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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 20636/2023 R.G.
* * *
Oggi 21/01/2025 h. 14.40 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. STEFANIA MASSIMINO in sost avv. CARENA MAURO ed il sig.
NE NZ personalmente per parte convenuta: avv. FEDERICO BERNARDI in sost avv. GIULINI RICHARD
LUIGI GIULIO
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa: parte attrice richiama lo svolgimento dei fatti evidenziando che la banca non ha depositato le quietanze e i rogiti notarili comunque danno atto di avvenute restrizioni di ipoteche per oltre 430.000,00 e contesta le conclusioni della ctu perché non dice dove sono finite le altre somme e inoltre non è vero che le somme siano state erogate per intero e i piani di ammortamento prodotti non sono attendibili perché le somme dovevano essere erogate solo allo SAL Ribadisce che la banca non ha dimostrato dove sono stati accreditate le somme oggetto di riduzione di ipoteca. Il sig. AG spiega che non
è stato erogato il 100% del mutuo perché erano legati al SAL.
Parte convenuta contesta e richiama il contenuto degli atti. Richiama le osservazioni del ctp in punto interessi convenzionali.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. RG 20636/2023, promossa da:
Controparte_1 [...]
(P. IVA ), corrente in Chieri (TO), al Vicolo Controparte_2 P.IVA_1
Sant'Antonio n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario signor Renzo AG elettivamente domiciliata in Torino alla via Rosta n. 13 presso lo studio dell'avv. Mauro Carena che la rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
Parte opponente contro
per essa, la mandataria elettivamente Controparte_3 CP_4
domiciliata in Saluzzo (CN) al Corso Roma n. 23 presso lo studio dell'avv. Luigi Giulio
Giulini Richard come da atto di precetto;
Parte opposta
* * *
Oggetto: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI parte opponente: “nel merito, in via principale, annullare/revocare/rendere inefficace l'atto di precetto notificato alla società Controparte_1
n data 30 ottobre 2023 e accertare che la società creditrice non ha diritto a procedere
[...]
ad esecuzione forzata per erronea indicazione del debito della società
[...]
Nel merito, in via di subordine, annullare/revocare/rendere Controparte_2
inefficace l'atto di precetto notificato alla società Controparte_1
in data 30 ottobre 2023 per la parte eccedente il debito
[...] dell'opponente; accertare e rideterminare il debito della società
[...]
Con il favore delle spese di lite”. Controparte_1 parte opposta: “dato atto del difetto di titolarità dal lato passivo dei rapporti controversi in capo alla qui conchiudente, quale cessionaria del credito già in capo a
[...]
in via principale: respingere integralmente le domande Controparte_5
formulate dalla società Controparte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e,
[...] per l'effetto, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dell'atto di precetto oggetto di opposizione e dei titoli esecutivi su cui il medesimo si fonda e, per l'effetto, il diritto di di procedere in via esecutiva;
in via subordinata: accertare e Controparte_3 dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di precetto oggetto di opposizione nei limiti dell'importo effettivamente dovuto e, in ogni caso, dei titoli esecutivi su cui il medesimo si fonda e, per l'effetto, il diritto di i procedere in via esecutiva. Con Controparte_3 il favore delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricostruzione dei fatti.
Con atto di precetto notificato il 30 ottobre 2023 parte opposta intimava a parte opponente il pagamento, entro il termine di giorni dieci, della somma di € 737.181,00, oltre al costo di notifica dell'atto medesimo ed agli interessi convenzionali dal 19.08.2021 all'effettivo saldo e comunque nei limiti del e spese successive occorrende fino alla data Parte_1 dell'effettivo saldo, e ciò sulla base: a) atto di mutuo con ipoteca – credito fondiario artt. 38
e seguenti D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, n. rep. 25452- racc. 10099, stipulato in data
20.05.2011 innanzi al Dott. Notaio in Susa, registrato a Susa in data Persona_1
07.05.2012 al n. 300 serie 1T, munito di formula esecutiva in data 07.06.2011; b) atto di mutuo con ipoteca – credito fondiario artt. 38 e seguenti D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, n. rep.
27113- racc. 11339, stipulato in data 19.11.2012 innanzi al Dott. Notaio in Persona_1
Susa, registrato a Susa in data 22.11.2012 al n. 700 serie 1T, munito di formula esecutiva in data 04.12.2012, così calcolata alla data del 18.08.2021: esposizione del mutuo ipotecario del 20.05.2011, comprensiva di interessi e rate insolute, è pari a complessivi € 570.381,91
e l'esposizione del mutuo ipotecario del 19.11.2012, comprensiva di interessi e rate insolute
è pari a complessivi € 165.917,64, e così per un debito complessivo, inclusi interessi, pari ad € 736.299,55 oltre oneri di precetto.
Con atto di citazione in opposizione il debitore contestava l'ammontare del debito asserendo di aver ricevuto minore somme e di aver rimborsato parte di quanto richiesto in data antecedente l'ingiunzione di pagamento ed il creditore insisteva invece sulla legittimità della richiesta di pagamento.
