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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/09/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI LECCE
prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
dr. Maurizio Petrelli Presidente dr. Patrizia Evangelista Consigliere
avv. Clemi Tinto Giudice Ausiliario est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 568 del ruolo generale delle cause dell'anno
2021
TRA
"capogruppo Gruppo Bancario Banca Popolare Parte 1
Pugliese", Soc. Coop. per azioni, (P.I.: P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Dell'Anna e Giuseppe Dell'Anna
Misurale, presso il cui studio - in Lecce alla via Augusto Imperatore 16 - è elettivamente in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E P.I. P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP 1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tanza, presso il cui studio - in Galatina, al Corso
Porta Luce n. 20 - è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 17.1.2024, le parti hanno precisato le conclusioni, con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è stato così sintetizzato dal Tribunale di Lecce con la sentenza n. 988/2021 del
6.04.2021, dep. 1'8.04.2021: "Con atto di citazione portato per la notifica il 10.04.2009,
CP 1 a citato in giudizio la Parte 1 già Controparte_2 (per
Cont deducendo di intrattenere sin dal 1981, presso la Filiale di Melissano di brevità, d'ora innanzi,
detta banca, il rapporto di conto corrente n. 022 330 60, ancora in corso e assistito da apertura di credito con affidamento. Ha asserito, più in particolare, che per l'intera durata del suddetto rapporto l'istituto di credito ha applicato la clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante il riferimento al c.d.
"uso piazza", nonché il criterio della capitalizzazione trimestrale delle competenze a carico del correntista,
oltre all'addebito di commissioni di massimo scoperto (d'ora in poi c.m.s.) giorni di valuta, spese e commissioni mai pattuite. Tanto premesso, ha concluso chiedendo venga accertata la nullità ed illegittimità
delle condizioni generali del contratto, nella parte in cui rinviano al c.d. uso piazza, nonché della clausola anatocistica, degli addebiti per c.m.s., dei c.d. giorni valuta e delle spese varie, con determinazione del
Cont T.E.G. del rapporto bancario e conseguente condanna della alla restituzione delle somme e alle spese e competenze del giudizio.indebitamente percepite sul conto corrente della CP 1
Cont Con comparsa di costituzione e risposta, la ha eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito rispetto a tutte le rimesse avvenute nei dieci anni antecedenti alla notifica dell'atto di citazione (avvenuta il 14.04.2009). Ha rilevato, inoltre, come parte attrice abbia nel tempo sottoscritto molteplici convenzioni recanti le condizioni economiche dirette a regolare il saggio di interessi. Alla luce di tale circostanza, quindi, ha dedotto non vi sia stata violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 T.U.B. poiché
il tasso di interessi era stato specificamente pattuito tra le parti, in tal modo integrando quel "patto diverso"
contemplato nella clausola n. 7 N.U.B. che conduceva all'inoperatività della clausola stessa per la prevalenza dell'autonomia negoziale delle parti. Per l'aspetto relativo alla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione dell'art. 1283 c.c., la convenuta ha distinto temporalmente il periodo disciplinato dalle norme sancite dall'art. 25 del d. lgs. 342/1999 e dall'art. 2 della delibera
CICR del 9.2.2000 e quindi in nessun modo censurabile, attesa la reciprocità e la medesima periodicità della capitalizzazione degli interessi;
da quello più risalente nel tempo, in cui il rapporto creditorio sarebbe, in primo luogo, prescritto e, in subordine, sarebbe da regolare in base alla capitalizzazione annuale. Infine, ha ribadito la legittimità della c.m.s., pattuita espressamente nel contratto, e delle ulteriori spese, comparse in ogni conto scalare inviato dalla Pt 1 alla società.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di CTU
contabile, di cui è stato disposto un approfondimento istruttorio all'udienza del 4.04.2016. ssegnata alla scrivente in data 10.11.2017, all'udienza del 03.12.2020 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa
è stata trattenuta per la decisione."
Con la suddetta sentenza n. 988/2021, il Tribunale di Lecce così statuiva “a) Accerta e dichiara, con riferimento al c/c n. 022 330 60 aperto dalla CP 1 presso la Parte 1
[...] che il saldo a credito della società correntista ammonta ad euro € 1.524.492,82 alla data del
31.12.2007; b) Dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attrice; c)
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, liquidate, nella misura già dimezzata, in euro 10.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CAP
come per legge;
d) Compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite;
e) Pone definitivamente a carico della Pt 1 convenuta le spese di CTU, con diritto di rivalsa anche parziale in caso di anticipo.."
