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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9594 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 10268 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 18/03/2025 e vertente
TRA
) , nato a [...] Parte_1 C.F._1 in data 11/01/1988 rappresentato e difeso dall'Avv. MONOPOLI ALICE presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. SCOTI SILVIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 8/4/2025 OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Precisazione delle conclusioni congiunte: come da nota in data 30 ottobre 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/03/2025 , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito concordatario a Caleppio di Settala in data 31/8/2009 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Caleppio di Settala - A. 2009 -N 7 – P II – S A), con dalla cui unione è nata in data [...], nonché di essersi Controparte_1 Per_1 separato come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del 27/11/2020, ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 8/4/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 15/9/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hano reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato ha, quindi, rinviato alla successiva udienza del 29/9/2025 per procedere all'audizione della minore. All'esito dell'audizione, le parti hanno chiesto un breve rinvio per depositare accordo. Nel termine assegnato, le parti depositavano nota congiunta.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 3/12/2025
Osservato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del
27/11/2020. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Responsabilità genitoriale
Le parti hanno raggiunto un accordo equilibrato e che, sostanzialmente, replica le condizioni della separazione. Le parti, opportunamente, anche previsto un supporto psicologico per la quale Per_1 ha qualche difficoltà nella relazione con il padre. Il tribunale confida che l'intesa raggiunta consenta alle parti di concentrarsi sul benessere della minore. L'accordo non è contrario a norme imperative o ordine pubblico e può essere recepito.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Caleppio di Settala in data 31/8/2009 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Caleppio di
Settala - A. 2009 -N 7 – P II – S A) da E Parte_1 CP_1
Parte_2
la figlia ad entrambi i genitori cosi come previsto ex lege, con collocamento
[...] Per_1 prevalente presso l'abitazione materna;
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
DISPONE che il sig. salvo diversi e migliori accordi, frequenterà la figlia secondo Pt_1 Per_1 gli accordi già previsti in separazione e che si richiamano di seguito:
a) Weekend alternati dal sabato mattina ore 9 al lunedì mattina;
b) Un giorno infrasettimanale;
c) Durante le vacanze di Natale trascorrerà la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale Per_1 sino alle ore 17:00 con un genitore, e la cena di Natale ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore secondo l'alternanza annuale, nel rispetto comunque degli impegni lavorativi dei genitori;
d) Il giorno di Pasqua verrà trascorso con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, seguendo sempre il criterio dell'alternanza annuale e) Gli eventuali ponti scolastici verranno invece trascorsi dalla minore con il genitore presso cui dovrebbe trascorrere il relativo weekend;
f) Durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno tenendo comunque conto dei rispettivi impegni lavorativi;
DÀ ATTO CHE i genitori concordano che intraprenda un percorso psicologico che sia di Per_1 supporto alla stessa e possa aiutare nel riavvicinamento tra padre e figlia e di comunicazione triadica.
Il professionista verrà scelto di comune accordo e dovrà essere vicino a casa per agevolare Per_1 negli spostamenti e con una tariffa moderata.
DISPONE che il sig. verserà alla sig. un contributo al mantenimento mensile per la Pt_1 CP_1 figlia pari a euro 200,00, oltre rivalutazione annuale Istat;
Per_1
DÀ ATTO CHE la sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico. Pertanto il sig. CP_1 Pt_1 provvederà a rinunciare al proprio 50% presso gli uffici competenti.
DÀ ATTO CHE le spese straordinarie per verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% Per_1 così come da protocollo della Corte d'Appello di Milano da intendersi integralmente richiamato.
DÀ ATTO CHE che i signori e concordano sulla vendita dell'immobile in Pt_1 CP_1 comproprietà e si impegnano a sottoscrivere mandato all'agenzia immobiliare entro il 07.11.2025.
L'immobile verrà messo in vendita al prezzo di euro 200.000,00. Le parti si impegnano sin d'ora ad accettare offerte non inferiori ad euro 180.000,00. Come noto alle parti il Sig. ha iniziato la Pt_1 procedura di sovraindebitamento (Legge 3) e pertanto il ricavato della quota del Sig. sarà Pt_1 obbligatoriamente devoluta alla procedura per sanare la situazione debitoria ivi compreso il 50% dell'importo relativo alla quota di mutuo gravante sulla casa coniugale spettante al Sig. Nel Pt_1 caso in cui l'immobile non venisse venduto entro l'emissione della sentenza relativa alla procedura di sovraindebitamento (attualmente in corso) l'immobile rimarrà nella “disponibilita” della procedura seguendo le indicazioni che verranno date ivi compresa l'eventuale vendita all'asta dello stesso.
