Sentenza 20 marzo 2002
Massime • 2
La procura speciale al difensore della parte civile può anche essere apposta, a norma dell'art. 100, comma 2, cod. proc. pen., in calce o a margine della dichiarazione di costituzione, di tal che la esistenza in calce o a margine di tale atto della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sè.
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'ipotesi del mestiere di per se stesso rumoroso va tenuta distinta da quella dell'uso, nel corso di qualsiasi attività, di mezzi rumorosi, giacché in quest'ultimo caso trova applicazione non il secondo, bensì il primo comma dell'art. 659 cod. pen., sempre che vi sia stato concreto disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone. (Nel caso di specie si è ritenuto che configurasse il reato di cui al primo comma dell'articolo in questione l'uso continuato, per quindici ore al giorno, di "cannoncini spaventapasseri" nell'esercizio di attività agricola, di per sè non rumorosa).
Commentario • 1
- 1. Art. 78 c.p.p. Formalita della costituzione di parte civilehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2002, n. 24018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24018 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 20/03/2002
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere N. 276
3. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA Consigliere N. 038996/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) RL DO N. IL 27/09/1946
2) RT UG N. IL 21/03/1946
3) EN RM N. IL 16/09/1938
avverso SENTENZA del 04/06/2001 TRIBUNALE di CESENAvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Mauro IACOVIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, Udito, per la parte civile, l'Avv. Giorgio BRINI, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna degli imputati alle spese del grado in favore delle parti civili;
udito il difensore Avv. Vieri Enrico FABIANI, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
1. Con sentenza in data 4 giugno 2001 il Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, condannava RL Secondo, RT UG e UR RM alla pena di lire settecentomila di ammenda ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, siccome responsabili del reato di cui agli arti. 110, 81 e 659 c.p. (mediante l'impiego di "cannoni spaventapasseri", non rispettosi del c.d. criterio differenziale acustico indicato dei decreti 14.11.1997 della Presidenza del consiglio dei ministri e 16.3.1999 del Ministero dell'Ambiente per il periodo diurno, disturbavano il riposo e le occupazioni di OR IL e dei suoi familiari).
Il tribunale, respinte le eccezioni relative all'asserita irrituale costituzione delle parti civili, affermava che la colpevolezza degli imputati era provata dalle dichiarazioni delle parti offese, che avevano trovato conferma in quelle dei testi PA UR e ED, relativamente alla gestione da parte degli imputati dei rispettivi fondi agricoli limitrofi alla casa occupata dalle parti offese e agli spari provenienti dal "cannoncini spaventapasseri", siti in detti fondi, che si susseguivano per l'intera giornata, dalle sei del mattino alle nove di sera, con un intervallo tra di loro di uno - tre minuti ed erano di intensità tale da impedire, per chi stava nel porticato della suddetta abitazione, la conversazione;
nonché dai rilievi effettuati dall'ing. Massan, dai quali era risultato il superamento costante dei limiti di rumorosità indicati, come massimi, dall'art. 4 del DPCM del 14.11.1997, applicabile alla specie in quanto il comune di Longiano, nel cui territorio si erano svolti i fatti di causa, non aveva all'epoca ancora emanato un proprio regolamento in materia di rumori. Precisava che, trattandosi di violazione del primo, e non del secondo, comma dell'art. 659 cod. pen. non era necessario disporre apposita perizia tecnica, mirata all'accertamento dell'entità specifica delle emissioni rumorose con appositi rilievi fotometrici, in quanto per la configurabilità del reato contestato, di pericolo e non di danno, era sufficiente la prova che le medesime avevano ecceduto i limiti della normale tollerabilità.