Il primo giudice così motivava: “dagli atti di causa (cfr. atto di citazione, p. 1) emerge che il c/c in questione risulta essere ancora aperto. Da ciò ne consegue che l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dall'attrice, cui è correlata l'eccezione di prescrizione dei pagamenti sollevata dalla convenuta, è inammissibile. Anche alla luce della nota decisione resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
Sez. Un. 02.12.2010, n. 24418), nette sono le differenze che connotano l'azione di nullità per l'accertamento negativo del presunto credito contabilizzato dalla banca (imprescrittibile ex art. 1422 c.c.) dall'azione di ripetizione delle rimesse indebitamente percepite dalla stessa banca per effetto delle nullità
riscontrate (soggetta alla prescrizione decennale con riferimento alle sole rimesse c.d. solutorie). L'azione di nullità, come noto, non soffre alcuna limitazione. In particolare, "l'azione di accertamento negativo deve intendersi proposta ed è quindi decidibile nel merito ogni qual volta il cliente, pur dichiarando di agire in ripetizione di indebito, abbia chiesto espressamente l'accertamento delle nullità delle clausole e delle somme indebitamente annotate e il relativo storno, con ricalcolo del dare-avere" (Trib. Torino, 02.07.2015).
Infatti, non v'è dubbio che, sia a conto aperto sia a conto chiuso, "il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa" (Cass. 15.01.2013, n. 798), conservando a tal fine il conseguente pieno diritto ad ottenere il ricalcolo delle poste dare-avere, onde ricevere l'accertamento giudiziale del saldo, depurato dalla nullità degli addebiti operati dalla banca. Per converso, in relazione alla ulteriore domanda di condanna di ripetizione della banca di restituzione delle rimesse indebitamente versate (ove non prescritte), il fatto che il c/c sia aperto o chiuso rileva ai fini della tutela concretamente erogabile.
In particolare, in presenza di conto che risulti essere aperto, la domanda di condanna al pagamento ripetitorio è inammissibile, posto che solo alla chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti;
la condivisibile giurisprudenza di merito, sul punto, ha chiaramente affermato che in tal caso residua spazio soltanto per la suddetta pronuncia di accertamento (in tal senso, ex multis, Cass.
798/2013 cit., nonché Trib. Paola, 10.02.2018; Trib. Lecce 07.04.2016, n. 1739; Trib. Lecce,
21.11.2017, n. 4247)." Continuava il primo giudice “deve ritenersi non validamente pattuita la clausola di cui all'art. sub 7 del contratto ab origine sottoscritto e afferente al rapporto 022 330 60
relativamente alla determinazione degli interessi nella misura ultralegale poiché effetto della determinazione degli stessi mediante il rinvio alle condizioni usualmente praticate sulla piazza (Cass. 4095/2005).
In ragione di ciò, l'indicato rapporto deve essere ricontabilizzato con l'applicazione degli interessi nella misura legale fino al 4.08.1983, data in cui risulta pattuita tra le parti l'applicazione di un saggio di interessi ultralegali, non potendo trovare applicazione i tassi sostituitivi di cui all'art. 117 TUB per i contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore. ...
Ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e ritenuta l'insussistenza di un uso normativo legittimante l'anatocismo con scadenza temporale diversa anche da quella trimestrale, il rapporto andrà rideterminato senza alcuna capitalizzazione degli interessi passivi anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000. ...
Con riferimento agli interessi attivi si richiama sul punto la citata pronuncia della Cassazione
24418/2010, in ordine alla validità della previsione di clausola afferente alla capitalizzazione annuale degli interessi attivi.
Quanto alla c.m.s., alle spese ed alla postergazione dei giorni di valuta, correttamente il CTU ha rideterminato il rapporto con esclusione di qualsiasi voce di spesa e di c.m.s., non sussistendo apposita pattuizione in merito, e conteggiando i giorni di valuta secondo il criterio solare ... وو
Avverso la decisione del primo giudice, la ha proposto appello, Parte 1
cui ha resistito la CP 1 .
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 17.1.2024, svoltasi a trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta che “E' errato, infatti, affermare che l'azione di ripetizione di indebito proposta dalla parte attrice sia interamente inammissibile per effetto della circostanza che il conto corrente non fosse chiuso alla data di introduzione del giudizio.
Tale affermazione non tiene conto del fatto che in un rapporto di conto corrente bancario possono affluire sul conto versamenti che, per insegnamento della Suprema Corte, possono essere di natura ripristinatoria ovvero solutoria. Ulteriore corollario espresso dalla nota sentenza è che nel corso del rapporto (e dunque a conto aperto) il cliente possa proporre una azione di ripetizione di indebito, ma essa dovrà riguardare esclusivamente i versamenti solutori affluiti sul conto e non anche quelli ripristinatori che, non avendo funzione di pagamento ma solo di ricostituzione della provvista, non legittimano un diritto di restituzione fino a quando il rapporto non trova la sua conclusione." Pertanto "chiede che la Corte di appello in accoglimento del primo motivo dichiari quanto alle rimesse solutorie ultradecennali l'ammissibilità
dell'azione di ripetizione e, contestualmente la prescrizione del diritto di proporla.