2. Giurisprudenza in tema di onere probatorio.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, la Corte di Cassazione ha da tempo statuito che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligen.za, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., Sez. VI-III, 11 febbraio 2021, n. 3587; Id., Sezioni unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Per quanto attiene al contratto di mutuo “a stato avanzamento lavori”, il Supremo Collegio ha invece chiarito che “ai fini del perfezionamento di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutuate al mutuatario” (Cass. civ., Sez. III, 6 dicembre 2023, n. 34116, nella quale la S.C. ha evidenziato che «Il mutuo è un contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo (Cass. Sez. I, 7116/1998; 6686/1994; 11116/1992; 2076/1969)”).
Con riferimento al c.d. contratto di mutuo fondiario si è invece statuito che “l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria. (Cass. civ., Sez. I, 15 aprile 2019, n. 10507, ove si è chiarito che spetta al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria (cfr. Cass. n. 9389/16); Id., Sez. I, 6 novembre 2019, n. 28256 nella quale si è sancito che “la banca mutuante che chieda l'ammissione del proprio credito nel fallimento del mutuatario assolve l'onere di provare la consegna del denaro, mediante la produzione della quietanza di erogazione del mutuo e della contabile che attesta lo svincolo delle somme, riprodotte in un atto notarile).
Per quanto attiene, invece, al valore probatorio dell'estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B., recentemente si è ribadito che anche nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito “se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte” (Cass. civ., Sez. III, 10 maggio
2024, n. 12818, nella quale è stato ritenuto corretto il richiamo operato nella sentenza impugnata a precedenti di legittimità (Cass. n. 279/2019 e Cass. n. 25857/2011) che avevano affermato tale principio aggiungendo che “tale idoneità è ancor più evidente in presenza di clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità (v. Cass. civ., Sez. I, 10 marzo 2022, n. 7872), nonché Cass. civ., Sez. III, 27 maggio 2019, n. 14357, che ha sancito che l'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi”).
Infine, con riferimento al c.d. piano di ammortamento, la Suprema Corte ha ritenuto che “ai fini dell'ammissione allo stato passivo degli interessi correlati al credito derivante da un contratto di mutuo è sufficiente la produzione del titolo contrattuale che ne contenga la disciplina di calcolo, non essendo, viceversa, necessaria la produzione del piano di ammortamento” (Cass. civ., Sez. I, 16 novembre 2022, n. 33724, che ha chiarito che “il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base a un contratto di mutuo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti (Cass. 16214/2015), mentre la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, e in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale, dalla natura delle rate e dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale (v. Cass. 3015/2020, Cass.
26426/2017)”).
3. Analisi della documentazione prodotta.
La difesa di parte opposta ha prodotto due contratti di mutuo ipotecario con erogazione in base allo stato di avanzamento dei lavori dell'immobile, due estratti conto certificati ex art. 50 tu bancario dei conti correnti della società opponente utilizzati per l'accredito delle somme mutuate nonché i due piani di ammortamento dei mutui sopra indicati, mentre la difesa di parte opponente ha prodotto, oltre ai contratti di mutuo, anche alcuni contratti di compravendita di immobili con consenso alla restrizione delle ipoteche.
Per quanto attiene invece alla prova dell'entità del debito, l'applicazione dei principi di diritto di cui al pt 2) consente di ritenere sufficiente - ai fini della prova della dazione della somma mutuata - quanto risulta dall'esame congiunto dei contratti di mutuo fondiario (con erogazione in base allo stato di avanzamento lavori), degli estratti certificati ex art. 50 TUB
e dei piani di ammortamento, tutti documenti il cui contenuto non è stato in alcun modo contestato dalla difesa dell'opponente che si è sempre limitata ad allegare in termini generici che “la non abbia provveduto alla somministrazione dell'intera Controparte_5 somma. Pertanto, la società non ha ricevuto la corresponsione dell'importo CP_2
mutuato di 950.000,00 Euro. A fronte di ciò, la società esponente ha provveduto a rimborsare alla l'importo di Euro 423.000,00, con le modalità Controparte_5
sottoesposte”.
Si ritiene infatti superflua la produzione degli estratti dei conti correnti e la “quietanza di erogazione della somma mutuata” poiché l'esame congiunto degli altri documenti viene ritenuta sufficiente per poter procedere all'accertamento dell'importo mutuato e di quello restituito e ciò anche in considerato dell'assenza di puntuali contestazioni sia dell'estratto ex art. 50 TUB che dei piani di ammortamento.
Per questo motivo era stata disposta una ctu contabile volta alla completa ricostruzione dei rapporti economici delle parti attesa la differente lettura degli atti delle parti in causa.
Fermo quanto si dirà al pt 4), si rileva fin d'ora che la produzione degli atti di compravendita non è invece rilevante ai fini dell'accertamento del debito residuo poiché non è possibile equiparare gli importi relativi alla restrizione di ipoteca agli importi asseritamente rimborsati dalla società debitrice all'istituto bancario e ciò per due ragioni: in primo luogo alcuni atti di compravendita sono stati stipulati dal sig. AG in proprio e non quale l.r. della società opponente ed inoltre, e soprattutto, poiché il consenso alla liberazione di uno o più immobili dall'ipoteca ancora non prova il totale e/o parziale rimborso delle somme mutuate, in assenza di prova degli intervenuti pagamenti da parte del debitore che ne eccepisce l'avvenuta corresponsione.
Non si condivide sul punto quanto esposto dalla difesa di parte opponente in sede di discussione secondo cui la controparte non ha assolto l'onere della prova circa la destinazione della somma oggetto di restrizione delle ipoteche poiché si ritiene che tale incombente gravi sulla difesa di parte opponente che allega di aver corrisposto quanto asseritamente indebitamente richiesto da controparte e non sulla difesa del creditore opposto.
4. Consulenza tecnica d'ufficio.
Il dott. ha svolto le indagini ed i conteggi richiesti nel contraddittorio Persona_2
delle parti ed ha risposto ai quesiti in modo chiaro e completo, con la conseguenza che questo giudice richiama e condivide integralmente le conclusioni rassegnate dall'esperto.
Nel rinviare integralmente al contenuto della c.t.u. per quanto attiene l'elenco ed il contenuto dei documenti esaminati, si ribadisce la correttezza della metodologia utilizzata dall'esperto nell'utilizzo dei dati indicati nei piani di ammortamento del mutuo del
20/05/2011 e del 19/11/2012 (il CTU ipotizza “che nella colonna “debito residuo” venga indicato l'ammontare delle erogazioni effettuate dalla banca e che l'importo indicato nella riga “riduzione somministr.” corrisponda alla riduzione del debito residuo”), peraltro confermati da quanto indicati nei due documenti attestanti la certificazione ex art. 50 TUB prodotti dalla banca (cfr “i due importi evidenziati in arancione: € 54.901,96 ed €
202.410,67).
Si trascrivono e si confermano pertanto le conclusioni rassegnate, e precisamente:
- quesito 1 -
domanda: “accerti l'esatto ammontare delle somme erogate dalla Controparte_5
in favore della società
[...] CP_1 Controparte_1 in forza dei contratti di mutuo ipotecario del 20 maggio 2011 e 19 novembre 2012”:
risposta: “Le somme erogate dalla banca si quantificano in € 598.000,00 per il mutuo stipulato in data 20.05.2011 e in € 349.000,00 per il mutuo stipulato in data 19.11.2012. Il
CTU precisa che la somma complessiva di tali erogazioni è stata ricostruita dal sottoscritto sulla base dei piani di ammortamento prodotti dalla banca nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
- quesito 2 - domanda: “accerti l'ammontare delle restrizioni di ipoteca intervenute e delle somme rimborsate dalla alla Controparte_2 Controparte_5
;
[...]
risposta: “La con atti di consenso a restrizione di ipoteche, ha consentito Parte_2 di cancellare in parte l'ipoteca 1° grado, iscritta in data 26/05/2011 a favore di Parte_2 per euro 1.200.000,00 su terreni di siti in Sant'Antonino Controparte_1
di Susa, censiti al Catasto Terreni, FG 9, MAPP. 900 e l'ipoteca di 2° grado, iscritta in data
23/11/2012 per euro 700.000,00 sugli immobili siti in Sant'Antonino di Susa, censiti al
Catasto Terreni, Foglio 9, mappali nn. 401, 900 e 913. Nello specifico, sono state cancellate le ipoteche sugli immobili censiti al Catasto fabbricati del Comune di Sant'Antonino di Susa, al Foglio 9, particella 1000, sub. 6 e 22, a seguito del versamento della somma di euro
87.000,00 da parte di . Controparte_1
- quesito 3 -
domanda: “accerti l'esatto ammontare del debito residuo della
[...]
sia a titolo di capitale che di interessi Controparte_1 convenzionali e/o legali alla data del 18 agosto 2021”
risposta: ha restituito a le seguenti CP_1 Controparte_1 Parte_2
somme: complessivi euro 78.849,05 per rimborso interessi delle rate da n. 1 a 17 del mutuo del 20/05/2011; complessivi euro 65.195,23 per rimborso interessi delle rate da n. 1 a 16 del mutuo del 19/11/2012; complessivi euro 257.312,63 a titolo di riduzione sommistr. su entrambi i mutui. Nello specifico il 27/06/2014 la riduzione ammonta a euro 156.000,00
(48.000+60.000+48.000); il 29/10/2014 la riduzione ammonta a euro 43.000,00 e il
11/02/2019 la riduzione ammonta a euro 58.312,63 (€ 51.410,67+€ 6.901,96).
- quesito 4 -
domanda: “accerti l'esatto ammontare del debito residuo della
[...]
sia a titolo di capitale che di interessi Controparte_1 convenzionali e/o legali alla data del 18 agosto 2021”;
risposta: “con il mutuo SAL, le prime rate sono formate solo da interessi;
questa fase dura fino a quando non sono completate le erogazioni delle varie tranche, solo allora si inizia a restituire le quote di capitale. Come si evince dai prospetti riportati nelle due pagine precedenti (vedi pagg. 20-21), la società ha pagato solo interessi rispettivamente per € 78.849,05 in relazione al primo mutuo, e per € 65.195,23 in relazione al secondo mutuo. Il capitale, al netto delle riduzioni somministrazioni, risulta quindi ancora dovuto ed è pari a € 543.098,04 in relazione al primo mutuo, e pari a €
146.589,33 in relazione al secondo mutuo, per un totale complessivo di € 689.687,37 alla data del 18/08/2021.
In replica alle osservazioni del ctp di parte opposta il c.t.u. ha chiarito – sempre sulla base dei piani di ammortamento prodotti dalla difesa di parte opposta (documenti che questo giudice ritiene utilizzabili poiché non contestati dall'opponente e conformi agli estratti certificati ex art. 50 TUB), il calcolo degli interessi è il seguente: “un totale di interessi convenzionali di euro 26.062,26 e di euro 528,43 a titolo di interessi di mora in relazione al primo mutuo stipulato in data 20.05.11; un totale di interessi convenzionali di euro
17.607,05 e di euro 1.535,17 a titolo di interessi di mora in relazione al secondo mutuo stipulato in data 19.11.12”.
L'importo complessivamente dovuto è pertanto di € 735.418,28 (somma leggermente inferiore a quella indicata nell'atto di precetto di € 736.299,55).
La tesi esposta dalla difesa di parte opponente sia negli atti di causa che nelle osservazioni alla bozza di ctu secondo cui il debitore avrebbe corrisposto la somma di € 430.000,00 quale rimborso dei mutui non pare condivisibile poiché – come bene evidenziato dal c.t.u. – non vi è agli atti alcuna quietanza di pagamento ed i soli atti di restrizione di ipoteca non sono sufficienti a confermare l'intervenuto parziale pagamento del debito garantito.
Nel dettaglio, si condivide quanto spiegato dal c.t.u. secondo cui :
Par 1) la somma restituita dal Sig. AG a sia per il mutuo stipulato tra il Sig. CP_5
AG (e non da e in data 27/06/2014 Controparte_1 Parte_2
per euro 80.000,00;
2) la somma restituita dal Sig. AG a sia dovuta per il contratto mutuo Parte_2
stipulato tra il Sig. AG (e non da e Controparte_1 Parte_2
in data 27/06/2014 per euro 180.0000,00;
[...] 3) non vi è agli atti la prova che i Sig.ri e abbiano corrisposto due assegni Pt_3 Pt_4
circolari di complessivi euro 76.000,00 (uno di 50.000,00 euro e uno di 26.0000,00 euro) intestati e versati direttamente a favore Parte_2
4) la cancellazione delle ipoteche sugli immobili censiti al Catasto fabbricati del Comune di
Sant'Antonino di Susa, al Foglio 9, particella 1000, sub. 6 e 22, a seguito del versamento della somma di euro 87.000,00 da parte di (vedasi doc. Controparte_1
n. 10 il versamento effettuato a favore di di euro 87.000,00 da parte di Parte_2
sia dovuto per il pagamento di tali contratti di mutuo). Controparte_1
Ebbene, l'importo sub. d) riconosciuto come effettivamente corrisposto anche dal c.t.u. non può tuttavia essere aggiunto a quelli già indicati dall'istituto bancario quali “riduzioni somministrazioni” ed indicati nel conteggio redatto dal c.t.u. per valutare l'entità del debito residuo.
Per questi motivi
si accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, si accerta e dichiara che parte opposta ha diritto di procedere all'esecuzione nei confronti di parte opponente per il minor importo € 735.418,28, oltre ai compensi dell'atto di precetto ed agli interessi convenzionali dal 19.08.2021 all'effettivo saldo come richiesti.
* * *
Atteso il riconoscimento come dovuto dell'importo di € 735.418,28 anziché € 736.299,55 indicato nell'atto di precetto, e preso atto del rigetto dell'istanza cautelare con ordinanza in data 6 marzo 2024, si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/20, con condanna di parte opponente al pagamento dei restanti 19/20 a favore di parte opposta nonché al pagamento delle spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa in egual proporzione. Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della non elevata difficoltà della causa, degli incombenti svolti (svolgimento c.t.u. ed assenza di prove orali) e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. (con deposito di breve nota conclusiva) e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore di causa: da €
520.001,00 ad € 1.000.000,00, tariffa minima per le ragioni di cui sopra).
p.q.m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, visto l'art. 281 sexies c.p.c.
- in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che parte opposta ha diritto di procedere all'esecuzione nei confronti di parte opponente per il minor importo €
735.418,28, oltre ai compensi dell'atto di precetto ed agli interessi convenzionali dal
19.08.2021 all'effettivo saldo come richiesti;
- dichiara la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/20 e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento a favore di parte opposta dei restanti 19/20 delle spese processuali che liquida in complessivi € 13.869,00 per competenze professionali
(di cui € 2.189,00 per fase di studio, € 1.444,00 per fase introduttiva, € 6.429,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 3.807,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 21 gennaio 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Nel procedimento iscritto al n. 20636/2023 R.G.
