Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO of² ZION LA CORTE SUPREMA DI Oggetto RZA CIVILE01 respousaltità SEZ eine Composta dagli Ill.mi gg.ri Magistrati: R.G.N. 13022/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente - Rel. Consigliere Dott. TO LIMONGELLI Cron. 4643 Dott. Michele LO PIANO - Consigliere Rep. 523 Dott. Mario Consigliere FINOCCHIARO Ud. 23/10/01 Consigliere CALABRESE Dott. Donato ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENT ENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 1.55 il 11 FEB. 2002 UF GA, UF FR, domiciliati in ROMA IL CANCELLIERE presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato PINTO FR A, con studio in 87065 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CORIGLIANO STAZIONE (CS) VIA LUCANIA N.9, giusta delega Richiesta copia studio eds in atti;
dal Sig. per diritti 455 - ricorrenti il H.
2.02 IL CANCELLIERE
contro
LLOYD INTERNAZIONALE IO D.p.A., ora MILANO CANCELLERIA IO S.p.A., in persona del suo legale rappresentante temporepro dott. Ivano Cantarale, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE MELLINI 27 1809 presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI 1 GIORDANO, che lo difende unitamente agli avvocati ALBERTO MINUTOLI, MARIA GRAZIA MINUTOLI MARTIRANO, giusta delega in atti;
controricorrente
contro
LA FONDIARIA ASS.NI S.p.A., in persona del suo procuratore speciale dott. Ivano Cantarale elettivamente domiciliato in ROMA CNE GIANICOLENSE 37, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO GO, che lo difende unitamente all'avvocato ANGELO DONNICI, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
IA IO, LA ROCCA FRIGO SAS, EN SRL;
- intimati avverso la sentenza n. 563/98 della Corte d'Appello di CATANZARO, sezione I civile emessa 1'11/5/1998, depositata il 03/11/98; RG.495/1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/01 dal Consigliere Dott. TO LIMONGELLI;
udito l'Avvocato GIANCARLO GO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RU AE, permesso che sul Grande Raccordo Anulare di Roma un proprio autocarro, condotto da RU CE, era stato urtato e spinto contro il guard た rail da un autoarticolato (di proprietà della s.a.s. La CA IG, condotto da NI TO ed assicura- to dal Lloyd Internazionale IO s.p.a.), che, proveniente dallo stesso senso di marcia, aveva tentato il sorpasso del primo automezzo, convenne dinanzi al Tribunale di Rossano il RU CE, il NI, la La CA IG ed il Lloyd Internazionale per otte- nere dagli ultimi tre il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo. Contumaci il NI e la La Roc- ca, si costituì il RU CE ed, allegando di aver subito nell'occorso lesioni personali, chiese la condanna degli altri convenuti a risarcirlo dei danni. Si costituì anche la LA IO spa (succedu- ta al Lloyd internazionale) e chiese il rigetto delle avverse domande, negando che i veicoli fossero venuti a collisione tra loro. La s.r.l. LE, premesso di avere incaricato il RU AE del trasporto di una partita di agru- mi, lamentò che in conseguenza del menzionato sinistro il carico era rimasto completamente distrutto. Conven- ne, quindi, in autonomo giudizio dinanzi al Tribunale 3 di Rossano, il RU AE ed il suo assicuratore Po- laris IO spa per esserne risarcito. I due procedimenti vennero riuniti e con sentenza del 6.5.1996 il Tribunale condannò il RU AE al pagamento della somma di L. 12.000.000 in favore della LE SR a titolo di risarcimento. Rigettò le do- mande proposte dai RU. Su appello dei RU la Corte di Catanzaro, con sentenza del 3.11.1998 ha confermato la sentenza del Tribunale, osservando che mentre non v'era prova che i due veicoli fossero venuti a colli- sione tra loro, era ragionevole ritenere che ciascuno di essi fosse colliso con ostacoli di cemento posti sulla carreggiata a delimitazione di lavori in corso. Ricorrono i RU con due motivi. La AR Assicura- zioni e la LA IO resistono con distinti controricorsi. Gli intimati NI, La CA IG e P LE non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti denunziano insuffi- cienza e contraddittorietà di motivazione. Lamentano che la Corte di merito, in luogo di assumere una consu- lenza tecnica volta ad accertare la dinamica del sini- stro, abbia accertato le modalità di quest'ultimo sulla base di elementi esclusivamente congetturali ed in con- trasto con le risultanze istruttorie. La doglianza non 4 ha fondamento. Da un canto l'espletamento di una consu- lenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giu- dice del merito, onde il mancato uso di tale potere non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 19.8.1998 n. 8200; Cass. 17.1.2001 n. 583) e d'altro canto nell'ampia ed esauriente indagine di fatto, con cui la Corte calabrese ha ricostruito i movimenti dei due au- tomezzi immediatamente precedenti le rispettive colli- sioni, non si ravvisano profili intrinseci di insuffi- cienza ° di contraddittorietà, sicchè la censura pro- spettata dai ricorrenti appare intesa esclusivamente a conseguire una nuova valutazione delle acquisizioni processuali, non consentita nel giudizio di cassazione. Col secondo motivo i ricorrenti denunziano viola- zione degli artt. 233, 345, 350, 352, 356 cod. proc. civ., nonché "vizio motivazionale". Lamentano, in particolare, che la Corte distrettuale abbia immoti- vatamente denegato l'ammissione del giuramento decisorio da loro deferito alle controparti. La doglianza è inam- missibile, perché i ricorrenti, trascurando di unifor- marsi al consolidato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass.
3.7.2001 n. 8998; Cass.
1.8.2001 n. 10493; Cass. 21.3.1995 n. 3233), non hanno riprodotto nell'atto di impugnazione il capitolo del giuramento, così precludendo a questa Corte mezzo istruttori l'apprezzamento della decisorietà del e la conseguente valutazione della fondatezza della censura. Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di com- pensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compen- sa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 23.10.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vinnie Luva 07 109 123.11 Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERECT Boggi, fi 1 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Gina Casoli 456T 20,66 тотлия, 77 806518,00 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in ddib 5. APR. 2005 62% veracite €167.71 CENTER SESSA =/77an p. Dirigente Ann Bowl Dott.ssa Mand Grazie DIWARD) Responsible Servizio (DAM FACTION )