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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 12606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12606 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 28534/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 4 dicembre
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 6 dicembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 28534/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
– Avv. A. Ferraro Parte_1
ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001990187 notificatagli dall' CP_2 in data 25/7/2025 per ragioni di diritto.
L' si è costituito rappresentando di avere annullato il provvedimento CP_2 impugnato in sede di autotutela per ragioni diverse da quelle dedotte nel ricorso, comunque successivamente al deposito del ricorso stesso.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di rilevare come l' abbia dimostrato CP_2 documentalmente (vedasi all. 1 alla memoria di costituzione) di avere annullato l'ordinanza-ingiunzione oggetto del presente giudizio nelle more del giudizio stesso.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere;
le spese sono a carico della parte che ha determinato comunque la lite a causa del proprio ritardo nell'annullare l'ordinanza-ingiunzione opposta, cioè l' in quanto, sebbene le CP_2 motivazioni dell'annullamento in autotutela siano diverse da quelle dedotte in ricorso, l'ordinanza-ingiunzione era stata comunque emessa illegittimamente.
DISPOSITIVO dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al rimborso delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, CP_2 che liquida in complessivi euro 885,00 oltre rimborso forfettario nella misura del
15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato.
Roma, 6 dicembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 4 dicembre
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 6 dicembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 28534/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
– Avv. A. Ferraro Parte_1
ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001990187 notificatagli dall' CP_2 in data 25/7/2025 per ragioni di diritto.
L' si è costituito rappresentando di avere annullato il provvedimento CP_2 impugnato in sede di autotutela per ragioni diverse da quelle dedotte nel ricorso, comunque successivamente al deposito del ricorso stesso.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di rilevare come l' abbia dimostrato CP_2 documentalmente (vedasi all. 1 alla memoria di costituzione) di avere annullato l'ordinanza-ingiunzione oggetto del presente giudizio nelle more del giudizio stesso.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere;
le spese sono a carico della parte che ha determinato comunque la lite a causa del proprio ritardo nell'annullare l'ordinanza-ingiunzione opposta, cioè l' in quanto, sebbene le CP_2 motivazioni dell'annullamento in autotutela siano diverse da quelle dedotte in ricorso, l'ordinanza-ingiunzione era stata comunque emessa illegittimamente.
DISPOSITIVO dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al rimborso delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, CP_2 che liquida in complessivi euro 885,00 oltre rimborso forfettario nella misura del
15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato.
Roma, 6 dicembre 2025
IL GIUDICE