* * *
Oggi 21/01/2025 h. 14.40 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. STEFANIA MASSIMINO in sost avv. CARENA MAURO ed il sig.
NE NZ personalmente per parte convenuta: avv. FEDERICO BERNARDI in sost avv. GIULINI RICHARD
LUIGI GIULIO
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa: parte attrice richiama lo svolgimento dei fatti evidenziando che la banca non ha depositato le quietanze e i rogiti notarili comunque danno atto di avvenute restrizioni di ipoteche per oltre 430.000,00 e contesta le conclusioni della ctu perché non dice dove sono finite le altre somme e inoltre non è vero che le somme siano state erogate per intero e i piani di ammortamento prodotti non sono attendibili perché le somme dovevano essere erogate solo allo SAL Ribadisce che la banca non ha dimostrato dove sono stati accreditate le somme oggetto di riduzione di ipoteca. Il sig. AG spiega che non
è stato erogato il 100% del mutuo perché erano legati al SAL.
Parte convenuta contesta e richiama il contenuto degli atti. Richiama le osservazioni del ctp in punto interessi convenzionali.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. RG 20636/2023, promossa da:
Controparte_1 [...]
(P. IVA ), corrente in Chieri (TO), al Vicolo Controparte_2 P.IVA_1
Sant'Antonio n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario signor Renzo AG elettivamente domiciliata in Torino alla via Rosta n. 13 presso lo studio dell'avv. Mauro Carena che la rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
Parte opponente contro
per essa, la mandataria elettivamente Controparte_3 CP_4
domiciliata in Saluzzo (CN) al Corso Roma n. 23 presso lo studio dell'avv. Luigi Giulio
Giulini Richard come da atto di precetto;
Parte opposta
* * *
Oggetto: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI parte opponente: “nel merito, in via principale, annullare/revocare/rendere inefficace l'atto di precetto notificato alla società Controparte_1
n data 30 ottobre 2023 e accertare che la società creditrice non ha diritto a procedere
[...]
ad esecuzione forzata per erronea indicazione del debito della società
[...]
Nel merito, in via di subordine, annullare/revocare/rendere Controparte_2
inefficace l'atto di precetto notificato alla società Controparte_1
in data 30 ottobre 2023 per la parte eccedente il debito
[...] dell'opponente; accertare e rideterminare il debito della società
[...]
Con il favore delle spese di lite”. Controparte_1 parte opposta: “dato atto del difetto di titolarità dal lato passivo dei rapporti controversi in capo alla qui conchiudente, quale cessionaria del credito già in capo a
[...]
in via principale: respingere integralmente le domande Controparte_5
formulate dalla società Controparte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e,
[...] per l'effetto, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dell'atto di precetto oggetto di opposizione e dei titoli esecutivi su cui il medesimo si fonda e, per l'effetto, il diritto di di procedere in via esecutiva;
in via subordinata: accertare e Controparte_3 dichiarare la validità ed efficacia dell'atto di precetto oggetto di opposizione nei limiti dell'importo effettivamente dovuto e, in ogni caso, dei titoli esecutivi su cui il medesimo si fonda e, per l'effetto, il diritto di i procedere in via esecutiva. Con Controparte_3 il favore delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricostruzione dei fatti.
Con atto di precetto notificato il 30 ottobre 2023 parte opposta intimava a parte opponente il pagamento, entro il termine di giorni dieci, della somma di € 737.181,00, oltre al costo di notifica dell'atto medesimo ed agli interessi convenzionali dal 19.08.2021 all'effettivo saldo e comunque nei limiti del e spese successive occorrende fino alla data Parte_1 dell'effettivo saldo, e ciò sulla base: a) atto di mutuo con ipoteca – credito fondiario artt. 38
e seguenti D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, n. rep. 25452- racc. 10099, stipulato in data
20.05.2011 innanzi al Dott. Notaio in Susa, registrato a Susa in data Persona_1
07.05.2012 al n. 300 serie 1T, munito di formula esecutiva in data 07.06.2011; b) atto di mutuo con ipoteca – credito fondiario artt. 38 e seguenti D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, n. rep.
27113- racc. 11339, stipulato in data 19.11.2012 innanzi al Dott. Notaio in Persona_1
Susa, registrato a Susa in data 22.11.2012 al n. 700 serie 1T, munito di formula esecutiva in data 04.12.2012, così calcolata alla data del 18.08.2021: esposizione del mutuo ipotecario del 20.05.2011, comprensiva di interessi e rate insolute, è pari a complessivi € 570.381,91
e l'esposizione del mutuo ipotecario del 19.11.2012, comprensiva di interessi e rate insolute
è pari a complessivi € 165.917,64, e così per un debito complessivo, inclusi interessi, pari ad € 736.299,55 oltre oneri di precetto.
Con atto di citazione in opposizione il debitore contestava l'ammontare del debito asserendo di aver ricevuto minore somme e di aver rimborsato parte di quanto richiesto in data antecedente l'ingiunzione di pagamento ed il creditore insisteva invece sulla legittimità della richiesta di pagamento.
