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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/09/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024 / 1400
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2024 /1400 promossa da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. PIANTEDOSI ANTONIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BONANNO GIADA MARIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, nei termini di rito.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha opposto il decreto ingiuntivo n. 337/24, con cui era stata richiesta la consegna Parte_1 della documentazione contabile detenuta nell'interesse del . CP_1
Con l'opposizione, si è detto che non avrebbe la disponibilità dei documenti di cui si è Parte_1 richiesta la (ri)consegna.
Tuttavia, già in sede di pignoramento, è stato dichiarato all'Ufficiale Giudiziario che la società ingiunta sarebbe in possesso della totalità dei registri, delle scritture contabili e dei libri contabili per l'elaborazione dei dati, ai fini degli adempimenti obbligatori - nessun documento escluso- e attesto che la totalità dei registri , delle scritture e dei libri contabili di cui sopra, nessun documento escluso, sono custoditi presso il seguente indirizzo… FIED srl viale vaticano, 29
Roma”(doc. 9, Pignoramento mobiliare).
Il problema sta in ciò, che l'opposta ha ottenuto ingiunzione per ottenere la restituzione di beni mobili: tale pretesa, tuttavia, non si fonda su un titolo di credito di fonte contrattuale (il diritto di credito avente ad oggetto un obbligo di restituzione), al quale aveva ragione di sovrapporsi una pretesa monitoria.
Cessato il rapporto fiduciario, la disponibilità della documentazione contabile era 'indebita' e, dunque, sovrapponibile a una pretesa di carattere 'riappropriativo', che richiede la previa demolizione (recte: l'accertamento della intervenuta cessazione dell'efficacia vincolante) di ogni titolo contrattuale e, in un secondo momento, l'attivazione di un rimedio di natura rivendicativa.
L'opposizione, dunque, giova solo a ciò, a verificare l'inesistenza delle condizioni che avrebbero legittimato la concessione della procedura esecutiva.
L'opacità dei rapporti intercorsi tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite: fanno eccezione le spese della fase monitoria, riconducibili al decreto revocato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1400/24 Rg, così decide: accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2 compensa tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto.
Così deciso, in Parma 26/09/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2024 /1400 promossa da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. PIANTEDOSI ANTONIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BONANNO GIADA MARIA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, nei termini di rito.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha opposto il decreto ingiuntivo n. 337/24, con cui era stata richiesta la consegna Parte_1 della documentazione contabile detenuta nell'interesse del . CP_1
Con l'opposizione, si è detto che non avrebbe la disponibilità dei documenti di cui si è Parte_1 richiesta la (ri)consegna.
Tuttavia, già in sede di pignoramento, è stato dichiarato all'Ufficiale Giudiziario che la società ingiunta sarebbe in possesso della totalità dei registri, delle scritture contabili e dei libri contabili per l'elaborazione dei dati, ai fini degli adempimenti obbligatori - nessun documento escluso- e attesto che la totalità dei registri , delle scritture e dei libri contabili di cui sopra, nessun documento escluso, sono custoditi presso il seguente indirizzo… FIED srl viale vaticano, 29
Roma”(doc. 9, Pignoramento mobiliare).
Il problema sta in ciò, che l'opposta ha ottenuto ingiunzione per ottenere la restituzione di beni mobili: tale pretesa, tuttavia, non si fonda su un titolo di credito di fonte contrattuale (il diritto di credito avente ad oggetto un obbligo di restituzione), al quale aveva ragione di sovrapporsi una pretesa monitoria.
Cessato il rapporto fiduciario, la disponibilità della documentazione contabile era 'indebita' e, dunque, sovrapponibile a una pretesa di carattere 'riappropriativo', che richiede la previa demolizione (recte: l'accertamento della intervenuta cessazione dell'efficacia vincolante) di ogni titolo contrattuale e, in un secondo momento, l'attivazione di un rimedio di natura rivendicativa.
L'opposizione, dunque, giova solo a ciò, a verificare l'inesistenza delle condizioni che avrebbero legittimato la concessione della procedura esecutiva.
L'opacità dei rapporti intercorsi tra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite: fanno eccezione le spese della fase monitoria, riconducibili al decreto revocato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1400/24 Rg, così decide: accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2 compensa tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto.
Così deciso, in Parma 26/09/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
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