Ordinanza cautelare 27 luglio 2018
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 19 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10468 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10468/2025REG.PROV.COLL.
N. 05234/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5234 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, Condominio via -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Isidoro Sperti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Giovanni Battista Tiepolo n. 4;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Alesii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n.-OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il consigliere AO TA e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
1. Il condominio di via -OMISSIS- e l’architetto -OMISSIS- hanno impugnato la sentenza del T.a.r. Lazio, Sezione Seconda Bis, n.-OMISSIS-, con la quale è stato respinto il ricorso di primo grado, avente ad oggetto la domanda di annullamento dei seguenti atti:
- dell’ordine dell'U.O.T. – Ispettorato Edilizia del Municipio II del 18 luglio 2016 di Roma Capitale (prot. CB 76697), con cui era stato intimato di “ non effettuare gli interventi previsti dalla S.C.I.A. avente prot. n. 41906 del 19.04.2016 ”, relativi alla installazione di un ascensore condominiale;
- della successiva nota dello stesso Municipio II del 29 settembre 2016 (prot. CB 105009) di risposta alla richiesta di archiviazione presentata dall'arch. -OMISSIS-.
2. Gli appellanti premettono quanto segue.
2.1. In data 19 aprile 2016 (prot. n. 41906), l’arch. -OMISSIS-, quale progettista e direttore lavori nonché amministratore in carica del condominio sito in Roma via -OMISSIS-, in nome e per conto del predetto condominio, presentava presso il Municipio II di Roma Capitale una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per “ l’installazione di un ascensore per abbattimento barriere architettoniche ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001, in via -OMISSIS- ”.
2.2. Nella S.C.I.A. veniva evidenziato che si intendeva eseguire l’installazione dell’ascensore (delle dimensioni di m. 1,49 x m. 1,53) per l’abbattimento barriere architettoniche nella chiostrina condominiale, senza modifica delle facciate e senza modifica della struttura portante con un impianto di tipo trasparente e autoportante.
Con riguardo all’abbattimento delle barriere architettoniche, veniva altresì evidenziato che l’esigenza dell’installazione dell'ascensore derivava dal fatto che uno dei condomini presentava gravi problemi di deambulazione.
2.3. In data 12 maggio 2016 (prot. n. 2016/250606, posizione n. 43450), sempre relativamente all’installazione di detto ascensore, da parte dell’ing. -OMISSIS-, su incarico dell'arch. -OMISSIS-, veniva inoltrata alla Regione Lazio - Assessorato Infrastrutture - Enti Locali e Politiche Abitative “ Richiesta di deposito del progetto delle opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati RE ai sensi degli artt. 78-79-80 del DPR n. 380/2001 ”.
2.4. Con atto del 18 luglio 2016, Roma Capitale – Municipio II ha intimato alla istante di “ non effettuare gli interventi previsti dalla S.C.I.A. avente prot. n. 41906 del 19.04.2016 ”.
Il predetto atto è stato impugnato dal condominio e dall’arch. -OMISSIS-, unitamente alla successiva nota del 29 settembre 2016, con la quale il Municipio II aveva dato riscontro alla richiesta di archiviazione presentata dall'arch. -OMISSIS-.
2.5. Il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso, con la sentenza n.-OMISSIS-, disponendo la compensazione delle spese di giudizio.
3. Tanto premesso, le parti appellanti hanno contestato la sentenza impugnata per i seguenti motivi.
3.1. Erronea applicazione ( recte , disapplicazione) della vigente normativa speciale (artt. 78, 79, 80, d.P.R. n. 380/2001).
Le parti appellanti richiamano l’atto regionale attestante il deposito presso la Direzione regionale competente in materia di Infrastrutture del progetto per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi degli artt. 78, 79 e 80 del d.P.R. 380/2001, nel quale si dà espressamente atto della possibilità di dare inizio ai lavori di realizzazione della piattaforma elevatrice (in altri termini, la Regione Lazio avrebbe autorizzato l’installazione dell’ascensore in questione).
Le parti appellanti richiamano la normativa di riferimento (artt. 78, 79 e 80 d.P.R. 380/2001), evidenziando che, nel caso di specie, tutte le prescrizioni di legge sarebbero state osservate.
3.2. Indeterminatezza/ vaghezza nonché erronea interpretazione della legge applicata.
In riferimento alla disciplina di cui agli articoli 22 e 23 del d.P.R. 380/2001, le parti appellanti evidenziano che il divieto di installazione dell’ascensore è intervenuto oltre 3 mesi dalla presentazione della SCIA.
