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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/11/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 131/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 131 del Ruolo Generale dell'anno 2025, riservata in decisione con ordinanza del 20.11.2025, vertente sullo scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto TRA rappresentato e difeso dall'Avv. DILEO MASSIMILIANO Parte_1 presso il cui studio sito in Barletta, alla via Pappalettere n. 16, è elettivamente domiciliato;
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. PALUMBIERI ALFONSO presso il cui Controparte_1 studio sito in Barletta, alla via Indipendenza n. 22, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito civile in Barletta il 05.07.2013 (reg. atto n. 40, parte I, anno 2013) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. All'udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 02.05.2025. DIRITTO La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani, nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, pronunciata con sentenza del Tribunale di Trani n. 1434/2023 pubblicata il 01.10.2023 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole minore, per cui possono essere poste a base della presente decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att.c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Barletta il 05.07.2013 tra alle condizioni di divorzio Parte_1 Controparte_1 inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso che si dichiarano efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trani, il 25.11.2025. Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 131 del Ruolo Generale dell'anno 2025, riservata in decisione con ordinanza del 20.11.2025, vertente sullo scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto TRA rappresentato e difeso dall'Avv. DILEO MASSIMILIANO Parte_1 presso il cui studio sito in Barletta, alla via Pappalettere n. 16, è elettivamente domiciliato;
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. PALUMBIERI ALFONSO presso il cui Controparte_1 studio sito in Barletta, alla via Indipendenza n. 22, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito civile in Barletta il 05.07.2013 (reg. atto n. 40, parte I, anno 2013) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. All'udienza del 19.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 02.05.2025. DIRITTO La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani, nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, pronunciata con sentenza del Tribunale di Trani n. 1434/2023 pubblicata il 01.10.2023 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni pattuite non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole minore, per cui possono essere poste a base della presente decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att.c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Barletta il 05.07.2013 tra alle condizioni di divorzio Parte_1 Controparte_1 inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso che si dichiarano efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trani, il 25.11.2025. Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia