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Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/01/2024, n. 4699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4699 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai signori:
1.dr. Raffaella Genovese Presidente Est.
2. dr. Vicenza Totaro Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 21/12/2023 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1837/2021 r.g. sez. lav., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido e Luciana Parlato con i Parte_1
quali è elett.te domiciliata in Napoli via Toledo n.256
Revocante
E
, in persona del Pres. della Giunta Regionale legale rappr.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio, con la quale è elett.te domiciliata in Napoli via Santa Lucia n.81
Revocata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.12.2015 convenne in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli, l'ARSAN della Campania esponendo di avere sottoscritto in data 10.05.2012 un contratto di natura privatistica di durata triennale, in virtù del quale le era stato conferito (ai sensi dell'art.5, comma 6,
e dell'art. 22, comma 5, L.Reg. 32/94, modificato Controparte_2
dall'art. 44, comma 7, L.Reg. 1/12 e fatto salvo quanto previsto dal comma 244
L.Reg.n.4/2011) l'incarico di "Dirigente Responsabile della Struttura Operativa
Pianificazione e Programmazione dell' Arsan."
Dedusse di aver svolto le mansioni a lei conferite dal 16.04.2012 fino a tutto il
23.06.2014, quando aveva ricevuto la nota prot. 2014/9 del 20.06.2014 con la quale le veniva comunicata la cessazione anticipata del suo incarico.
1 Chiese, pertanto, che il giudice adito accogliesse le seguenti conclusioni: “1) dichiarare nulla la clausola contrattuale sopra citata di cui all'art. 6 del contratto stipulato dall'istante con l'ARSAN (…relativo alla cessazione anticipata del contratto…) e dichiarare illegittima la risoluzione del contratto da essa operata e dichiarare pertanto la medesima tenuta a risarcire l'istante del danno da costei subito, per essere incorsa in inadempimento contrattuale;
2) condannare
l in persona del suo legale Controparte_3
Co rappresentante pro tempore, con sede in Napoli al Centro Direzionale isol. , al pagamento in favore dell'Istante delle seguenti somme: €.39.816,28 per maggiorazione del 20% del corrispettivo relativo agli anni dal 2011 al 2014;
€.48.714,47 per differenza spettanze retributive riferite all'anticipato recesso dal rapporto e relativi al periodo dal 24 giugno 2014 al 15 aprile 2015; €.10.000,00 per
l 'ARSAN al Controparte_5
pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sull'importo sopra indicato, nonché al pagamento delle spese e competenze legali, oltre spese forfetizzate ed oneri accessori.”
per effetto della L.Reg.n.20/2015 con trasferimento delle Controparte_6 relative funzioni alla e costituitasi in giudizio quest'ultima, con Controparte_1
sentenza n.7220/2016 del 07.10.2016 il giudice adito rigettò la domanda compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 30.03.2017 presso questa Corte,
propose appello, chiedendo la riforma del provvedimento Parte_1
impugnato con conseguente accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Parte appellata si costituì in giudizio e concluse per il rigetto del proposto gravame, ribadendo la fondatezza della sentenza impugnata.
La Corte d'Appello di Napoli con sentenza n.1110/2021 del 27.04.2021, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, condannava la al pagamento in favore di della sola somma di Controparte_1 Parte_1
€.48.714,47 (oltre interessi legali con decorrenza dal 24.6.2014 al saldo), rigettando le restanti domande e compensando parzialmente le spese processuali.
Con atto depositato presso questa Corte in data 17.06.2021, ha Parte_1
agito per la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. della suddetta sentenza con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio.
2 Con memoria depositata in data 20.12.2023 si è costituita la , Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso per revocazione in quanto inammissibile, con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la presente causa – alla quale è stato riunito il procedimento n.608/2021 RG - è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorso per revocazione è fondato e va pertanto accolto.