2. Ricorrono per cassazione tutti i sunnominati imputati, i quali, con motivi personalmente redatti, deducono:
a) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 78, 100 e 122 stesso codice), perché la costituzione di parte civile doveva essere dichiarata inammissibile dal momento che il difensore era munito di semplice mandato ad litem e non già di una vera procura speciale, non erano specificate le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli ed era stata liquidata una provvisionale ritenendosi provato un danno biologico sulla scorta delle sole dichiarazioni della parte lesa;
b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 659 cod. pen.), asserendo che la condotta addebitata agli imputati andava sussunta sotto la fattispecie regolamentata dal secondo, e non dal primo, comma dell'art. 659 cod. pen., rientrando l'azionamento dei cannoncini - spaventapasseri nell'attività professionale connessa all'esercizio dell'agricoltura: punto sul quale nella sentenza gravata non Vera alcuna specifica motivazione, pur in presenza di precise argomentazioni prospettate dalla difesa;
c) vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p.), sia in relazione alla manifesta illogicità del ragionamento secondo il quale ha produrre i rumori sarebbero stati i cannoncini degli imputati, sia in merito all'affermazione dell'entità del rumore in questione, atteso che l'Ing. SA non rivestiva la qualifica di tecnico competente in materia acustica ambientale e lo strumento da costui usato per gli accertamenti effettuati non era di prima categoria come richiesto dall'art. 2 del d.m. 16.3.1998 n. 351800, che in ordine al diniego di effettuazione della richiesta perizia tecnica;
d) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 507 stesso codice rilevando che era inammissibile l'acquisizione, ex art. 507 c.p.p., della testimonianza della ED effettuata prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale e senza alcuna giustificazione della necessità della sua escussione, mentre era stata revocata l'ammissione del teste TT e non si era preso alcun provvedimento in ordine ad altro teste, Bagnoli, di già ammesso;
e) mancata assunzione di prova decisiva (art. 606 co. 1^ lett. d) c.p.p.), non essendo stati escussi i testi indicati dalla difesa, per uno dei quali veniva revocata l'ammissione e per l'altro era stata pretermessa ogni decisione;
f) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 125 co. 3^ e 546 co. 1^ lett. e) stesso codice), osservando che la sentenza impugnata era carente di motivazione in relazione alla deposizione del consulente tecnico degli imputati laddove aveva confutato le affermazioni dell'ing. SA, al tempi e alla sostanza della taratura dello strumento usato dal SA per compiere l'accertamento sulla rumorosità, al rilievo inerente all'impossibilità di accertare la provenienza dei rumori senza una sorveglianza di tipo visivo non effettuata dal prefato ingegnere.
3. Il ricorso non è fondato.
3.a. Riguardo alla regolarità della costituzione di parte civile la Corte ribadisce (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 4^, 20.4.1993 (c.c. 12.3.1993), Tomassutti, rv. n. 193.901) che la procura speciale al difensore della parte civile può anche essere apposta, a norma dell'art. 100 co. 2^ c.p.p. in calce o a margine della dichiarazione di costituzione, di tal che la esistenza in calce o a margine di tale atto della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa do conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticare la firma del cliente nonché la sottoscrizione dell'atto in sè.
Inoltre, l'assoluta genericità del petitum e della causa petendi determinano, a norma dell'art. 78 lett. d) c.p.p., l'inammissibilità della costituzione della parte civile, ma tale evenienza non si verifica allorquando - come nella specie che ci occupa - dall'atto di costituzione risulta l'indicazione del reato, degli imputati e del procedimento in cui deve avvenire tale costituzione, poiché tali specificazioni contengono il chiaro riferimento all'oggetto della costituzione e ai fatti ai quali questa attiene in relazione alla contestazione rivolta agli imputati.
Infine, la prova inerente al danno derivante dal reato può essere costituita da qualsivoglia elemento acquisito agli atti, purché attinente al thema probandum, sicché legittimamente il giudice del merito ha utilizzato il contenuto delle dichiarazioni della parte lesa per ritenere provato quella parte del danno, posta a fondamento della provvisionale liquidata alle parti civili, mentre una contraria valutazione di tale elemento da parte dell'odierno ricorrente costituisce un'inammissibile, in questa sede di legittimità, censura in fatto.
3.b. Riguardo all'affermata configurabilità nella condotta realizzata dagli imputati della violazione del primo, e non del secondo, comma dell'art. 659 cod. pen., la Corte osserva che sul punto, contrariamente all'assunto del ricorrente, il giudice del merito ha congruamente motivato e che la soluzione prescelta risulta giuridicamente corretta.