Contestano le conclusioni della amministrazione comunale che ha ritenuto necessario un titolo edilizio superiore alla S.C.I.A.; evidenziano che l'installazione dell'ascensore è situata all'interno della chiostrina dell'edifico e, quindi, in area privata.
Richiamano il d.lgs. 25 novembre 2016 n. 222, che qualifica la eliminazione delle barriere architettoniche come attività edilizia libera (tabella A, punto 21).
Evidenziano che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, l’autorizzazione amministrativa è prevista solo per gli interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.
Fanno rilevare che trattasi di area condominiale già interessata da scavi con terreno di riporto e sedime di impianti tecnici realizzati nella fase di costruzione del fabbricato; lo scavo per la fondazione dell’ascensore sarebbe di soli cm. 30, mentre quello dei pilastri del fabbricato è di circa 3 metri.
Infine, con riguardo al rilievo (sollevato dalla amministrazione) della mancata acquisizione della l’autorizzazione paesaggistica (ricadendo l’intervento in zona sottoposta a vincolo paesaggistico), fanno rilevare che, ai sensi dell'art. 149, lettera a), d.lgs. n. 42/2004, gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici non sono soggetti ad autorizzazione; concetto che troverebbe conferma anche nel d.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017, art. 2, a norma del quale: “ Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'allegato A) nonché quelli di cui all'art. 4 ” del medesimo decreto.
Nel caso di specie, l’ascensore è stato alloggiato nella chiostrina interna del fabbricato, a circa m. 20 dalla strada principale (via -OMISSIS-) e oltre m. 10 dall'aiuola spartitraffico, risultando privo di visibilità, attesa anche la particolarità costruttiva (l’ascensore è realizzato in materiale trasparente, con struttura autoportante).
Solo penetrando nella proprietà privata (peraltro delimitata da barre di ingresso elettroniche e da alte siepi) e avvicinandosi alla chiostrina, potrebbe essere notato; ne consegue che non vi sarebbe alterazione della sagoma dell'edificio.
Il giudice di primo grado, aderendo acriticamente alle valutazioni del Municipio II, sarebbe incorso in errore nella raffigurazione dei presupposti di fatto e nella individuazione della norma applicabile al caso in esame.
Con riguardo al vincolo di protezione per le aree di interesse archeologico, per il quale sarebbe necessaria l’autorizzazione preventiva della Regione Lazio, l’amministrazione non avrebbe fornito alcuno specifico riferimento normativo.
Il giudice di primo grado si sarebbe pedissequamente conformato alle conclusioni dell’ufficio tecnico del Municipio II, secondo le quali:
a) la normativa di semplificazione non sarebbe applicabile agli immobili soggetti a vincolo (sent., pag. 8);
b) l'intervento oggetto della S.C.I.A. ha comportato una modifica del “prospetto” dell'edificio esistente a livello del c.d. piano pilotis (ordinariamente costituente un ambiente aperto, su cui poggiano esclusivamente le mura portanti o, meglio, i pilastri della struttura (sent., pag, 9).
Le parti appellanti contestano queste conclusioni, evidenziando:
- ai sensi dell'art. 1, co. 2°, punto 3) del Regolamento Generale Edilizio del Comune di Roma Capitale: “ L'autorizzazione non è richiesta per... gli impianti per servizi accessori, come l'illuminazione, riscaldamento, ventilazione, ascensori ed opere inerenti, salva l'osservanza delle disposizioni sancite da leggi o da altri regolamenti… ”;
- ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, rubricato “ Attività edilizia libera ”, nel testo modificato dall'art. 54, co. 1, lett. c) della legge 28/12/2015 n. 221, a comma 1, lett. b, dispone: “ Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali... i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: ...b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio ”.
4. Si è costituita in giudizio Roma Capitale per resistere al proposto gravame.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalle parti appellanti, per carenza del pregiudizio grave e irreparabile.
6. Con atto notificato in data 10 novembre 2021 e depositato in pari data, le parti appellanti hanno proposto motivi aggiunti.
Hanno evidenziano di aver già depositato:
- in data 2 ottobre 2019 la sentenza penale di assoluzione di -OMISSIS- n. 5189/2019, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Nona Penale, depositata in cancelleria il 02.07.2019, passata in cosa giudicata in data 24 settembre 2019 e l’attestazione di cancelleria del 30 settembre 2019, attestante l'irrevocabilità di detta decisione;
- in data 10 novembre 2021, i verbali di udienza del 28 gennaio 2019 relativi all’escussione testimoniali dell'ing. -OMISSIS- (libero professionista che ha curato la pratica di trasmissione degli atti alla Regione Lazio per conto del condominio) e del geom. -OMISSIS- (già collaboratore dell'arch. -OMISSIS-).
