TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/12/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott. Glauco Zaccardi Presidente dott. Virgilio Notari Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2108 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto “ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale”, riservato per la decisione all'udienza del 15 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Alessandra Capuano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Napoli, Piazza Nazionale n. 46;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 6.8.2024, la sig.ra - premesso di aver avuto una Parte_1 relazione more uxorio con il sig. , dalla cui unione sono nati i figli (il Controparte_1 Per_1
pagina 1 di 8 7.3.2022), (il 13.3.2023) e (il 3.2.2024), quest'ultimo non riconosciuto dal Per_2 Persona_3 padre - ha riferito che: - la relazione è terminata a causa delle condotte violente assunte dal
, per le quali pende anche un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Cassino per il CP_1 reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.c.; - il sig. ha interrotto ogni rapporto con la CP_1 ricorrente e con i figli, non contribuendo in alcun modo al sostegno morale e materiale dei minori. Ciò posto, ha concluso chiedendo: “…b) nel merito in via principale, accogliere il presente ricorso e per
l'effetto disporre l'affidamento in via esclusiva o, laddove ritenuto, il super esclusivo, dei minori alla madre con domiciliazione dei medesimi presso l'abitazione della stessa sita in Parte_1
Formia alla via della Conca n. 18 ; c) nel merito in via subordinata, laddove ritenuta la propria competenza, accertare e dichiarare il grave pregiudizio di cui agli atti commissivi ed omissivi del resistente e per l'effetto dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig.
[...]
nei confronti dei minori ed o anche eventuale provvedimento sospensivo CP_1 Per_1 Per_2
d'urgenza della responsabilità stessa, nei confronti de i figli, anche previa CTU, che con il presente atto formalmente si richiede, atta a valutare la reale capacità genitoriale dell o stess o, nonché il pregiudizio reale (o futuro) patiti dai minori a causa degli atteggiamenti paterni al fine di un provvedimento ablativo, sospensivo o limitativo della responsabilità genitoriale ex artt. 330, 333 e 336
c.c.. ; d) disporre la regolamentazione del diritto di visita e prelievo in favore del padre, con modalità
“protetta” della visita per i motivi di cui in premessa;
e) in ogni caso disporre a carico del resistente, in favore della ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento di tutti i figli, un assegno mensile commisurato in euro 350,00 mensili, oltre al rimborso del 75% delle spese straordinarie (in ragione dello stato di disoccupazione della ricorrente) da corrispondersi dietro semplice richiesta e/o presentazione del documento comprovante la spesa, ovvero a quella diversa o maggiore che vorrà determinare l'Ill.mo Tribunale adito;
f) condannare il resistente al versamento degli assegni arretrati di mantenimento non corrisposti a far data dal mese di luglio 2023 ad oggi;
g) condannare il resistente al risarcimento dei danni in favore dei minori secondo equità in ragione del grande pregiudizio;
h)
Disporre che l'assegno unico INPS continui ad essere percepito dalla sola sig.ra ; i) In ogni Pt_1 caso, con vittoria di spese e competenze”.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione udienza, il sig. non si è Controparte_1 costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 10.2.2025, è stato disposto, in via temporanea e urgente, l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, con collocamento presso la stessa e frequentazione Per_1 Per_2 padre/figli disciplinata in forma protetta o assistita dai Servizi Sociali. È stato inoltre posto a carico del padre il pagamento di un contributo per il mantenimento dei due figli minori nella misura complessiva pagina 2 di 8 di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Cassino. È stata, inoltre, disposta la percezione dell'assegno unico per intero in favore della ricorrente.
In via istruttoria, è stato richiesto al Consultorio familiare dell'Asl di Formia di effettuare una valutazione della capacità genitoriale di entrambe le parti.
All'udienza del 15.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
****
2. In ordine alle questioni genitoriali vanno poste le seguenti considerazioni.
Deve preliminarmente osservarsi che ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
Sul punto la Suprema Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del
29/03/2012).
In proposito, va ribadito che "In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere pagina 3 di 8 soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore."(cfr. Cassazione civile sez. I, 6.03.2019, n.6535Cass. n. 24526 del 2.12.2010).
2.1. Poste le anzidette premesse, nel caso di specie la ricorrente ha chiesto l'affidamento cosiddetto super-esclusivo in ragione del totale disinteresse del padre nei confronti dei minori, con riguardo ad ogni aspetto, di carattere sia materiale sia morale. Ha poi riferito della condotta violenta assunta dall'ex compagno nei suoi confronti anche in presenza dei figli.
Orbene, dalle risultanze acquisite, complessivamente valutate, si ritiene che la modalità di affidamento ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori ( e in quanto Per_1 Per_2 non è stato riconosciuto dal padre) sia quella dell'affidamento cosiddetto super- Persona_3 esclusivo alla madre.
Rilevano in senso ostativo all'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori le seguenti circostanze:
- l'elevatissima conflittualità tra le parti, come desumibile anche dal procedimento penale a carico di per il reato di maltrattamenti alla presenza dei minori (cfr., in particolare, Controparte_1 richiesta di rinvio a giudizio per il delitto di qui all'art. 572 comma 1 c.p.c. “per aver, con condotte reiterate maltrattato la convivente alla presenza dei figli minori ed Parte_1 Per_1
, costretti ad assistere alle condotte poste in essere nei confronti della convivente. Condotte Per_2 animate principalmente da motivi futili, nonché dall'abuso di sostanze stupefacenti ed alcoliche con frequenti episodi di violenza fisica…”);
- la totale assenza di comunicazione tra le parti, come evincibile delle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 5.2.2025, avendo la stessa riferito che il è andato via di casa nel CP_1 luglio del 2023 e che da allora si è disinteressato dei figli e non si è fatto più sentire;
- le risultanze dell'attività svolta dai Servizi Sociali e dal Centro Eda per la valutazione delle competenze genitoriali, da cui è emerso il totale disinteresse del padre, e la mancata collaborazione dello stesso, con conseguente impossibilità da parte del Servizio di effettuare gli accertamenti richiesti.
Più precisamente, dalla relazione del Centro Eda del 3.10.2025, in atti, relativamente alla figura paterna, è stato riferito che “…il signor ha partecipato a un solo colloquio, mostrando CP_1 inizialmente disponibilità ma non dando seguito agli incontri successivi, nonostante i tentativi, da parte del Centro scrivente, di ricontrattarlo. Tale mancata partecipazione ha rappresentato un limite oggettivo al proseguimento e al completamento della valutazione, impedendo la raccolta di dati anamnestici completi e la somministrazione di strumenti psicodiagnostici. Nel corso dell'unico incontro, il signor ha mostrato un atteggiamento comunicativo difensivo, orientato al CP_1 convincimento dell'interlocutore, con tratti manipolativi e autoreferenziali. Ha esibito numerosi pagina 4 di 8 documenti, a suo dire, a conferma della propria versione dei fatti, ma non ha approfondito aspetti emotivi o relazionali significativi, né è apparso autenticamente interessato al benessere dei figli. La valutazione delle competenze genitoriali del signor risulta pertanto parziale e non conclusiva, CP_1
a causa della sua indisponibilità a prendere parte in modo attivo al percorso proposto. Tale comportamento sembrerebbe evidenziare l'inadeguatezza della figura paterna nell'assunzione reale delle proprie responsabilità genitoriali e nell'interesse dei propri figli” (pag. 13 relazione). Inoltre, è stato dato atto che, per le ragioni anzidette, non è stato possibile dare seguito agli incontri protetti padre-figli, e che il “non solo non si è presentato agli incontri previsti né ha contattato il CP_1
Centro scrivente per richiederli, rendendo così di fatto impossibile l'avvio degli incontri, a tutela dei minori”.
Diversamente, è stata valutata positivamente la capacità genitoriale della ricorrente, avendo il centro Eda evidenziato che “…la signora ha preso parte al percorso in modo costante e Pt_1 collaborativo, rendendo possibile una raccolta di informazioni sufficiente per una valutazione del suo funzionamento genitoriale. Le osservazioni condotte restituiscono l'immagine di una madre affettuosa, presente e sufficientemente in grado di rispondere in modo adeguato ai bisogni affettivi ed evolutivi dei figli. Nonostante la giovane età e il carico oggettivamente elevato, connesso alla gestione di tre bambini piccoli, la signora mostra capacità organizzative e regolative funzionali, oltre a un Pt_1 atteggiamento vigile e responsivo…”.
Sono state altresì rilevati degli elementi di vulnerabilità della predetta, quali un tono dell'umore tendenzialmente deflesso, una partecipazione talvolta passiva alle attività con i bambini e la manifestazione di stati d'ansia o preoccupazioni, probabilmente collegati a un vissuto traumatico pregresso. Ragione per cui, condividendosi le conclusioni del centro Eda, si consiglia alla ricorrente di intraprendere un percorso di sostegno psicologico individuale “che consenta non solo di rafforzare il suo ruolo genitoriale, nel complesso sufficientemente adeguato, ma anche di elaborare i vissuti legati alla relazione di coppia e alla separazione, con l'obiettivo di prevenire il rischio di ricadute relazionali simili e di promuovere la tutela affettiva dei figli” (pag. 13 relazione).
Le suddette circostanze giustificano, pertanto, l'affidamento esclusivo alla madre per tutte le questioni, anche di maggiore interesse, riguardanti i due figli - istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, rilascio dei documenti etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
A ciò si aggiunga che il resistente non costituendosi in giudizio non ha mostrato interesse ad una decisione di segno contrario, né ha offerto, a fronte di quanto riferito e documentato dalla ricorrente, elementi indicativi di una sua partecipazione, in termini economici e morali, nella vita dei figli. pagina 5 di 8 Ciò posto, deve ritenersi che sia nel migliore interesse dei minori disporne l'affidamento super esclusivo alla madre. Va pertanto dichiarata assorbita la domanda per la dichiarazione di decadenza genitoriale proposta solo in via subordinata dalla ricorrente.
2.2. Deve poi confermarsi il collocamento dei minori presso la madre, con cui attualmente risultano vivere.
In ordine all'esercizio del diritto di visita paterno, la tenera età dei bambini e il disinteresse manifestato dal resistente, oltre che le criticità sopra rappresentate in ordine alle competenze genitoriali del predetto, inducono il Collegio a confermare quanto già previsto in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti. Dunque, la frequentazione del padre con i due figli avverrà con modalità protette o assistita alla presenza dei responsabili dei Servizi sociali, e secondo il calendario che potrà essere predisposto di concerto con gli stessi Servizi sociali territorialmente competenti
(Comune di Formia).
3. Con riguardo all'assegno di mantenimento a favore dei figli, va osservato che ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, a seguito della pronuncia di divorzio (ma analoghi principi rilevano anche nei rapporti more uxorio), deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso di specie, la ricorrente è disoccupata e non vi sono informazioni puntuali in ordine all'eventuale attività lavorativa svolta dal resistente e alla situazione economica-reddituale dello stesso.
Pertanto, alla luce delle anzidette circostanze, si ritiene congruo per il mantenimento dei due figli,
l'importo già riconosciuto in via temporanea e urgente, pari a complessivi euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat, da versare alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto con Protocollo di questo Tribunale. La documentazione depositata dalla , con le note del 6.2.2025 e del 5.11.2025, non appare Pt_1 sufficiente per poter presumere l'asserito elevato tenore di vita del e, di conseguenza, avere CP_1 indicazioni univoche circa l'effettiva situazione reddituale dello stesso.
Si dispone, inoltre, che l'assegno unico Inps sia percepito interamente dalla sig.ra quale Pt_1 genitore affidatario.
pagina 6 di 8 4. Va invece dichiarata inammissibile la domanda con cui la ricorrente ha chiesto di condannare il resistente al versamento degli assegni arretrati di mantenimento non corrisposti a far data dal mese di luglio 2023 ad oggi.
Deve darsi attuazione al principio generale per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. civ. Sez. I, 11 luglio 2013, n. 17199, Cass. civ. Sez.
I Sent., 3 febbraio 2017, n. 2960). Di conseguenza, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per i figli decorre dal momento della proposizione della domanda giudiziale e non può retroagire ad un momento antecedente. Tanto considerato, deve comunque dichiararsi inammissibile la domanda avente ad oggetto il pagamento di quanto non corrisposto dal a titolo di mantenimento per i CP_1 minori, trattandosi di domanda che esula dall'oggetto del presente giudizio.
5. Infine, deve essere respinta la domanda di risarcimento danni, stante l'assenza di allegazioni da parte della ricorrente, la quale si è limitata a formulare detta richiesta soltanto nelle conclusioni rassegnate (avendo domandato di “condannare il resistente al risarcimento dei danni in favore dei minori secondo equità in ragione del grande pregiudizio”), senza, tuttavia, fornire deduzioni specifiche in ordine alla ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e, in particolare, in ordine al presunto pregiudizio subito dai minori (ad esempio sotto il profilo dinamico-relazione ovvero dell'integrità fisica o psichica) in correlazione causale alla condotta del padre;
pregiudizio che, stante il deficit in punto di allegazione e prova, non può ritenersi sussistente in re ipsa.
6. Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio ove si considerino la natura e l'esito del procedimento, le questioni trattate ed i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, sul ricorso proposto il 6 agosto 2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre per tutte le questioni, Per_1 Per_2 anche di maggiore interesse, riguardanti i due figli - istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, rilascio dei documenti etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
pagina 7 di 8 2) dispone il collocamento dei figli e presso la madre e la regolamentazione della Per_1 Per_2 frequentazione padre-figli secondo quanto indicato in parte motiva;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, l'importo di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo per il mantenimento dei minori, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, e oltre al 50% delle spese straordinarie per i minori;
4) dispone che l'assegno unico Inps sia percepito interamente da;
Parte_1
5) dichiara inammissibile la domanda di condanna del resistente al versamento degli assegni arretrati di mantenimento non corrisposti a far data dal mese di luglio 2023 ad oggi.
6) rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente;
7) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cassino nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati: dott. Glauco Zaccardi Presidente dott. Virgilio Notari Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2108 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto “ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale”, riservato per la decisione all'udienza del 15 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Alessandra Capuano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Napoli, Piazza Nazionale n. 46;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 6.8.2024, la sig.ra - premesso di aver avuto una Parte_1 relazione more uxorio con il sig. , dalla cui unione sono nati i figli (il Controparte_1 Per_1
pagina 1 di 8 7.3.2022), (il 13.3.2023) e (il 3.2.2024), quest'ultimo non riconosciuto dal Per_2 Persona_3 padre - ha riferito che: - la relazione è terminata a causa delle condotte violente assunte dal
, per le quali pende anche un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Cassino per il CP_1 reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.c.; - il sig. ha interrotto ogni rapporto con la CP_1 ricorrente e con i figli, non contribuendo in alcun modo al sostegno morale e materiale dei minori. Ciò posto, ha concluso chiedendo: “…b) nel merito in via principale, accogliere il presente ricorso e per
l'effetto disporre l'affidamento in via esclusiva o, laddove ritenuto, il super esclusivo, dei minori alla madre con domiciliazione dei medesimi presso l'abitazione della stessa sita in Parte_1
Formia alla via della Conca n. 18 ; c) nel merito in via subordinata, laddove ritenuta la propria competenza, accertare e dichiarare il grave pregiudizio di cui agli atti commissivi ed omissivi del resistente e per l'effetto dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig.
[...]
nei confronti dei minori ed o anche eventuale provvedimento sospensivo CP_1 Per_1 Per_2
d'urgenza della responsabilità stessa, nei confronti de i figli, anche previa CTU, che con il presente atto formalmente si richiede, atta a valutare la reale capacità genitoriale dell o stess o, nonché il pregiudizio reale (o futuro) patiti dai minori a causa degli atteggiamenti paterni al fine di un provvedimento ablativo, sospensivo o limitativo della responsabilità genitoriale ex artt. 330, 333 e 336
c.c.. ; d) disporre la regolamentazione del diritto di visita e prelievo in favore del padre, con modalità
“protetta” della visita per i motivi di cui in premessa;
e) in ogni caso disporre a carico del resistente, in favore della ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento di tutti i figli, un assegno mensile commisurato in euro 350,00 mensili, oltre al rimborso del 75% delle spese straordinarie (in ragione dello stato di disoccupazione della ricorrente) da corrispondersi dietro semplice richiesta e/o presentazione del documento comprovante la spesa, ovvero a quella diversa o maggiore che vorrà determinare l'Ill.mo Tribunale adito;
f) condannare il resistente al versamento degli assegni arretrati di mantenimento non corrisposti a far data dal mese di luglio 2023 ad oggi;
g) condannare il resistente al risarcimento dei danni in favore dei minori secondo equità in ragione del grande pregiudizio;
h)
Disporre che l'assegno unico INPS continui ad essere percepito dalla sola sig.ra ; i) In ogni Pt_1 caso, con vittoria di spese e competenze”.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione udienza, il sig. non si è Controparte_1 costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 10.2.2025, è stato disposto, in via temporanea e urgente, l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, con collocamento presso la stessa e frequentazione Per_1 Per_2 padre/figli disciplinata in forma protetta o assistita dai Servizi Sociali. È stato inoltre posto a carico del padre il pagamento di un contributo per il mantenimento dei due figli minori nella misura complessiva pagina 2 di 8 di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il
Tribunale di Cassino. È stata, inoltre, disposta la percezione dell'assegno unico per intero in favore della ricorrente.
In via istruttoria, è stato richiesto al Consultorio familiare dell'Asl di Formia di effettuare una valutazione della capacità genitoriale di entrambe le parti.
All'udienza del 15.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
****
2. In ordine alle questioni genitoriali vanno poste le seguenti considerazioni.
Deve preliminarmente osservarsi che ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
Sul punto la Suprema Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n. 5108 del
29/03/2012).
In proposito, va ribadito che "In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere pagina 3 di 8 soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore."(cfr. Cassazione civile sez. I, 6.03.2019, n.6535Cass. n. 24526 del 2.12.2010).
2.1. Poste le anzidette premesse, nel caso di specie la ricorrente ha chiesto l'affidamento cosiddetto super-esclusivo in ragione del totale disinteresse del padre nei confronti dei minori, con riguardo ad ogni aspetto, di carattere sia materiale sia morale. Ha poi riferito della condotta violenta assunta dall'ex compagno nei suoi confronti anche in presenza dei figli.
Orbene, dalle risultanze acquisite, complessivamente valutate, si ritiene che la modalità di affidamento ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori ( e in quanto Per_1 Per_2 non è stato riconosciuto dal padre) sia quella dell'affidamento cosiddetto super- Persona_3 esclusivo alla madre.
Rilevano in senso ostativo all'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori le seguenti circostanze:
- l'elevatissima conflittualità tra le parti, come desumibile anche dal procedimento penale a carico di per il reato di maltrattamenti alla presenza dei minori (cfr., in particolare, Controparte_1 richiesta di rinvio a giudizio per il delitto di qui all'art. 572 comma 1 c.p.c. “per aver, con condotte reiterate maltrattato la convivente alla presenza dei figli minori ed Parte_1 Per_1
, costretti ad assistere alle condotte poste in essere nei confronti della convivente. Condotte Per_2 animate principalmente da motivi futili, nonché dall'abuso di sostanze stupefacenti ed alcoliche con frequenti episodi di violenza fisica…”);
- la totale assenza di comunicazione tra le parti, come evincibile delle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 5.2.2025, avendo la stessa riferito che il è andato via di casa nel CP_1 luglio del 2023 e che da allora si è disinteressato dei figli e non si è fatto più sentire;
- le risultanze dell'attività svolta dai Servizi Sociali e dal Centro Eda per la valutazione delle competenze genitoriali, da cui è emerso il totale disinteresse del padre, e la mancata collaborazione dello stesso, con conseguente impossibilità da parte del Servizio di effettuare gli accertamenti richiesti.
Più precisamente, dalla relazione del Centro Eda del 3.10.2025, in atti, relativamente alla figura paterna, è stato riferito che “…il signor ha partecipato a un solo colloquio, mostrando CP_1 inizialmente disponibilità ma non dando seguito agli incontri successivi, nonostante i tentativi, da parte del Centro scrivente, di ricontrattarlo. Tale mancata partecipazione ha rappresentato un limite oggettivo al proseguimento e al completamento della valutazione, impedendo la raccolta di dati anamnestici completi e la somministrazione di strumenti psicodiagnostici. Nel corso dell'unico incontro, il signor ha mostrato un atteggiamento comunicativo difensivo, orientato al CP_1 convincimento dell'interlocutore, con tratti manipolativi e autoreferenziali. Ha esibito numerosi pagina 4 di 8 documenti, a suo dire, a conferma della propria versione dei fatti, ma non ha approfondito aspetti emotivi o relazionali significativi, né è apparso autenticamente interessato al benessere dei figli. La valutazione delle competenze genitoriali del signor risulta pertanto parziale e non conclusiva, CP_1
a causa della sua indisponibilità a prendere parte in modo attivo al percorso proposto. Tale comportamento sembrerebbe evidenziare l'inadeguatezza della figura paterna nell'assunzione reale delle proprie responsabilità genitoriali e nell'interesse dei propri figli” (pag. 13 relazione). Inoltre, è stato dato atto che, per le ragioni anzidette, non è stato possibile dare seguito agli incontri protetti padre-figli, e che il “non solo non si è presentato agli incontri previsti né ha contattato il CP_1
Centro scrivente per richiederli, rendendo così di fatto impossibile l'avvio degli incontri, a tutela dei minori”.
Diversamente, è stata valutata positivamente la capacità genitoriale della ricorrente, avendo il centro Eda evidenziato che “…la signora ha preso parte al percorso in modo costante e Pt_1 collaborativo, rendendo possibile una raccolta di informazioni sufficiente per una valutazione del suo funzionamento genitoriale. Le osservazioni condotte restituiscono l'immagine di una madre affettuosa, presente e sufficientemente in grado di rispondere in modo adeguato ai bisogni affettivi ed evolutivi dei figli. Nonostante la giovane età e il carico oggettivamente elevato, connesso alla gestione di tre bambini piccoli, la signora mostra capacità organizzative e regolative funzionali, oltre a un Pt_1 atteggiamento vigile e responsivo…”.
Sono state altresì rilevati degli elementi di vulnerabilità della predetta, quali un tono dell'umore tendenzialmente deflesso, una partecipazione talvolta passiva alle attività con i bambini e la manifestazione di stati d'ansia o preoccupazioni, probabilmente collegati a un vissuto traumatico pregresso. Ragione per cui, condividendosi le conclusioni del centro Eda, si consiglia alla ricorrente di intraprendere un percorso di sostegno psicologico individuale “che consenta non solo di rafforzare il suo ruolo genitoriale, nel complesso sufficientemente adeguato, ma anche di elaborare i vissuti legati alla relazione di coppia e alla separazione, con l'obiettivo di prevenire il rischio di ricadute relazionali simili e di promuovere la tutela affettiva dei figli” (pag. 13 relazione).
Le suddette circostanze giustificano, pertanto, l'affidamento esclusivo alla madre per tutte le questioni, anche di maggiore interesse, riguardanti i due figli - istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, rilascio dei documenti etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
A ciò si aggiunga che il resistente non costituendosi in giudizio non ha mostrato interesse ad una decisione di segno contrario, né ha offerto, a fronte di quanto riferito e documentato dalla ricorrente, elementi indicativi di una sua partecipazione, in termini economici e morali, nella vita dei figli. pagina 5 di 8 Ciò posto, deve ritenersi che sia nel migliore interesse dei minori disporne l'affidamento super esclusivo alla madre. Va pertanto dichiarata assorbita la domanda per la dichiarazione di decadenza genitoriale proposta solo in via subordinata dalla ricorrente.
2.2. Deve poi confermarsi il collocamento dei minori presso la madre, con cui attualmente risultano vivere.
In ordine all'esercizio del diritto di visita paterno, la tenera età dei bambini e il disinteresse manifestato dal resistente, oltre che le criticità sopra rappresentate in ordine alle competenze genitoriali del predetto, inducono il Collegio a confermare quanto già previsto in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti. Dunque, la frequentazione del padre con i due figli avverrà con modalità protette o assistita alla presenza dei responsabili dei Servizi sociali, e secondo il calendario che potrà essere predisposto di concerto con gli stessi Servizi sociali territorialmente competenti
(Comune di Formia).
3. Con riguardo all'assegno di mantenimento a favore dei figli, va osservato che ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, a seguito della pronuncia di divorzio (ma analoghi principi rilevano anche nei rapporti more uxorio), deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
Nel caso di specie, la ricorrente è disoccupata e non vi sono informazioni puntuali in ordine all'eventuale attività lavorativa svolta dal resistente e alla situazione economica-reddituale dello stesso.
Pertanto, alla luce delle anzidette circostanze, si ritiene congruo per il mantenimento dei due figli,
l'importo già riconosciuto in via temporanea e urgente, pari a complessivi euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat, da versare alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto con Protocollo di questo Tribunale. La documentazione depositata dalla , con le note del 6.2.2025 e del 5.11.2025, non appare Pt_1 sufficiente per poter presumere l'asserito elevato tenore di vita del e, di conseguenza, avere CP_1 indicazioni univoche circa l'effettiva situazione reddituale dello stesso.
Si dispone, inoltre, che l'assegno unico Inps sia percepito interamente dalla sig.ra quale Pt_1 genitore affidatario.
pagina 6 di 8 4. Va invece dichiarata inammissibile la domanda con cui la ricorrente ha chiesto di condannare il resistente al versamento degli assegni arretrati di mantenimento non corrisposti a far data dal mese di luglio 2023 ad oggi.
Deve darsi attuazione al principio generale per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. civ. Sez. I, 11 luglio 2013, n. 17199, Cass. civ. Sez.
I Sent., 3 febbraio 2017, n. 2960). Di conseguenza, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per i figli decorre dal momento della proposizione della domanda giudiziale e non può retroagire ad un momento antecedente. Tanto considerato, deve comunque dichiararsi inammissibile la domanda avente ad oggetto il pagamento di quanto non corrisposto dal a titolo di mantenimento per i CP_1 minori, trattandosi di domanda che esula dall'oggetto del presente giudizio.
5. Infine, deve essere respinta la domanda di risarcimento danni, stante l'assenza di allegazioni da parte della ricorrente, la quale si è limitata a formulare detta richiesta soltanto nelle conclusioni rassegnate (avendo domandato di “condannare il resistente al risarcimento dei danni in favore dei minori secondo equità in ragione del grande pregiudizio”), senza, tuttavia, fornire deduzioni specifiche in ordine alla ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e, in particolare, in ordine al presunto pregiudizio subito dai minori (ad esempio sotto il profilo dinamico-relazione ovvero dell'integrità fisica o psichica) in correlazione causale alla condotta del padre;
pregiudizio che, stante il deficit in punto di allegazione e prova, non può ritenersi sussistente in re ipsa.
6. Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio ove si considerino la natura e l'esito del procedimento, le questioni trattate ed i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, sul ricorso proposto il 6 agosto 2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre per tutte le questioni, Per_1 Per_2 anche di maggiore interesse, riguardanti i due figli - istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, rilascio dei documenti etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
pagina 7 di 8 2) dispone il collocamento dei figli e presso la madre e la regolamentazione della Per_1 Per_2 frequentazione padre-figli secondo quanto indicato in parte motiva;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, l'importo di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo per il mantenimento dei minori, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, e oltre al 50% delle spese straordinarie per i minori;
4) dispone che l'assegno unico Inps sia percepito interamente da;
Parte_1
5) dichiara inammissibile la domanda di condanna del resistente al versamento degli assegni arretrati di mantenimento non corrisposti a far data dal mese di luglio 2023 ad oggi.
6) rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente;
7) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cassino nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
pagina 8 di 8