Con la sentenza n.1110/2021 del 27.04.2021, pronunciata nel procedimento n.770/2017 RG., la Corte d'Appello di Napoli ha accolto la domanda di Pt_1
per la parte relativa all'illegittimo recesso dal contratto di lavoro da parte
[...] dell'ARSAN Campania, rigettandola invece per la parte relativa alla chiesta maggiorazione del corrispettivo (relativo agli anni dal 2011 al 2014) a titolo di indennità premiale per il conseguimento degli obiettivi.
La Corte d'Appello di Napoli ha motivato tale rigetto statuendo testualmente che
“…l'incremento del compenso fino ad un massimo del 20% dello stesso, spettante al dirigente, non consegue automaticamente all'attribuzione dell'incarico, ma è subordinato, sia nell'an che nel quantum, ad una previa verifica positiva dell'operato del direttore generale e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati. La documentazione prodotta dalla al fine di Pt_1
dimostrare la valutazione positiva in ordine al raggiungimento dei risultati e degli obiettivi nel periodo in esame proviene dallo stesso Direttore Generale, manca invece del tutto qualunque documentazione da cui risulta la verifica positiva da parte del soggetto a ciò deputato, ossia la a cui, secondo la Controparte_1
norma del contratto, spettava la verifica circa l'operato e i risultati raggiunti dal
Direttore Generale.”
Con l'odierno giudizio di revocazione ex art.395, n.4, c.p.c. Parte_1
lamenta che la Corte sarebbe incorsa in errore di percezione, consistente nel ritenere che non fosse stato debitamente prodotto in giudizio alcun documento attestante la verifica positiva da parte della dell'operato del Controparte_1
direttore generale e del raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati, ai fini del riconoscimento dell'indennità premiale.
3 Tale assunto merita accoglimento in quanto nel precedente giudizio n.770/2017
RG. risulta essere stato depositato il predetto documento, erroneamente non individuato dalla Corte d'Appello.
In via preliminare è d'obbligo osservare che la circostanza dedotta da Pt_1
integra certamente un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione
[...]
della pronuncia ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. e certamente non integra una questione valutativa per la quale sarebbe stato necessario proporre ricorso per cassazione.
Al riguardo, infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione
“l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato;
esso si configura come meramente percettivo tale da non coinvolgere in nessun modo l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività;
l'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; l'errore revocatorio presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio;
ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione v. tra le altre, Cass. n. 22171 del 2010, Cass. n. 8180 del
2009, Cass. n. 14267 del 2007, Cass. n. 4015 del 2006, Cass. n.3652 del 2006)”
(Cass.n.40207/2021 del 15.12.2021).
4 Tanto precisato, non merita dunque accoglimento l'eccezione sollevata dalla secondo cui l'odierna revocazione sarebbe inammissibile in Controparte_1
quanto in seno alla sentenza impugnata il giudice si è pronunciato sulla questione e semplicemente “ha omesso di considerare il contenuto” del documento attestante la verifica positiva dei risultati raggiunti per il riconoscimento della maggiorazione.
In realtà, nella specie, l'errore in cui è incorsa la Corte d'Appello di Napoli nella precedente sentenza non è quello di non aver valutato il contenuto di tale documento, ma di avere erroneamente ritenuto che non fosse stato prodotto in giudizio alcun documento, tant'è vero che – come sopra già indicato – nella sentenza oggi impugnata si legge testualmente: “…manca invece del tutto qualunque documentazione da cui risulta la verifica positiva da parte del soggetto
a ciò deputato, ossia la a cui, secondo la norma del contratto, Controparte_1 spettava la verifica circa l'operato e i risultati raggiunti dal Direttore Generale”
(sent.pag.13).