Hanno chiesto che i documenti prodotti in grado di appello vengano considerati ammissibili, trattandosi di documenti venuti ad esistenza dopo la sentenza di primo grado.
In particolare, hanno evidenziato la rilevanza delle dichiarazioni rese nel procedimento penale, in qualità di testimoni, dall’ing. -OMISSIS- e dal geom. -OMISSIS-: il primo ha avuto modo di confermare di aver curato la presentazione della domanda del 12 maggio 2016 alla Regione Lazio, attraverso il sistema opengenio (domanda attinente il progetto del fondo fossa, con allegate tutte le ulteriori necessarie relazioni degli altri professionisti); il secondo (geom. -OMISSIS-) ha confermato, sotto il profilo fattuale, che l’ascensore è situato all’interno della chiostrina condominiale e non è visibile dalla strada.
Hanno evidenziato che nel processo penale erano stati formulati nei confronti dell’arch. -OMISSIS- i seguenti capi di imputazione:
a) per il reato di cui all'art. 44 lett. c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per avere abusivamente realizzato, quale legale rappresentante del condominio di via -OMISSIS- nonché progettista e direttore dei lavori, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico imposto ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, in assenza del permesso di costruire, un ascensore costituito da una struttura in acciaio e vetro delle dimensioni, in pianta, di m. 1,60 x 1,50 con fondazione costituita da piastra di calcestruzzo armato e che collega il piano terra con i due piani sovrastanti;
b) il reato di cui agli artt. 136, 142 e 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per aver realizzato opere di cui al punto che precede, in zona sottoposta a vincolo archeologico/paesaggistico ai sensi del medesimo decreto, senza la prescritta autorizzazione dell’ente preposto alla tutela del vincolo.
All'esito della discussione finale, sia il difensore dell'imputata, che il Pubblico Ministero hanno chiesto l'assoluzione, perché il fatto non sussiste.
Dopo aver ricostruito gli elementi di fatto posti alla base della formulazione dei capi di imputazione, il giudice penale ha fatto rilevare gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, come la realizzazione di ascensori interni, montacarichi, servoscala e rampe, rientrano tra i lavori di edilizia libera.
Per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico, dopo aver osservato che l’art. 149, lett. a) del codice dei beni culturali e del paesaggio esclude dalla preventiva autorizzazione gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici (sent., pag. 3, cpv.), il giudice penale ha evidenziato che è emerso dall'istruttoria dibattimentale e, in particolare, dalla documentazione fotografica prodotta dalla difesa che il nuovo impianto, di tipo trasparente e autoportante, installato all'interno della chiostrina, non ha determinato alcuna alterazione, né dello stato dei luoghi né dell'aspetto esteriore dell'edificio, essendo lo stesso collocato all'interno di edificio già esistente e sfruttando peraltro volumetrie già presenti.
A riprova di ciò, lo stesso giudice penale ha fatto rilevare che lo stesso ing. -OMISSIS-, tecnico del Municipio, nel corso della sua deposizione testimoniale ha affermato che la “ chiostrina ove è situato l'ascensore penso che sia di proprietà privata perché sta nella sagoma del fabbricato ”.
Tale dichiarazione avvalorerebbe la tesi della presenza dell’impianto all'interno della sagoma del fabbricato e della sua non visibilità dall'esterno; visibilità, peraltro, resa alquanto difficoltosa non solo dalla presenza di siepi intorno alla recinzione condominiale e da una distanza considerevole, di circa 15/20 metri da via -OMISSIS-, ma anche dalle particolarità costruttive dell'impianto (di tipo trasparente e con struttura autoportante).
Il Tribunale di Roma ha quindi assolto l’arch. -OMISSIS- “ dai reati a lei ascritti perché il fatto non sussiste ”.
Gli appellanti richiamano l'art. 654 c.p.p. , secondo cui “ nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiale che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa ”.
7. Con memoria depositata in data 6 novembre 2023, Roma Capitale ha insistito per la reiezione del gravame, evidenziando che la installazione dell’ascensore comporta una alterazione dei prospetti del fabbricato.
8. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- sono stati disposti alcuni approfondimenti istruttori, ordinando:
“- al Comune di Roma Capitale di produrre in giudizio una relazione con documentati chiarimenti in ordine alle norme del piano paesaggistico regionale che l’amministrazione comunale ritiene non compatibili con l’intervento proposto, illustrando l’incidenza del predetto intervento sui prospetti del fabbricato con riferimento all’area pubblica esterna, e interna, al condominio;
- alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma una relazione sul vincolo archeologico o su altri vincoli, che, secondo la prospettazione della amministrazione comunale resistente, gravano sull’area de qua, nella quale (relazione) vengano altresì specificati, se sussistenti, i motivi ostativi alla realizzazione dell’ascensore (in relazione ai predetti vincoli), secondo le modalità progettuali indicate in sede di SCIA ”.
