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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/11/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 155/2021 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. VITALETTI BIANCHINI VITALIANA e dall'avv. BIANCHINI RENATO;
elettivamente domiciliato in Via Crescimbeni n. 42 62100 Macerata, presso i difensori;
nei confronti di
Controparte_1
, C.F.
[...] P.IVA_1 assistito e difeso dai seguenti funzionari: OM AN, RIGANELLI RI, PE SERGIO, AL ADRIANA;
SASSANELLI SAVERIO;
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico Email_1
OGGETTO: voci retributive aggiuntive
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 14.11.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Sulla scorta della sentenza n. 17/2016 resa del Tribunale di Macerata, GdL, il
15.01.2016 che, accertato lo svolgimento in fatto da parte del ricorrente dell'attività di coordinatore provinciale per l'educazione fisica presso l'Ambito Territoriale di Macerata, ha pagina 1 di 2 condannando il convenuto a corrispondere il trattamento retributivo delle ore settimanali CP_1 eccedenti le 18 ore (fino ad un massimo di sei ore settimanali) di cui all'art. 87, comma 3, del
CCNL Comparto Scuola del 2007 con decorrenza dal 01.09.2010, chiede accoglibilmente il l riconoscimento del medesimo diritto anche per le mensilità maturate successivamente Pt_1 alla pronuncia della sentenza fino al suo collocamento in pensione (31.8.2020), ma limitatamente al periodo non coperto da prescrizione, eccezione ritualmente sollevata dal resistente . CP_1
2- Il periodo di diritto, premesso che la notifica del ricorso è intervenuta il 10.7.2024, va individuato dal 7.5.19 al 31.8.2020, applicando la disciplina di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
(prescrizione quinquennale, trattatandosi di somma da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi), cui aggiungere n. 63 giorni di sospensione disposta per l'emergenza Covid di cui al D.L. 17.3.20 n. 18, art. 61 lett. b.
3 - Inaccogibile la tesi del resistente secondo la quale, alla istituzione della figura CP_1 del coordinatore regionale sarebbe scomparsa la figura di quello provinciale con il trasferimento delle funzioni del secondo al primo: emerge dalla ampia documentazione prodotta dal Pt_1 che questi ha continuato a svolgere le medesime funzioni rapportandosi con il coordinatore regionale per le attività scolastiche sportive (ad es., giochi della gioventù, campionati studenteschi) e ricevendo incarichi formali per gli anni 2018-19 e 2019-2020, rispettivamente quanto al primo per le discipline pallavolo e pallacanestro e quanto al secondo per le discipline di badminton e di tennis tavolo.
3- Spese di lite compensate per intero sia in ragione della parziale soccombenza reciproca che per la allegazione documentale di parte ricorrente disordinata e senza indice specifico.
PQM
Il Tribunale di Macerata - G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento della domanda proposta da , condanna il Parte_1 [...]
al pagamento in favore del ricorrente del trattamento di cui all'art. 87 CCNL Controparte_1
Comparto Scuola 2006-2009 per le mensilità comprese tra il 07.05.2019 e il 31.08.2020; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Deposito della motivazione entro giorni 10.
Macerata, 14 novembre 2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 155/2021 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. VITALETTI BIANCHINI VITALIANA e dall'avv. BIANCHINI RENATO;
elettivamente domiciliato in Via Crescimbeni n. 42 62100 Macerata, presso i difensori;
nei confronti di
Controparte_1
, C.F.
[...] P.IVA_1 assistito e difeso dai seguenti funzionari: OM AN, RIGANELLI RI, PE SERGIO, AL ADRIANA;
SASSANELLI SAVERIO;
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico Email_1
OGGETTO: voci retributive aggiuntive
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 14.11.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Sulla scorta della sentenza n. 17/2016 resa del Tribunale di Macerata, GdL, il
15.01.2016 che, accertato lo svolgimento in fatto da parte del ricorrente dell'attività di coordinatore provinciale per l'educazione fisica presso l'Ambito Territoriale di Macerata, ha pagina 1 di 2 condannando il convenuto a corrispondere il trattamento retributivo delle ore settimanali CP_1 eccedenti le 18 ore (fino ad un massimo di sei ore settimanali) di cui all'art. 87, comma 3, del
CCNL Comparto Scuola del 2007 con decorrenza dal 01.09.2010, chiede accoglibilmente il l riconoscimento del medesimo diritto anche per le mensilità maturate successivamente Pt_1 alla pronuncia della sentenza fino al suo collocamento in pensione (31.8.2020), ma limitatamente al periodo non coperto da prescrizione, eccezione ritualmente sollevata dal resistente . CP_1
2- Il periodo di diritto, premesso che la notifica del ricorso è intervenuta il 10.7.2024, va individuato dal 7.5.19 al 31.8.2020, applicando la disciplina di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
(prescrizione quinquennale, trattatandosi di somma da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi), cui aggiungere n. 63 giorni di sospensione disposta per l'emergenza Covid di cui al D.L. 17.3.20 n. 18, art. 61 lett. b.
3 - Inaccogibile la tesi del resistente secondo la quale, alla istituzione della figura CP_1 del coordinatore regionale sarebbe scomparsa la figura di quello provinciale con il trasferimento delle funzioni del secondo al primo: emerge dalla ampia documentazione prodotta dal Pt_1 che questi ha continuato a svolgere le medesime funzioni rapportandosi con il coordinatore regionale per le attività scolastiche sportive (ad es., giochi della gioventù, campionati studenteschi) e ricevendo incarichi formali per gli anni 2018-19 e 2019-2020, rispettivamente quanto al primo per le discipline pallavolo e pallacanestro e quanto al secondo per le discipline di badminton e di tennis tavolo.
3- Spese di lite compensate per intero sia in ragione della parziale soccombenza reciproca che per la allegazione documentale di parte ricorrente disordinata e senza indice specifico.
PQM
Il Tribunale di Macerata - G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento della domanda proposta da , condanna il Parte_1 [...]
al pagamento in favore del ricorrente del trattamento di cui all'art. 87 CCNL Controparte_1
Comparto Scuola 2006-2009 per le mensilità comprese tra il 07.05.2019 e il 31.08.2020; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Deposito della motivazione entro giorni 10.
Macerata, 14 novembre 2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
pagina 2 di 2