In vero il Giudice di primo grado, per applicare correttamente i principi espressi dalla sentenza n.24418/2010 avrebbe dovuto disporre una integrazione di consulenza tecnica che individuasse tutti i versamenti solutori intervenuti sul conto corrente oggetto di esame, traendo dagli stessi la quota dedicata a pagamenti in realtà non dovuti e, scorporati quelli ultradecennali coperti da prescrizione, avrebbe dovuto accogliere in parte qua l'azione di ripetizione di indebito proposta dalla CP 1 al netto degli indebiti prescritti per come risultante dal calcolo dei soli versamenti solutori affluiti sul conto.
Solo in tal modo avrebbe fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte a sezioni unite." "Ne deriva che la sentenza deve essere riformata con la affermazione della ammissibilità
.
dell'azione di ripetizione dell'indebito quantomeno rispetto alle rimesse solutorie accertate dal C.T.U. in riferimento al periodo ultradecennale con la consequenziale declaratoria della loro irripetibilità per effetto della prescrizione eccepita dalla Pt_1
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
La Cassazione ha stabilito che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione (Cass.
n. 9141/202; Cass. n. 3858/2021; Cass. n. 17634/2021; Cass. n. 18815/2022; Cass. n.
12808/2023.). Questa impostazione (saldo rettificato) è ormai ius receptum, avendo in più
occasione la Cassazione ribadito la correttezza di tale modo di procedere, che individua la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito. Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare/avere, è possibile effettuare una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente.
Il C.T.U. ha esaminato il conto corrente e individuato correttamente i versamenti solutori effettuati dalla CP_1 ("Il rapporto di conto corrente è stato ricostruito con l'eliminazione di tutti gli oneri relativi alle commissioni di massimo scoperto ed applicando la data contabile (quando possibile tenuto conto della carenza di molti estratti conto così come già precisato nella precedente relazione) in sostituzione della valuta bancaria. Sul punto, infatti, il Giudice statuisce che lo scrivente CTU "Escluda dal ricalcolo commissioni, spese e valute se non pattuite" Sulla prescrizione. In base ai criteri previsti dal quesito risultano pagate, a mezzo versamenti solutorie, competenze per un ammontare complessivo di € 895.672,35; di conseguenza sono prescritte tutte le competenze addebitate dalla banca sino all'anno 1998 ed il 6,38% di quelle relative al I trimestre del 1999. Sui risultati dei contegg.i In virtù delle indicazioni del quesito, e di quanto esposto nel corso della presente, si è provveduto a determinare il saldo finale del rapporto di conto corrente per cui è causa ottenendo un saldo finale a debito della banca, alla data del 31.12.2007, a fronte di un saldo di € 17.491,99 a credito della banca, di: - €754.060,39 a debito della banca tenendo conto della eccezione di prescrizione ed addebitando le competenze prescritte alla data del 30.11.2007; €
-
49.396,58 a debito della banca tenendo conto della eccezione di prescrizione ed addebitando le competenze prescritte alla stessa data riportata in estratto conto - € 1.524.492,82 senza tenere conto della eccezione di prescrizione. Il risultato è stato preso dalla rielaborazione di cui all'allegato 02 prima della sottrazione dal saldo finale delle competenze prescritte..")
E' indubbio, quindi, che il ctu ha tenuto conto solo dei versamenti solutori. A questo punto, va esaminata la questione della prescrizione eccepita dalla banca appellante.
Ed invero, la Cassazione di recente ha cambiato orientamento e con la recente sentenza n.
16113/24 ha così statuito: "Come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, nel rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (v. Cass. Sez. 1 n. 9756-24). Non interessa che la controversia, in esito alla ritenuta inammissibilità (in primo grado) della domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, non abbia più a oggetto, in appello, una simile domanda. Il punto fondamentale è invece che a fronte di oneri del genere di quelli impugnati dalla correntista
è comunque essenziale stabilire se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione. E ciò
(proprio) ai fini della corretta ricostruzione del saldo. III. - L'impostazione in iure, alla quale la corte territoriale avrebbe dovuto ancorare la decisione del caso concreto, era (ed è) dunque così caratterizzata: (a)
la prescrizione ha a oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale, non l'azione concretamente instaurata o coltivata in secondo grado;
(b) l'interesse a invocare la prescrizione rileva anche prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante;
(c) nella correlazione con la domanda di ricalcolo del saldo la banca ha sempre interesse a vedere rideterminato l'ammontare ancorché dinanzi a dimostrate prassi illegittime, affinché il conteggio finale da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione;
i quali dunque, per tale ragione, sono essi stessi idonei a incidere sulla quantificazione del saldo."
La Suprema Corte afferma la sussistenza di un interesse della banca, speculare a quello del correntista, affinché venga accertato l'effettivo saldo, non solo depurato di addebiti illegittimi, ma anche di quanto non più ripetibile per decorso del termine decennale, a prescindere dalla contestuale proposizione o dalla ammissibilità della domanda di ripetizione e, quindi, dalla chiusura del conto corrente.
Si veda anche la sentenza della Cassazione n. 9756-24, richiamata dall'ord. n.16113/24:
"Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione),
l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione,
sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione."
