TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Roma, Quinta Sezione Civile, Dr. Luigi
Cavallo, all'udienza del 15 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG 44685/23, e avente ad oggetto “Comodato di immobili” e vertente
TRA
Dott. elettivamente domiciliato in Roma, presso Parte_1
Via delle Quattro Fontane 161, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianmarco Navarra e Dario
Clementi per procura in atti
RICORRENTE
E
SI.ra elettivamente domiciliata in Roma, Ostia Controparte_2
Lido, Via Poggio di Venaco 28, presso lo Studio dell'Avv. Francesca
Pagnotta, che la rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2023, il Dott.
[...]
esponeva di essere proprietario dell'immobile sito in Roma, Parte_1
località Ostia Antica, Via del Forno 7, che aveva concesso in comodato, con contratto in data 13 febbraio 2019, alla propria moglie, SI.ra rilevava che la SI.ra anziché Controparte_2 CP_2
adibire, come pattuito, l'immobile per sé e le persone conviventi, lo aveva invece adibito a casa vacanze e che, avvalendosi delle facoltà di cui all'accordo, aveva comunicato con missiva in data 12 febbraio
2022 alla resistente il recesso, intimando la restituzione del bene entro tre mesi, senza però ottenerne la restituzione.
Evidenziava il proprio diritto al rilascio dell'immobile ex art. 1810
c.c., atteso il cd comodato precario stipulato, e, in via subordinata, rilevava l'insorgenza del proprio bisogno urgente e imprevedibile valutabile, ai fini della restituzione, ex art. 1809 c.c.; deduceva infatti che, essendo intervenuta la separazione dei coniugi, la casa coniugale era stata assegnata alla moglie ed egli aveva necessità, per ospitare i figli minori nei suoi soggiorni a Roma, di utilizzare l'immobile in questione.
Esponeva altresì il danno subito dall'occupazione sine titulo del bene da parte della resistente e concludeva richiedendo la condanna di controparte al rilascio dell'immobile, con condanna alla rifusione dei danni subiti;
in via subordinata, richiedeva la condanna della SI.ra al rilascio in virtù del proprio urgente ed imprevedibile CP_2
bisogno, con condanna alla rifusione dei danni subiti.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio la SI.ra che rilevava come il comodato fosse stato Controparte_2
stipulato in costanza di matrimonio, nel febbraio 2019, e con l'accordo che la resistente avrebbe chiuso il proprio rapporto di lavoro ed anticipare così il denaro per l'acquisto della casa di Ostia, da adibire ad alloggio per uso turistico e di cui occuparsi;
evidenziava pertanto di aver contribuito all'acquisto del bene con euro 35.000,00, tratti dai suoi risparmi e mai restituiti e di non aver altre fonti di reddito oltre all'immobile adibito a casa vacanze. Evidenziava quindi la natura del contratto quale comodato d'uso preventivamente concordato dagli ex coniugi con la finalità specifica di trasformare l'immobile in casa vacanze e renderlo redditizio per le esigenze familiari, con conseguente termine di scadenza risultante dall'uso di destinazione della cosa.
Concludeva richiedendo il rigetto delle domande del ricorrente e, in via subordinata, l'inammissibilità della pretesa di rilascio del bene e, in via ulteriormente subordinata, l'accertamento del proprio diritto alla restituzione delle somme offerte per l'acquisto dell'immobile e al riconoscimento di una somma ulteriore per aver contribuito ad aumentarne il valore.
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 15 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare, per come emergente dalla documentazione in atti, che, con contratto di comodato in data 13 febbraio 2019, il SI. concedeva alla SI.ra Parte_1 CP_2
l'immobile sito in Via del Forno, Roma, in comodato d'uso gratuito
“perché il comodatario lo utilizzi per sé e per le persone con il medesimo conviventi”; nessun termine di durata veniva indicato nell'accordo, prevedendosi invece che “il comodante, ai sensi dell'art. 1810 c.c., ha la facoltà di recedere liberamente ed in qualsiasi momento dal presente contratto, dandone comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r. al comodatario con preavviso minimo di tre mesi”.
Come noto, l'art. 1810 c.c. prevede che, se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede. Nel caso di specie, per come evidenziato, nel contratto di comodato stipulato fra le parti del presente giudizio nessun termine di durata veniva apposto all'accordo, prevedendosi invece la facoltà di libero recesso del comodante in qualsiasi momento;
deve quindi ritenersi che, a fronte delle pattuizioni contrattuali intervenute e del contenuto della comunicazione del 12 febbraio 2022, con cui il Dott. Parte_1
richiedeva alla resistente il rilascio del bene oggetto di contratto, la
SI.ra sia tenuta alla restituzione dell'immobile oggetto di CP_2
accordo.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti chiarito che, la figura del "precario" ovvero del "comodato precario" (art.1810 cod. civ.) si caratterizza per la previsione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare "ad nutum" mediante richiesta di restituzione del bene. Tale richiesta determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa, viene ad assumere la posizione di detentore
"sine titulo" e quindi abusivo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporne in base ad altro rapporto diverso dal precario. (C.C.