2. Giurisprudenza in tema di onere probatorio.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, la Corte di Cassazione ha da tempo statuito che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligen.za, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ., Sez. VI-III, 11 febbraio 2021, n. 3587; Id., Sezioni unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). Per quanto attiene al contratto di mutuo “a stato avanzamento lavori”, il Supremo Collegio ha invece chiarito che “ai fini del perfezionamento di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutuate al mutuatario” (Cass. civ., Sez. III, 6 dicembre 2023, n. 34116, nella quale la S.C. ha evidenziato che «Il mutuo è un contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo (Cass. Sez. I, 7116/1998; 6686/1994; 11116/1992; 2076/1969)”).
Con riferimento al c.d. contratto di mutuo fondiario si è invece statuito che “l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria. (Cass. civ., Sez. I, 15 aprile 2019, n. 10507, ove si è chiarito che spetta al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria (cfr. Cass. n. 9389/16); Id., Sez. I, 6 novembre 2019, n. 28256 nella quale si è sancito che “la banca mutuante che chieda l'ammissione del proprio credito nel fallimento del mutuatario assolve l'onere di provare la consegna del denaro, mediante la produzione della quietanza di erogazione del mutuo e della contabile che attesta lo svincolo delle somme, riprodotte in un atto notarile).
Per quanto attiene, invece, al valore probatorio dell'estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B., recentemente si è ribadito che anche nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito “se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte” (Cass. civ., Sez. III, 10 maggio
2024, n. 12818, nella quale è stato ritenuto corretto il richiamo operato nella sentenza impugnata a precedenti di legittimità (Cass. n. 279/2019 e Cass. n. 25857/2011) che avevano affermato tale principio aggiungendo che “tale idoneità è ancor più evidente in presenza di clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità (v. Cass. civ., Sez. I, 10 marzo 2022, n. 7872), nonché Cass. civ., Sez. III, 27 maggio 2019, n. 14357, che ha sancito che l'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi”).
Infine, con riferimento al c.d. piano di ammortamento, la Suprema Corte ha ritenuto che “ai fini dell'ammissione allo stato passivo degli interessi correlati al credito derivante da un contratto di mutuo è sufficiente la produzione del titolo contrattuale che ne contenga la disciplina di calcolo, non essendo, viceversa, necessaria la produzione del piano di ammortamento” (Cass. civ., Sez. I, 16 novembre 2022, n. 33724, che ha chiarito che “il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base a un contratto di mutuo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti (Cass. 16214/2015), mentre la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, e in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale, dalla natura delle rate e dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale (v. Cass. 3015/2020, Cass.
26426/2017)”).
3. Analisi della documentazione prodotta.
La difesa di parte opposta ha prodotto due contratti di mutuo ipotecario con erogazione in base allo stato di avanzamento dei lavori dell'immobile, due estratti conto certificati ex art. 50 tu bancario dei conti correnti della società opponente utilizzati per l'accredito delle somme mutuate nonché i due piani di ammortamento dei mutui sopra indicati, mentre la difesa di parte opponente ha prodotto, oltre ai contratti di mutuo, anche alcuni contratti di compravendita di immobili con consenso alla restrizione delle ipoteche.
Per quanto attiene invece alla prova dell'entità del debito, l'applicazione dei principi di diritto di cui al pt 2) consente di ritenere sufficiente - ai fini della prova della dazione della somma mutuata - quanto risulta dall'esame congiunto dei contratti di mutuo fondiario (con erogazione in base allo stato di avanzamento lavori), degli estratti certificati ex art. 50 TUB
e dei piani di ammortamento, tutti documenti il cui contenuto non è stato in alcun modo contestato dalla difesa dell'opponente che si è sempre limitata ad allegare in termini generici che “la non abbia provveduto alla somministrazione dell'intera Controparte_5 somma. Pertanto, la società non ha ricevuto la corresponsione dell'importo CP_2
mutuato di 950.000,00 Euro. A fronte di ciò, la società esponente ha provveduto a rimborsare alla l'importo di Euro 423.000,00, con le modalità Controparte_5
sottoesposte”.
Si ritiene infatti superflua la produzione degli estratti dei conti correnti e la “quietanza di erogazione della somma mutuata” poiché l'esame congiunto degli altri documenti viene ritenuta sufficiente per poter procedere all'accertamento dell'importo mutuato e di quello restituito e ciò anche in considerato dell'assenza di puntuali contestazioni sia dell'estratto ex art. 50 TUB che dei piani di ammortamento.
Per questo motivo era stata disposta una ctu contabile volta alla completa ricostruzione dei rapporti economici delle parti attesa la differente lettura degli atti delle parti in causa.
Fermo quanto si dirà al pt 4), si rileva fin d'ora che la produzione degli atti di compravendita non è invece rilevante ai fini dell'accertamento del debito residuo poiché non è possibile equiparare gli importi relativi alla restrizione di ipoteca agli importi asseritamente rimborsati dalla società debitrice all'istituto bancario e ciò per due ragioni: in primo luogo alcuni atti di compravendita sono stati stipulati dal sig. AG in proprio e non quale l.r. della società opponente ed inoltre, e soprattutto, poiché il consenso alla liberazione di uno o più immobili dall'ipoteca ancora non prova il totale e/o parziale rimborso delle somme mutuate, in assenza di prova degli intervenuti pagamenti da parte del debitore che ne eccepisce l'avvenuta corresponsione.
