Sentenza 30 gennaio 2003
Massime • 1
Allorquando si sia verificata violazione delle norme sul Litisconsorzio necessario, non rilevata ne' dal giudice di primo grado, che non ha disposto la integrazione del contraddittorio, ne' da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l'annullamento, anche di ufficio, delle pronunce emesse e il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2003, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO Duva - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS IU ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BROFFERIO 3, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO RAMPIONI, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati LUIGI MICHELE MARIANI, IU IANNACCONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 973/02 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 1^ Civile, emessa il 10/04/02 e depositata il 17/04/02 (R.G. 77/02);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/01/03 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
Udito l'Avvocato Riccardo RAMPIONI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, confermate in Camera di consiglio dal P.M. Dott. Aurelio Golia che ha chiesto si rigetti il ricorso con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito di un'ispezione periodica sugli atti, repertori e registri del notaio Dott. Giuseppe Antonio Masini, il conservatore capo dell'archivio notarile ed il delegato del presidente del Consiglio notarile di Milano rilevavano alcune violazioni della legge professionale. Il Tribunale di Milano dichiarava estinte per oblazione alcune violazioni, mentre riteneva sussistente la violazione prevista dagli artt. 28 e 138 della legge notarile per avere omesso, nell'atto di compravendita di immobile urbano a repertorio n. 52398/9681 del 6 giugno 1999, le menzioni prescritte dall'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dall'art. 3, comma 13-ter, della legge 26 giugno 1990 n. 165 (recte: del decreto legge 27 aprile 1990 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1965 n. 165). Il Tribunale, ritenendo applicabili al notaio le attenuanti generi che di cui agli artt. 144 legge notarile e 16 R.D.L. n. 1324/1923, applicava la sanzione dell'ammenda di L.4000. Proposto appello dal notaio Masini, la Corte di appello, con la sentenza depositata il 17 aprile 2002, ha ritenuto non punibile l'omissione della menzione prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985 (dichiarazione della regolarità urbanistica dell'immobile)
per effetto della sanatoria della nullità dell'atto consentita dalla detta legge;
ha ritenuto, invece, sussistente l'altra omissione prevista dall'art. 3 del decreto legge n. 90 del 1990 (e cioè l'omessa dichiarazione del reddito fondiario dell'immobile) ed ha ridotto la sanzione dell'ammenda a L. 2000. Al riguardo la Corte ha osservato che detta omissione è causa di nullità dell'atto notarile, secondo l'espresso disposto del comma 13-quater del citato art. 3, e che l'art. 28, n. 1 della legge notarile si riferisce a qualsiasi tipo di nullità dell'atto notarile, anche se per vizi formali.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano il notaio Giuseppe Antonio Masini ha proposto ricorso per cassazione, censurando la configurabilità come illecito disciplinare del fatto da lui commesso e sanzionato con l'ammenda applicata dalla sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato di ufficio il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del Consiglio dell'Ordine notarile di Milano, in primo ed in secondo grado.
Infatti, come è stato affermato recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza 26 giugno 2002 n. 9328), il Consiglio dell'Ordine a cui appartiene il notaio è in ogni caso portatore di un interesse alla esatta applicazione della sanzione disciplinare ed in ragione di tale interesse è parte necessaria del giudizio disciplinare, anche nel caso in cui l'intero procedimento disciplinare si svolga in sede giudiziaria, poiché la sanzione prevista può essere applicata esclusivamente dal giudice. Il principio va condiviso. Infatti l'art. 2229 c.c. demanda agli Ordini professionali la tenuta degli albi ed a loro attribuisce il potere disciplinare, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge non disponga altrimenti. Se ne desume che gli Ordini, come enti esponenziali delle collettività di persone ammesse ad esercitare una professione intellettuale protetta, sono i naturali portatori degli interessi collettivi espressi dalla categoria. Pertanto, anche quando la legge non attribuisce all'Ordine il potere di applicazione della sanzione disciplinare, assegnando detto potere al giudice nel giudizio, non si può disconoscere che l'Ordine è parte del rapporto disciplinare sul piano sostanziale, poiché all'Ordine spetta di elaborare principi di deontologia professionale (art. 16 legge 27 giugno 1991 n. 220) e di vigilare che tali regole siano osservate insieme a quelle poste dal legislatore, in quanto assumono rilevanza disciplinare. Dunque se l'Ordine è parte del rapporto sostanziale deve esserlo anche di quello processuale.
Ritenuto che
nella fattispecie il Consiglio dell'Ordine notarile di Milano è parte necessaria di questo procedimento disciplinare, ne consegue che andava integrato il contraddittorio nei confronti di questo Consiglio, già in primo grado. Non essendo stato ciò fatto, sono nulli il processo di primo e di secondo grado e le conseguenti sentenze.
Allorquando si sia verificata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata ne' dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ne' da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c., resta viziato l'intero processo e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l'annullamento, anche di ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c. (Cass. 7 luglio 1987 n. 5903; 22 giugno 1999 n. 6333). Pertanto, nella specie, vanno cassate la sentenza impugnata e quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Milano, che si uniformerà ai principi di diritto suddetti, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Consiglio dell'Ordine notarile di Milano.
Il giudice di rinvio pronunzierà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado;
rinvia la causa al Tribunale di Milano, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2003