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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 04/04/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. La Via Sonia e domiciliati presso il loro studio in Riva del Garda, viale Vannetti n.9, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 04.12.1999 in
Nago-Torbole
- preso atto che all'udienza del 17.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 19.01.2023 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 20.12.2022 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 Parte_2
trascritto al n. 22 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Nago-Torbole per l'anno 1999 alle seguenti condizioni:
1) La casa sita in Nago-Torbole, Strada Piccola, n. 58, già adibita a residenza coniugale di proprietà esclusiva della signora Parte_1
rimane nella esclusiva disponibilità di quest'ultima che ivi continuerà ad abitare;
2) La figlia ancora minorenne verrà affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, i quali eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sulla stessa e si impegneranno a curarla ed istruirla con costanza e continuità;
3) La figlia minore abiterà con la madre nell'abitazione sita in Per_1
Nago Torbole, Strada Piccola n. 58, ove è già stata fissata la sua residenza;
pag. 2 di 5 4) Quanto alle visite del padre alla figlia, il signor starà Parte_2
con tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola e sino al Per_1
giovedì mattina quando la riaccompagnerà presso l'istituto scolastico;
inoltre, starà con il padre a weekend alternati dal venerdì Per_1
pomeriggio dall'uscita da scuola sino alla domenica dopo cena (ore 20,30 circa) quando la riporterà dalla madre;
5) Per quanto riguarda le Festività Natalizie, trascorrerà Per_1
alternativamente il giorno di Natale con un genitore e il giorno di
Capodanno con l'altro e così alternativamente anno per anno;
il tutto fermo restando eventuali accordi tra le parti. Ugualmente si applicherà il regime dell'alternanza per i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Le festività fissate nei giorni 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto saranno di competenza del genitore al quale spetta il turno di visita;
6) Con riferimento alle vacanze estive ogni genitore avrà diritto a trascorrere due settimane, anche non consecutive, a testa in esclusività con la figlia. Ogni vacanza continuativa ed esclusiva dovrà essere comunicata con anticipo all'altro genitore;
la comunicazione avverrà con un preavviso di almeno 30 giorni prima;
7) Durante i periodi di vacanza da scuola della minore le parti accorderanno di volta in volta gli orari in cui starà con l'uno o con Per_1
l'altro genitore, ferme, in ogni caso, le pattuizioni di cui sopra;
8) Quanto al mantenimento ordinario delle figlie non economicamente autosufficiente ed , il signor Per_2 Per_1 Parte_2
corrisponderà a titolo di contributo per il loro mantenimento ordinario la somma di € 250,00 per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo pag. 3 di 5 gli indici Istat, entro il giorno 16 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora;
Parte_1
9) Le spese straordinarie scolastiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: iscrizioni, tasse, mensa, libri, trasporti, materiale scolastico da acquistarsi all'inizio della scuola, gite e uscite didattiche varie,), mediche, sportive (per una attività sportiva alla volta, materiale e attrezzatura sportiva), ludico/ricreative (Grest, campus ecc.) nonché per baby- sitter/tagersmutter, verranno sostenute al 50% da entrambi i genitori, previo accordo se di importo superiore ad € 200,00 ciascuna (l'accordo non è richiesto se la spesa è medica ed urgente) e comunque mediante l'esibizione di scontrini o fatture attestanti la spesa. Il rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni dall'esibizione del giustificativo del pagamento.
Trascorsi giorni 5 dalla data di comunicazione della necessità di una spesa straordinaria da concordare (comprovata da sms o e-mail), in caso di mancato riscontro, si dà come intervenuto il consenso tacito alla stessa e il relativo obbligo di compartecipazione, costituendo il presente atto titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate.