Non si condivide sul punto quanto esposto dalla difesa di parte opponente in sede di discussione secondo cui la controparte non ha assolto l'onere della prova circa la destinazione della somma oggetto di restrizione delle ipoteche poiché si ritiene che tale incombente gravi sulla difesa di parte opponente che allega di aver corrisposto quanto asseritamente indebitamente richiesto da controparte e non sulla difesa del creditore opposto.
4. Consulenza tecnica d'ufficio.
Il dott. ha svolto le indagini ed i conteggi richiesti nel contraddittorio Persona_2
delle parti ed ha risposto ai quesiti in modo chiaro e completo, con la conseguenza che questo giudice richiama e condivide integralmente le conclusioni rassegnate dall'esperto.
Nel rinviare integralmente al contenuto della c.t.u. per quanto attiene l'elenco ed il contenuto dei documenti esaminati, si ribadisce la correttezza della metodologia utilizzata dall'esperto nell'utilizzo dei dati indicati nei piani di ammortamento del mutuo del
20/05/2011 e del 19/11/2012 (il CTU ipotizza “che nella colonna “debito residuo” venga indicato l'ammontare delle erogazioni effettuate dalla banca e che l'importo indicato nella riga “riduzione somministr.” corrisponda alla riduzione del debito residuo”), peraltro confermati da quanto indicati nei due documenti attestanti la certificazione ex art. 50 TUB prodotti dalla banca (cfr “i due importi evidenziati in arancione: € 54.901,96 ed €
202.410,67).
Si trascrivono e si confermano pertanto le conclusioni rassegnate, e precisamente:
- quesito 1 -
domanda: “accerti l'esatto ammontare delle somme erogate dalla Controparte_5
in favore della società
[...] CP_1 Controparte_1 in forza dei contratti di mutuo ipotecario del 20 maggio 2011 e 19 novembre 2012”:
risposta: “Le somme erogate dalla banca si quantificano in € 598.000,00 per il mutuo stipulato in data 20.05.2011 e in € 349.000,00 per il mutuo stipulato in data 19.11.2012. Il
CTU precisa che la somma complessiva di tali erogazioni è stata ricostruita dal sottoscritto sulla base dei piani di ammortamento prodotti dalla banca nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.
- quesito 2 - domanda: “accerti l'ammontare delle restrizioni di ipoteca intervenute e delle somme rimborsate dalla alla Controparte_2 Controparte_5
;
[...]
risposta: “La con atti di consenso a restrizione di ipoteche, ha consentito Parte_2 di cancellare in parte l'ipoteca 1° grado, iscritta in data 26/05/2011 a favore di Parte_2 per euro 1.200.000,00 su terreni di siti in Sant'Antonino Controparte_1
di Susa, censiti al Catasto Terreni, FG 9, MAPP. 900 e l'ipoteca di 2° grado, iscritta in data
23/11/2012 per euro 700.000,00 sugli immobili siti in Sant'Antonino di Susa, censiti al
Catasto Terreni, Foglio 9, mappali nn. 401, 900 e 913. Nello specifico, sono state cancellate le ipoteche sugli immobili censiti al Catasto fabbricati del Comune di Sant'Antonino di Susa, al Foglio 9, particella 1000, sub. 6 e 22, a seguito del versamento della somma di euro
87.000,00 da parte di . Controparte_1
- quesito 3 -
domanda: “accerti l'esatto ammontare del debito residuo della
[...]
sia a titolo di capitale che di interessi Controparte_1 convenzionali e/o legali alla data del 18 agosto 2021”
risposta: ha restituito a le seguenti CP_1 Controparte_1 Parte_2
somme: complessivi euro 78.849,05 per rimborso interessi delle rate da n. 1 a 17 del mutuo del 20/05/2011; complessivi euro 65.195,23 per rimborso interessi delle rate da n. 1 a 16 del mutuo del 19/11/2012; complessivi euro 257.312,63 a titolo di riduzione sommistr. su entrambi i mutui. Nello specifico il 27/06/2014 la riduzione ammonta a euro 156.000,00
(48.000+60.000+48.000); il 29/10/2014 la riduzione ammonta a euro 43.000,00 e il
11/02/2019 la riduzione ammonta a euro 58.312,63 (€ 51.410,67+€ 6.901,96).
- quesito 4 -
domanda: “accerti l'esatto ammontare del debito residuo della
[...]
sia a titolo di capitale che di interessi Controparte_1 convenzionali e/o legali alla data del 18 agosto 2021”;
risposta: “con il mutuo SAL, le prime rate sono formate solo da interessi;
questa fase dura fino a quando non sono completate le erogazioni delle varie tranche, solo allora si inizia a restituire le quote di capitale. Come si evince dai prospetti riportati nelle due pagine precedenti (vedi pagg. 20-21), la società ha pagato solo interessi rispettivamente per € 78.849,05 in relazione al primo mutuo, e per € 65.195,23 in relazione al secondo mutuo. Il capitale, al netto delle riduzioni somministrazioni, risulta quindi ancora dovuto ed è pari a € 543.098,04 in relazione al primo mutuo, e pari a €
146.589,33 in relazione al secondo mutuo, per un totale complessivo di € 689.687,37 alla data del 18/08/2021.
In replica alle osservazioni del ctp di parte opposta il c.t.u. ha chiarito – sempre sulla base dei piani di ammortamento prodotti dalla difesa di parte opposta (documenti che questo giudice ritiene utilizzabili poiché non contestati dall'opponente e conformi agli estratti certificati ex art. 50 TUB), il calcolo degli interessi è il seguente: “un totale di interessi convenzionali di euro 26.062,26 e di euro 528,43 a titolo di interessi di mora in relazione al primo mutuo stipulato in data 20.05.11; un totale di interessi convenzionali di euro
17.607,05 e di euro 1.535,17 a titolo di interessi di mora in relazione al secondo mutuo stipulato in data 19.11.12”.
L'importo complessivamente dovuto è pertanto di € 735.418,28 (somma leggermente inferiore a quella indicata nell'atto di precetto di € 736.299,55).
La tesi esposta dalla difesa di parte opponente sia negli atti di causa che nelle osservazioni alla bozza di ctu secondo cui il debitore avrebbe corrisposto la somma di € 430.000,00 quale rimborso dei mutui non pare condivisibile poiché – come bene evidenziato dal c.t.u. – non vi è agli atti alcuna quietanza di pagamento ed i soli atti di restrizione di ipoteca non sono sufficienti a confermare l'intervenuto parziale pagamento del debito garantito.
Nel dettaglio, si condivide quanto spiegato dal c.t.u. secondo cui :
Par 1) la somma restituita dal Sig. AG a sia per il mutuo stipulato tra il Sig. CP_5
AG (e non da e in data 27/06/2014 Controparte_1 Parte_2
per euro 80.000,00;
2) la somma restituita dal Sig. AG a sia dovuta per il contratto mutuo Parte_2
stipulato tra il Sig. AG (e non da e Controparte_1 Parte_2
in data 27/06/2014 per euro 180.0000,00;
[...] 3) non vi è agli atti la prova che i Sig.ri e abbiano corrisposto due assegni Pt_3 Pt_4
circolari di complessivi euro 76.000,00 (uno di 50.000,00 euro e uno di 26.0000,00 euro) intestati e versati direttamente a favore Parte_2
4) la cancellazione delle ipoteche sugli immobili censiti al Catasto fabbricati del Comune di
Sant'Antonino di Susa, al Foglio 9, particella 1000, sub. 6 e 22, a seguito del versamento della somma di euro 87.000,00 da parte di (vedasi doc. Controparte_1
n. 10 il versamento effettuato a favore di di euro 87.000,00 da parte di Parte_2
sia dovuto per il pagamento di tali contratti di mutuo). Controparte_1
Ebbene, l'importo sub. d) riconosciuto come effettivamente corrisposto anche dal c.t.u. non può tuttavia essere aggiunto a quelli già indicati dall'istituto bancario quali “riduzioni somministrazioni” ed indicati nel conteggio redatto dal c.t.u. per valutare l'entità del debito residuo.
Per questi motivi
si accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, si accerta e dichiara che parte opposta ha diritto di procedere all'esecuzione nei confronti di parte opponente per il minor importo € 735.418,28, oltre ai compensi dell'atto di precetto ed agli interessi convenzionali dal 19.08.2021 all'effettivo saldo come richiesti.
* * *
Atteso il riconoscimento come dovuto dell'importo di € 735.418,28 anziché € 736.299,55 indicato nell'atto di precetto, e preso atto del rigetto dell'istanza cautelare con ordinanza in data 6 marzo 2024, si dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/20, con condanna di parte opponente al pagamento dei restanti 19/20 a favore di parte opposta nonché al pagamento delle spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa in egual proporzione. Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della non elevata difficoltà della causa, degli incombenti svolti (svolgimento c.t.u. ed assenza di prove orali) e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. (con deposito di breve nota conclusiva) e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore di causa: da €
520.001,00 ad € 1.000.000,00, tariffa minima per le ragioni di cui sopra).
p.q.m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, visto l'art. 281 sexies c.p.c.
- in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che parte opposta ha diritto di procedere all'esecuzione nei confronti di parte opponente per il minor importo €
735.418,28, oltre ai compensi dell'atto di precetto ed agli interessi convenzionali dal
19.08.2021 all'effettivo saldo come richiesti;
- dichiara la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/20 e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento a favore di parte opposta dei restanti 19/20 delle spese processuali che liquida in complessivi € 13.869,00 per competenze professionali
(di cui € 2.189,00 per fase di studio, € 1.444,00 per fase introduttiva, € 6.429,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 3.807,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 21 gennaio 2025.
Il giudice
Ivana Peila