Invero, la Corte non ha tenuto conto del fatto che unitamente alla nota difensiva del 31.01.2019, depositata telematicamente in data 01.02.2019, Parte_1
aveva provveduto a depositare in giudizio anche la nota prot.n.2017.0415824 del
15.06.2019 della
[...]
dal Organizzazione_1 seguente tenore letterale: “Oggetto: Verifica dei risultati di Gestione del Dr. ssa
[...]
già Direttore Generale dell'ARSAN - Periodo dal 14.09.2009 al 15.05.2014 - Per_1
Si comunica che all'esito delle valutazioni di competenza effettuate dalla
Commissione di cui al Decreto Presidenziale n. 123/2016 con riferimento ai risultati di gestione dell'ARSAN la già Direttore Generale dell'anzidetta CP_7
Agenzia, risulta, per l'intero periodo dì gestione, titolata all'attribuzione della quota premiale di cui all'articolo 1 comma 5 DPCM 502/95. A tal fine si specifica che con verbale n. 12/2016 è stata definita, la quota premiale di cui all'articolo 1 comma 5
DPCM 502/95. Pertanto, in ragione dei risultati ottenuti alla S.V. viene riconosciuta
l'attribuzione di una quota premiale 12,57% del trattamento economico.”
E' di palmare evidenza, quindi, che l'errore di percezione in cui è incorso il precedente giudice si presenta essenziale e decisivo, nel senso che in sua assenza la decisione sarebbe stata sicuramente diversa, e quindi idoneo a determinare la revocabilità della sentenza oggi impugnata.
5 Pertanto, in ragione delle riferite argomentazioni, la Corte - in accoglimento dell'istanza di revocazione - accoglie in parte l'appello già proposto limitatamente all'indennità premiale ex art.4 contratto e per l'effetto in riforma parziale della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna parte appellata al pagamento della somma di euro 24.885,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
• in accoglimento dell'istanza di revocazione, accoglie in parte l'appello già proposto limitatamente all'indennità premiale ex art.4 contratto e per l'effetto in riforma parziale della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna parte appellata al pagamento della somma di euro 24.885,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
• conferma il governo delle spese dei precedenti gradi e condanna parte appellata al pagamento delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 1.984,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Napoli, 21/12/2023 Il Presidente
6
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai signori:
1.dr. Raffaella Genovese Presidente Est.
2. dr. Vicenza Totaro Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 21/12/2023 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1837/2021 r.g. sez. lav., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido e Luciana Parlato con i Parte_1
quali è elett.te domiciliata in Napoli via Toledo n.256
Revocante
E
, in persona del Pres. della Giunta Regionale legale rappr.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio, con la quale è elett.te domiciliata in Napoli via Santa Lucia n.81
Revocata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.12.2015 convenne in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli, l'ARSAN della Campania esponendo di avere sottoscritto in data 10.05.2012 un contratto di natura privatistica di durata triennale, in virtù del quale le era stato conferito (ai sensi dell'art.5, comma 6,
e dell'art. 22, comma 5, L.Reg. 32/94, modificato Controparte_2
dall'art. 44, comma 7, L.Reg. 1/12 e fatto salvo quanto previsto dal comma 244
L.Reg.n.4/2011) l'incarico di "Dirigente Responsabile della Struttura Operativa
Pianificazione e Programmazione dell' Arsan."
Dedusse di aver svolto le mansioni a lei conferite dal 16.04.2012 fino a tutto il
23.06.2014, quando aveva ricevuto la nota prot. 2014/9 del 20.06.2014 con la quale le veniva comunicata la cessazione anticipata del suo incarico.
1 Chiese, pertanto, che il giudice adito accogliesse le seguenti conclusioni: “1) dichiarare nulla la clausola contrattuale sopra citata di cui all'art. 6 del contratto stipulato dall'istante con l'ARSAN (…relativo alla cessazione anticipata del contratto…) e dichiarare illegittima la risoluzione del contratto da essa operata e dichiarare pertanto la medesima tenuta a risarcire l'istante del danno da costei subito, per essere incorsa in inadempimento contrattuale;
2) condannare
l in persona del suo legale Controparte_3
Co rappresentante pro tempore, con sede in Napoli al Centro Direzionale isol. , al pagamento in favore dell'Istante delle seguenti somme: €.39.816,28 per maggiorazione del 20% del corrispettivo relativo agli anni dal 2011 al 2014;
€.48.714,47 per differenza spettanze retributive riferite all'anticipato recesso dal rapporto e relativi al periodo dal 24 giugno 2014 al 15 aprile 2015; €.10.000,00 per
l 'ARSAN al Controparte_5
pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sull'importo sopra indicato, nonché al pagamento delle spese e competenze legali, oltre spese forfetizzate ed oneri accessori.”
per effetto della L.Reg.n.20/2015 con trasferimento delle Controparte_6 relative funzioni alla e costituitasi in giudizio quest'ultima, con Controparte_1
sentenza n.7220/2016 del 07.10.2016 il giudice adito rigettò la domanda compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 30.03.2017 presso questa Corte,
propose appello, chiedendo la riforma del provvedimento Parte_1
impugnato con conseguente accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Parte appellata si costituì in giudizio e concluse per il rigetto del proposto gravame, ribadendo la fondatezza della sentenza impugnata.
La Corte d'Appello di Napoli con sentenza n.1110/2021 del 27.04.2021, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, condannava la al pagamento in favore di della sola somma di Controparte_1 Parte_1
€.48.714,47 (oltre interessi legali con decorrenza dal 24.6.2014 al saldo), rigettando le restanti domande e compensando parzialmente le spese processuali.
Con atto depositato presso questa Corte in data 17.06.2021, ha Parte_1
agito per la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. della suddetta sentenza con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio.
2 Con memoria depositata in data 20.12.2023 si è costituita la , Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso per revocazione in quanto inammissibile, con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la presente causa – alla quale è stato riunito il procedimento n.608/2021 RG - è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorso per revocazione è fondato e va pertanto accolto.
Con la sentenza n.1110/2021 del 27.04.2021, pronunciata nel procedimento n.770/2017 RG., la Corte d'Appello di Napoli ha accolto la domanda di Pt_1
per la parte relativa all'illegittimo recesso dal contratto di lavoro da parte
[...] dell'ARSAN Campania, rigettandola invece per la parte relativa alla chiesta maggiorazione del corrispettivo (relativo agli anni dal 2011 al 2014) a titolo di indennità premiale per il conseguimento degli obiettivi.
La Corte d'Appello di Napoli ha motivato tale rigetto statuendo testualmente che
“…l'incremento del compenso fino ad un massimo del 20% dello stesso, spettante al dirigente, non consegue automaticamente all'attribuzione dell'incarico, ma è subordinato, sia nell'an che nel quantum, ad una previa verifica positiva dell'operato del direttore generale e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati. La documentazione prodotta dalla al fine di Pt_1
dimostrare la valutazione positiva in ordine al raggiungimento dei risultati e degli obiettivi nel periodo in esame proviene dallo stesso Direttore Generale, manca invece del tutto qualunque documentazione da cui risulta la verifica positiva da parte del soggetto a ciò deputato, ossia la a cui, secondo la Controparte_1
norma del contratto, spettava la verifica circa l'operato e i risultati raggiunti dal
Direttore Generale.”
Con l'odierno giudizio di revocazione ex art.395, n.4, c.p.c. Parte_1
lamenta che la Corte sarebbe incorsa in errore di percezione, consistente nel ritenere che non fosse stato debitamente prodotto in giudizio alcun documento attestante la verifica positiva da parte della dell'operato del Controparte_1
direttore generale e del raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati, ai fini del riconoscimento dell'indennità premiale.
3 Tale assunto merita accoglimento in quanto nel precedente giudizio n.770/2017
RG. risulta essere stato depositato il predetto documento, erroneamente non individuato dalla Corte d'Appello.
In via preliminare è d'obbligo osservare che la circostanza dedotta da Pt_1
integra certamente un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione
[...]
della pronuncia ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. e certamente non integra una questione valutativa per la quale sarebbe stato necessario proporre ricorso per cassazione.
