Articolo 2 della Legge 26 maggio 1984, n. 225
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 giugno 1984
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Versione
4 luglio 1996
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dall'articolo XXIV, numero 2, del trattato stesso. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale , con sentenza 25-27 giugno 1996, n.233 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n.27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato."
Entrata in vigore il 4 luglio 1996