Le amministrazioni intimate non hanno provveduto all’esecuzione dei predetti adempimenti istruttori.
9. Con istanza depositata in data 7 novembre 2024, gli appellanti hanno chiesto la fissazione della udienza, evidenziando il mancato riscontro alla ordinanza collegiale e insistendo per l’accoglimento del gravame.
10. Con ordinanza n. -OMISSIS-, è stato reiterato l’ordine istruttorio nei confronti del Comune di Roma Capitale e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma.
11. In data 18 settembre 2025 Roma Capitale ha depositato in giudizio la nota del Municipio II – Direzione tecnica – Ufficio Ispettorato edilizio del 2 luglio 2025, prot. 82889, nella quale si ribadisce che: “ …l’ascensore in oggetto è visibile da spazi pubblici ed in particolare si trova nell’area pilotis (spazio dove i pilastri che sostengono l’edificio sono visibili e non tamponati, creando un’area libera e transitabile; la stessa non ricade nella fattispecie di “ascensori o altri manufatti consimili realizzati negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico” esclusi dalla autorizzazione paesaggistica.
Rimane dunque suscettibile di procedimento autorizzatorio, per quanto sopra esposto e in virtù della realizzazione delle opere di fondazione dell’ascensore ”.
12. In data 24 settembre 2025 gli appellanti hanno depositato note illustrative nelle quali evidenziano l’inadempimento (parziale) all’ordine istruttorio delle amministrazioni intimate e richiamano nuovamente le conclusioni del giudice penale nella sentenza sopra richiamata.
13. Con memoria depositata in data 13 ottobre 2025, Roma Capitale, dopo aver richiamato la nota del 2 luglio 2025, prot. 82889, ha insistito per il rigetto dell’appello.
14. All’udienza pubblica del 13 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
15. In via preliminare, il Collegio reputa ammissibile la produzione documentale effettuata dagli appellanti in appello, in quanto, da un lato, i documenti depositati sono successivi alla sentenza impugnata (e quindi non avrebbero potuto essere depositati nel giudizio di primo grado), dall’altro, questi documenti si riferiscono all’attività istruttoria svolta dal giudice penale, che assume particolare rilevanza anche ai fini della decisione del ricorso in esame, essendo state sostanzialmente disattese le ordinanze istruttorie adottate da questa Sezione (sopra richiamate).
16. Nel merito, il ricorso si rivela fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
17. La controversia dedotta in giudizio concerne il diniego di realizzazione di un ascensore nella chiostrina condominiale per abbattimento delle barriere architettoniche, sulla base di una SCIA, in relazione alla rilevata carenza della preventiva autorizzazione paesaggistica e di quella archeologica, essendo l’area di sedime inserita nel piano territoriale paesaggistico regionale e vincolata, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, con vincolo di tutela dei beni paesaggistici e ambientali, relativamente agli artt. 8, 35 e 41.
18. Occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L’art. 6, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i dispone:
“ 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a)…;a-bis) …;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio ”.
Dalla norma sopra richiamata si desume che gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere liberamente effettuati; richiedono il titolo edilizio, quando comportino la realizzazione di ascensori esterni o modifichino la sagoma dell’edificio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2017 n. 694).
Il d.m. 2 marzo 2018, recante “ Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ”, individua tra le opere di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001 anche quelle relative alla installazione, alla riparazione, alla sostituzione, al rinnovamento e alla messa a norma di ascensori e montacarichi “ purchè non incida(no) sulla struttura portante ”.
Secondo giurisprudenza consolidata, l’ascensore viene considerato come “ volume tecnico ”, non computabile nella volumetria della costruzione, ossia come opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico funzionali dell'abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa (cfr. Cassazione civile, Sez. II, 6 maggio 2025 n. 11930).
I volumi tecnici sono esclusivamente i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso a quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche; il volume tecnico si caratterizza per: a) l'assenza di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale; b) un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione in quanto strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno della medesima, quali, ad esempio, quelli connessi alla condotta idrica, termica, all'ascensore e simili (Consiglio di Stato, Sez. II, 10 febbraio 2025 n. 1035).