Al riguardo, infatti, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione
“l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato;
esso si configura come meramente percettivo tale da non coinvolgere in nessun modo l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività;
l'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; l'errore revocatorio presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio;
ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione v. tra le altre, Cass. n. 22171 del 2010, Cass. n. 8180 del
2009, Cass. n. 14267 del 2007, Cass. n. 4015 del 2006, Cass. n.3652 del 2006)”
(Cass.n.40207/2021 del 15.12.2021).
4 Tanto precisato, non merita dunque accoglimento l'eccezione sollevata dalla secondo cui l'odierna revocazione sarebbe inammissibile in Controparte_1
quanto in seno alla sentenza impugnata il giudice si è pronunciato sulla questione e semplicemente “ha omesso di considerare il contenuto” del documento attestante la verifica positiva dei risultati raggiunti per il riconoscimento della maggiorazione.
In realtà, nella specie, l'errore in cui è incorsa la Corte d'Appello di Napoli nella precedente sentenza non è quello di non aver valutato il contenuto di tale documento, ma di avere erroneamente ritenuto che non fosse stato prodotto in giudizio alcun documento, tant'è vero che – come sopra già indicato – nella sentenza oggi impugnata si legge testualmente: “…manca invece del tutto qualunque documentazione da cui risulta la verifica positiva da parte del soggetto
a ciò deputato, ossia la a cui, secondo la norma del contratto, Controparte_1 spettava la verifica circa l'operato e i risultati raggiunti dal Direttore Generale”
(sent.pag.13).
Invero, la Corte non ha tenuto conto del fatto che unitamente alla nota difensiva del 31.01.2019, depositata telematicamente in data 01.02.2019, Parte_1
aveva provveduto a depositare in giudizio anche la nota prot.n.2017.0415824 del
15.06.2019 della
[...]
dal Organizzazione_1 seguente tenore letterale: “Oggetto: Verifica dei risultati di Gestione del Dr. ssa
[...]
già Direttore Generale dell'ARSAN - Periodo dal 14.09.2009 al 15.05.2014 - Per_1
Si comunica che all'esito delle valutazioni di competenza effettuate dalla
Commissione di cui al Decreto Presidenziale n. 123/2016 con riferimento ai risultati di gestione dell'ARSAN la già Direttore Generale dell'anzidetta CP_7
Agenzia, risulta, per l'intero periodo dì gestione, titolata all'attribuzione della quota premiale di cui all'articolo 1 comma 5 DPCM 502/95. A tal fine si specifica che con verbale n. 12/2016 è stata definita, la quota premiale di cui all'articolo 1 comma 5
DPCM 502/95. Pertanto, in ragione dei risultati ottenuti alla S.V. viene riconosciuta
l'attribuzione di una quota premiale 12,57% del trattamento economico.”
E' di palmare evidenza, quindi, che l'errore di percezione in cui è incorso il precedente giudice si presenta essenziale e decisivo, nel senso che in sua assenza la decisione sarebbe stata sicuramente diversa, e quindi idoneo a determinare la revocabilità della sentenza oggi impugnata.
5 Pertanto, in ragione delle riferite argomentazioni, la Corte - in accoglimento dell'istanza di revocazione - accoglie in parte l'appello già proposto limitatamente all'indennità premiale ex art.4 contratto e per l'effetto in riforma parziale della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna parte appellata al pagamento della somma di euro 24.885,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
• in accoglimento dell'istanza di revocazione, accoglie in parte l'appello già proposto limitatamente all'indennità premiale ex art.4 contratto e per l'effetto in riforma parziale della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna parte appellata al pagamento della somma di euro 24.885,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
• conferma il governo delle spese dei precedenti gradi e condanna parte appellata al pagamento delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 1.984,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Napoli, 21/12/2023 Il Presidente
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