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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6642 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20123/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 20123/23 promosso con ricorso depositato in data 4/10/2023 da:
(C.F.: ) nata il [...] a [...]/Pennsylvania Parte_1 C.F._1
(Stati Uniti d'America), ed ivi residente;
la quale agisce in giudizio in proprio e unitamente al padre per conto dei figli minori: Persona_1
(C.F.: ), nato il [...] a [...]/ Persona_2 C.F._2
Pennsylvania (Stati Uniti d'America) ed ivi residente e (C.F.: Controparte_1
), nata il [...] a [...]/ Pennsylvania (Stati Uniti d'America) ed ivi C.F._3 residente;
(C.F: ) nata il [...] a Parte_2 C.F._4
Scranton/Pennsylvania (Stati Uniti d'America), ed ivi residente, la quale agisce in giudio in proprio e unitamente al padre per conto dei figli minori: Persona_3
(C.F.: ) nata il [...] a [...]/ Parte_3 C.F._5
Pennsylvania (Stati Uniti d'America) ed ivi residente e (C.F.: Controparte_2
) nato il [...] a [...]/ Pennsylvania (Stati Uniti d'America) ed ivi C.F._6 residente;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Armando Pedicini (C.F.: ), iscritto C.F._7 presso il Foro di Roma, con studio in Vitulano (BN) alla via Tammari, 12, e in Roma (RM) al viale
G. Genoese Zerbi, 19; giusto mandato in atti;
contro
1 , in persona del Ministro prò tempore, Controparte_3 nonché con
Controparte_4
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 26.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nata a [...], nella Persona_4 provincia di Avellino in data 30.08.1864, la quale otteneva in modo del tutto automatico la cittadinanza statunitense in virtù del proprio matrimonio con un cittadino statunitense, senza dunque aver mai presentato alcuna istanza autonoma (doc.
2.2 in atti allegato).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_3
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
UA LO, nella provincia di Avellino, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. L'art. 4 del Codice Civile del 1865 non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, disponendo che la cittadinanza iure sanguinis potesse trasmettersi soltanto per discendenza paterna;
il contenuto della norma è stato assorbito e riprodotto dall'art. 1, comma 1, n. 1, della L. n. 555/1912. L'art. 14 del Codice Civile
2 del 1865 disponeva che “la donna cittadina che si marita ad uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito. Rimanendo vedova, recupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e dichiari in ambidue i casi davanti all'ufficiale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio;
il contenuto della norma è stato assorbito e riprodotto dall'art. 10, comma 3, della L n. 555/1912.
L'articolo 17 della L. n. 555/1912 ha abrogato gli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del 1865. I medesimi principi oggetto delle norme abrogate sono stati positivizzati nella L. n. 555/1912 e poi abrogati dalla Corte
Costituzionale nel 1975 e nel 1983. Il principio regolatore della trasmissione iure sanguinis del diritto di cittadinanza esclusivamente per via paterna previsto dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 che è stato trasposto nell'art. 1, comma 1, n. 1) della L. n. 555/1912 poi oggetto di declaratoria di incostituzionalità con sentenza n.
30 del 1983 deve ritenersi, come affermato più volte dalla Corte Costituzionale, censurato e non più applicabile
(Tribunale di Roma, Sez. I, sent. N. 8603/2012). Del pari, l'art. 14 del Codice Civile del 1865, che prevedeva la perdita, indipendentemente dalla sua volontà, della cittadinanza della donna italiana in seguito a matrimonio con cittadino straniero, è stato trasposto nell'art. 10, comma 3, L. 555/1912, a sua volta dichiarato incostituzionale con sentenza n. 87 del 1975. La Corte Costituzionale ha ritenuto che le norme citate violassero i principi di cui agli artt. 3 e 29 della Costituzione realizzando una forte disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità. Infatti, in linea con le argomentazioni offerte dalla Consulta – con riferimento alla censura dell'art. 1, comma 1, n. 1) della L. n. 555/1912 (il cui contenuto è stato trasposto dall'art. 4 del Codice Civile del 1865) – l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia, in particolare “non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” (Corte Cost., sent. N. 30 del 1983). Che le censure effettuate dalla Corte Costituzionale con riferimento agli artt. 1, comma 1, n. 1) e 10, comma 3 della L n.
555/1912 si estendano agli artt. 4 e 14 del codice civile del 1865 è chiarito dallo Corte stessa secondo cui il suo
“sindacato […] può e deve essere esercitato tutte le volte che di “efficacia” (citato art. 136 del L. 11 marzo
1953, n. 87 Cost.) ed “applicazione” (art. 30 L. 11 marzo 1953, n. 87) della legge possa parlarsi, indipendentemente dall'avvenuta abrogazione della medesima, la quale “efficace” ed “applicabile” resta, pur sempre, entro i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo” (Corte Cost. n. 4 del 1959; n. 49 del 1970; n. 24 del 1975; n. 255 del 1982). La Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466/2009, ha statuito che la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948 “in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni
3 tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.” La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 4467/2009 afferma che “in applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione dello “status” di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Nel quadro normativo vigente l'art. 1, comma 1, lett. A) della L. n. 91/1992 dispone espressamente che “è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”; non è più prevista la perdita della cittadinanza italiana per la donna che contrae matrimonio con il cittadino straniero ed è riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. Tali considerazioni conducono, senza dubbio alcuno, a rilevare il diritto degli odierni ricorrenti, ad ottenere lo status di cittadini italiani. Nel caso di specie gli odierni ricorrenti risultano discendenti diretti di , nata a [...], nella provincia di Persona_4
Avellino in data 30.08.1864, figlia di e la stessa si coniugava sempre in Persona_5 Controparte_5
Italia a UA LO (AV) in data 19.04.1886 con il sig. , col quale aveva un figlio sig. CP_6
alias anch'egli nato in Italia a [...] il [...], il quale Persona_6 Per_7 emigrava ancora minorenne insieme ai propri genitori agli inizi del 900' negli Stati Uniti d'America, ove si sposava in data 10.07.1920 nella città di Scranton/Pennsylvania con la sig.ra ; quest'ultimi due Parte_4 coniugi generavano i seguenti due figli: nato nella città di Scranton/PA (USA) il Persona_8
18.04.1921, a sua volta coniugato con la sig.ra il 07.06.1946 (cfr. all. 2.6); dall'unione di CP_7 quest'ultimi, nasceva alias , nato a [...]/PA (USA) il 07.02.1953 (cfr. all. Persona_9 Per_10
2.7) e coniugato con la sig.ra il 03.07.1974, questi generavano la figlia sig.ra , Persona_11 Parte_2 la quale si coniugava a sua volta il 04.04.2008 con il sig. adottandone il cognome da Persona_3 coniugata e chiamandosi da allora , i due infine avevano due figli, anch'essi Parte_2 odierni ricorrenti e Parte_3 Controparte_2
, nata a [...]/PA (USA) il 09.01.1938 e coniugata il 23.11.1967 con il sig. Parte_5
col quale aveva la figlia odierna ricorrente nr. 1 sig.ra , la quale Controparte_8 Parte_1 si sposava a sua volta il 20.09.2003 con il sig. col quale aveva i due figli anch'essi odierni Persona_1 ricorrenti e . Persona_2 Controparte_1
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Sussistono Controparte_3 giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: Parte_1 [...]
e , nonché Persona_2 Controparte_1 Parte_2
e sono cittadini italiani;
Parte_3 Controparte_2
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di CP_3 CP_3
4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 1.7.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
5
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 20123/23 promosso con ricorso depositato in data 4/10/2023 da:
(C.F.: ) nata il [...] a [...]/Pennsylvania Parte_1 C.F._1
(Stati Uniti d'America), ed ivi residente;
la quale agisce in giudizio in proprio e unitamente al padre per conto dei figli minori: Persona_1
(C.F.: ), nato il [...] a [...]/ Persona_2 C.F._2
Pennsylvania (Stati Uniti d'America) ed ivi residente e (C.F.: Controparte_1
), nata il [...] a [...]/ Pennsylvania (Stati Uniti d'America) ed ivi C.F._3 residente;
(C.F: ) nata il [...] a Parte_2 C.F._4
Scranton/Pennsylvania (Stati Uniti d'America), ed ivi residente, la quale agisce in giudio in proprio e unitamente al padre per conto dei figli minori: Persona_3
(C.F.: ) nata il [...] a [...]/ Parte_3 C.F._5
Pennsylvania (Stati Uniti d'America) ed ivi residente e (C.F.: Controparte_2
) nato il [...] a [...]/ Pennsylvania (Stati Uniti d'America) ed ivi C.F._6 residente;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Armando Pedicini (C.F.: ), iscritto C.F._7 presso il Foro di Roma, con studio in Vitulano (BN) alla via Tammari, 12, e in Roma (RM) al viale
G. Genoese Zerbi, 19; giusto mandato in atti;
contro
1 , in persona del Ministro prò tempore, Controparte_3 nonché con
Controparte_4
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 26.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nata a [...], nella Persona_4 provincia di Avellino in data 30.08.1864, la quale otteneva in modo del tutto automatico la cittadinanza statunitense in virtù del proprio matrimonio con un cittadino statunitense, senza dunque aver mai presentato alcuna istanza autonoma (doc.
2.2 in atti allegato).
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_3
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
UA LO, nella provincia di Avellino, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. L'art. 4 del Codice Civile del 1865 non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, disponendo che la cittadinanza iure sanguinis potesse trasmettersi soltanto per discendenza paterna;
il contenuto della norma è stato assorbito e riprodotto dall'art. 1, comma 1, n. 1, della L. n. 555/1912. L'art. 14 del Codice Civile
2 del 1865 disponeva che “la donna cittadina che si marita ad uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito. Rimanendo vedova, recupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e dichiari in ambidue i casi davanti all'ufficiale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio;
il contenuto della norma è stato assorbito e riprodotto dall'art. 10, comma 3, della L n. 555/1912.
