Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2003, n. 1462
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Sentenza 30 gennaio 2003

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Allorquando si sia verificata violazione delle norme sul Litisconsorzio necessario, non rilevata ne' dal giudice di primo grado, che non ha disposto la integrazione del contraddittorio, ne' da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l'annullamento, anche di ufficio, delle pronunce emesse e il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2003, n. 1462
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1462
    Data del deposito : 30 gennaio 2003

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