Una diversa ricostruzione confliggerebbe con i principi affermati da Cass. SU 24418/2010,
sovvertendo gli effetti e le conseguenze contabili della prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito ex artt. 1422 e 2033 c.c., come delineato dalla predetta pronuncia con riferimento ai rapporti di conto corrente: ritenendo legittima la rettifica di un'annotazione in conto nonostante l'intervenuta prescrizione del relativo diritto alla ripetizione, si giungerebbe alla conclusione che un diritto ormai prescritto continui a produrre effetti giuridici ed economici favorevoli al suo titolare, con neutralizzazione degli effetti della prescrizione.
Il saldo, quindi, da riconoscere a debito della banca è di “€ 754.060,39 a debito della banca tenendo conto della eccezione di prescrizione ed addebitando le competenze prescritte alla data del
30.11.2007" come individuato dal ctu.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura il capo della sentenza “nella parte in cui il Giudice a quo, dichiarata l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista a conto aperto, ha accolto le domande c.d. presupposte di accertamento delle asserite illegittimità
contrattuali e rideterminazione del saldo anziché dichiararne "per estensione" l'inammissibilità, poiché
strumentali all'accoglimento della domanda ripetitoria e legate da un unico interesse ad agire."
Il motivo è infondato. La corte concorda con decisione del primo giudice. Quest'ultimo invero, ha dichiarato inammissibile l'azione di ripetizione dell'indebito, e, previa declaratoria di nullità delle clausole di determinazione degli interessi con rinvio al c.d. uso piazza, di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e di commissione di massimo scoperto, ha osservato che l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esperita dal correntista solo dopo la chiusura del conto, poiché fino a quel momento le somme non possono considerarsi ancora
"pagate". Sul punto, la Cassazione ha così statuito: "Quanto alla dedotta inammissibilità della domanda di accertamento per carenza di interesse in presenza di un conto aperto, il motivo è infondato. Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di chiarire come sussista l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (Cass. 21646/2018 e più di recente cass.
4214/2024: "L'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.
Ma non può agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo."
Con il terzo motivo di appello, la banca deduce "Sulla mancata applicazione del criterio di imputazione dei pagamenti ex art.1194"
Il motivo è infondato.
La corte concorda con la decisione, sul punto, del primo giudice: “In primo luogo, la BPP non può ricorrere "sussidiariamente" e surrettiziamente al criterio di imputazione indicato nell'art. 1194 c.c. a parziale "compensazione" del pregiudizio economico patito dalla stessa e legato al riconteggio del saldo dare-
avere come cristallizzato nella perizia, poiché quest'ultimo è esclusivamente conseguente all'utilizzo di una pregressa pratica illegittima, ovvero quella della capitalizzazione anatocistica degli interessi.
La seconda ragione è legata alla prima clausola generale che regola tutte le obbligazioni, ovvero l'esecuzione secondo buona fede delle stesse, di cui al comb. disp. artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. In altri termini, qualora la banca avesse voluto realmente imputare i pagamenti secondo il criterio dell'art. 1194 c.c. avrebbe dovuto manifestare tale intenzione nel momento stesso in cui avveniva il ritenuto versamento extrafido da parte del correntista e non in data odierna, nel corso di un giudizio che la vede quale convenuta per la pregressa applicazione di altre prassi illegittime."
Ed invero anche il ctu ha osservato: “Sul punto si evidenzia che la predominante giurisprudenza non considera applicabile tale criterio in quanto nello svolgimento del rapporto la banca non ha mai utilizzato
-a seguito della capitalizzazione- tale criterio di imputazione dei versamenti effettuati sul conto corrente.
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte richiede la contestuale esigibilità di capitale ed interessi per l'applicazione dei criteri di cui all'artt. 1194 cod. civ."
Per tutto quanto sopra argomentato, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione e rideterminato il saldo a credito della società correntista come su indicato. Lespese del I presente grado, in applicazione del principio della soccombenza anche virtuale e tenuto conto della riduzione dell'importo dell'accertamento, vengono compensate tra le parti in ragione di un mezzo, con condanna della Pt 1 appellante al pagamento del restante mezzo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 988/2021 del 6.04.2021, dep. 1'8.04.2021, resa dal
Tribunale di Lecce, accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, con riferimento
CP_1 presso la Parte 1 al c/c n. 022 330 60 aperto dalla ridetermina il saldo a credito della società correntista, alla data del 31.12.2007, CP 1 in €
754.060,39 (anziché € 1.524.492,82).
Condanna la Pt 1 appellante al pagamento in favore della CP_1 di 1/2 delle spese di
questo grado di giudizio, liquidate nell'intero, in complessivi €. 12.000,00 per compensi,
oltre i.v.a., c.a.p. e spese generali nella misura del 15% del compenso a termini di legge;
dichiara compensato tra le stesse parti il residuo mezzo
Lecce, 9.9.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(dott. Maurizio Petrelli) (avv. Clemi Tinto)
CORTE DI APPELLO DI LECCE
prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
dr. Maurizio Petrelli Presidente dr. Patrizia Evangelista Consigliere
avv. Clemi Tinto Giudice Ausiliario est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 568 del ruolo generale delle cause dell'anno
2021
TRA
"capogruppo Gruppo Bancario Banca Popolare Parte 1
Pugliese", Soc. Coop. per azioni, (P.I.: P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Dell'Anna e Giuseppe Dell'Anna
Misurale, presso il cui studio - in Lecce alla via Augusto Imperatore 16 - è elettivamente in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E P.I. P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP 1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tanza, presso il cui studio - in Galatina, al Corso
Porta Luce n. 20 - è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 17.1.2024, le parti hanno precisato le conclusioni, con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è stato così sintetizzato dal Tribunale di Lecce con la sentenza n. 988/2021 del
6.04.2021, dep. 1'8.04.2021: "Con atto di citazione portato per la notifica il 10.04.2009,
CP 1 a citato in giudizio la Parte 1 già Controparte_2 (per
Cont deducendo di intrattenere sin dal 1981, presso la Filiale di Melissano di brevità, d'ora innanzi,
detta banca, il rapporto di conto corrente n. 022 330 60, ancora in corso e assistito da apertura di credito con affidamento. Ha asserito, più in particolare, che per l'intera durata del suddetto rapporto l'istituto di credito ha applicato la clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante il riferimento al c.d.
"uso piazza", nonché il criterio della capitalizzazione trimestrale delle competenze a carico del correntista,
oltre all'addebito di commissioni di massimo scoperto (d'ora in poi c.m.s.) giorni di valuta, spese e commissioni mai pattuite. Tanto premesso, ha concluso chiedendo venga accertata la nullità ed illegittimità
delle condizioni generali del contratto, nella parte in cui rinviano al c.d. uso piazza, nonché della clausola anatocistica, degli addebiti per c.m.s., dei c.d. giorni valuta e delle spese varie, con determinazione del
Cont T.E.G. del rapporto bancario e conseguente condanna della alla restituzione delle somme e alle spese e competenze del giudizio.indebitamente percepite sul conto corrente della CP 1
Cont Con comparsa di costituzione e risposta, la ha eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito rispetto a tutte le rimesse avvenute nei dieci anni antecedenti alla notifica dell'atto di citazione (avvenuta il 14.04.2009). Ha rilevato, inoltre, come parte attrice abbia nel tempo sottoscritto molteplici convenzioni recanti le condizioni economiche dirette a regolare il saggio di interessi. Alla luce di tale circostanza, quindi, ha dedotto non vi sia stata violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 T.U.B. poiché
il tasso di interessi era stato specificamente pattuito tra le parti, in tal modo integrando quel "patto diverso"
contemplato nella clausola n. 7 N.U.B. che conduceva all'inoperatività della clausola stessa per la prevalenza dell'autonomia negoziale delle parti. Per l'aspetto relativo alla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per violazione dell'art. 1283 c.c., la convenuta ha distinto temporalmente il periodo disciplinato dalle norme sancite dall'art. 25 del d. lgs. 342/1999 e dall'art. 2 della delibera
CICR del 9.2.2000 e quindi in nessun modo censurabile, attesa la reciprocità e la medesima periodicità della capitalizzazione degli interessi;
da quello più risalente nel tempo, in cui il rapporto creditorio sarebbe, in primo luogo, prescritto e, in subordine, sarebbe da regolare in base alla capitalizzazione annuale. Infine, ha ribadito la legittimità della c.m.s., pattuita espressamente nel contratto, e delle ulteriori spese, comparse in ogni conto scalare inviato dalla Pt 1 alla società.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di CTU
contabile, di cui è stato disposto un approfondimento istruttorio all'udienza del 4.04.2016. ssegnata alla scrivente in data 10.11.2017, all'udienza del 03.12.2020 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa
è stata trattenuta per la decisione."
Con la suddetta sentenza n. 988/2021, il Tribunale di Lecce così statuiva “a) Accerta e dichiara, con riferimento al c/c n. 022 330 60 aperto dalla CP 1 presso la Parte 1
[...] che il saldo a credito della società correntista ammonta ad euro € 1.524.492,82 alla data del
31.12.2007; b) Dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attrice; c)
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, liquidate, nella misura già dimezzata, in euro 10.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CAP
come per legge;
d) Compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite;
e) Pone definitivamente a carico della Pt 1 convenuta le spese di CTU, con diritto di rivalsa anche parziale in caso di anticipo.."
Il primo giudice così motivava: “dagli atti di causa (cfr. atto di citazione, p. 1) emerge che il c/c in questione risulta essere ancora aperto. Da ciò ne consegue che l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dall'attrice, cui è correlata l'eccezione di prescrizione dei pagamenti sollevata dalla convenuta, è inammissibile. Anche alla luce della nota decisione resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
Sez. Un. 02.12.2010, n. 24418), nette sono le differenze che connotano l'azione di nullità per l'accertamento negativo del presunto credito contabilizzato dalla banca (imprescrittibile ex art. 1422 c.c.) dall'azione di ripetizione delle rimesse indebitamente percepite dalla stessa banca per effetto delle nullità
riscontrate (soggetta alla prescrizione decennale con riferimento alle sole rimesse c.d. solutorie). L'azione di nullità, come noto, non soffre alcuna limitazione. In particolare, "l'azione di accertamento negativo deve intendersi proposta ed è quindi decidibile nel merito ogni qual volta il cliente, pur dichiarando di agire in ripetizione di indebito, abbia chiesto espressamente l'accertamento delle nullità delle clausole e delle somme indebitamente annotate e il relativo storno, con ricalcolo del dare-avere" (Trib. Torino, 02.07.2015).
Infatti, non v'è dubbio che, sia a conto aperto sia a conto chiuso, "il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa" (Cass. 15.01.2013, n. 798), conservando a tal fine il conseguente pieno diritto ad ottenere il ricalcolo delle poste dare-avere, onde ricevere l'accertamento giudiziale del saldo, depurato dalla nullità degli addebiti operati dalla banca. Per converso, in relazione alla ulteriore domanda di condanna di ripetizione della banca di restituzione delle rimesse indebitamente versate (ove non prescritte), il fatto che il c/c sia aperto o chiuso rileva ai fini della tutela concretamente erogabile.
In particolare, in presenza di conto che risulti essere aperto, la domanda di condanna al pagamento ripetitorio è inammissibile, posto che solo alla chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti;
la condivisibile giurisprudenza di merito, sul punto, ha chiaramente affermato che in tal caso residua spazio soltanto per la suddetta pronuncia di accertamento (in tal senso, ex multis, Cass.
798/2013 cit., nonché Trib. Paola, 10.02.2018; Trib. Lecce 07.04.2016, n. 1739; Trib. Lecce,
21.11.2017, n. 4247)." Continuava il primo giudice “deve ritenersi non validamente pattuita la clausola di cui all'art. sub 7 del contratto ab origine sottoscritto e afferente al rapporto 022 330 60
relativamente alla determinazione degli interessi nella misura ultralegale poiché effetto della determinazione degli stessi mediante il rinvio alle condizioni usualmente praticate sulla piazza (Cass. 4095/2005).
In ragione di ciò, l'indicato rapporto deve essere ricontabilizzato con l'applicazione degli interessi nella misura legale fino al 4.08.1983, data in cui risulta pattuita tra le parti l'applicazione di un saggio di interessi ultralegali, non potendo trovare applicazione i tassi sostituitivi di cui all'art. 117 TUB per i contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore. ...
Ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e ritenuta l'insussistenza di un uso normativo legittimante l'anatocismo con scadenza temporale diversa anche da quella trimestrale, il rapporto andrà rideterminato senza alcuna capitalizzazione degli interessi passivi anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000. ...
Con riferimento agli interessi attivi si richiama sul punto la citata pronuncia della Cassazione
24418/2010, in ordine alla validità della previsione di clausola afferente alla capitalizzazione annuale degli interessi attivi.
Quanto alla c.m.s., alle spese ed alla postergazione dei giorni di valuta, correttamente il CTU ha rideterminato il rapporto con esclusione di qualsiasi voce di spesa e di c.m.s., non sussistendo apposita pattuizione in merito, e conteggiando i giorni di valuta secondo il criterio solare ... وو
Avverso la decisione del primo giudice, la ha proposto appello, Parte 1
cui ha resistito la CP 1 .
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 17.1.2024, svoltasi a trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta che “E' errato, infatti, affermare che l'azione di ripetizione di indebito proposta dalla parte attrice sia interamente inammissibile per effetto della circostanza che il conto corrente non fosse chiuso alla data di introduzione del giudizio.
Tale affermazione non tiene conto del fatto che in un rapporto di conto corrente bancario possono affluire sul conto versamenti che, per insegnamento della Suprema Corte, possono essere di natura ripristinatoria ovvero solutoria. Ulteriore corollario espresso dalla nota sentenza è che nel corso del rapporto (e dunque a conto aperto) il cliente possa proporre una azione di ripetizione di indebito, ma essa dovrà riguardare esclusivamente i versamenti solutori affluiti sul conto e non anche quelli ripristinatori che, non avendo funzione di pagamento ma solo di ricostituzione della provvista, non legittimano un diritto di restituzione fino a quando il rapporto non trova la sua conclusione." Pertanto "chiede che la Corte di appello in accoglimento del primo motivo dichiari quanto alle rimesse solutorie ultradecennali l'ammissibilità
dell'azione di ripetizione e, contestualmente la prescrizione del diritto di proporla.
In vero il Giudice di primo grado, per applicare correttamente i principi espressi dalla sentenza n.24418/2010 avrebbe dovuto disporre una integrazione di consulenza tecnica che individuasse tutti i versamenti solutori intervenuti sul conto corrente oggetto di esame, traendo dagli stessi la quota dedicata a pagamenti in realtà non dovuti e, scorporati quelli ultradecennali coperti da prescrizione, avrebbe dovuto accogliere in parte qua l'azione di ripetizione di indebito proposta dalla CP 1 al netto degli indebiti prescritti per come risultante dal calcolo dei soli versamenti solutori affluiti sul conto.
Solo in tal modo avrebbe fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte a sezioni unite." "Ne deriva che la sentenza deve essere riformata con la affermazione della ammissibilità
.
dell'azione di ripetizione dell'indebito quantomeno rispetto alle rimesse solutorie accertate dal C.T.U. in riferimento al periodo ultradecennale con la consequenziale declaratoria della loro irripetibilità per effetto della prescrizione eccepita dalla Pt_1
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
La Cassazione ha stabilito che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione (Cass.
n. 9141/202; Cass. n. 3858/2021; Cass. n. 17634/2021; Cass. n. 18815/2022; Cass. n.
12808/2023.). Questa impostazione (saldo rettificato) è ormai ius receptum, avendo in più
occasione la Cassazione ribadito la correttezza di tale modo di procedere, che individua la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito. Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare/avere, è possibile effettuare una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente.
Il C.T.U. ha esaminato il conto corrente e individuato correttamente i versamenti solutori effettuati dalla CP_1 ("Il rapporto di conto corrente è stato ricostruito con l'eliminazione di tutti gli oneri relativi alle commissioni di massimo scoperto ed applicando la data contabile (quando possibile tenuto conto della carenza di molti estratti conto così come già precisato nella precedente relazione) in sostituzione della valuta bancaria. Sul punto, infatti, il Giudice statuisce che lo scrivente CTU "Escluda dal ricalcolo commissioni, spese e valute se non pattuite" Sulla prescrizione. In base ai criteri previsti dal quesito risultano pagate, a mezzo versamenti solutorie, competenze per un ammontare complessivo di € 895.672,35; di conseguenza sono prescritte tutte le competenze addebitate dalla banca sino all'anno 1998 ed il 6,38% di quelle relative al I trimestre del 1999. Sui risultati dei contegg.i In virtù delle indicazioni del quesito, e di quanto esposto nel corso della presente, si è provveduto a determinare il saldo finale del rapporto di conto corrente per cui è causa ottenendo un saldo finale a debito della banca, alla data del 31.12.2007, a fronte di un saldo di € 17.491,99 a credito della banca, di: - €754.060,39 a debito della banca tenendo conto della eccezione di prescrizione ed addebitando le competenze prescritte alla data del 30.11.2007; €
-
49.396,58 a debito della banca tenendo conto della eccezione di prescrizione ed addebitando le competenze prescritte alla stessa data riportata in estratto conto - € 1.524.492,82 senza tenere conto della eccezione di prescrizione. Il risultato è stato preso dalla rielaborazione di cui all'allegato 02 prima della sottrazione dal saldo finale delle competenze prescritte..")
E' indubbio, quindi, che il ctu ha tenuto conto solo dei versamenti solutori. A questo punto, va esaminata la questione della prescrizione eccepita dalla banca appellante.
Ed invero, la Cassazione di recente ha cambiato orientamento e con la recente sentenza n.
16113/24 ha così statuito: "Come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, nel rapporto di conto corrente, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, a eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione (v. Cass. Sez. 1 n. 9756-24). Non interessa che la controversia, in esito alla ritenuta inammissibilità (in primo grado) della domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, non abbia più a oggetto, in appello, una simile domanda. Il punto fondamentale è invece che a fronte di oneri del genere di quelli impugnati dalla correntista
è comunque essenziale stabilire se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione. E ciò
(proprio) ai fini della corretta ricostruzione del saldo. III. - L'impostazione in iure, alla quale la corte territoriale avrebbe dovuto ancorare la decisione del caso concreto, era (ed è) dunque così caratterizzata: (a)
la prescrizione ha a oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale, non l'azione concretamente instaurata o coltivata in secondo grado;
(b) l'interesse a invocare la prescrizione rileva anche prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante;
(c) nella correlazione con la domanda di ricalcolo del saldo la banca ha sempre interesse a vedere rideterminato l'ammontare ancorché dinanzi a dimostrate prassi illegittime, affinché il conteggio finale da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione;
i quali dunque, per tale ragione, sono essi stessi idonei a incidere sulla quantificazione del saldo."
La Suprema Corte afferma la sussistenza di un interesse della banca, speculare a quello del correntista, affinché venga accertato l'effettivo saldo, non solo depurato di addebiti illegittimi, ma anche di quanto non più ripetibile per decorso del termine decennale, a prescindere dalla contestuale proposizione o dalla ammissibilità della domanda di ripetizione e, quindi, dalla chiusura del conto corrente.
Si veda anche la sentenza della Cassazione n. 9756-24, richiamata dall'ord. n.16113/24:
"Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione),
l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione,
sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione."