L'articolo 17 della L. n. 555/1912 ha abrogato gli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del 1865. I medesimi principi oggetto delle norme abrogate sono stati positivizzati nella L. n. 555/1912 e poi abrogati dalla Corte
Costituzionale nel 1975 e nel 1983. Il principio regolatore della trasmissione iure sanguinis del diritto di cittadinanza esclusivamente per via paterna previsto dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 che è stato trasposto nell'art. 1, comma 1, n. 1) della L. n. 555/1912 poi oggetto di declaratoria di incostituzionalità con sentenza n.
30 del 1983 deve ritenersi, come affermato più volte dalla Corte Costituzionale, censurato e non più applicabile
(Tribunale di Roma, Sez. I, sent. N. 8603/2012). Del pari, l'art. 14 del Codice Civile del 1865, che prevedeva la perdita, indipendentemente dalla sua volontà, della cittadinanza della donna italiana in seguito a matrimonio con cittadino straniero, è stato trasposto nell'art. 10, comma 3, L. 555/1912, a sua volta dichiarato incostituzionale con sentenza n. 87 del 1975. La Corte Costituzionale ha ritenuto che le norme citate violassero i principi di cui agli artt. 3 e 29 della Costituzione realizzando una forte disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità. Infatti, in linea con le argomentazioni offerte dalla Consulta – con riferimento alla censura dell'art. 1, comma 1, n. 1) della L. n. 555/1912 (il cui contenuto è stato trasposto dall'art. 4 del Codice Civile del 1865) – l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato
e con la famiglia, in particolare “non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza” (Corte Cost., sent. N. 30 del 1983). Che le censure effettuate dalla Corte Costituzionale con riferimento agli artt. 1, comma 1, n. 1) e 10, comma 3 della L n.
555/1912 si estendano agli artt. 4 e 14 del codice civile del 1865 è chiarito dallo Corte stessa secondo cui il suo
“sindacato […] può e deve essere esercitato tutte le volte che di “efficacia” (citato art. 136 del L. 11 marzo
1953, n. 87 Cost.) ed “applicazione” (art. 30 L. 11 marzo 1953, n. 87) della legge possa parlarsi, indipendentemente dall'avvenuta abrogazione della medesima, la quale “efficace” ed “applicabile” resta, pur sempre, entro i limiti consacrati dai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo” (Corte Cost. n. 4 del 1959; n. 49 del 1970; n. 24 del 1975; n. 255 del 1982). La Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466/2009, ha statuito che la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio
1948 “in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni
3 tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente.” La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 4467/2009 afferma che “in applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione dello “status” di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Nel quadro normativo vigente l'art. 1, comma 1, lett. A) della L. n. 91/1992 dispone espressamente che “è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”; non è più prevista la perdita della cittadinanza italiana per la donna che contrae matrimonio con il cittadino straniero ed è riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. Tali considerazioni conducono, senza dubbio alcuno, a rilevare il diritto degli odierni ricorrenti, ad ottenere lo status di cittadini italiani. Nel caso di specie gli odierni ricorrenti risultano discendenti diretti di , nata a [...], nella provincia di Persona_4
Avellino in data 30.08.1864, figlia di e la stessa si coniugava sempre in Persona_5 Controparte_5
Italia a UA LO (AV) in data 19.04.1886 con il sig. , col quale aveva un figlio sig. CP_6
alias anch'egli nato in Italia a [...] il [...], il quale Persona_6 Per_7 emigrava ancora minorenne insieme ai propri genitori agli inizi del 900' negli Stati Uniti d'America, ove si sposava in data 10.07.1920 nella città di Scranton/Pennsylvania con la sig.ra ; quest'ultimi due Parte_4 coniugi generavano i seguenti due figli: nato nella città di Scranton/PA (USA) il Persona_8
18.04.1921, a sua volta coniugato con la sig.ra il 07.06.1946 (cfr. all. 2.6); dall'unione di CP_7 quest'ultimi, nasceva alias , nato a [...]/PA (USA) il 07.02.1953 (cfr. all. Persona_9 Per_10
2.7) e coniugato con la sig.ra il 03.07.1974, questi generavano la figlia sig.ra , Persona_11 Parte_2 la quale si coniugava a sua volta il 04.04.2008 con il sig. adottandone il cognome da Persona_3 coniugata e chiamandosi da allora , i due infine avevano due figli, anch'essi Parte_2 odierni ricorrenti e Parte_3 Controparte_2
, nata a [...]/PA (USA) il 09.01.1938 e coniugata il 23.11.1967 con il sig. Parte_5
col quale aveva la figlia odierna ricorrente nr. 1 sig.ra , la quale Controparte_8 Parte_1 si sposava a sua volta il 20.09.2003 con il sig. col quale aveva i due figli anch'essi odierni Persona_1 ricorrenti e . Persona_2 Controparte_1
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Sussistono Controparte_3 giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: Parte_1 [...]
e , nonché Persona_2 Controparte_1 Parte_2
e sono cittadini italiani;
Parte_3 Controparte_2
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di CP_3 CP_3
4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 1.7.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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