Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 28/04/2025, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03451/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00707/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 707 del 2022, proposto da
A.N.M. S.p.A. - Azienda Napoletana Mobilità, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;
contro
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cristiano, Benvenuto Fabrizio Capaldi e Maurizio Massimo Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania e Comune di Napoli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della nota prot. 168629 del 3.12.2021 della Città Metropolitana di Napoli a firma del Dirigente p.t. inerente i programmi di esercizio per l'anno 2022, con la quale è comunicata la mancata proroga/disdetta del Patto Integrativo stipulato inter partes addì 14.05.2018, a far data dal'1.1.2022;
b) della nota della Città Metropolitana di Napoli prot. 180050 del 27.12.2021;
c) della Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Napoli n. 9394 del 22.12.2021;
d) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso, conseguenziale e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente società.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2025 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, A.N.M. s.p.a. - Azienda Napoletana Mobilità -, premesso di gestire il servizio di trasporto pubblico locale di interesse regionale e locale in virtù di contratto ponte stipulato il 30 dicembre 2002 n. 192, poi prorogato, ha impugnato gli atti, meglio indicati in epigrafe, con cui la Città Metropolitana di Napoli ha comunicato la mancata proroga/disdetta del Patto Integrativo (P.I.) stipulato inter partes il 19 dicembre 2017 (che incrementava il corrispettivo chilometrico da € 2,63 €/km a 3,76 €/km), a far data dal1° gennaio 2022, e con cui è stata disposta una proroga provvisoria (ai sensi del decreto Cura Italia ex art. 92 co. 4-ter l. n. 27/2020 di conversione del d.l. Cura Italia n. 18/2020), per il solo mese di gennaio 2022, dei programmi di esercizio e dei corrispettivi chilometrici approvati per l’anno 2021.
Avverso gli atti impugnati parte ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità, chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti.
2. Si è costituita la Città Metropolitana di Napoli per resistere al giudizio, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione.
3. In vista della camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato istanza di rinvio al fine di proporre motivi aggiunti avverso le Determinazioni Dirigenziali n. 698 del 28 febbraio 2022 e n. 1439 del 24 febbraio 2022, con cui la Città Metropolitana di Napoli ha disposto ulteriore proroga provvisoria per i mesi di febbraio e marzo del servizio in questione.
4. Alla camera di consiglio del 9 marzo 2022 il Collegio, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, ha concesso il chiesto rinvio.
5. In data 1 aprile 2022 e 22 giugno 2022 la Città Metropolitana di Napoli ha depositato le determinazioni con cui è stato liquidato il corrispettivo per il mese di febbraio, marzo e aprile, in forza di singole determinazioni di proroga.
6. In data 20 febbraio 2025 parte ricorrente ha depositato documentazione e, in data 25 febbraio 2025, “ istanza di sopravvenuta cessata materia del contendere ” con compensazione delle spese legali, in quanto, nelle more del giudizio, la Città Metropolitana di Napoli ha adottato determinazioni dirigenziali con previsione di un corrispettivo chilometrico di €/km 3,76 per gli anni 2022, 2023 e 2024 (D.D. n. 9394/21; n. 698/22; n. 542/23; n. 797/23; n. 850/24; n. 1031/24; 1665/2024; n. 4782/2024).
7. Entrambi le parti, in vista della pubblica udienza, hanno depositato atto di passaggio in decisione senza discussione da remoto, con richiesta di parte ricorrente di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Alla pubblica udienza straordinaria del 27 marzo 2025, tenutasi da remoto, il ricorso è stato posto in decisione.
9. Alla luce delle superiori dichiarazioni rese dalla parte ricorrente va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse.
Nel processo amministrativo, infatti, vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012 n.2216).
10. Per la connotazione e la natura della vicenda, sono rinvenibili giustificate ragioni per disporre la compensazione per intero tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Alessandra Sidoti | Rita Luce |
IL SEGRETARIO