La sig.ra provvederà, invece, ad estinguere il proprio 50% del mutuo. CP_1
DICHIARA compensate le spese di lite;
MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caleppio di Settala perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3/12/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 18/03/2025 e vertente
TRA
) , nato a [...] Parte_1 C.F._1 in data 11/01/1988 rappresentato e difeso dall'Avv. MONOPOLI ALICE presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. SCOTI SILVIA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 8/4/2025 OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Precisazione delle conclusioni congiunte: come da nota in data 30 ottobre 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/03/2025 , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito concordatario a Caleppio di Settala in data 31/8/2009 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Caleppio di Settala - A. 2009 -N 7 – P II – S A), con dalla cui unione è nata in data [...], nonché di essersi Controparte_1 Per_1 separato come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del 27/11/2020, ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 8/4/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 15/9/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hano reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato ha, quindi, rinviato alla successiva udienza del 29/9/2025 per procedere all'audizione della minore. All'esito dell'audizione, le parti hanno chiesto un breve rinvio per depositare accordo. Nel termine assegnato, le parti depositavano nota congiunta.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 3/12/2025
Osservato in diritto
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalle parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Milano del
27/11/2020. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
Responsabilità genitoriale
Le parti hanno raggiunto un accordo equilibrato e che, sostanzialmente, replica le condizioni della separazione. Le parti, opportunamente, anche previsto un supporto psicologico per la quale Per_1 ha qualche difficoltà nella relazione con il padre. Il tribunale confida che l'intesa raggiunta consenta alle parti di concentrarsi sul benessere della minore. L'accordo non è contrario a norme imperative o ordine pubblico e può essere recepito.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Caleppio di Settala in data 31/8/2009 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Caleppio di
Settala - A. 2009 -N 7 – P II – S A) da E Parte_1 CP_1
Parte_2
la figlia ad entrambi i genitori cosi come previsto ex lege, con collocamento
[...] Per_1 prevalente presso l'abitazione materna;
REVOCA l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
DISPONE che il sig. salvo diversi e migliori accordi, frequenterà la figlia secondo Pt_1 Per_1 gli accordi già previsti in separazione e che si richiamano di seguito:
a) Weekend alternati dal sabato mattina ore 9 al lunedì mattina;
b) Un giorno infrasettimanale;
c) Durante le vacanze di Natale trascorrerà la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale Per_1 sino alle ore 17:00 con un genitore, e la cena di Natale ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore secondo l'alternanza annuale, nel rispetto comunque degli impegni lavorativi dei genitori;
d) Il giorno di Pasqua verrà trascorso con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, seguendo sempre il criterio dell'alternanza annuale e) Gli eventuali ponti scolastici verranno invece trascorsi dalla minore con il genitore presso cui dovrebbe trascorrere il relativo weekend;
f) Durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno tenendo comunque conto dei rispettivi impegni lavorativi;
DÀ ATTO CHE i genitori concordano che intraprenda un percorso psicologico che sia di Per_1 supporto alla stessa e possa aiutare nel riavvicinamento tra padre e figlia e di comunicazione triadica.
Il professionista verrà scelto di comune accordo e dovrà essere vicino a casa per agevolare Per_1 negli spostamenti e con una tariffa moderata.
DISPONE che il sig. verserà alla sig. un contributo al mantenimento mensile per la Pt_1 CP_1 figlia pari a euro 200,00, oltre rivalutazione annuale Istat;
Per_1
DÀ ATTO CHE la sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico. Pertanto il sig. CP_1 Pt_1 provvederà a rinunciare al proprio 50% presso gli uffici competenti.
DÀ ATTO CHE le spese straordinarie per verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% Per_1 così come da protocollo della Corte d'Appello di Milano da intendersi integralmente richiamato.
DÀ ATTO CHE che i signori e concordano sulla vendita dell'immobile in Pt_1 CP_1 comproprietà e si impegnano a sottoscrivere mandato all'agenzia immobiliare entro il 07.11.2025.
L'immobile verrà messo in vendita al prezzo di euro 200.000,00. Le parti si impegnano sin d'ora ad accettare offerte non inferiori ad euro 180.000,00. Come noto alle parti il Sig. ha iniziato la Pt_1 procedura di sovraindebitamento (Legge 3) e pertanto il ricavato della quota del Sig. sarà Pt_1 obbligatoriamente devoluta alla procedura per sanare la situazione debitoria ivi compreso il 50% dell'importo relativo alla quota di mutuo gravante sulla casa coniugale spettante al Sig. Nel Pt_1 caso in cui l'immobile non venisse venduto entro l'emissione della sentenza relativa alla procedura di sovraindebitamento (attualmente in corso) l'immobile rimarrà nella “disponibilita” della procedura seguendo le indicazioni che verranno date ivi compresa l'eventuale vendita all'asta dello stesso.
La sig.ra provvederà, invece, ad estinguere il proprio 50% del mutuo. CP_1
DICHIARA compensate le spese di lite;
MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caleppio di Settala perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3/12/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato