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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/11/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa NA ZO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione a cartella ex art. 615 c.p.c. iscritta al N.R.G. 3519/2024 proposta da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), residenti a [...], elettivamente C.F._2 domiciliati in Milano, via Copernico n. 57, presso lo studio dell'Avv. Donatella Loda - C.F.
– che li rappresenta e difende;
C.F._3 parte attrice contro CP_
, con sede legale in Piazza Libertà 23, (C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
- P. IVA: , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e P.IVA_2 difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giorgio TO ) e Alessandro CodiceFiscale_4
CP_ TO ( ), presso il cui studio, in ia Natta 53, è elettivamente domiciliata CodiceFiscale_5
Società con socio Controparte_2 unico Codice Fiscale , con sede legale in Roma, Viale America n. 351, in Controparte_3 P.IVA_3 persona del dott. nato a [...] il [...], Responsabile dell'Unità Controparte_4
Organizzativa cui è attribuita la gestione del contenzioso agevolato, che agisce in virtù dei poteri di delega conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca in data 9 maggio 2024 depositato in atti del Notaio di Roma in data 12 luglio 2024 Repertorio 88540 Rogito 26090, registrato Persona_1 all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 il 29 luglio 2024 al n. 22122 Serie 1T (All. A), rappresentata e difesa dagli SC CC (C.F. ) e ED MU C.F._6
AR (C.F , con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Corso C.F._7
Europa 13. parti convenute nonché contro 1 TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
, sede legale in Roma, via Grezar n.14, in persona Controparte_5 del legale rappresentante p.t., Codice fiscale e partiva IVA , PEC: P.IVA_4
e t;
Email_1 Email_3 parte convenuta contumace
CONCLUSIONI per parte attrice (come da conclusioni precisate nella prima memoria integrativa, rinumerate in ordine crescente)
Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE CAUTELARE:
1. Sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 068202100806089110002, sussistendo i requisiti del fumus boni juris e periculum in mora, come ampiamente argomentato in atti, con decreto reso inaudita altera parte o, comunque, provvedere con ordinanza e fissare l'udienza di comparazione delle parti;
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
1. Accertare e dichiarare che e la mandataria Controparte_2 [...]
non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in Parte_3 narrativa;
2. Accertare e dichiarare la nullità della cartella esattoriale n. 068202100806089110002, emesse da
[...]
in accoglimento della spiegata opposizione, in via gradata, alla luce delle seguenti eccezioni: Controparte_6
a) nullità, ex artt. 1343 e 1418 C.C., del finanziamento n. 129/30156503 del 29/06/2018;
b) irripetibilità, ex art. 2035 C.C., della somma di € 180.000,00, erogata dalla Controparte_1
nell'interesse di
[...] Controparte_7
c) nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte dagli Opponenti in favore della Controparte_1
e nell'interesse di per la violazione delle disposizioni di cui all'art.
4.4. dell'Allegato al
[...] Controparte_7
Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005;
d) nullità integrale e/o, parziale, con riferimento alle clausole n.2-6-8, delle fideiussioni personali rilasciate dagli Attori in data 18/05/2018, in favore della nell'interesse della società Controparte_1 CP_7
fino alla concorrenza dell'importo di € 180.000,00, per violazione dell'art.2 della L. n.287/1990, nonché per
[...] violazione dell'art.33 del Codice del consumo;
e) pertanto, che gli attori liberati dall'obbligazione di garanzia assunta e, conseguentemente, e la Controparte_2 mandataria decadute dall'azione nei confronti degli attori medesimi;
Parte_3
f) Condannare controparte al pagamento delle spese di lite.
NEL MERITO:
1. RIGETTARE la domanda riconvenzionale avanzate dalla perché infondata in fatto e diritto;
CP_8
2 TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
2. ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi esposti in narrativa, la nullità del finanziamento n.
129/30156503 del 29/06/2018, ex artt. 1343 e 1418 C.C., con conseguente liberazione degli Opponenti da qualsiasi pretesa;
in subordine, dichiarare l'irripetibilità della somma di € 180.000,00, ex art. 2035 C.C.;
3. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte dagli Opponenti in favore della
e nell'interesse di per la violazione delle disposizioni Controparte_1 Controparte_7 di cui all'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005; in subordine, condannare la , in persona del Legale Rapp.nte al risarcimento dei danni Controparte_1 in favore degli Opponenti ex artt. 1375 e 1175 C.C.
4. ACCERTARE E DICHIARARE, anche previo -ove occorra- accertamento dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale descritta in narrativa in violazione dell'art.2 L.n.287/90, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle fideiussioni per cui è causa 3.1) ex art.1418 c.c. per contrarietà alla normativa antitrust L. n. 287/90; ovvero in rispettivo subordine, 3.2) ex art.1419, I co c.c. previa dichiarazione di nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle essenziali clausole nn.2/6/8 della fideiussione;
o 3.3) ex art.1957 c.c. l'intervenuta estinzione e decadenza della stessa;
5. ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità della , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., per i fatti in atto descritti e per aver attuato ed eseguito l'intesa anticoncorrenziale descritta in narrativa in violazione dell'art.2 L. n.287/1990;
6. ACCERTARE E DICHIARARE la contrarietà della garanzia per cui è causa al Codice del consumo e alla
Direttiva 93/13 nel suo complesso e, comunque, con riferimento alla clausola di deroga all'art.1957 cc e di conseguenza
l'intervenuta estinzione della garanzia medesima per decorso del termine codicistico in assenza di azione giudiziaria da parte della CP_2
7. CONDANNARE IN OGNI CASO, , Controparte_6 in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, in favore degli Attori Opponenti delle somme eventualmente incassate prima ed in pendenza di giudizio, oltre interessi ex art.1284 IV co c.c.; e in ogni caso Contr
8. DICHIARARE gli Attori liberi da ogni obbligazione nei confronti anche di e di conseguenza l'illegittimità della pretesa azionata esecutivamente da Controparte_5
9. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA: laddove oggetto di specifica contestazione e ritenuta non provata l'applicazione uniforme delle clausole in discussione con riferimento al periodo interessato dalla stipula delle fideiussioni specifiche impugnate, questa difesa, richiamata la produzione documentale inerente modelli di fideiussioni specifiche rilasciate da altre banche (Doc.20), versando nell'impossibilità a produrre ulteriori contratti stipulati fra soggetti terzi, chiedono, ordinarsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione alla
[...]
e ad altri Istituti di credito operanti in Lombardia del modulo standard per le fideiussioni specifiche in epoche coeve CP_8
a quelle di stipulazione delle fideiussioni oggetto di eccezione di nullità, stipulate in data 30 Maggio 2018 dagli stessi utilizzato. 3 TRIBUNALE DI MONZA
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per parte convenut (come da note depositate il 24 luglio 2025) Controparte_1
“In via preliminare:
Dichiarare la competenza funzionale del Tribunale di Milano, Sezione Impresa, in tema fideiussioni conformi allo schema
ABI;
Nel merito
Dichiarare infondate e così respingere le domande ed eccezioni tutte proposte e sollevate da parte attrice rispetto alla nullità Contr del contratto di finanziamento chirografario con garanzia diretta dedotto in causa, detto contratto essendo pienamente valido ed efficace;
Dichiarare infondate e così respingere le domande ed eccezioni tutte proposte e sollevate da parte attrice in ordine alla pretesa nullità delle fideiussioni prestate dagli attori, stante la totale validità ed efficacia delle dette garanzie rispetto alle domande di pagamento proposte da e . Controparte_2 CP_1 Controparte_1
In via riconvenzionale
Dichiarare tenuti e condannare gli attori, in solido fra di loro, alla restituzione in favore della banca convenuta della somma di € 36.000,00, con interessi legali dalla domanda al saldo, ex art. 1284, comma 4, c.c.
Con il favore delle spese e del compenso di causa” per parte convenuta (come da note Controparte_2 depositate il 24 luglio 2025):
“In via preliminare/pregiudiziale:
- dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Monza a favore delle sezioni specializzate in materia di impresa presso
Tribunale di Milano;
-ai sensi dell'art. 269 c.p.c., autorizzare alla chiamata in causa Controparte_2 della Controparte_1
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per tutti Controparte_2
i motivi dedotti in narrativa;
-rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo e delle cartelle di pagamento impugnate, siccome infondata in fatto e in diritto e non provata per le ragioni esposte in narrativa.
Nel merito:
- ritenere e dichiarare legittimo l'operato di e per l'effetto rigettare Controparte_2 integralmente le domande proposte dagli opponenti, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
In via riconvenzionale:
-nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte opponente, accertare e dichiarare la natura indebita della escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. n.662/1996 da parte della ed il Controparte_1
Contr conseguente obbligo della medesima banca a tenere indenne e manlevare e, per l'effetto, condannare la di CP_1
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Contr a restituire a le somme percepite a seguito della citata escussione pari ad euro 144.000,00, Controparte_1 oltre rivalutazione e interessi legali maturati e maturandi fino al soddisfo, ovvero quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa;
Contr
-condannare la a manlevare e tenere indenne da ogni eventuale spesa legale e/o Controparte_1 risarcitoria e/o da ogni qualsivoglia altra spesa anche riconosciuta a favore degli opponenti e comunque conseguente al presente giudizio, ivi compreso il contributo unificato versato, ovvero quello superiore che dovesse essere versato in corso di causa;
In ogni caso:
-con vittoria di spese di lite, spese generali e accessori di legge;
In via istruttoria:
-rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1) Sintesi delle allegazioni, deduzioni ed eccezioni svolte dalle parti. Va premesso il richiamo ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta, e non richiedono la sintesi dello svolgimento del processo, di cui si indicheranno solo gli snodi principali al fine di non trascurare alcuna domanda o eccezione. I signori e , ricevuta la notifica delle cartelle n. 06820210080608911000 Parte_1 Parte_4
(nei confronti di MECHATRONICS LABS SRL IN LIQUIDAZIONE), n. 068202100806089110001 (nei confronti di e n. 068202100806089110002 (nei confronti di – docc. Parte_2 Parte_1
9,10,11 att.- con invito al pagamento della somma di € 148.339,90, hanno proposto opposizione preventiva all'esecuzione nei confronti di , di , titolare del Controparte_5 CP_2 credito in corso di recupero esattoriale, e l'istituto di credito finanziatore che, Controparte_1 in forza di fideiussioni specifiche, era stato garantito dagli attori, rispettivamente legale rappresentante e socio nonché socia della società finanziata, rispetto alla restituzione del finanziamento erogato a
Controparte_7
Gli attori si sono opposti alla cartella notificata l' 8 marzo 2023 n. 068202100806089110002 – sebbene sia chiaro che l'opposizione sia diretta anche nei confronti della cartella n. 068202100806089110001 - per i seguenti motivi o eccezioni, da esaminarsi in via gradata: a) nullità del contratto di mutuo chirografario per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., in considerazione dell'erogazione delle somme da parte della banca nella consapevolezza dell'insolvenza della debitrice e dell'inesistenza di un programma di salvataggio e, conseguente, irripetibilità delle somme erogate;
b) nullità parziale delle fideiussioni del 30/05/2018, prestate in favore della banca, per l'importo che si sovrappone alla garanzia statale, stante la violazione delle disposizioni di cui all'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005, con violazione in ogni caso degli art. 1375 e 1175 c.c.; c) nullità totale o, in subordine, parziale delle fideiussioni del 30/5/2018 in ragione della riproduzione, nelle clausole n. 2, 6 e 8, del modello Abi, ritenuto contrario all'art. 2 L. 287/1990,
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con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. della e, conseguentemente, Controparte_1 di dalla possibilità di richiedere agli attori il pagamento dell'importo Controparte_2 garantito, per non aver assunto iniziative giudiziarie di recupero del credito nei confronti del debitore entro il 6 Settembre 2020, ossia entro sei mesi dalla scadenza Controparte_10 dell'obbligazione garantita (6 marzo 2020); d) nullità, nei soli confronti della sig.ra della clausola n. 6 della fideiussione di deroga Parte_2 all'art. 1957 c.c., in forza dell'applicabilità dell'art. 33 del Codice del Consumo. Parte attrice ha, dunque, chiesto in via cautelare sospendersi l'efficacia esecutiva delle cartelle e accertarsi, in via principale che e la mandataria Controparte_2 Parte_3 non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata per effetto delle eccezioni di nullità sollevate. In conclusione hanno altresì chiesto l'accertamento della liberazione dall'obbligazione di garanzia assunta, con conseguente declaratoria di decadenza di e della mandataria Controparte_2 [...]
dal recupero. Controparte_6
Parte attrice ha altresì, chiesto, “nel merito” accertarsi e dichiararsi la nullità del finanziamento e delle fideiussioni per tutti i motivi innanzi dedotti, con la precisazione che quanto al motivo sub b) è stata altresì svolta domanda risarcitoria nei confronti di per i fatti descritti in Controparte_1 atti e, in ogni caso, per aver attuato ed eseguito l'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 L. n.287/1990. È stata altresì chiesta la condanna di alla restituzione in Controparte_5 favore degli attori opponenti delle somme incassate prima ed in pendenza di giudizio, in ragione della rateizzazione avviata ma non completata, oltre interessi ex art.1284 IV co c.c. Si sono tempestivamente costituite in giudizio e Controparte_1 [...] eccependo, in via preliminare di rito, la incompetenza per territorio e Controparte_11 funzionale del Tribunale di Monza a favore del Tribunale di Milano Sezione Specializzata Imprese e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione. ha specificamente contestato da un lato la sussistenza dello stato di Controparte_1 insolvenza della debitrice e, in ogni caso, la consapevolezza in capo alla banca anche di un CP_7 mero stato di difficoltà finanziaria, oltre alla qualità di consumatrice della sig.ra Ha altresì Parte_2 allegato, in fatto, che l'integrale mancato pagamento delle rate di ammortamento del finanziamento erogato dalla banca a rivelerebbe come la debitrice principale ed i suoi garanti Controparte_7 avessero contratto l'obbligazione con la consapevolezza di non poterla adempiere, integrando il reato di insolvenza fraudolenta. Ha altresì contestato altre condotte all'ex amministratore unico, in particolare l'aver percepito un compenso di € 63.000 a fronte di una perdita di € 207.396 nel 2018, l'aumento considerevole dei debiti tributari tra gli esercizi 2018-2019, in tesi riconducibili a errate compensazioni, l'indebita svalutazione dell'attivo contabile in sede di bilancio finale di liquidazione e, infine, la distrazione dell'azienda. In diritto ha sostenuto l'infondatezza delle avversarie domande anche risarcitorie. Infine ha proposto riconvenzionale di pagamento del residuo importo garantito ancora dovuto, pari ad € 36.000, oltre interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla domanda al saldo.
, nel merito, ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, Controparte_2 da riqualificarsi come difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in ordine alle domande afferenti la nullità del mutuo e delle fideiussioni, per la asserita autonomia del rapporto di credito-debito che sorgerebbe a seguito della liquidazione delle somme a favore dell'istituto di credito. Ha altresì, in via subordinata, contestato la fondatezza dell'avversaria prospettazione sotto tutti i profili, specialmente in punto di nullità del contratto per ricorso abusivo al credito, alla luce del report fornito dalla banca al momento della concessione della garanzia e della procedura semplificata di istruttoria applicabile per
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l'assenza di anomalie risultanti dalle banche dati. Ha, infine, proposto, subordinatamente all'accoglimento dell'opposizione, riconvenzionale di condanna della banca a rimborsare quanto erogato, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di lite da corrispondere alla parte vittoriosa.
pur regolarmente evocata in giudizio (cfr. relata di notifica Controparte_5 perfezionata a mezzo pec il 13.5.2024 per la data di udienza indicata in citazione 24.10.2024), non si è costituita. Ne deve essere dunque dichiarata la contumacia. Proseguendo nella ricostruzione degli snodi processuali più rilevanti, dopo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva la causa è stata istruita documentalmente. Va, in proposito, confermata l'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice e di
[...]
Controparte_1
Parte attrice ha, infatti, chiesto ordine di esibizione oltre che alla banca - istanza in tale caso ritenuta superflua, potendosi ritenere presuntivamente provato che la banca abbia proposto alla clientela nello stesso periodo il medesimo schema -, “ad altri Istituti di credito operanti in Lombardia del modulo standard per le fideiussioni specifiche in epoche coeve a quelle di stipulazione delle fideiussioni oggetto di eccezione di nullità, stipulate in data 30 Maggio 2018 dagli stessi utilizzato.” L'istanza è stata proposta nella seconda memoria integrativa nei confronti di terzi indeterminati, pertanto come tale è stata ritenuta affetta da nullità per contrasto con i fondamentali canoni di specificità propri delle richieste istruttorie. Parte attrice, negli scritti finali, ha rilevato che l'istanza doveva essere interpretata alla luce delle fideiussioni prodotte in causa (doc. 20) o, al più alla luce, delle conclusioni in calce alla citazione, queste sì invero specifiche. In disparte la tardività delle predette precisazioni e la considerazione tranchant dell'inammissibilità di supplenze interpretative da parte del Giudice sull'attività di articolazione dei mezzi di prova riservata alla parte, in ogni caso, come si osserverà in motivazione, anche ove mai l'ordine di esibizione fosse stato disposto, la relativa produzione non avrebbe mutato le sorti del giudizio. Infatti, come si argomenterà di seguito, l'allegazione della fattispecie anticoncorrenziale denunziata era comunque carente. Quanto alla richiesta formulata da la stessa investe elementi di fatto irrilevanti Controparte_1 ai fini dello scrutinio delle domande, anche riconvenzionali, formulate dalle parti.
2. I fatti pacifici e documentati. Di seguito i fatti pacifici, perché non contestati specificamente o emergenti dai documenti depositati. In data 29/06/2018 concedeva alla società il Controparte_1 Controparte_7 finanziamento n. 129/30156503 dell'importo di € 180.000,00 e, più precisamente, un mutuo chirografario
“Innovando Imprese”, con garanzia, fino all'80% della somma erogata, diretta di Controparte_2
(doc. 1 att.). Poco prima della stipula, in data 30/5/2018, venivano concesse due fideiussioni specifiche relativamente all'adempimento del suddetto mutuo, ciascuna dell'importo di € 180.000,00, da parte dei sig.
[...]
già legale rappresentante della mutuataria, nonché della moglie, sig.ra socia al Pt_1 Parte_2
30 % della società (docc. 2 e 3 att.). Risulta documentalmente provato che la sig.ra nel sottoscrivere la fideiussione, abbia Parte_2 consapevolmente dichiarato di aver assunto il debito non in qualità di consumatore bensì in altra veste (doc. 3 att.). Quanto alla condizione lavorativa della sig.ra non è stato contestato da parte attrice che, Parte_2 all'epoca della sottoscrizione della fideiussione, ella fosse assunta come dipendente amministrativa dalla
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società debitrice. È altresì pacifico che nessuna rata del mutuo sia stata onorata dalla debitrice e che la società, nel corso dell'esercizio 2018, in conseguenza di una perdita di esercizio di oltre 200.000 euro, abbia perso il capitale sociale, circostanza appurata nell'assemblea del 14.09.2019, durante la quale i soci deliberavano la messa in liquidazione (doc. 11 1. Controparte_1
In data 6 Marzo 2020, con raccomandata, la dichiarava la mutuataria, debitrice Controparte_1 principale, decaduta dal beneficio del termine, con diffida a pagare l'importo di € 181.123,52 (doc. 4 att.) ed invitava i fideiussori a pagare l'importo di € 181.123,52 (doc. 5 att.), comunicando altresì la chiusura del conto di corrispondenza intestato alla debitrice principale (doc. 6 att.). Successivamente, in data 9 giugno 2020, la banca comunicava ai fideiussori di aver provveduto a segnalare i rispettivi nominativi a sofferenza (doc. 7 att.). Il 13 Maggio 2021 comunicava ai fideiussori la propria surroga nei diritti spettanti Controparte_2 alla in relazione alle altre garanzie personali acquisite, ai sensi del combinato Controparte_1 disposto dell'art. 1203 C.C. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20/06/2005, in forza del pagamento, eseguito in data 16/11/2020, alla della somma di € 144.000,00, pari all'80% dell'importo Parte_5 garantito, previa delibera di liquidazione della perdita del 30/10/2020, con contestuale invito rivolto ai garanti al pagamento (doc. 8 att.). In data 8/03/2023, , su incarico di Controparte_12 Parte_6
notificava agli opponenti le cartelle esattoriali oggetto di lite e gli attori, onde
[...] evitare l'escussione forzata e senza riconoscimento del debito, chiedevano la rateizzazione dell'importo richiesto (doc. 9 – 10 – 11 att.).
3. Sull'eccezione di incompetenza per territorio e materia. Parziale accoglimento. L'art. 33 della Legge 287/1990, dispone che “Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) e d) del D.lgs 168/2003 le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea. Ai sensi del comma 1 dell'art. 4, fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. In punto di estensione della competenza sulle controversie relative alla violazione della normativa antitrust, va preliminarmente richiamato l'orientamento di legittimità, che si condivide, secondo il quale la competenza della sezione specializzata, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità 1 La liquidazione volontaria di si sarebbe conclusa poi nel 2021 con la cancellazione della società, previo CP_7 pagamento di tutti i fornitori, di qualche debito erariale e verso le banche, dei debiti contributivi, con un residuo dovuto ai creditori, essenzialmente fisco e banche, di € 324.542 (docc. 11-12-14-15 . CP_2 8 TRIBUNALE DI MONZA
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dell'intesa vietata (Cass. 10/03/2021, n. 6523). Tale controversia tuttavia deve comportare, per fondare la competenza della sezione specializzata, un accertamento diretto e con piena efficacia di giudicato sulla natura anticoncorrenziale del contratto a monte e conseguentemente sulla nullità per contrarietà all'ordine pubblico economico del contratto a valle. Si intende, come precisato da Cassazioni n. 3248 del 2023 e n. 32993 del 2023, che "la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale". Sulla base di quanto premesso, l'eccezione di parti convenute è fondata ma, unicamente, con riguardo alla domanda di accertamento della nullità totale o parziale dei contratti di fideiussione, per violazione dell'art. 2, e a quella risarcitoria, entrambe formulate nella parte delle conclusioni intitolata “nel merito” ai punti 4 e 5, in via gradata rispetto alla domanda proposta in via principale. Rispetto a tali domande, ritiene il Tribunale che la competenza vada dunque declinata a favore della Sezione specializzata imprese presso il Tribunale di Milano, dinanzi alla quale la parte interessata potrà riassumere il giudizio. Al contrario rimane di competenza di questo Giudice la cognizione sulle domande proposte in via principale, nell'ambito delle quali il profilo di violazione delle regole della concorrenza viene dedotto in via incidentale, ai fini del diretto accertamento richiesto e limitato alla inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva da parte dell , oltre che sulle altre domande Controparte_13 volte alla dichiarazione di nullità dei contratti per altri profili e sulle connesse domande risarcitorie.
4. Sulla proponibilità delle eccezioni di nullità del contratto e della fideiussione a
[...]
Controparte_2
Non si concorda sull'eccezione preliminare di merito sollevata da Controparte_2 in comparsa di costituzione.
[...]
Atteso che si è surrogata nella posizione contrattuale di Controparte_2 Controparte_1
ai sensi dell'art. 1203 c.c. e 2 comma 4 del D.M. 20.6.2005, la stessa subentra nella posizione del
[...] creditore garantito, potendo approfittare delle garanzie personali ottenute ex art. 1204 c.c. ma rimanendo esposta alle eccezioni del debitore in ordine al rapporto azionato e necessariamente anche alle eccezioni dei garanti, relative a fatti anteriori al pagamento. È vero che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto gli attributi dell'autonomia al diritto di di recuperare le somme erogate agli istituti di credito, al fine di precisare il rango privilegiato CP_2 del credito e le modalità di recupero del contributo. È altresì doveroso rammentare che, pur sempre in contesto endo-fallimentare e dunque in sede di ammissione al passivo del credito di ei confronti CP_14 dell'impresa beneficiaria del finanziamento insolvente, la S.C. ha affermato che “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione della garanzia nei confronti di determina la surrogazione del garante nella Controparte_15 posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese. Da questo principio deriva la legittimità - da un lato -della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 46/1999 (Cass., n. 1005/2023) e, dall'altro, l'insorgenza di un'autonoma obbligazione ex lege del beneficiario verso il garante, la quale trova fonte nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio, con conseguente inapplicabilità delle norme sulla fideiussione ordinaria, degli istituti della surroga e del regresso nonché, infine, della disciplina di cui agli artt. 61 e 62 L.Fall. Sicché, in caso di fallimento della beneficiaria, il garante pubblico è legittimato a insinuare il proprio
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credito al passivo, quand'anche consti un pagamento non interamente satisfattorio a vantaggio dell'istituto di credito garantito, il quale abbia, a sua volta, chiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo (Cass. n. 1453/2022). Trattasi, pertanto, di obbligazione autonoma, rispetto alla quale non può predicarsi né giudicato, né preclusione endofallimentare quanto alla ammissione al chirografo del credito del creditore garantito.” (Cassazione civile sez. I, 09/08/2025, (ud. 25/06/2025, dep. 09/08/2025), n.22962). Tuttavia anche in tale fattispecie la Corte si è preoccupata di affermare la natura autonoma del diritto al recupero nei confronti del debitore, al fine di escludere che, la già avvenuta ammissione al chirografo del credito della banca, impedisse l'ammissione al privilegio di quota parte del relativo credito, pari all'importo oggetto di escussione (postuma), proprio in considerazione della finalità di garantire il recupero delle risorse pubbliche presso il soggetto direttamente beneficiato dalla sovvenzione. In sintesi, non si ritiene che tali prese di posizione, per la natura particolare della questione controversa su cui la Corte si è pronunciata, siano idonee a travolgere la nozione fondamentale di surrogazione legale e di subingresso nella posizione del creditore che la stessa comporta al fine di agire per il recupero nei confronti dei garanti, con tutte le conseguenze in punto di esposizione alle eccezioni di questi ultimi. Quanto all'indicazione della natura “incondizionata” dell'obbligo di pagamento, contenuta nel D.M. Contr 20.6.2005, non si ritiene che essa consenta di stabilire inequivocabilmente l'autonomia del diritto di al recupero delle somme nei confronti di debitore e garante, potendo la disposizione far riferimento alla necessità che il Fondo proceda all'erogazione con speditezza e con limitazione della possibilità di opporre eccezioni all'istituto di credito. In conclusione si ritiene che il garante pubblico sia esposto alle eccezioni del garante privato, potendo, certamente, chiamare in causa il creditore, al quale si è surrogato, per essere tenuto indenne delle conseguenze negative derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda di accertamento negativo dell'esistenza del debito garantito o dell'obbligazione di garanzia.
5. Sulla carenza di prova della prospettata finalità illecita del contratto di finanziamento. Parte attrice deduce la nullità del mutuo per causa concreta illecita in ragione del fatto che la Banca, consapevole, ovvero gravemente negligente nell'ignorare svariati indici, dell'incapacità della debitrice di restituire il finanziamento, la avrebbe ulteriormente finanziata con la certezza di recuperare dal Fondo di Garanzia l'importo (almeno in quota).2 Ritiene la difesa attorea che la condotta di parte convenuta integrerebbe gli estremi del delitto previsto dall'art. 316 ter c.p. e che la contrarietà a norme imperative dello scopo pratico perseguito legittimerebbe la sanzione civilistica dell'irripetibilità della somma corrisposta in esecuzione del negozio illegale. Ritiene il Tribunale che parte attrice non abbia fornito prova delle proprie allegazioni. Ciò a prescindere dalla correttezza giuridica e sistematica, della quale si dubita, dell'orientamento sposato dagli attori. Infatti tale orientamento conduce a ritenere ammissibile che il soggetto astrattamente concorrente nel reato – l'amministratore unico della debitrice insolvente – tragga vantaggio dalla nullità del negozio principale, dapprima ottenendo il finanziamento richiesto per ritardare l'emersione del dissesto e in secondo luogo liberando la società e sé stesso, quale fideiussore, da ogni obbligo di restituzione. Ciò
2 Dalla citazione si legge che la banca avrebbe operato “in spregio alle norme dettate per l'affidamento del soggetto richiedente il credito, con CP_ la conseguenza che il rapporto-contratto stipulato dalla Società con la è, necessariamente, viziato. La “vera causa concreta” del negozio posto CP_ in essere dalla è da individuare nella “assicurazione alla parte mutuante della garanzia statale, nella consapevolezza che il debitore principale non potrà mai adempiervi”. Infatti, se non vi fosse stata la causale già accennata (la garanzia del Fondo) giammai una banca avrebbe potuto concedere credito, rinvenendo infatti l'unica ragionevole spiegazione nella possibilità, in concreto sfruttata, di accedere, in relazione al finanziamento concesso, alla garanzia statale;
condizione, in difetto della quale, si può presumere che mai sarebbe stata omessa l'attività istruttoria ed erogato il finanziamento” 10 TRIBUNALE DI MONZA
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determinerebbe un evidente cortocircuito nel sistema delle tutele civilistiche, poiché la nullità del contratto, anziché potenziare l'efficacia della norma penalistica, azzererebbe la tutela del danneggiato, ossia lo Stato erogatore di fondi destinati a sostegno delle imprese. Ad ogni modo, concentrandosi sul tema dell'onere della prova, va ricordato che parte attrice ha sostenuto in atto di citazione la consapevolezza, da parte della banca, dello stato di decozione in cui versava la società finanziata al momento dell'erogazione del prestito, sulla base dei seguenti indici:
- la grave situazione rilevata dai dati economici, patrimoniali e finanziari della Società, desumibili dai bilanci depositati, fra cui, insoluti relativi a fatture non pagate e debiti con Controparte_5
(doc. 12 e 13, rispettivamente bilancio di esercizio 2016 e 2017) e dai volumi
[...] dell'indebitamento, “in progressivo incremento (da € 300.000,00 del 2015, in parte coperti con gli utili di esercizio, passati a € 454.000,00 nel 2016 e ad € 524.000,00 nel 2018);”
- l'evidenza, risultante dalla visura, rilasciata dalla Centrale Rischi Interbancaria, che, a partire dal mese di gennaio 2015, la Banca Popolare Commercio e Industria aveva iniziato a chiedere il rientro dell'affidamento, pari ad € 30.000,00, mediante la riduzione dello stesso di € 1.000,00 al mese (doc. 14). In proposito osserva il Tribunale che il secondo indice non risulta suffragato dalla documentazione prodotta sub doc. 14 A e B, relativa all'esame delle iscrizioni in centrale rischi della sig.ra e del Parte_4 sig. Ad ogni modo tale secondo argomento non è stato ulteriormente speso dagli attori e pertanto Pt_1 non richiede ulteriore disamina. Quanto al primo indice in realtà lo stesso non risulta gravemente indiziante lo stato di dissesto perchè i bilanci di esercizio prodotti (2016 e 2017) provano l'aumento dell'indebitamento dal 2015 al 2016 e soprattutto nel 2017 ma non dimostrano di per sé l'insolvenza, ossia gli inadempimenti nei confronti dei fornitori, in presenza di esercizi conclusi con una marginalità positiva (utili di € 31.000, € 7.800). L'ammontare dei debiti tributari, peraltro, nel 2017 risultava in diminuzione (cfr. p. 17-18 bilancio 2017) A seguito delle contestazioni di parte convenute costituite e Controparte_1 CP_2
, parte attrice ha comunque ridimensionato le proprie allegazioni. Infatti precisava nella prima
[...] memoria integrativa che la società all'epoca della richiesta di finanziamento si trovava Controparte_7 non in stato di decozione bensì di in “difficoltà”, come risulterebbe confermato da:
o la stessa richiesta di finanziamento con aggiunta di garanzie personali per l'intero importo erogato, anziché per la sola differenza non coperta dalla garanzia pubblica;
o il contenuto del documento n. 8 prodotto dalla banca, riepilogativo dell'istruttoria condotta, dal quale emergerebbero i seguenti elementi indizianti: -l'acquisizione del bilancio 2017, depositato a marzo 2018, dal quale emergono debiti per € 365.000 (debito da 320.00,00 ad € 446.810,00); - l'ammontare dei debiti tributari per € 60.000,00, con un totale passivo ricompreso fra € 320.000,00 ed € 446.810,00 (pag. 2 doc. 10 –Bilancio al 31/12/2017); - l'acquisizione del bilancio provvisorio 2018, in relazione al quale si indicavano debiti nei confronti di fornitori di € 231.000,00 e debiti tributari di € 60.000, con un evidente incremento rispetto al passato;
- l'avvenuta “revoca” di un anticipazione di € 35.000 “coperta” facendo trasferire da Ubi Banca € 30.000,00 di titoli personali dei garanti;
- la situazione di indebitamento dei garanti;
infatti dalla relazione emerge che la stessa deliberava, a giugno 2017, un mutuo di € 260.000, a fronte di un reddito CP_2 lordo dei mutuatari di € 41.000,00 ciascuno;
- l'aumento dell'importo richiesto in garanzia al 100% per quanto concerne i garanti. Parte attrice ha altresì allegato che la situazione reddituale dei garanti era in realtà peggiore rispetto a quanto rappresentato nel report (cfr. doc. 27-28).
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Ebbene, tali ulteriori allegazioni e deduzioni in punto di percepibilità dello stato di insolvenza sono state recisamente contestate da Controparte_1
Ritiene il Tribunale che la contestazione della Banca sia sufficientemente precisa e che le repliche in fatto di controparte, repliche non accompagnate da particolari istanze istruttorie, al contrario non abbiano comportato il formarsi della prova della consapevolezza di uno stato di difficoltà finanziaria e della finalità del finanziamento alla diretta commissione di un illecito di rilevanza penalistica. Al contrario dai documenti prodotti dalle parti risulta che la abbia compiuto un'istruttoria CP_2 sufficiente sulla debitrice finanziata e che le somme finanziate siano state destinate al pagamento delle spese correnti (dipendenti e fornitori), a seguito degli investimenti effettuati nel 2016 (cfr. doc. 12 p. 5-6) che, nel corso del 2017, avevano comportato un aumento del fatturato. È al contrario irrilevante, ai fini di offrire prova della predicata nullità, l'eventuale ridotta capienza di una dei due garanti, posto che entrambi i garanti erano comunque percettori di reddito aggredibile nella misura del quinto. Quanto all'istruttoria condotta sulla società, oltre ad essere stato acquisito l'ultimo bilancio approvato alla data di erogazione del prestito (29.6.2018), ossia il bilancio 2016 ed il bilancio 2017, l'istituto di credito ha chiesto ed ottenuto anche un bilancio provvisorio riferito al primo semestre del 2018. Ha interrogato le banche dati disponibili, al fine di verificare l'esistenza di segnalazioni in centrale rischi, protesti o procedure pendenti a carico della debitrice e dei garanti, non rilevando indici di allarme da alcuno di questi registri. I dati emergenti dai bilanci considerati dalla banca (2016, 2017) ed il dossier prodotto quale doc. 8 non restituiscono la fotografia di una società evidentemente insolvente bensì di una società con qualche indicatore dello stato di crisi, caratterizzata tuttavia da un fatturato in espansione. Infatti, come anche parzialmente rilevato da l'aumento dell'indebitamento (da € 320.000 nel 2016 Controparte_1 ad € 446.000 nel 2017) di per sé, in una situazione di continuità aziendale e di generazione di utili di esercizio ( + 7.800 nel 2017, + 31.000 nel 2016), non implica la presenza di uno stato di tensione finanziaria, ovvero di definitiva impossibilità di far fronte alle obbligazioni scadute o in scadenza. Se si analizza la composizione dell'indebitamento si osserva che ad aumentare sono stati, in particolare, i debiti verso fornitori (+73.000 circa), non anche i debiti tributari, al contrario a fine 2017 in diminuzione (da € 67.000 ad € 60.000), e che tale aumento dell'indebitamento trovava spiegazione nell'aumento del fatturato (passato da 319.300 circa ad € 466.711), con conseguente aumento anche dei crediti verso clienti. Né le vicende afferenti gli affidamenti o gli anticipi sembravano far emergere una situazione di difficoltà finanziaria. Infatti la terminologia “fido a revoca”, emergente dal doc. 8 della banca, sembra essere stata intesa dagli attori come revoca dell'affidamento ma, se così fosse stato, il dato sarebbe emerso dalla centrale rischi, CP_ puntualmente consultata con esito negativo dall'istituto di credito (cfr. doc. 13 . La dicitura non si rivela dunque come indicativa univocamente di una condizione di tensione finanziaria. Inoltre, la banca finanziatrice poteva anche contare sulle seguenti circostanze risultanti dal report e non contestate: il regolare andamento del finanziamento chirografario nei confronti di Ubi Banca;
l'assenza di anomalie negli affidamenti o nelle anticipazioni salvo buon fine da parte di Ubi Banca;
l'intento dei soci di procedere allo svincolo dei titoli concessi in garanzia ad Ubi Banca, per circa 30.000 euro, al fine di patrimonializzare la società. Inoltre nel report si dà atto dell'avvenuto rientro, da parte dei clienti – non è chiaro se si intenda la società ovvero i suoi soci – con mezzi propri, di un affidamento anticipo contratti concesso alla società debitrice da , rimasto scoperto per pochi giorni in ragione di un Controparte_1 disguido con l'esecuzione di un pagamento da parte di tale Tenaris, verosimilmente un cliente della società
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finanziata. La società, all'epoca della concessione del finanziamento, godeva dunque, forse malaugaratamente stante il successivo andamento dell'esercizio 2018 (cfr. doc. 11), della fiducia dei fornitori e degli istituti di credito. Non risultavano dunque indici inequivocabili dello stato di insolvenza. Né si ritiene che, sulla base del quadro istruttorio evidentemente fornito dall'amministratore unico ovvero reperito autonomamente dalla banca (docc. 8-9-13), vi fosse nel caso concreto la necessità per la banca di approfondire il tema delle obbligazioni tributarie. Infatti la società aveva dichiarato l'esistenza di debiti tributari sin dall'esercizio 2015 e ne aveva dichiarato, nel corso dell'esercizio appena chiuso, la riduzione significativa (nella misura del 10%) ed aveva da sempre provveduto alla regolare approvazione e pubblicazione dei bilanci. Pertanto non si ritiene davvero raggiunta la prova del concorso della banca nella causazione del dissesto ovvero del concorso nell'indebita percezione di sovvenzioni per effetto dell'omissione “di informazioni” dovute, in quanto non vi è prova che ex ante la banca si sia avveduta ovvero avrebbe dovuto avvedersi dello stato di dissesto della società finanziata. In conclusione, il primo motivo di opposizione va rigettato così come la domanda di accertamento in via diretta della nullità del contratto di mutuo ex art. 1343 c.c.
6. Infondatezza dell'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni per violazione delle disposizioni di cui all'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005. La seconda eccezione attorea concerne la violazione da parte della di un presunto divieto di CP_2 assunzione di garanzie ulteriori sull'importo già assistito da garanzia da parte del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della l. 23 dicembre 1996, n. 662. L'art. 4.4., infatti, prevede che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non possa essere acquisita
“alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria” mentre “sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”. L'eccezione è infondata. Infatti ritiene il Tribunale che la disposizione in parola, letteralmente, vieti alla banca di acquisire, sulla quota garantita dal Fondo, garanzie reali o, tra le personali, garanzie di provenienza assicurativa o bancaria quanto al soggetto che assume l'obbligazione, ossia garanzie particolarmente costose per il debitore. Si intende che termine “assicurativa e bancaria”, per avere un significato tecnico giuridico qualificante il negozio unilaterale oggetto di prescrizione debba interpretarsi come identificativo del soggetto obbligato e non come descrittivo della mera qualità del creditore beneficiario o predisponente il modello sottoscritto (così come inteso invece dal Tribunale di Torino – cfr. massima citata da parte attrice). Rettamente interpretata tale disposizione, si ritiene perciò che nessun limite sia previsto per la richiesta di fideiussioni provenienti da altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, tanto meno a pena di nullità della garanzia. Ne deriva che non si ravvisa alcuna violazione di norma di comportamento da parte della banca con conseguente rigetto anche della domanda di accertamento della nullità in via diretta e della connessa domanda risarcitoria.
7. Sulla carenza di allegazione e prova della nullità per contrarietà al diritto antitrust. Va premesso che gli oneri in punto di allegazione e prova della nullità per contrarietà al diritto antitrust delle fideiussioni, replicanti lo schema ABI, si atteggia molto diversamente in capo al privato ove si discuta di fideiussioni stipulate successivamente all'avvenuto accertamento da parte dell'autorità regolatoria
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dell'esistenza dell'intesa e, in particolare, di fideiussioni specifiche. Come affermato da copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità, che si condivide, nel caso delle fideiussioni specifiche l'utente del mercato è onerato della prova dell'esistenza dell'illecito anticoncorrenziale, non potendo valere quale prova privilegiata il provvedimento allegato quale doc. 19, il quale ha accertato la sussistenza di un'intesa vietata, in epoca antecedente, nell'ambito delle sole fideiussioni omnibus (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005, ove si precisa che “[l]'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”; cfr. anche i punti 13, 27 e ss.). Perciò l'orientamento della Suprema Corte, richiamato anche da parte attrice, in punto di allentamento dell'onere probatorio nei giudizi cd. stand alone (cfr. Cass. n. 11564/2025), al fine del riequilibrio delle posizioni indubbiamente asimmetriche tra le parti, si condivide, ferma la necessità di fare rigorosa applicazione del principio comunque ribadito dalla Corte di puntuale allegazione della fattispecie, specie nelle cause in cui la questione viene dedotta in via di mera eccezione. Come riaffermato nella suddetta pronuncia, ferme le agevolazioni istruttorie imposte dal diritto eurounitario a garanzia dell'efficacia ed effettività del cd. privace enforcement, è necessario che la parte privata indichi in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libera concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale. Le considerazioni svolte e il consequenziale inquadramento della controversia tra le cause stand alone comporta, come già detto, un onere per l'attore di allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa azionata, tra i quali rientra quello dell'esistenza, all'epoca del rilascio della garanzia, di un'intesa illecita a monte tra tutti o quantomeno tra i principali operatori del mercato di riferimento. Nel caso di specie parte attrice ha allegato quanto segue: a seguito dell'accertamento, prodotto quale doc. 19, della contrarietà al diritto antitrust dell'intesa in punto di fideiussioni omnibus contenenti lo schema ABI, può ritenersi, relativamente alle fideiussioni specifiche riproducenti il medesimo modello (doc. 18), che la pratica di diffuso utilizzo delle stesse, successivamente al 2005, indiziariamente dimostrata dalle produzioni di cui ai docc. 18-20, abbia determinato l'ostacolo alla pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo tutte le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante. Per il resto gli atti di parte attrice contengono stralci di pronunce giurisprudenziali. Ebbene tale allegazione non si ritiene sufficiente. Infatti la prospettata pratica anticoncorrenziale non può essere ridotta alla diffusione del modello sul mercato. Si intende dire che ciò che manca è l'allegazione di base, ossia che sia avvenuta un'imposizione, in concreto, del modello di fideiussione contenente le clausole ritenute lesive da parte della banca finanziatrice, senza possibilità di alternativa presso la medesima banca o sul mercato stante la diffusione in un numero percentualmente elevato di trattative dello schema replicante lo squilibrio contrattuale rilevato. Che tale sia stato lo svolgimento della fase precontrattuale non vi è alcun cenno in atti. Che il mercato delle fideiussioni specifiche fosse saturo di tali modelli, all'epoca della stipula, non vi è alcuna allegazione specifica o elemento di prova. Ne deriva che la prospettazione, meramente astratta, di identità dell'efficacia restrittiva della concorrenza della mera diffusione, ove ritenuta provata, delle fideiussioni specifiche contenenti le clausole di cui al modello ABI, rispetto alla vicenda delle fideiussioni omnibus, non sia sufficiente a sostenere, prima ancora che dimostrare, l'esistenza di una pratica effettivamente
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restrittiva delle alternative di mercato. Sotto il profilo della minimale prova indiziaria dell'esistenza della pratica restrittiva fornita (docc. 20), peraltro gli attori non hanno fornito il principio di prova minimo richiesto in tali fattispecie per dare corso all'ordine di esibizione e all'ulteriore indagine anche ufficiosa sull'effettiva restrizione del mercato. Si intende che gli attori non hanno potuto depositare neppure una fideiussione specifica replicante il modello contestato in un periodo coevo alla stipula da parte loro. Le fideiussioni prodotte più prossime alla stipula delle fideiussioni contestate (maggio 2018) risalgono infatti al 2016 (una fideiussione del 2016, una del 2015 ed una del 2014). Da quanto precede, deriva il rigetto delle domande di accertamento dell'inesistenza del diritto di CP_14 Contr a procedere, per conto di al recupero delle somme liquidate, non essendo provata la nullità, parziale, delle fideiussioni, con la conseguenza della piena operatività del testo contrattuale convenuto tra le parti.
8. Sulla inapplicabilità della tutela consumeristica all'attric Parte_2
Come noto, la nozione di "consumatore", ai sensi della direttiva 93/13, art. 2, lett. b), ha un carattere oggettivo (v. sentenza C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21). CP_16
Essa deve essere valutata considerando gli scopi avuti di mira dal contraente debole, al fine di determinare se il rapporto contrattuale rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. La Corte di Giustizia ha specificato che, nel caso di una persona fisica garante di società commerciale, "spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata". Pertanto, alla luce di tali premessa, la stessa ha stabilito che "Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società" (cfr. Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau;
14 settembre 2016, C-534/15, . Per_2
Secondo l'orientamento di legittimità più recente (Cass., SU, n. 5868 del 2023, Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018), i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore e, in ogni caso, agli elementi concreti da quali sia possibile evincere l'interesse meramente privato o professionale per il quale l'obbligo è stato assunto. Alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche e valutata la allegazione e produzione attorea, si ritiene che la sig.ra non abbia assunto l'obbligazione di garanzia in veste di consumatrice. Parte_2
Invero, come si è detto in apertura, risulta pacifico e documentalmente provato che la garante fosse socia al 30% della società finanziata dalla banca, moglie dell'amministratore unico, socio di maggioranza della medesima impresa societaria, e dipendente amministrativa di quest'ultima. Parte attrice ha altresì prodotto la propria dichiarazione dei redditi (doc. 28), da cui risulta un reddito lordo di € 14.421, difficilmente compatibile con la presenza di una pluralità di datori di lavoro, circostanza questa nemmeno mai dedotta in replica a quanto osservato dalla banca. La stessa, peraltro, nel sottoscrivere la fideiussione, ha dichiarato di assumere l'obbligazione di garanzia
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non in qualità di consumatore, contrassegnando la casella “altro”. Ritiene il Tribunale che gli elementi, univoci e concordanti sopra esposti consentono di ritenere che la sig.ra si sia determinata alla stipula per perseguire un interesse professionale e non Parte_2 esclusivamente privato, di mera solidarietà all'attività del coniuge. Infatti la stessa ricavava anche il proprio sostentamento dal lavoro alle dipendenze della società finanziaria, oltre che dal maggior introito derivante dal compenso percepito quale amministratore dal marito (cfr. doc. 27), ed era dunque direttamente interessata ad agevolare l'operatività della società partecipata, scopo ultimo del finanziamento garantito. In conclusione tutte le domande proposte dagli attori, ad eccezione di quella di cui ai punti 4 e 5 delle conclusioni “nel merito” su cui non si ravvisa la competenza del Tribunale di Monza, devono essere rigettate.
9. Accoglimento della domanda riconvenzionale di Controparte_1 ha chiesto condannarsi gli attori al pagamento, in solido della somma di € Controparte_1
36.000 oltre interessi legali dalla domanda al saldo ex art. 1284 comma IV c.c. La domanda è fondata quanto al credito capitale. Invero parte attrice in riconvenzionale ha allegato l'inadempimento della debitrice principale all'obbligo di restituzione del finanziamento e l'inadempimento dei garanti, all'esito delle costituzioni in mora comunicate e non contestate quanto a ricezione e all'avvenuta cancellazione della società debitrice. Ha altresì provato il titolo a fondamento dell'obbligazione di garanzia (docc. 2-3) e quantificato la propria richiesta in misura pari alla differenza tra il totale capitale finanziato (€ 180.000) e le somme corrisposte Contr da (€ 144.000). Parte attrice non ha contestato in alcun modo la fondatezza della domanda, in disparte le sopra viste domande ed eccezioni. Conseguentemente deve pronunciarsi la condanna degli attori, in solido, al pagamento della somma di € 36.000 per capitale. Quanto agli interessi richiesti, poiché sulla base dell'art. 7 gli interessi moratori sono dovuti dal fideiussore nella misura concordata con il debitore, pertanto non può accogliersi la richiesta di condanna al pagamento degli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma IV c.c. dalla data del 12.7.2024 all'effettivo pagamento. Spetta al creditore unicamente l'interesse convenzionale nella misura indicata, per relationem, all'art. 4 del contratto di mutuo, dalla data della domanda, come richiesto.
10. Le spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai valori medi, salva la fase istruttoria da liquidarsi ai minimi, stante il numero non rilevante di produzioni documentali da esaminare, in € 11.100 (fase di studio € 2500, fase introduttiva € 1600 , fase istruttoria € 2800 , fase decisionale € 4200 , totale €
11.100), considerato, ai fini della determinazione dello scaglione, l'ammontare del credito contestato indicato nelle cartelle impugnate.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3519/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, assorbita o respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione preventiva all'esecuzione promossa dai signori e Parte_1 er i motivi di cui ai punti 1 e 2 dedotti in via principale di merito e per Parte_2
l'effetto dichiara la sussistenza del diritto di in CP_5 Controparte_5 nome e per conto di CP_2 Parte_7 CP_2
di procedere alla riscossione dell'importo oggetto delle cartelle n. 068202100806089110001
[...]
16 TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
e n. 068202100806089110002 nei confronti dei debitori, in qualità di fideiussori di
[...]
; Controparte_1
- rigetta la domanda di accertamento della nullità del contratto di finanziamento n. 129/30156503 del 29/06/2018 stipulato da MECHATRONICS LABS SRL IN LIQUIDAZIONE con la convenuta , di cui ai punti 2,3 e 6 delle conclusioni “nel Controparte_1 merito”;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno per violazione dell'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005 nonchè ex artt. 1375 e 1175 c.c. di cui al punto 3 delle conclusioni “nel merito”;
- rigetta la domanda di ripetizione delle somme versate ad Controparte_5
di cui al punto 7 delle conclusioni “nel merito” nei limiti della competenza
[...] ritenuta sulle domande in via principale e nel merito di cui ai punti 2, 3, 6;
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Monza sulle domande di cui ai punti 4 e 5 delle conclusioni “nel merito”, ravvisandosi la competenza sulle stesse del Tribunale di Milano Sezione Specializzata Imprese, assegnando termine di giorni sessanta per la riassunzione della causa;
- in accoglimento della riconvenzionale proposta da , Controparte_1 condanna parti attrici in solido al pagamento nei confronti della banca della somma capitale di € 36.000, oltre interessi al tasso convenzionale dal 12 luglio 2024 al saldo;
- condanna parte attrice, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di parti convenute costituite che si liquidano, per ciascuna delle parti vittoriose, in € 11.100 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e iva se dovuta per legge. Monza, 3 novembre 2025.
Il Giudice
NA ZO
17
SEZIONE III CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa NA ZO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione a cartella ex art. 615 c.p.c. iscritta al N.R.G. 3519/2024 proposta da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), residenti a [...], elettivamente C.F._2 domiciliati in Milano, via Copernico n. 57, presso lo studio dell'Avv. Donatella Loda - C.F.
– che li rappresenta e difende;
C.F._3 parte attrice contro CP_
, con sede legale in Piazza Libertà 23, (C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
- P. IVA: , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e P.IVA_2 difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giorgio TO ) e Alessandro CodiceFiscale_4
CP_ TO ( ), presso il cui studio, in ia Natta 53, è elettivamente domiciliata CodiceFiscale_5
Società con socio Controparte_2 unico Codice Fiscale , con sede legale in Roma, Viale America n. 351, in Controparte_3 P.IVA_3 persona del dott. nato a [...] il [...], Responsabile dell'Unità Controparte_4
Organizzativa cui è attribuita la gestione del contenzioso agevolato, che agisce in virtù dei poteri di delega conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca in data 9 maggio 2024 depositato in atti del Notaio di Roma in data 12 luglio 2024 Repertorio 88540 Rogito 26090, registrato Persona_1 all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 il 29 luglio 2024 al n. 22122 Serie 1T (All. A), rappresentata e difesa dagli SC CC (C.F. ) e ED MU C.F._6
AR (C.F , con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Corso C.F._7
Europa 13. parti convenute nonché contro 1 TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
, sede legale in Roma, via Grezar n.14, in persona Controparte_5 del legale rappresentante p.t., Codice fiscale e partiva IVA , PEC: P.IVA_4
e t;
Email_1 Email_3 parte convenuta contumace
CONCLUSIONI per parte attrice (come da conclusioni precisate nella prima memoria integrativa, rinumerate in ordine crescente)
Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE CAUTELARE:
1. Sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 068202100806089110002, sussistendo i requisiti del fumus boni juris e periculum in mora, come ampiamente argomentato in atti, con decreto reso inaudita altera parte o, comunque, provvedere con ordinanza e fissare l'udienza di comparazione delle parti;
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
1. Accertare e dichiarare che e la mandataria Controparte_2 [...]
non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in Parte_3 narrativa;
2. Accertare e dichiarare la nullità della cartella esattoriale n. 068202100806089110002, emesse da
[...]
in accoglimento della spiegata opposizione, in via gradata, alla luce delle seguenti eccezioni: Controparte_6
a) nullità, ex artt. 1343 e 1418 C.C., del finanziamento n. 129/30156503 del 29/06/2018;
b) irripetibilità, ex art. 2035 C.C., della somma di € 180.000,00, erogata dalla Controparte_1
nell'interesse di
[...] Controparte_7
c) nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte dagli Opponenti in favore della Controparte_1
e nell'interesse di per la violazione delle disposizioni di cui all'art.
4.4. dell'Allegato al
[...] Controparte_7
Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005;
d) nullità integrale e/o, parziale, con riferimento alle clausole n.2-6-8, delle fideiussioni personali rilasciate dagli Attori in data 18/05/2018, in favore della nell'interesse della società Controparte_1 CP_7
fino alla concorrenza dell'importo di € 180.000,00, per violazione dell'art.2 della L. n.287/1990, nonché per
[...] violazione dell'art.33 del Codice del consumo;
e) pertanto, che gli attori liberati dall'obbligazione di garanzia assunta e, conseguentemente, e la Controparte_2 mandataria decadute dall'azione nei confronti degli attori medesimi;
Parte_3
f) Condannare controparte al pagamento delle spese di lite.
NEL MERITO:
1. RIGETTARE la domanda riconvenzionale avanzate dalla perché infondata in fatto e diritto;
CP_8
2 TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
2. ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi esposti in narrativa, la nullità del finanziamento n.
129/30156503 del 29/06/2018, ex artt. 1343 e 1418 C.C., con conseguente liberazione degli Opponenti da qualsiasi pretesa;
in subordine, dichiarare l'irripetibilità della somma di € 180.000,00, ex art. 2035 C.C.;
3. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte dagli Opponenti in favore della
e nell'interesse di per la violazione delle disposizioni Controparte_1 Controparte_7 di cui all'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005; in subordine, condannare la , in persona del Legale Rapp.nte al risarcimento dei danni Controparte_1 in favore degli Opponenti ex artt. 1375 e 1175 C.C.
4. ACCERTARE E DICHIARARE, anche previo -ove occorra- accertamento dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale descritta in narrativa in violazione dell'art.2 L.n.287/90, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle fideiussioni per cui è causa 3.1) ex art.1418 c.c. per contrarietà alla normativa antitrust L. n. 287/90; ovvero in rispettivo subordine, 3.2) ex art.1419, I co c.c. previa dichiarazione di nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle essenziali clausole nn.2/6/8 della fideiussione;
o 3.3) ex art.1957 c.c. l'intervenuta estinzione e decadenza della stessa;
5. ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità della , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., per i fatti in atto descritti e per aver attuato ed eseguito l'intesa anticoncorrenziale descritta in narrativa in violazione dell'art.2 L. n.287/1990;
6. ACCERTARE E DICHIARARE la contrarietà della garanzia per cui è causa al Codice del consumo e alla
Direttiva 93/13 nel suo complesso e, comunque, con riferimento alla clausola di deroga all'art.1957 cc e di conseguenza
l'intervenuta estinzione della garanzia medesima per decorso del termine codicistico in assenza di azione giudiziaria da parte della CP_2
7. CONDANNARE IN OGNI CASO, , Controparte_6 in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, in favore degli Attori Opponenti delle somme eventualmente incassate prima ed in pendenza di giudizio, oltre interessi ex art.1284 IV co c.c.; e in ogni caso Contr
8. DICHIARARE gli Attori liberi da ogni obbligazione nei confronti anche di e di conseguenza l'illegittimità della pretesa azionata esecutivamente da Controparte_5
9. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA: laddove oggetto di specifica contestazione e ritenuta non provata l'applicazione uniforme delle clausole in discussione con riferimento al periodo interessato dalla stipula delle fideiussioni specifiche impugnate, questa difesa, richiamata la produzione documentale inerente modelli di fideiussioni specifiche rilasciate da altre banche (Doc.20), versando nell'impossibilità a produrre ulteriori contratti stipulati fra soggetti terzi, chiedono, ordinarsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione alla
[...]
e ad altri Istituti di credito operanti in Lombardia del modulo standard per le fideiussioni specifiche in epoche coeve CP_8
a quelle di stipulazione delle fideiussioni oggetto di eccezione di nullità, stipulate in data 30 Maggio 2018 dagli stessi utilizzato. 3 TRIBUNALE DI MONZA
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per parte convenut (come da note depositate il 24 luglio 2025) Controparte_1
“In via preliminare:
Dichiarare la competenza funzionale del Tribunale di Milano, Sezione Impresa, in tema fideiussioni conformi allo schema
ABI;
Nel merito
Dichiarare infondate e così respingere le domande ed eccezioni tutte proposte e sollevate da parte attrice rispetto alla nullità Contr del contratto di finanziamento chirografario con garanzia diretta dedotto in causa, detto contratto essendo pienamente valido ed efficace;
Dichiarare infondate e così respingere le domande ed eccezioni tutte proposte e sollevate da parte attrice in ordine alla pretesa nullità delle fideiussioni prestate dagli attori, stante la totale validità ed efficacia delle dette garanzie rispetto alle domande di pagamento proposte da e . Controparte_2 CP_1 Controparte_1
In via riconvenzionale
Dichiarare tenuti e condannare gli attori, in solido fra di loro, alla restituzione in favore della banca convenuta della somma di € 36.000,00, con interessi legali dalla domanda al saldo, ex art. 1284, comma 4, c.c.
Con il favore delle spese e del compenso di causa” per parte convenuta (come da note Controparte_2 depositate il 24 luglio 2025):
“In via preliminare/pregiudiziale:
- dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Monza a favore delle sezioni specializzate in materia di impresa presso
Tribunale di Milano;
-ai sensi dell'art. 269 c.p.c., autorizzare alla chiamata in causa Controparte_2 della Controparte_1
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per tutti Controparte_2
i motivi dedotti in narrativa;
-rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo e delle cartelle di pagamento impugnate, siccome infondata in fatto e in diritto e non provata per le ragioni esposte in narrativa.
Nel merito:
- ritenere e dichiarare legittimo l'operato di e per l'effetto rigettare Controparte_2 integralmente le domande proposte dagli opponenti, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
In via riconvenzionale:
-nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte opponente, accertare e dichiarare la natura indebita della escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. n.662/1996 da parte della ed il Controparte_1
Contr conseguente obbligo della medesima banca a tenere indenne e manlevare e, per l'effetto, condannare la di CP_1
4 TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
Contr a restituire a le somme percepite a seguito della citata escussione pari ad euro 144.000,00, Controparte_1 oltre rivalutazione e interessi legali maturati e maturandi fino al soddisfo, ovvero quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa;
Contr
-condannare la a manlevare e tenere indenne da ogni eventuale spesa legale e/o Controparte_1 risarcitoria e/o da ogni qualsivoglia altra spesa anche riconosciuta a favore degli opponenti e comunque conseguente al presente giudizio, ivi compreso il contributo unificato versato, ovvero quello superiore che dovesse essere versato in corso di causa;
In ogni caso:
-con vittoria di spese di lite, spese generali e accessori di legge;
In via istruttoria:
-rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1) Sintesi delle allegazioni, deduzioni ed eccezioni svolte dalle parti. Va premesso il richiamo ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta, e non richiedono la sintesi dello svolgimento del processo, di cui si indicheranno solo gli snodi principali al fine di non trascurare alcuna domanda o eccezione. I signori e , ricevuta la notifica delle cartelle n. 06820210080608911000 Parte_1 Parte_4
(nei confronti di MECHATRONICS LABS SRL IN LIQUIDAZIONE), n. 068202100806089110001 (nei confronti di e n. 068202100806089110002 (nei confronti di – docc. Parte_2 Parte_1
9,10,11 att.- con invito al pagamento della somma di € 148.339,90, hanno proposto opposizione preventiva all'esecuzione nei confronti di , di , titolare del Controparte_5 CP_2 credito in corso di recupero esattoriale, e l'istituto di credito finanziatore che, Controparte_1 in forza di fideiussioni specifiche, era stato garantito dagli attori, rispettivamente legale rappresentante e socio nonché socia della società finanziata, rispetto alla restituzione del finanziamento erogato a
Controparte_7
Gli attori si sono opposti alla cartella notificata l' 8 marzo 2023 n. 068202100806089110002 – sebbene sia chiaro che l'opposizione sia diretta anche nei confronti della cartella n. 068202100806089110001 - per i seguenti motivi o eccezioni, da esaminarsi in via gradata: a) nullità del contratto di mutuo chirografario per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., in considerazione dell'erogazione delle somme da parte della banca nella consapevolezza dell'insolvenza della debitrice e dell'inesistenza di un programma di salvataggio e, conseguente, irripetibilità delle somme erogate;
b) nullità parziale delle fideiussioni del 30/05/2018, prestate in favore della banca, per l'importo che si sovrappone alla garanzia statale, stante la violazione delle disposizioni di cui all'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005, con violazione in ogni caso degli art. 1375 e 1175 c.c.; c) nullità totale o, in subordine, parziale delle fideiussioni del 30/5/2018 in ragione della riproduzione, nelle clausole n. 2, 6 e 8, del modello Abi, ritenuto contrario all'art. 2 L. 287/1990,
5 TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. della e, conseguentemente, Controparte_1 di dalla possibilità di richiedere agli attori il pagamento dell'importo Controparte_2 garantito, per non aver assunto iniziative giudiziarie di recupero del credito nei confronti del debitore entro il 6 Settembre 2020, ossia entro sei mesi dalla scadenza Controparte_10 dell'obbligazione garantita (6 marzo 2020); d) nullità, nei soli confronti della sig.ra della clausola n. 6 della fideiussione di deroga Parte_2 all'art. 1957 c.c., in forza dell'applicabilità dell'art. 33 del Codice del Consumo. Parte attrice ha, dunque, chiesto in via cautelare sospendersi l'efficacia esecutiva delle cartelle e accertarsi, in via principale che e la mandataria Controparte_2 Parte_3 non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata per effetto delle eccezioni di nullità sollevate. In conclusione hanno altresì chiesto l'accertamento della liberazione dall'obbligazione di garanzia assunta, con conseguente declaratoria di decadenza di e della mandataria Controparte_2 [...]
dal recupero. Controparte_6
Parte attrice ha altresì, chiesto, “nel merito” accertarsi e dichiararsi la nullità del finanziamento e delle fideiussioni per tutti i motivi innanzi dedotti, con la precisazione che quanto al motivo sub b) è stata altresì svolta domanda risarcitoria nei confronti di per i fatti descritti in Controparte_1 atti e, in ogni caso, per aver attuato ed eseguito l'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 L. n.287/1990. È stata altresì chiesta la condanna di alla restituzione in Controparte_5 favore degli attori opponenti delle somme incassate prima ed in pendenza di giudizio, in ragione della rateizzazione avviata ma non completata, oltre interessi ex art.1284 IV co c.c. Si sono tempestivamente costituite in giudizio e Controparte_1 [...] eccependo, in via preliminare di rito, la incompetenza per territorio e Controparte_11 funzionale del Tribunale di Monza a favore del Tribunale di Milano Sezione Specializzata Imprese e chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione. ha specificamente contestato da un lato la sussistenza dello stato di Controparte_1 insolvenza della debitrice e, in ogni caso, la consapevolezza in capo alla banca anche di un CP_7 mero stato di difficoltà finanziaria, oltre alla qualità di consumatrice della sig.ra Ha altresì Parte_2 allegato, in fatto, che l'integrale mancato pagamento delle rate di ammortamento del finanziamento erogato dalla banca a rivelerebbe come la debitrice principale ed i suoi garanti Controparte_7 avessero contratto l'obbligazione con la consapevolezza di non poterla adempiere, integrando il reato di insolvenza fraudolenta. Ha altresì contestato altre condotte all'ex amministratore unico, in particolare l'aver percepito un compenso di € 63.000 a fronte di una perdita di € 207.396 nel 2018, l'aumento considerevole dei debiti tributari tra gli esercizi 2018-2019, in tesi riconducibili a errate compensazioni, l'indebita svalutazione dell'attivo contabile in sede di bilancio finale di liquidazione e, infine, la distrazione dell'azienda. In diritto ha sostenuto l'infondatezza delle avversarie domande anche risarcitorie. Infine ha proposto riconvenzionale di pagamento del residuo importo garantito ancora dovuto, pari ad € 36.000, oltre interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla domanda al saldo.
, nel merito, ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, Controparte_2 da riqualificarsi come difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in ordine alle domande afferenti la nullità del mutuo e delle fideiussioni, per la asserita autonomia del rapporto di credito-debito che sorgerebbe a seguito della liquidazione delle somme a favore dell'istituto di credito. Ha altresì, in via subordinata, contestato la fondatezza dell'avversaria prospettazione sotto tutti i profili, specialmente in punto di nullità del contratto per ricorso abusivo al credito, alla luce del report fornito dalla banca al momento della concessione della garanzia e della procedura semplificata di istruttoria applicabile per
6 TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
l'assenza di anomalie risultanti dalle banche dati. Ha, infine, proposto, subordinatamente all'accoglimento dell'opposizione, riconvenzionale di condanna della banca a rimborsare quanto erogato, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di lite da corrispondere alla parte vittoriosa.
pur regolarmente evocata in giudizio (cfr. relata di notifica Controparte_5 perfezionata a mezzo pec il 13.5.2024 per la data di udienza indicata in citazione 24.10.2024), non si è costituita. Ne deve essere dunque dichiarata la contumacia. Proseguendo nella ricostruzione degli snodi processuali più rilevanti, dopo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva la causa è stata istruita documentalmente. Va, in proposito, confermata l'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice e di
[...]
Controparte_1
Parte attrice ha, infatti, chiesto ordine di esibizione oltre che alla banca - istanza in tale caso ritenuta superflua, potendosi ritenere presuntivamente provato che la banca abbia proposto alla clientela nello stesso periodo il medesimo schema -, “ad altri Istituti di credito operanti in Lombardia del modulo standard per le fideiussioni specifiche in epoche coeve a quelle di stipulazione delle fideiussioni oggetto di eccezione di nullità, stipulate in data 30 Maggio 2018 dagli stessi utilizzato.” L'istanza è stata proposta nella seconda memoria integrativa nei confronti di terzi indeterminati, pertanto come tale è stata ritenuta affetta da nullità per contrasto con i fondamentali canoni di specificità propri delle richieste istruttorie. Parte attrice, negli scritti finali, ha rilevato che l'istanza doveva essere interpretata alla luce delle fideiussioni prodotte in causa (doc. 20) o, al più alla luce, delle conclusioni in calce alla citazione, queste sì invero specifiche. In disparte la tardività delle predette precisazioni e la considerazione tranchant dell'inammissibilità di supplenze interpretative da parte del Giudice sull'attività di articolazione dei mezzi di prova riservata alla parte, in ogni caso, come si osserverà in motivazione, anche ove mai l'ordine di esibizione fosse stato disposto, la relativa produzione non avrebbe mutato le sorti del giudizio. Infatti, come si argomenterà di seguito, l'allegazione della fattispecie anticoncorrenziale denunziata era comunque carente. Quanto alla richiesta formulata da la stessa investe elementi di fatto irrilevanti Controparte_1 ai fini dello scrutinio delle domande, anche riconvenzionali, formulate dalle parti.
2. I fatti pacifici e documentati. Di seguito i fatti pacifici, perché non contestati specificamente o emergenti dai documenti depositati. In data 29/06/2018 concedeva alla società il Controparte_1 Controparte_7 finanziamento n. 129/30156503 dell'importo di € 180.000,00 e, più precisamente, un mutuo chirografario
“Innovando Imprese”, con garanzia, fino all'80% della somma erogata, diretta di Controparte_2
(doc. 1 att.). Poco prima della stipula, in data 30/5/2018, venivano concesse due fideiussioni specifiche relativamente all'adempimento del suddetto mutuo, ciascuna dell'importo di € 180.000,00, da parte dei sig.
[...]
già legale rappresentante della mutuataria, nonché della moglie, sig.ra socia al Pt_1 Parte_2
30 % della società (docc. 2 e 3 att.). Risulta documentalmente provato che la sig.ra nel sottoscrivere la fideiussione, abbia Parte_2 consapevolmente dichiarato di aver assunto il debito non in qualità di consumatore bensì in altra veste (doc. 3 att.). Quanto alla condizione lavorativa della sig.ra non è stato contestato da parte attrice che, Parte_2 all'epoca della sottoscrizione della fideiussione, ella fosse assunta come dipendente amministrativa dalla
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società debitrice. È altresì pacifico che nessuna rata del mutuo sia stata onorata dalla debitrice e che la società, nel corso dell'esercizio 2018, in conseguenza di una perdita di esercizio di oltre 200.000 euro, abbia perso il capitale sociale, circostanza appurata nell'assemblea del 14.09.2019, durante la quale i soci deliberavano la messa in liquidazione (doc. 11 1. Controparte_1
In data 6 Marzo 2020, con raccomandata, la dichiarava la mutuataria, debitrice Controparte_1 principale, decaduta dal beneficio del termine, con diffida a pagare l'importo di € 181.123,52 (doc. 4 att.) ed invitava i fideiussori a pagare l'importo di € 181.123,52 (doc. 5 att.), comunicando altresì la chiusura del conto di corrispondenza intestato alla debitrice principale (doc. 6 att.). Successivamente, in data 9 giugno 2020, la banca comunicava ai fideiussori di aver provveduto a segnalare i rispettivi nominativi a sofferenza (doc. 7 att.). Il 13 Maggio 2021 comunicava ai fideiussori la propria surroga nei diritti spettanti Controparte_2 alla in relazione alle altre garanzie personali acquisite, ai sensi del combinato Controparte_1 disposto dell'art. 1203 C.C. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20/06/2005, in forza del pagamento, eseguito in data 16/11/2020, alla della somma di € 144.000,00, pari all'80% dell'importo Parte_5 garantito, previa delibera di liquidazione della perdita del 30/10/2020, con contestuale invito rivolto ai garanti al pagamento (doc. 8 att.). In data 8/03/2023, , su incarico di Controparte_12 Parte_6
notificava agli opponenti le cartelle esattoriali oggetto di lite e gli attori, onde
[...] evitare l'escussione forzata e senza riconoscimento del debito, chiedevano la rateizzazione dell'importo richiesto (doc. 9 – 10 – 11 att.).
3. Sull'eccezione di incompetenza per territorio e materia. Parziale accoglimento. L'art. 33 della Legge 287/1990, dispone che “Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) e d) del D.lgs 168/2003 le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea. Ai sensi del comma 1 dell'art. 4, fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. In punto di estensione della competenza sulle controversie relative alla violazione della normativa antitrust, va preliminarmente richiamato l'orientamento di legittimità, che si condivide, secondo il quale la competenza della sezione specializzata, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287/1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità 1 La liquidazione volontaria di si sarebbe conclusa poi nel 2021 con la cancellazione della società, previo CP_7 pagamento di tutti i fornitori, di qualche debito erariale e verso le banche, dei debiti contributivi, con un residuo dovuto ai creditori, essenzialmente fisco e banche, di € 324.542 (docc. 11-12-14-15 . CP_2 8 TRIBUNALE DI MONZA
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dell'intesa vietata (Cass. 10/03/2021, n. 6523). Tale controversia tuttavia deve comportare, per fondare la competenza della sezione specializzata, un accertamento diretto e con piena efficacia di giudicato sulla natura anticoncorrenziale del contratto a monte e conseguentemente sulla nullità per contrarietà all'ordine pubblico economico del contratto a valle. Si intende, come precisato da Cassazioni n. 3248 del 2023 e n. 32993 del 2023, che "la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale". Sulla base di quanto premesso, l'eccezione di parti convenute è fondata ma, unicamente, con riguardo alla domanda di accertamento della nullità totale o parziale dei contratti di fideiussione, per violazione dell'art. 2, e a quella risarcitoria, entrambe formulate nella parte delle conclusioni intitolata “nel merito” ai punti 4 e 5, in via gradata rispetto alla domanda proposta in via principale. Rispetto a tali domande, ritiene il Tribunale che la competenza vada dunque declinata a favore della Sezione specializzata imprese presso il Tribunale di Milano, dinanzi alla quale la parte interessata potrà riassumere il giudizio. Al contrario rimane di competenza di questo Giudice la cognizione sulle domande proposte in via principale, nell'ambito delle quali il profilo di violazione delle regole della concorrenza viene dedotto in via incidentale, ai fini del diretto accertamento richiesto e limitato alla inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva da parte dell , oltre che sulle altre domande Controparte_13 volte alla dichiarazione di nullità dei contratti per altri profili e sulle connesse domande risarcitorie.
4. Sulla proponibilità delle eccezioni di nullità del contratto e della fideiussione a
[...]
Controparte_2
Non si concorda sull'eccezione preliminare di merito sollevata da Controparte_2 in comparsa di costituzione.
[...]
Atteso che si è surrogata nella posizione contrattuale di Controparte_2 Controparte_1
ai sensi dell'art. 1203 c.c. e 2 comma 4 del D.M. 20.6.2005, la stessa subentra nella posizione del
[...] creditore garantito, potendo approfittare delle garanzie personali ottenute ex art. 1204 c.c. ma rimanendo esposta alle eccezioni del debitore in ordine al rapporto azionato e necessariamente anche alle eccezioni dei garanti, relative a fatti anteriori al pagamento. È vero che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto gli attributi dell'autonomia al diritto di di recuperare le somme erogate agli istituti di credito, al fine di precisare il rango privilegiato CP_2 del credito e le modalità di recupero del contributo. È altresì doveroso rammentare che, pur sempre in contesto endo-fallimentare e dunque in sede di ammissione al passivo del credito di ei confronti CP_14 dell'impresa beneficiaria del finanziamento insolvente, la S.C. ha affermato che “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione della garanzia nei confronti di determina la surrogazione del garante nella Controparte_15 posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese. Da questo principio deriva la legittimità - da un lato -della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 46/1999 (Cass., n. 1005/2023) e, dall'altro, l'insorgenza di un'autonoma obbligazione ex lege del beneficiario verso il garante, la quale trova fonte nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio, con conseguente inapplicabilità delle norme sulla fideiussione ordinaria, degli istituti della surroga e del regresso nonché, infine, della disciplina di cui agli artt. 61 e 62 L.Fall. Sicché, in caso di fallimento della beneficiaria, il garante pubblico è legittimato a insinuare il proprio
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credito al passivo, quand'anche consti un pagamento non interamente satisfattorio a vantaggio dell'istituto di credito garantito, il quale abbia, a sua volta, chiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo (Cass. n. 1453/2022). Trattasi, pertanto, di obbligazione autonoma, rispetto alla quale non può predicarsi né giudicato, né preclusione endofallimentare quanto alla ammissione al chirografo del credito del creditore garantito.” (Cassazione civile sez. I, 09/08/2025, (ud. 25/06/2025, dep. 09/08/2025), n.22962). Tuttavia anche in tale fattispecie la Corte si è preoccupata di affermare la natura autonoma del diritto al recupero nei confronti del debitore, al fine di escludere che, la già avvenuta ammissione al chirografo del credito della banca, impedisse l'ammissione al privilegio di quota parte del relativo credito, pari all'importo oggetto di escussione (postuma), proprio in considerazione della finalità di garantire il recupero delle risorse pubbliche presso il soggetto direttamente beneficiato dalla sovvenzione. In sintesi, non si ritiene che tali prese di posizione, per la natura particolare della questione controversa su cui la Corte si è pronunciata, siano idonee a travolgere la nozione fondamentale di surrogazione legale e di subingresso nella posizione del creditore che la stessa comporta al fine di agire per il recupero nei confronti dei garanti, con tutte le conseguenze in punto di esposizione alle eccezioni di questi ultimi. Quanto all'indicazione della natura “incondizionata” dell'obbligo di pagamento, contenuta nel D.M. Contr 20.6.2005, non si ritiene che essa consenta di stabilire inequivocabilmente l'autonomia del diritto di al recupero delle somme nei confronti di debitore e garante, potendo la disposizione far riferimento alla necessità che il Fondo proceda all'erogazione con speditezza e con limitazione della possibilità di opporre eccezioni all'istituto di credito. In conclusione si ritiene che il garante pubblico sia esposto alle eccezioni del garante privato, potendo, certamente, chiamare in causa il creditore, al quale si è surrogato, per essere tenuto indenne delle conseguenze negative derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda di accertamento negativo dell'esistenza del debito garantito o dell'obbligazione di garanzia.
5. Sulla carenza di prova della prospettata finalità illecita del contratto di finanziamento. Parte attrice deduce la nullità del mutuo per causa concreta illecita in ragione del fatto che la Banca, consapevole, ovvero gravemente negligente nell'ignorare svariati indici, dell'incapacità della debitrice di restituire il finanziamento, la avrebbe ulteriormente finanziata con la certezza di recuperare dal Fondo di Garanzia l'importo (almeno in quota).2 Ritiene la difesa attorea che la condotta di parte convenuta integrerebbe gli estremi del delitto previsto dall'art. 316 ter c.p. e che la contrarietà a norme imperative dello scopo pratico perseguito legittimerebbe la sanzione civilistica dell'irripetibilità della somma corrisposta in esecuzione del negozio illegale. Ritiene il Tribunale che parte attrice non abbia fornito prova delle proprie allegazioni. Ciò a prescindere dalla correttezza giuridica e sistematica, della quale si dubita, dell'orientamento sposato dagli attori. Infatti tale orientamento conduce a ritenere ammissibile che il soggetto astrattamente concorrente nel reato – l'amministratore unico della debitrice insolvente – tragga vantaggio dalla nullità del negozio principale, dapprima ottenendo il finanziamento richiesto per ritardare l'emersione del dissesto e in secondo luogo liberando la società e sé stesso, quale fideiussore, da ogni obbligo di restituzione. Ciò
2 Dalla citazione si legge che la banca avrebbe operato “in spregio alle norme dettate per l'affidamento del soggetto richiedente il credito, con CP_ la conseguenza che il rapporto-contratto stipulato dalla Società con la è, necessariamente, viziato. La “vera causa concreta” del negozio posto CP_ in essere dalla è da individuare nella “assicurazione alla parte mutuante della garanzia statale, nella consapevolezza che il debitore principale non potrà mai adempiervi”. Infatti, se non vi fosse stata la causale già accennata (la garanzia del Fondo) giammai una banca avrebbe potuto concedere credito, rinvenendo infatti l'unica ragionevole spiegazione nella possibilità, in concreto sfruttata, di accedere, in relazione al finanziamento concesso, alla garanzia statale;
condizione, in difetto della quale, si può presumere che mai sarebbe stata omessa l'attività istruttoria ed erogato il finanziamento” 10 TRIBUNALE DI MONZA
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determinerebbe un evidente cortocircuito nel sistema delle tutele civilistiche, poiché la nullità del contratto, anziché potenziare l'efficacia della norma penalistica, azzererebbe la tutela del danneggiato, ossia lo Stato erogatore di fondi destinati a sostegno delle imprese. Ad ogni modo, concentrandosi sul tema dell'onere della prova, va ricordato che parte attrice ha sostenuto in atto di citazione la consapevolezza, da parte della banca, dello stato di decozione in cui versava la società finanziata al momento dell'erogazione del prestito, sulla base dei seguenti indici:
- la grave situazione rilevata dai dati economici, patrimoniali e finanziari della Società, desumibili dai bilanci depositati, fra cui, insoluti relativi a fatture non pagate e debiti con Controparte_5
(doc. 12 e 13, rispettivamente bilancio di esercizio 2016 e 2017) e dai volumi
[...] dell'indebitamento, “in progressivo incremento (da € 300.000,00 del 2015, in parte coperti con gli utili di esercizio, passati a € 454.000,00 nel 2016 e ad € 524.000,00 nel 2018);”
- l'evidenza, risultante dalla visura, rilasciata dalla Centrale Rischi Interbancaria, che, a partire dal mese di gennaio 2015, la Banca Popolare Commercio e Industria aveva iniziato a chiedere il rientro dell'affidamento, pari ad € 30.000,00, mediante la riduzione dello stesso di € 1.000,00 al mese (doc. 14). In proposito osserva il Tribunale che il secondo indice non risulta suffragato dalla documentazione prodotta sub doc. 14 A e B, relativa all'esame delle iscrizioni in centrale rischi della sig.ra e del Parte_4 sig. Ad ogni modo tale secondo argomento non è stato ulteriormente speso dagli attori e pertanto Pt_1 non richiede ulteriore disamina. Quanto al primo indice in realtà lo stesso non risulta gravemente indiziante lo stato di dissesto perchè i bilanci di esercizio prodotti (2016 e 2017) provano l'aumento dell'indebitamento dal 2015 al 2016 e soprattutto nel 2017 ma non dimostrano di per sé l'insolvenza, ossia gli inadempimenti nei confronti dei fornitori, in presenza di esercizi conclusi con una marginalità positiva (utili di € 31.000, € 7.800). L'ammontare dei debiti tributari, peraltro, nel 2017 risultava in diminuzione (cfr. p. 17-18 bilancio 2017) A seguito delle contestazioni di parte convenute costituite e Controparte_1 CP_2
, parte attrice ha comunque ridimensionato le proprie allegazioni. Infatti precisava nella prima
[...] memoria integrativa che la società all'epoca della richiesta di finanziamento si trovava Controparte_7 non in stato di decozione bensì di in “difficoltà”, come risulterebbe confermato da:
o la stessa richiesta di finanziamento con aggiunta di garanzie personali per l'intero importo erogato, anziché per la sola differenza non coperta dalla garanzia pubblica;
o il contenuto del documento n. 8 prodotto dalla banca, riepilogativo dell'istruttoria condotta, dal quale emergerebbero i seguenti elementi indizianti: -l'acquisizione del bilancio 2017, depositato a marzo 2018, dal quale emergono debiti per € 365.000 (debito da 320.00,00 ad € 446.810,00); - l'ammontare dei debiti tributari per € 60.000,00, con un totale passivo ricompreso fra € 320.000,00 ed € 446.810,00 (pag. 2 doc. 10 –Bilancio al 31/12/2017); - l'acquisizione del bilancio provvisorio 2018, in relazione al quale si indicavano debiti nei confronti di fornitori di € 231.000,00 e debiti tributari di € 60.000, con un evidente incremento rispetto al passato;
- l'avvenuta “revoca” di un anticipazione di € 35.000 “coperta” facendo trasferire da Ubi Banca € 30.000,00 di titoli personali dei garanti;
- la situazione di indebitamento dei garanti;
infatti dalla relazione emerge che la stessa deliberava, a giugno 2017, un mutuo di € 260.000, a fronte di un reddito CP_2 lordo dei mutuatari di € 41.000,00 ciascuno;
- l'aumento dell'importo richiesto in garanzia al 100% per quanto concerne i garanti. Parte attrice ha altresì allegato che la situazione reddituale dei garanti era in realtà peggiore rispetto a quanto rappresentato nel report (cfr. doc. 27-28).
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Ebbene, tali ulteriori allegazioni e deduzioni in punto di percepibilità dello stato di insolvenza sono state recisamente contestate da Controparte_1
Ritiene il Tribunale che la contestazione della Banca sia sufficientemente precisa e che le repliche in fatto di controparte, repliche non accompagnate da particolari istanze istruttorie, al contrario non abbiano comportato il formarsi della prova della consapevolezza di uno stato di difficoltà finanziaria e della finalità del finanziamento alla diretta commissione di un illecito di rilevanza penalistica. Al contrario dai documenti prodotti dalle parti risulta che la abbia compiuto un'istruttoria CP_2 sufficiente sulla debitrice finanziata e che le somme finanziate siano state destinate al pagamento delle spese correnti (dipendenti e fornitori), a seguito degli investimenti effettuati nel 2016 (cfr. doc. 12 p. 5-6) che, nel corso del 2017, avevano comportato un aumento del fatturato. È al contrario irrilevante, ai fini di offrire prova della predicata nullità, l'eventuale ridotta capienza di una dei due garanti, posto che entrambi i garanti erano comunque percettori di reddito aggredibile nella misura del quinto. Quanto all'istruttoria condotta sulla società, oltre ad essere stato acquisito l'ultimo bilancio approvato alla data di erogazione del prestito (29.6.2018), ossia il bilancio 2016 ed il bilancio 2017, l'istituto di credito ha chiesto ed ottenuto anche un bilancio provvisorio riferito al primo semestre del 2018. Ha interrogato le banche dati disponibili, al fine di verificare l'esistenza di segnalazioni in centrale rischi, protesti o procedure pendenti a carico della debitrice e dei garanti, non rilevando indici di allarme da alcuno di questi registri. I dati emergenti dai bilanci considerati dalla banca (2016, 2017) ed il dossier prodotto quale doc. 8 non restituiscono la fotografia di una società evidentemente insolvente bensì di una società con qualche indicatore dello stato di crisi, caratterizzata tuttavia da un fatturato in espansione. Infatti, come anche parzialmente rilevato da l'aumento dell'indebitamento (da € 320.000 nel 2016 Controparte_1 ad € 446.000 nel 2017) di per sé, in una situazione di continuità aziendale e di generazione di utili di esercizio ( + 7.800 nel 2017, + 31.000 nel 2016), non implica la presenza di uno stato di tensione finanziaria, ovvero di definitiva impossibilità di far fronte alle obbligazioni scadute o in scadenza. Se si analizza la composizione dell'indebitamento si osserva che ad aumentare sono stati, in particolare, i debiti verso fornitori (+73.000 circa), non anche i debiti tributari, al contrario a fine 2017 in diminuzione (da € 67.000 ad € 60.000), e che tale aumento dell'indebitamento trovava spiegazione nell'aumento del fatturato (passato da 319.300 circa ad € 466.711), con conseguente aumento anche dei crediti verso clienti. Né le vicende afferenti gli affidamenti o gli anticipi sembravano far emergere una situazione di difficoltà finanziaria. Infatti la terminologia “fido a revoca”, emergente dal doc. 8 della banca, sembra essere stata intesa dagli attori come revoca dell'affidamento ma, se così fosse stato, il dato sarebbe emerso dalla centrale rischi, CP_ puntualmente consultata con esito negativo dall'istituto di credito (cfr. doc. 13 . La dicitura non si rivela dunque come indicativa univocamente di una condizione di tensione finanziaria. Inoltre, la banca finanziatrice poteva anche contare sulle seguenti circostanze risultanti dal report e non contestate: il regolare andamento del finanziamento chirografario nei confronti di Ubi Banca;
l'assenza di anomalie negli affidamenti o nelle anticipazioni salvo buon fine da parte di Ubi Banca;
l'intento dei soci di procedere allo svincolo dei titoli concessi in garanzia ad Ubi Banca, per circa 30.000 euro, al fine di patrimonializzare la società. Inoltre nel report si dà atto dell'avvenuto rientro, da parte dei clienti – non è chiaro se si intenda la società ovvero i suoi soci – con mezzi propri, di un affidamento anticipo contratti concesso alla società debitrice da , rimasto scoperto per pochi giorni in ragione di un Controparte_1 disguido con l'esecuzione di un pagamento da parte di tale Tenaris, verosimilmente un cliente della società
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finanziata. La società, all'epoca della concessione del finanziamento, godeva dunque, forse malaugaratamente stante il successivo andamento dell'esercizio 2018 (cfr. doc. 11), della fiducia dei fornitori e degli istituti di credito. Non risultavano dunque indici inequivocabili dello stato di insolvenza. Né si ritiene che, sulla base del quadro istruttorio evidentemente fornito dall'amministratore unico ovvero reperito autonomamente dalla banca (docc. 8-9-13), vi fosse nel caso concreto la necessità per la banca di approfondire il tema delle obbligazioni tributarie. Infatti la società aveva dichiarato l'esistenza di debiti tributari sin dall'esercizio 2015 e ne aveva dichiarato, nel corso dell'esercizio appena chiuso, la riduzione significativa (nella misura del 10%) ed aveva da sempre provveduto alla regolare approvazione e pubblicazione dei bilanci. Pertanto non si ritiene davvero raggiunta la prova del concorso della banca nella causazione del dissesto ovvero del concorso nell'indebita percezione di sovvenzioni per effetto dell'omissione “di informazioni” dovute, in quanto non vi è prova che ex ante la banca si sia avveduta ovvero avrebbe dovuto avvedersi dello stato di dissesto della società finanziata. In conclusione, il primo motivo di opposizione va rigettato così come la domanda di accertamento in via diretta della nullità del contratto di mutuo ex art. 1343 c.c.
6. Infondatezza dell'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni per violazione delle disposizioni di cui all'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005. La seconda eccezione attorea concerne la violazione da parte della di un presunto divieto di CP_2 assunzione di garanzie ulteriori sull'importo già assistito da garanzia da parte del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della l. 23 dicembre 1996, n. 662. L'art. 4.4., infatti, prevede che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non possa essere acquisita
“alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria” mentre “sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”. L'eccezione è infondata. Infatti ritiene il Tribunale che la disposizione in parola, letteralmente, vieti alla banca di acquisire, sulla quota garantita dal Fondo, garanzie reali o, tra le personali, garanzie di provenienza assicurativa o bancaria quanto al soggetto che assume l'obbligazione, ossia garanzie particolarmente costose per il debitore. Si intende che termine “assicurativa e bancaria”, per avere un significato tecnico giuridico qualificante il negozio unilaterale oggetto di prescrizione debba interpretarsi come identificativo del soggetto obbligato e non come descrittivo della mera qualità del creditore beneficiario o predisponente il modello sottoscritto (così come inteso invece dal Tribunale di Torino – cfr. massima citata da parte attrice). Rettamente interpretata tale disposizione, si ritiene perciò che nessun limite sia previsto per la richiesta di fideiussioni provenienti da altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, tanto meno a pena di nullità della garanzia. Ne deriva che non si ravvisa alcuna violazione di norma di comportamento da parte della banca con conseguente rigetto anche della domanda di accertamento della nullità in via diretta e della connessa domanda risarcitoria.
7. Sulla carenza di allegazione e prova della nullità per contrarietà al diritto antitrust. Va premesso che gli oneri in punto di allegazione e prova della nullità per contrarietà al diritto antitrust delle fideiussioni, replicanti lo schema ABI, si atteggia molto diversamente in capo al privato ove si discuta di fideiussioni stipulate successivamente all'avvenuto accertamento da parte dell'autorità regolatoria
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dell'esistenza dell'intesa e, in particolare, di fideiussioni specifiche. Come affermato da copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità, che si condivide, nel caso delle fideiussioni specifiche l'utente del mercato è onerato della prova dell'esistenza dell'illecito anticoncorrenziale, non potendo valere quale prova privilegiata il provvedimento allegato quale doc. 19, il quale ha accertato la sussistenza di un'intesa vietata, in epoca antecedente, nell'ambito delle sole fideiussioni omnibus (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005, ove si precisa che “[l]'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”; cfr. anche i punti 13, 27 e ss.). Perciò l'orientamento della Suprema Corte, richiamato anche da parte attrice, in punto di allentamento dell'onere probatorio nei giudizi cd. stand alone (cfr. Cass. n. 11564/2025), al fine del riequilibrio delle posizioni indubbiamente asimmetriche tra le parti, si condivide, ferma la necessità di fare rigorosa applicazione del principio comunque ribadito dalla Corte di puntuale allegazione della fattispecie, specie nelle cause in cui la questione viene dedotta in via di mera eccezione. Come riaffermato nella suddetta pronuncia, ferme le agevolazioni istruttorie imposte dal diritto eurounitario a garanzia dell'efficacia ed effettività del cd. privace enforcement, è necessario che la parte privata indichi in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libera concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale. Le considerazioni svolte e il consequenziale inquadramento della controversia tra le cause stand alone comporta, come già detto, un onere per l'attore di allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa azionata, tra i quali rientra quello dell'esistenza, all'epoca del rilascio della garanzia, di un'intesa illecita a monte tra tutti o quantomeno tra i principali operatori del mercato di riferimento. Nel caso di specie parte attrice ha allegato quanto segue: a seguito dell'accertamento, prodotto quale doc. 19, della contrarietà al diritto antitrust dell'intesa in punto di fideiussioni omnibus contenenti lo schema ABI, può ritenersi, relativamente alle fideiussioni specifiche riproducenti il medesimo modello (doc. 18), che la pratica di diffuso utilizzo delle stesse, successivamente al 2005, indiziariamente dimostrata dalle produzioni di cui ai docc. 18-20, abbia determinato l'ostacolo alla pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo tutte le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante. Per il resto gli atti di parte attrice contengono stralci di pronunce giurisprudenziali. Ebbene tale allegazione non si ritiene sufficiente. Infatti la prospettata pratica anticoncorrenziale non può essere ridotta alla diffusione del modello sul mercato. Si intende dire che ciò che manca è l'allegazione di base, ossia che sia avvenuta un'imposizione, in concreto, del modello di fideiussione contenente le clausole ritenute lesive da parte della banca finanziatrice, senza possibilità di alternativa presso la medesima banca o sul mercato stante la diffusione in un numero percentualmente elevato di trattative dello schema replicante lo squilibrio contrattuale rilevato. Che tale sia stato lo svolgimento della fase precontrattuale non vi è alcun cenno in atti. Che il mercato delle fideiussioni specifiche fosse saturo di tali modelli, all'epoca della stipula, non vi è alcuna allegazione specifica o elemento di prova. Ne deriva che la prospettazione, meramente astratta, di identità dell'efficacia restrittiva della concorrenza della mera diffusione, ove ritenuta provata, delle fideiussioni specifiche contenenti le clausole di cui al modello ABI, rispetto alla vicenda delle fideiussioni omnibus, non sia sufficiente a sostenere, prima ancora che dimostrare, l'esistenza di una pratica effettivamente
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restrittiva delle alternative di mercato. Sotto il profilo della minimale prova indiziaria dell'esistenza della pratica restrittiva fornita (docc. 20), peraltro gli attori non hanno fornito il principio di prova minimo richiesto in tali fattispecie per dare corso all'ordine di esibizione e all'ulteriore indagine anche ufficiosa sull'effettiva restrizione del mercato. Si intende che gli attori non hanno potuto depositare neppure una fideiussione specifica replicante il modello contestato in un periodo coevo alla stipula da parte loro. Le fideiussioni prodotte più prossime alla stipula delle fideiussioni contestate (maggio 2018) risalgono infatti al 2016 (una fideiussione del 2016, una del 2015 ed una del 2014). Da quanto precede, deriva il rigetto delle domande di accertamento dell'inesistenza del diritto di CP_14 Contr a procedere, per conto di al recupero delle somme liquidate, non essendo provata la nullità, parziale, delle fideiussioni, con la conseguenza della piena operatività del testo contrattuale convenuto tra le parti.
8. Sulla inapplicabilità della tutela consumeristica all'attric Parte_2
Come noto, la nozione di "consumatore", ai sensi della direttiva 93/13, art. 2, lett. b), ha un carattere oggettivo (v. sentenza C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21). CP_16
Essa deve essere valutata considerando gli scopi avuti di mira dal contraente debole, al fine di determinare se il rapporto contrattuale rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. La Corte di Giustizia ha specificato che, nel caso di una persona fisica garante di società commerciale, "spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata". Pertanto, alla luce di tali premessa, la stessa ha stabilito che "Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società" (cfr. Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau;
14 settembre 2016, C-534/15, . Per_2
Secondo l'orientamento di legittimità più recente (Cass., SU, n. 5868 del 2023, Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018), i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso dando rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore e, in ogni caso, agli elementi concreti da quali sia possibile evincere l'interesse meramente privato o professionale per il quale l'obbligo è stato assunto. Alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche e valutata la allegazione e produzione attorea, si ritiene che la sig.ra non abbia assunto l'obbligazione di garanzia in veste di consumatrice. Parte_2
Invero, come si è detto in apertura, risulta pacifico e documentalmente provato che la garante fosse socia al 30% della società finanziata dalla banca, moglie dell'amministratore unico, socio di maggioranza della medesima impresa societaria, e dipendente amministrativa di quest'ultima. Parte attrice ha altresì prodotto la propria dichiarazione dei redditi (doc. 28), da cui risulta un reddito lordo di € 14.421, difficilmente compatibile con la presenza di una pluralità di datori di lavoro, circostanza questa nemmeno mai dedotta in replica a quanto osservato dalla banca. La stessa, peraltro, nel sottoscrivere la fideiussione, ha dichiarato di assumere l'obbligazione di garanzia
15 TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
non in qualità di consumatore, contrassegnando la casella “altro”. Ritiene il Tribunale che gli elementi, univoci e concordanti sopra esposti consentono di ritenere che la sig.ra si sia determinata alla stipula per perseguire un interesse professionale e non Parte_2 esclusivamente privato, di mera solidarietà all'attività del coniuge. Infatti la stessa ricavava anche il proprio sostentamento dal lavoro alle dipendenze della società finanziaria, oltre che dal maggior introito derivante dal compenso percepito quale amministratore dal marito (cfr. doc. 27), ed era dunque direttamente interessata ad agevolare l'operatività della società partecipata, scopo ultimo del finanziamento garantito. In conclusione tutte le domande proposte dagli attori, ad eccezione di quella di cui ai punti 4 e 5 delle conclusioni “nel merito” su cui non si ravvisa la competenza del Tribunale di Monza, devono essere rigettate.
9. Accoglimento della domanda riconvenzionale di Controparte_1 ha chiesto condannarsi gli attori al pagamento, in solido della somma di € Controparte_1
36.000 oltre interessi legali dalla domanda al saldo ex art. 1284 comma IV c.c. La domanda è fondata quanto al credito capitale. Invero parte attrice in riconvenzionale ha allegato l'inadempimento della debitrice principale all'obbligo di restituzione del finanziamento e l'inadempimento dei garanti, all'esito delle costituzioni in mora comunicate e non contestate quanto a ricezione e all'avvenuta cancellazione della società debitrice. Ha altresì provato il titolo a fondamento dell'obbligazione di garanzia (docc. 2-3) e quantificato la propria richiesta in misura pari alla differenza tra il totale capitale finanziato (€ 180.000) e le somme corrisposte Contr da (€ 144.000). Parte attrice non ha contestato in alcun modo la fondatezza della domanda, in disparte le sopra viste domande ed eccezioni. Conseguentemente deve pronunciarsi la condanna degli attori, in solido, al pagamento della somma di € 36.000 per capitale. Quanto agli interessi richiesti, poiché sulla base dell'art. 7 gli interessi moratori sono dovuti dal fideiussore nella misura concordata con il debitore, pertanto non può accogliersi la richiesta di condanna al pagamento degli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma IV c.c. dalla data del 12.7.2024 all'effettivo pagamento. Spetta al creditore unicamente l'interesse convenzionale nella misura indicata, per relationem, all'art. 4 del contratto di mutuo, dalla data della domanda, come richiesto.
10. Le spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai valori medi, salva la fase istruttoria da liquidarsi ai minimi, stante il numero non rilevante di produzioni documentali da esaminare, in € 11.100 (fase di studio € 2500, fase introduttiva € 1600 , fase istruttoria € 2800 , fase decisionale € 4200 , totale €
11.100), considerato, ai fini della determinazione dello scaglione, l'ammontare del credito contestato indicato nelle cartelle impugnate.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3519/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, assorbita o respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione preventiva all'esecuzione promossa dai signori e Parte_1 er i motivi di cui ai punti 1 e 2 dedotti in via principale di merito e per Parte_2
l'effetto dichiara la sussistenza del diritto di in CP_5 Controparte_5 nome e per conto di CP_2 Parte_7 CP_2
di procedere alla riscossione dell'importo oggetto delle cartelle n. 068202100806089110001
[...]
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e n. 068202100806089110002 nei confronti dei debitori, in qualità di fideiussori di
[...]
; Controparte_1
- rigetta la domanda di accertamento della nullità del contratto di finanziamento n. 129/30156503 del 29/06/2018 stipulato da MECHATRONICS LABS SRL IN LIQUIDAZIONE con la convenuta , di cui ai punti 2,3 e 6 delle conclusioni “nel Controparte_1 merito”;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno per violazione dell'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005 nonchè ex artt. 1375 e 1175 c.c. di cui al punto 3 delle conclusioni “nel merito”;
- rigetta la domanda di ripetizione delle somme versate ad Controparte_5
di cui al punto 7 delle conclusioni “nel merito” nei limiti della competenza
[...] ritenuta sulle domande in via principale e nel merito di cui ai punti 2, 3, 6;
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Monza sulle domande di cui ai punti 4 e 5 delle conclusioni “nel merito”, ravvisandosi la competenza sulle stesse del Tribunale di Milano Sezione Specializzata Imprese, assegnando termine di giorni sessanta per la riassunzione della causa;
- in accoglimento della riconvenzionale proposta da , Controparte_1 condanna parti attrici in solido al pagamento nei confronti della banca della somma capitale di € 36.000, oltre interessi al tasso convenzionale dal 12 luglio 2024 al saldo;
- condanna parte attrice, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di parti convenute costituite che si liquidano, per ciascuna delle parti vittoriose, in € 11.100 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e iva se dovuta per legge. Monza, 3 novembre 2025.
Il Giudice
NA ZO
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