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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2890/2021 R.A.C.L., promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente a [...], in località Nuraci s.n.c., ed elettivamente C.F._1
domiciliato in Cagliari, Via Logudoro n. 35, presso lo studio degli avv.ti Michele
Lunetta e Marco Usai, che lo rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
P.I. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura P.IVA_1 dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto di Tucci e Paolo Spiga, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2022, ha instaurato il Parte_1 presente giudizio nei confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento della CP_1
natura professionale delle patologie alla colonna vertebrale, non meglio specificate in ricorso, per le quali in data 28.6.2018 aveva infruttuosamente presentato domanda di indennizzo in via amministrativa.
1 A fondamento della conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del relativo indennizzo, l'attore ha allegato di aver lavorato fin dal 2001 come autista per il trasporto merci alle dipendenze e nei periodi meglio indicati in ricorso, lamentando che a causa delle mansioni concretamente svolte in via continuativa ha contratto difecit alla colonna concretizzanti una malattia di origine professionale.
L' ha chiesto il rigetto della domanda, contestando lo svolgimento delle CP_1
mansioni indicate in ricorso e, comunque, la loro rilevanza causale rispetto alla malattia alla colonna lamentata dall'attore.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
L'esame dei testimoni citati dall'attore, suoi attuali o ex colleghi di lavoro ( Tes_1
, e ) o dipendenti della società presso cui l'attore
[...] Testimone_2 Testimone_3
eseguiva il carico di lastre di marmo da trasportare ( , ha consentito di Testimone_4
appurare che il medesimo svolge fin dai primi anni 2000 il lavoro di conducente di autoarticolati, trasportando prodotti per l'edilizia, quali pallet di mattoni, sacchi di cemento, confezioni di pianelle, lastre di marmo e granito, nonché pallet di bottiglie d'acqua minerale, dal magazzino dell'azienda di produzione sino ai singoli punti vendita, supermercati, rivendite per l'edilizia, grossisti e cantieri, percorrendo migliaia chilometri al mese (circa 500 al giorno) sulle strade della Sardegna, comprese strade sterrate. La guida del mezzo, ai fini del controllo del volante e della leva del cambio, avviene di regola mantenendo una postura costantemente protesa in avanti della colonna lombare, con il collo e le braccia in tensione. L'esercizio dell'attività lavorativa in esame comprende la sistemazione del carico, la legatura dello stesso sul rimorchio, mediante l'uso di cinghie che vengono inserite intorno ai singoli pallet e ancorate alla base del semi rimorchio sino ad immobilizzare il carico con la forza delle braccia e della colonna. Altre tipiche attività svolte continuativamente e comportanti l'uso della forza delle braccia e la sollecitazione della colonna sono costituite dalla copertura del rimorchio con un telo di plastica del peso di circa 40 kg, l'apertura manuale delle pesanti sponde laterali in metallo e la sistemazione del carico (comprese pesanti lastre di
2 granito e marmo) all'interno del camion.
Tenendo conto delle mansioni appena indicate, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti, ha appurato che fin dalla presentazione in data 28.6.2018 della domanda amministrativa all' , parte attrice CP_1
è affetta da “patologia discale lombare L4-L5 con effetti conflittuali con la radice L4 destra, senza disturbi trofico sensitivo persistenti”, concausata dall'esposizione prolungata a rischio lavorativo idoneo (codice di patologia di riferimento 213) e, CP_1
quindi, di origine professionale.
Il CTU ha accertato che a causa della patologia di origine professionale in esame parte attrice ha patito un danno biologico del 6%.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche considerato che l'ausiliario non ha ricevuto osservazioni dai consulenti di parte.
Parte attrice, pertanto, ha diritto al pagamento in capitale dell'indennizzo per danno biologico nella misura del 6 %, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 28.6.2018.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, CP_1
tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale in ragione del valore della causa, compreso tra gli tra i 5.200,00 e i 26.000,00 euro, e della estrema semplicità delle questioni affrontate anche in corso di istruttoria, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico in misura pari al 6 %, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 28.6.2018 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del CP_1
corrispondente indennizzo in capitale, oltre al maggior importo tra interessi legali e
3 rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 28.6.2018;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 2.600,00 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva, se dovute per legge, con distrazione in favore del difensore;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Cagliari, 22.1.2025.
Il giudice
Riccardo Ariu
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2890/2021 R.A.C.L., promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente a [...], in località Nuraci s.n.c., ed elettivamente C.F._1
domiciliato in Cagliari, Via Logudoro n. 35, presso lo studio degli avv.ti Michele
Lunetta e Marco Usai, che lo rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
P.I. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura P.IVA_1 dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto di Tucci e Paolo Spiga, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2022, ha instaurato il Parte_1 presente giudizio nei confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento della CP_1
natura professionale delle patologie alla colonna vertebrale, non meglio specificate in ricorso, per le quali in data 28.6.2018 aveva infruttuosamente presentato domanda di indennizzo in via amministrativa.
1 A fondamento della conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del relativo indennizzo, l'attore ha allegato di aver lavorato fin dal 2001 come autista per il trasporto merci alle dipendenze e nei periodi meglio indicati in ricorso, lamentando che a causa delle mansioni concretamente svolte in via continuativa ha contratto difecit alla colonna concretizzanti una malattia di origine professionale.
L' ha chiesto il rigetto della domanda, contestando lo svolgimento delle CP_1
mansioni indicate in ricorso e, comunque, la loro rilevanza causale rispetto alla malattia alla colonna lamentata dall'attore.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
L'esame dei testimoni citati dall'attore, suoi attuali o ex colleghi di lavoro ( Tes_1
, e ) o dipendenti della società presso cui l'attore
[...] Testimone_2 Testimone_3
eseguiva il carico di lastre di marmo da trasportare ( , ha consentito di Testimone_4
appurare che il medesimo svolge fin dai primi anni 2000 il lavoro di conducente di autoarticolati, trasportando prodotti per l'edilizia, quali pallet di mattoni, sacchi di cemento, confezioni di pianelle, lastre di marmo e granito, nonché pallet di bottiglie d'acqua minerale, dal magazzino dell'azienda di produzione sino ai singoli punti vendita, supermercati, rivendite per l'edilizia, grossisti e cantieri, percorrendo migliaia chilometri al mese (circa 500 al giorno) sulle strade della Sardegna, comprese strade sterrate. La guida del mezzo, ai fini del controllo del volante e della leva del cambio, avviene di regola mantenendo una postura costantemente protesa in avanti della colonna lombare, con il collo e le braccia in tensione. L'esercizio dell'attività lavorativa in esame comprende la sistemazione del carico, la legatura dello stesso sul rimorchio, mediante l'uso di cinghie che vengono inserite intorno ai singoli pallet e ancorate alla base del semi rimorchio sino ad immobilizzare il carico con la forza delle braccia e della colonna. Altre tipiche attività svolte continuativamente e comportanti l'uso della forza delle braccia e la sollecitazione della colonna sono costituite dalla copertura del rimorchio con un telo di plastica del peso di circa 40 kg, l'apertura manuale delle pesanti sponde laterali in metallo e la sistemazione del carico (comprese pesanti lastre di
2 granito e marmo) all'interno del camion.
Tenendo conto delle mansioni appena indicate, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti, ha appurato che fin dalla presentazione in data 28.6.2018 della domanda amministrativa all' , parte attrice CP_1
è affetta da “patologia discale lombare L4-L5 con effetti conflittuali con la radice L4 destra, senza disturbi trofico sensitivo persistenti”, concausata dall'esposizione prolungata a rischio lavorativo idoneo (codice di patologia di riferimento 213) e, CP_1
quindi, di origine professionale.
Il CTU ha accertato che a causa della patologia di origine professionale in esame parte attrice ha patito un danno biologico del 6%.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche considerato che l'ausiliario non ha ricevuto osservazioni dai consulenti di parte.
Parte attrice, pertanto, ha diritto al pagamento in capitale dell'indennizzo per danno biologico nella misura del 6 %, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 28.6.2018.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, CP_1
tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale in ragione del valore della causa, compreso tra gli tra i 5.200,00 e i 26.000,00 euro, e della estrema semplicità delle questioni affrontate anche in corso di istruttoria, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio debbono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico in misura pari al 6 %, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 28.6.2018 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del CP_1
corrispondente indennizzo in capitale, oltre al maggior importo tra interessi legali e
3 rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 28.6.2018;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 2.600,00 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva, se dovute per legge, con distrazione in favore del difensore;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio. CP_1
Cagliari, 22.1.2025.
Il giudice
Riccardo Ariu
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