Tuttavia, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, possono avere rilevanza ai fini paesaggistici, per il loro impatto visivo, anche opere edilizie che non determinano la costituzione di nuove superfici o di volumi edilizi, come i volumi tecnici o le tettoie di dimensioni modeste, in quanto le esigenze di tutela dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico possono anche esigere l’immodificabilità dello stato dei luoghi (cfr., Consiglio di Stato, Sez. II, 26 luglio 2017, n. 1775); un volume irrilevante ai fini urbanistici potrebbe creare un ingombro intollerabile per il paesaggio.
Del resto, l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio: i due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3446).
Occorre altresì premettere che l’art. 149, comma 1, lett. a), del d.lgs. 42/2004 dispone:
“ 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;… ”.
Con riguardo alla mancata acquisizione preventiva della autorizzazione paesaggistica, l’amministrazione ritiene che non si possa prescindere da detta autorizzazione, tenendo conto della distinzione tra sagoma e prospetto. Se la realizzazione dell’intervento non modifica la sagoma, essendo l’ascensore realizzato nella chiostrina condominiale, ne altererebbe tuttavia il prospetto, ossia la visione dell’edificio, tenendo conto che il fabbricato è realizzato con il piano pilotis .
Tanto premesso, ritiene tuttavia il Collegio che le conclusioni della amministrazione non possano essere condivise, in quanto non suffragate da idonea istruttoria e motivazione.
Non è controverso tra le parti che l’ascensore previsto nel progetto allegato alla SCIA non è posto all’esterno del fabbricato, ma nella chiostrina condominiale; non è quindi configurabile neppure astrattamente una modifica della sagoma dell’edificio.
Con riguardo alla modifica del prospetto, l’amministrazione si limita a rilevare l’incidenza della installazione del fabbricato sulla visione dell’edificio, tenendo conto che il fabbricato è realizzato con il piano pilotis (ossia il piano terra è costituito solo dai pilastri dell’edificio, senza muri perimetrali);
tuttavia, l’amministrazione non ha dato conto, né negli atti impugnati, né in sede processuale, di aver tenuto conto delle modalità costruttive indicate in progetto (struttura trasparente e autoportante dell’ascensore) e delle barriere visive indicate dalle parti appellanti, che assumono rilevanza in ordine alla incidenza visiva della installazione dell’ascensore sul prospetto del fabbricato.
La prima ordinanza collegiale istruttoria è stata disattesa dalle amministrazioni intimate.
La seconda ordinanza istruttoria è stata riscontrata solo da Roma Capitale, con nota molto sintetica del 2 luglio 2025 prot. 82889, nella quale si evidenzia che:
“ …l’ascensore in oggetto è visibile da spazi pubblici ed in particolare si trova nell’area pilotis (spazio dove i pilastri che sostengono l’edificio sono visibili e non tamponati, creando un’area libera e transitabile; la stessa non ricade nella fattispecie di “ascensori o altri manufatti consimili realizzati negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico” esclusi dalla autorizzazione paesaggistica.
Rimane dunque suscettibile di procedimento autorizzatorio, per quanto sopra esposto e in virtù della realizzazione delle opere di fondazione dell’ascensore ”.
Del tutto priva di riscontro è stata la richiesta istruttoria formulata dal Collegio in ordine alla necessità del parere della Soprintendenza Archeologica Ministeriale per le operazioni di scavo per la realizzazione della soletta di fondazione in conglomerato armato, posta alla base dell’ascensore.
A tale riguardo, il Collegio deve rilevare che la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici.
In particolare, l’art. 4 l. n. 13 del 1989, nel disporre che in caso di interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche su beni culturali l'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato, ha introdotto nell’ordinamento, in ordine ai peculiari valori presidiati dalla l. n. 13/1989 (tra l'altro, non soltanto inerenti all'art. 32 Cost., ma anche di rilievo internazionale, in quanto stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti per le persone con disabilità adottata dall'Assemblea Generale, con risoluzione n. 61/106 del 13 dicembre 2006 e ratificata con l. 3 marzo 2009 n. 18) un onere di motivazione particolarmente intenso, e ciò in quanto l’interesse alla protezione della persona svantaggiata può soccombere di fronte alla tutela del patrimonio artistico, a sua volta promanante dall'art. 9 Cost., soltanto in casi eccezionali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 14 gennaio 2020 n. 355).
19. Sulla base delle considerazioni che precedono, assorbita ogni altra censura, il ricorso in appello (come integrato dai motivi aggiunti) deve essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, gli atti impugnati devono essere annullati (per difetto di motivazione e di istruttoria).
20. La peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio e la complessità delle relative questioni giuridiche giustificano nondimeno la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN RI, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
AO TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO TA | IN RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.