Per_1 riduzione (ovvero il suddetto venir meno degli incentivi statali), ma anche il testimone di parte ricorrente ha confermato tale dato (“vero, la contrazione partì nel febbraio 2023 a seguito del venire meno dei benefici statali (cd. Bonus). Io stesso ho avuto una contrazione delle vendite quale promotore con partita iva…”), assegnando invero un
Pag. 17 di 19 ruolo anche alla asserita riduzione dell'impegno lavorativo del che avrebbe “…contribuito al calo delle vendite…”). CP_2
Sebbene il Tribunale non possa entrare nel merito delle scelte imprenditoriali operate, non può non rilevarsi (anche a conferma dell'esclusione del dedotto intento ritorsivo) come nello stesso periodo e con la medesima motivazione sia stato disposto anche il licenziamento del dipendente (assunto il 22 giugno Testimone_5
2022 e licenziato nel maggio del 2024; cfr. doc n.9 res.). Va notato poi che tutti i dipendenti erano assunti con la qualifica di addetti alle vendite 4° livello, tranne la che era inquadrata al 3° Parte_1 livello (probabilmente in ragione delle pregresse esperienze e del patrimonio di conoscenze nel settore), la quale era l'ultima assunta in ordine temporale e l'unica a tempo pieno, mentre gli altri lavoravano in part time. Il che ovviamente incideva sul peso della busta paga e conseguentemente sull'efficacia delle misure predisposte per ridurre i costi (cfr. prospetti paga, doc n.11 di parte resistente). Sebbene nulla abbia dedotto parte ricorrente in tema di eventuale violazione del repechage - e quindi di corretta individuazione del soggetto da licenziare in base ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse - deve notarsi, in aggiunta a quanto detto in precedenza, come il posto di lavoro della ricorrente non risulti essere stato successivamente occupato da altre figure.
9. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere integralmente rigettato. Stante la non agevole ricostruzione in fatto della vicenda, tenuto conto del contesto familiare, sia pur di fatto, nel quale essa è maturata e quindi, in definitiva, alla luce dei margini di incertezza che possono avere indotto la ricorrente a intraprendere la lite, nonché degli esiti della valutazione prognostica in punto di domanda, cessata, per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, le relative
Pag. 18 di 19 spese possono essere integralmente compensate in applicazione dell'art. 92 c.p.c., nella versione introdotta dalla l. 162/2014 e nella lettura proposta dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, Parte_1 così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 10 settembre 2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Grosso
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