Art. 10.
Al primo comma dell'art. 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , dopo la locuzione: "unita' sanitarie locali" vengono aggiunte le parole "ove operanti".
((Dopo il primo comma dello stesso articolo 23-ter e' aggiunto il seguente:
"La situazione dei debiti e dei crediti di cui al precedente comma, prima della verifica delle regioni, e' dalle medesime sottoposta ai collegi dei revisori, ove costituiti e in carica alla data del 31 dicembre 1979, degli enti ospedalieri interessati. I predetti collegi dei revisori, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta delle regioni, provvedono ad attestare la corrispondenza dei residui passivi ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonche' a verificare la sussistenza del titolo giuridico della eventuale eliminazione dei residui attivi "))
Al primo comma dell'art. 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , dopo la locuzione: "unita' sanitarie locali" vengono aggiunte le parole "ove operanti".
((Dopo il primo comma dello stesso articolo 23-ter e' aggiunto il seguente:
"La situazione dei debiti e dei crediti di cui al precedente comma, prima della verifica delle regioni, e' dalle medesime sottoposta ai collegi dei revisori, ove costituiti e in carica alla data del 31 dicembre 1979, degli enti ospedalieri interessati. I predetti collegi dei revisori, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta delle regioni, provvedono ad attestare la corrispondenza dei residui passivi ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonche' a verificare la sussistenza del titolo giuridico della eventuale eliminazione dei residui attivi "))