Art. 7.
Le Casse soccorso, esistenti presso le societa' di provenienza a norma del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , cesseranno di funzionare dalla data di entrata in vigore della presente legge e da tale data il personale sara' iscritto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali secondo le norme in vigore per il personale delle Ferrovie dello Stato.
Alla liquidazione dell'attivita' e passivita' delle Casse soccorso, da operarsi ai sensi dell' art. 6 della legge 1 agosto 1941, n. 1063 , provvedera' un commissario governativo, da nominarsi con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Le Casse soccorso, esistenti presso le societa' di provenienza a norma del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , cesseranno di funzionare dalla data di entrata in vigore della presente legge e da tale data il personale sara' iscritto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali secondo le norme in vigore per il personale delle Ferrovie dello Stato.
Alla liquidazione dell'attivita' e passivita' delle Casse soccorso, da operarsi ai sensi dell' art. 6 della legge 1 agosto 1941, n. 1063 , provvedera' un commissario governativo, da nominarsi con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.