Ove una singola spesa straordinaria concordata fosse superiore ad Euro
200,00= (duecento/00) la quota di spettanza dell'altro genitore dovrà essere anticipata, sempre previa comunicazione ed accettazione da parte di entrambi del preventivo di spesa e con onere di fornire successivamente conforme documentazione fiscale attestante la spesa effettivamente sostenuta.
pag. 4 di 5 10) I genitori rilasciano il reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità delle della figlia minore e acconsentono, inoltre, al rilascio Per_1
e al rinnovo del passaporto della stessa;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 3.4.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. La Via Sonia e domiciliati presso il loro studio in Riva del Garda, viale Vannetti n.9, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 04.12.1999 in
Nago-Torbole
- preso atto che all'udienza del 17.02.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 19.01.2023 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 20.12.2022 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 Parte_2
trascritto al n. 22 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Nago-Torbole per l'anno 1999 alle seguenti condizioni:
1) La casa sita in Nago-Torbole, Strada Piccola, n. 58, già adibita a residenza coniugale di proprietà esclusiva della signora Parte_1
rimane nella esclusiva disponibilità di quest'ultima che ivi continuerà ad abitare;
2) La figlia ancora minorenne verrà affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, i quali eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sulla stessa e si impegneranno a curarla ed istruirla con costanza e continuità;
3) La figlia minore abiterà con la madre nell'abitazione sita in Per_1
Nago Torbole, Strada Piccola n. 58, ove è già stata fissata la sua residenza;
pag. 2 di 5 4) Quanto alle visite del padre alla figlia, il signor starà Parte_2
con tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola e sino al Per_1
giovedì mattina quando la riaccompagnerà presso l'istituto scolastico;
inoltre, starà con il padre a weekend alternati dal venerdì Per_1
pomeriggio dall'uscita da scuola sino alla domenica dopo cena (ore 20,30 circa) quando la riporterà dalla madre;
5) Per quanto riguarda le Festività Natalizie, trascorrerà Per_1
alternativamente il giorno di Natale con un genitore e il giorno di
Capodanno con l'altro e così alternativamente anno per anno;
il tutto fermo restando eventuali accordi tra le parti. Ugualmente si applicherà il regime dell'alternanza per i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Le festività fissate nei giorni 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 15 agosto saranno di competenza del genitore al quale spetta il turno di visita;
6) Con riferimento alle vacanze estive ogni genitore avrà diritto a trascorrere due settimane, anche non consecutive, a testa in esclusività con la figlia. Ogni vacanza continuativa ed esclusiva dovrà essere comunicata con anticipo all'altro genitore;
la comunicazione avverrà con un preavviso di almeno 30 giorni prima;
7) Durante i periodi di vacanza da scuola della minore le parti accorderanno di volta in volta gli orari in cui starà con l'uno o con Per_1
l'altro genitore, ferme, in ogni caso, le pattuizioni di cui sopra;
8) Quanto al mantenimento ordinario delle figlie non economicamente autosufficiente ed , il signor Per_2 Per_1 Parte_2
corrisponderà a titolo di contributo per il loro mantenimento ordinario la somma di € 250,00 per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo pag. 3 di 5 gli indici Istat, entro il giorno 16 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora;
Parte_1
9) Le spese straordinarie scolastiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: iscrizioni, tasse, mensa, libri, trasporti, materiale scolastico da acquistarsi all'inizio della scuola, gite e uscite didattiche varie,), mediche, sportive (per una attività sportiva alla volta, materiale e attrezzatura sportiva), ludico/ricreative (Grest, campus ecc.) nonché per baby- sitter/tagersmutter, verranno sostenute al 50% da entrambi i genitori, previo accordo se di importo superiore ad € 200,00 ciascuna (l'accordo non è richiesto se la spesa è medica ed urgente) e comunque mediante l'esibizione di scontrini o fatture attestanti la spesa. Il rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni dall'esibizione del giustificativo del pagamento.
Trascorsi giorni 5 dalla data di comunicazione della necessità di una spesa straordinaria da concordare (comprovata da sms o e-mail), in caso di mancato riscontro, si dà come intervenuto il consenso tacito alla stessa e il relativo obbligo di compartecipazione, costituendo il presente atto titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate.
Ove una singola spesa straordinaria concordata fosse superiore ad Euro
200,00= (duecento/00) la quota di spettanza dell'altro genitore dovrà essere anticipata, sempre previa comunicazione ed accettazione da parte di entrambi del preventivo di spesa e con onere di fornire successivamente conforme documentazione fiscale attestante la spesa effettivamente sostenuta.
pag. 4 di 5 10) I genitori rilasciano il reciproco assenso al rilascio dei documenti di identità delle della figlia minore e acconsentono, inoltre, al rilascio Per_1
e al rinnovo del passaporto della stessa;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 3.4.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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