Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2002, n. 24018
CASS
Sentenza 20 marzo 2002

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Massime2

La procura speciale al difensore della parte civile può anche essere apposta, a norma dell'art. 100, comma 2, cod. proc. pen., in calce o a margine della dichiarazione di costituzione, di tal che la esistenza in calce o a margine di tale atto della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rivelare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto, mentre la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sè.

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'ipotesi del mestiere di per se stesso rumoroso va tenuta distinta da quella dell'uso, nel corso di qualsiasi attività, di mezzi rumorosi, giacché in quest'ultimo caso trova applicazione non il secondo, bensì il primo comma dell'art. 659 cod. pen., sempre che vi sia stato concreto disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone. (Nel caso di specie si è ritenuto che configurasse il reato di cui al primo comma dell'articolo in questione l'uso continuato, per quindici ore al giorno, di "cannoncini spaventapasseri" nell'esercizio di attività agricola, di per sè non rumorosa).

Commentario1

  • 1Art. 78 c.p.p. Formalita della costituzione di parte civile
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2002, n. 24018
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24018
Data del deposito : 20 marzo 2002

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