Una diversa ricostruzione confliggerebbe con i principi affermati da Cass. SU 24418/2010,
sovvertendo gli effetti e le conseguenze contabili della prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito ex artt. 1422 e 2033 c.c., come delineato dalla predetta pronuncia con riferimento ai rapporti di conto corrente: ritenendo legittima la rettifica di un'annotazione in conto nonostante l'intervenuta prescrizione del relativo diritto alla ripetizione, si giungerebbe alla conclusione che un diritto ormai prescritto continui a produrre effetti giuridici ed economici favorevoli al suo titolare, con neutralizzazione degli effetti della prescrizione.
Il saldo, quindi, da riconoscere a debito della banca è di “€ 754.060,39 a debito della banca tenendo conto della eccezione di prescrizione ed addebitando le competenze prescritte alla data del
30.11.2007" come individuato dal ctu.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura il capo della sentenza “nella parte in cui il Giudice a quo, dichiarata l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista a conto aperto, ha accolto le domande c.d. presupposte di accertamento delle asserite illegittimità
contrattuali e rideterminazione del saldo anziché dichiararne "per estensione" l'inammissibilità, poiché
strumentali all'accoglimento della domanda ripetitoria e legate da un unico interesse ad agire."
Il motivo è infondato. La corte concorda con decisione del primo giudice. Quest'ultimo invero, ha dichiarato inammissibile l'azione di ripetizione dell'indebito, e, previa declaratoria di nullità delle clausole di determinazione degli interessi con rinvio al c.d. uso piazza, di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e di commissione di massimo scoperto, ha osservato che l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esperita dal correntista solo dopo la chiusura del conto, poiché fino a quel momento le somme non possono considerarsi ancora
"pagate". Sul punto, la Cassazione ha così statuito: "Quanto alla dedotta inammissibilità della domanda di accertamento per carenza di interesse in presenza di un conto aperto, il motivo è infondato. Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di chiarire come sussista l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (Cass. 21646/2018 e più di recente cass.
4214/2024: "L'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.
Ma non può agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo."
Con il terzo motivo di appello, la banca deduce "Sulla mancata applicazione del criterio di imputazione dei pagamenti ex art.1194"
Il motivo è infondato.
La corte concorda con la decisione, sul punto, del primo giudice: “In primo luogo, la BPP non può ricorrere "sussidiariamente" e surrettiziamente al criterio di imputazione indicato nell'art. 1194 c.c. a parziale "compensazione" del pregiudizio economico patito dalla stessa e legato al riconteggio del saldo dare-
avere come cristallizzato nella perizia, poiché quest'ultimo è esclusivamente conseguente all'utilizzo di una pregressa pratica illegittima, ovvero quella della capitalizzazione anatocistica degli interessi.
La seconda ragione è legata alla prima clausola generale che regola tutte le obbligazioni, ovvero l'esecuzione secondo buona fede delle stesse, di cui al comb. disp. artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. In altri termini, qualora la banca avesse voluto realmente imputare i pagamenti secondo il criterio dell'art. 1194 c.c. avrebbe dovuto manifestare tale intenzione nel momento stesso in cui avveniva il ritenuto versamento extrafido da parte del correntista e non in data odierna, nel corso di un giudizio che la vede quale convenuta per la pregressa applicazione di altre prassi illegittime."
Ed invero anche il ctu ha osservato: “Sul punto si evidenzia che la predominante giurisprudenza non considera applicabile tale criterio in quanto nello svolgimento del rapporto la banca non ha mai utilizzato
-a seguito della capitalizzazione- tale criterio di imputazione dei versamenti effettuati sul conto corrente.
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte richiede la contestuale esigibilità di capitale ed interessi per l'applicazione dei criteri di cui all'artt. 1194 cod. civ."
Per tutto quanto sopra argomentato, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione e rideterminato il saldo a credito della società correntista come su indicato. Lespese del I presente grado, in applicazione del principio della soccombenza anche virtuale e tenuto conto della riduzione dell'importo dell'accertamento, vengono compensate tra le parti in ragione di un mezzo, con condanna della Pt 1 appellante al pagamento del restante mezzo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 988/2021 del 6.04.2021, dep. 1'8.04.2021, resa dal
Tribunale di Lecce, accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, con riferimento
CP_1 presso la Parte 1 al c/c n. 022 330 60 aperto dalla ridetermina il saldo a credito della società correntista, alla data del 31.12.2007, CP 1 in €
754.060,39 (anziché € 1.524.492,82).
Condanna la Pt 1 appellante al pagamento in favore della CP_1 di 1/2 delle spese di
questo grado di giudizio, liquidate nell'intero, in complessivi €. 12.000,00 per compensi,
oltre i.v.a., c.a.p. e spese generali nella misura del 15% del compenso a termini di legge;
dichiara compensato tra le stesse parti il residuo mezzo
Lecce, 9.9.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(dott. Maurizio Petrelli) (avv. Clemi Tinto)