Infatti, nell'applicazione del disposto dell'art. 659 cod. pen. occorre distinguere l'ipotesi del mestiere rumoroso per se stesso da quella dell'uso, nel corso dell'esercizio di qualsiasi attività, di mezzi rumorosi, e ciò perché se il mestiere non è, di per se stesso, rumoroso, ma comporta soltanto l'uso di mezzi rumorosi, trova applicazione non il secondo, ma il primo comma del citato articolo, sempreché vi sia stato concreto disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone. Tale situazione si è verificata nel caso in esame, in quanto l'esercizio dell'attività agricola non è ontologicamente esercizio di attività rumorosa, dal momento che il suo normale esercizio non implica necessariamente la produzione di suoni forti, reiterati e sgradevoli, di guisa che correttamente è stata giuridicamente qualificata la condotta contestata agli odierni ricorrenti.
3.c. Le censure motivazionali, di cui al motivo di ricorso sopra indicato sub lett. c), rivolte alla sentenza impugnata si risolvono in inammissibili critiche in fatto, atteso che dal testo del provvedimento in esame emergono le ragioni che hanno indotto il giudice del merito a privilegiare quanto affermato, in ordine all'intensità degli spani dei cannoncini - spaventapasseri, dal teste SA, alla sua competenza e alla affidabilità dello strumento utilizzato, di guisa che le doglianze del ricorrente mirano a ottenere, inammissibilmente in sede di legittimità, una valutazione di detti elementi diversa da quella fattasi in sentenza, così chiedendo a questa Corte un giudizio sul fatto, non previsto dalla legge (art. 606 ult. co. c.p.p.) come contenuto del ricorso per cassazione.
3.d. Relativamente alle doglianze inerenti alle prove testimoniali la Corte tiene a ribadire il proprio insegnamento (cfr., tra le tante, Sez. 1^, 11.9.1997 (ud. 14.4.1997), Nerla, rv. n. 208.327), secondo cui l'assunzione di una testimonianza ai sensi dell'art. 507 c.p.p. in un momento diverso rispetto a quello indicato dalla norma ("..terminata l'acquisizione delle prove..") costituisce mera irregolarità e non è specificamente sanzionata ne' sotto il profilo della nullità ne' sotto quello della inutilizzabilità e neppure può essere configurata come nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p., in quanto l'escussione di un teste, anticipata rispetto al termine dell'acquisizione delle prove, non può incidere sull'assistenza, sull'intervento o sulla rappresentanza dell'imputato.
Inoltre, l'assoluta necessità di assumere d'ufficio nuove prove può ritenersi esistente, a prescindere dalla giustificazione datane dal decidente, allorquando le stesse risultano utilizzate, come nella specie la testimonianza della ED (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata) in maniera decisiva nel giudizio (sul punto SS.UU., 6.12.1992, Martiri, Cass. pen. 1993, 280). Soluzione simile a quella relativa all'ordine di escussione del teste ammesso ex art. 507 c.p.p. va data alla mancata escussione di un teste, di già ammesso, e la cui acquisizione non sia stata formalmente revocata sia perché l'ordinamento non prevede per tale ipotesi alcuna sanzione processuale, sia perché, in mancanza di tina specifica e tempestiva eccezione sul punto da parte di chi ne ha ottenuto l'ammissione, si presume che vi sia stata una tacita rinuncia all'acquisizione della testimonianza ammessa.
3.e. Per quanto concerne la lamentata pretermissione di prove decisive, è appena il caso di rilevare che la doglianza risulta del tutto generica, in quanto il ricorrente non specifica le ragioni per le quali le prove indicate come non ammesse erano decisive, cioè di natura tale da potere determinare una diversa conclusione del processo e non già risolventisi soltanto in una delle diverse prospettazioni valutative che informano la fisiologica dialettica tra le opposte parti processuali.
3.f. Infine le doglianze inerenti alla carenza motivazionale della sentenza relativamente agli argomenti indicati nell'ultimo motivo del gravame risultano, da una parte, infondate, atteso che il giudice del merito ha dato una argomentata spiegazione su tutte le circostanze in questione, e, dall'altra, inammissibili siccome risolventisi in critiche in fatto, richiedendosi una rivalutazione degli elementi probatori presi in considerazione dal giudice del merito e, quindi, un giudizio sul fatto non proponibile in sede di legittimità.
4. Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto con conseguente condanna solidale degli imputati al pagamento delle ulteriori spese processuali e al rimborso delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili, che si liquidano come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla refusione delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili, che liquida in complessivi millecento euro, dei quali cento euro per spese. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2002