5987/00).
Nel caso di specie, per come illustrato, le parti espressamente evidenziavano, nell'accordo, che il bene veniva concesso in comodato affinchè il comodatario lo utilizzasse per sé e le persone conviventi, senza alcun riferimento ad un'attività commerciale ivi svolta, richiamando altresì, nel contesto delle pattuizioni concordate, l'art. 1810 c.c., in ordine alla facoltà di libero recesso, ed in qualsiasi momento, in capo al comodante. In quest'ottica, pertanto, non devono essere condivise le deduzioni della resistente, non apparendo rilevane in primo luogo, alla luce del complessivo programma contrattuale posto in essere fra le parti, il mero riferimento, nell'accordo, alla possibilità, per la detta parte, di poter concedere a terzi il godimento dell'immobile a titolo gratuito e oneroso;
inoltre, e quanto alle ulteriori censure tempestivamente avanzate dalla resistente, nessun idoneo elemento risulta introdotto nella presente sede in relazione all'accordo familiare posto a base dell'acquisto dell'immobile, contestato dal resistente nelle proprie note scritte depositate in data 9 aprile 2024 ed in ogni caso non dimostrato, in maniera idonea e nei termini prospettati, dalla documentazione prodotta.
Peraltro, sul punto, occorre ulteriormente evidenziare come le istanze istruttorie orali avanzate dalle parti sono state rigettate con provvedimento in data 9 aprile 2024, da confermarsi nella presente sede.
Né devono essere condivise le deduzioni della resistente circa la natura di propria fonte di guadagno e sostentamento dell'immobile oggetto di comodato, tenuto conto che, a corredo delle note scritte depositate in data 9 aprile 2024 ed indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, parte ricorrente ha prodotto, fra l'altro, dichiarazione del terzo pignorato Ater nella procedura esecutiva promossa dal SI. in data 5 marzo 2024, attestante il Parte_1
rapporto di lavoro a tempo determinato, con scadenza al 10 luglio
2026, della SI.ra CP_2
La detta documentazione, non oggetto di specifica e tempestiva contestazione, risulta in ogni caso ammissibile, tenuto conto, per un verso, delle deduzioni svolte dalla resistente nella comparsa di costituzione e, per l'altro, per come chiarito dalla Suprema Corte, che, nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui (C.C. 33393/19).
A ciò deve aggiungersi, in ogni caso, come la Cassazione abbia chiarito che la circostanza che un immobile concesso in comodato sia destinato ad attività commerciale non è sufficiente per ritenere il relativo contratto soggetto ad un termine implicito, sicché il comodante può domandare la restituzione del bene prima della cessazione di tale attività (C.C. 22309/20).
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la domanda formulata in via principale dal ricorrente deve essere accolta e la resistente deve quindi essere condannata al rilascio dell'immobile oggetto di comodato.
Né, in ogni caso, devono essere accolte le domande formulate in via ulteriormente subordinata, anche tenuto conto della natura riconvenzionale delle stesse e della decadenza conseguente alla mancata richiesta di differimento dell'udienza ex art. 418 c.p.c., per come anche eccepito dal ricorrente nelle proprie note scritte.
Quanto infine alla domanda attorea di rifusione dei danni subiti, la stessa, per come emergente dal ricorso, risulta fondata sull'occupazione sine titulo da parte della resistente, a far data dalla ricezione della dichiarazione di recesso, 15 maggio 2022, e sino alla data dell'effettivo rilascio.
Ora, sul punto si deve innanzi tutto evidenziare come la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite abbia chiarito che, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale (C.C.
SS.UU. 33645/22).
La sentenza in esame, in particolare, evidenzia come nella comune fattispecie di occupazione abusiva è quindi richiesta l'allegazione della “concreta” possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa, discendendone pertanto che la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, e non al non uso, che pure è una caratteristica del contenuto del diritto ma non è suscettibile di risarcimento.
In quest'ottica, l'attore deve quindi allegare la concreta possibilità di godimento perduta, che può peraltro essere specificamente contestata dal convenuto costituito e, a fronte di tale contestazione, sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, che può essere assolto anche mediante nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni;
sia in caso di godimento diretto che indiretto, prosegue la pronuncia, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c. attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato, come la locazione, che fa del canone il valore del godimento della cosa.
Ne discende come, in relazione alla perdita subita, onere dell'attore sia in primo luogo quello di allegare la concreta possibilità di godimento perduta, eventualmente, in caso di specifica contestazione di controparte, da provarsi a mezzo anche di nozioni di comune esperienza o presunzioni.
Nel caso di specie parte ricorrente nulla di specifico ha tempestivamente dedotto sul punto, limitandosi a indicare le modalità di quantificazione del danno, ma nulla rilevando in ordine alla richiamata concreta possibilità di godimento perduta.
L'avanzata domanda, sulla base degli elementi introdotti in giudizio, deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Condanna la resistente al rilascio dell'immobile oggetto di comodato;
rigetta, per il resto, il ricorso;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro
2.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Roma, 15 gennaio 2025
IL GIUDICE