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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/12/2025, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice NT AP all'esito dell'udienza cartolare del 2.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 176/2025 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Aniello Matrone;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
persona del l. r. p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.1.2025 Parte_1
conveniva in giudizio l' onde sentire accertare l'illegittimità CP_1
dell'azione di recupero operata dall'Istituto in ordine alla restituzione della somma di euro € 1.252,65, richiesta con comunicazione del 3.10.2024, in ipotesi indebitamente corrisposta a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione
INVCIV in godimento per il periodo 2022 - 2024.
L' , si costituiva chiedendo, con varie argomentazioni in CP_1
fatto ed in diritto, il rigetto del ricorso.
1 In particolare, deduceva che i limiti reddituali per beneficiare della maggiorazione sociale erano stati superati a causa dei redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2021 dalla moglie del ricorrente, sig.ra per euro 6.769,00 (cfr. doc Persona_1
n. 3 nella produzione dell' CP_1
Il ricorso è fondato e va accolto.
In tema di indebito assistenziale, la Suprema Corte ha affermato che, “ Come già precisato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n.
28771 del 09/11/2018, Rv. 651691 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n.
13223 del 30/06/2020, Rv. 658116 - 01), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere”. (così in motivazione Cass. n.5606 del
2023)
Nella specie, risulta dagli atti che la moglie del ricorrente,
aveva comunicato all'amministrazione Persona_1
finanziaria i redditi percepiti nel 2021 nei termini di legge ovvero in data 23.09.2022 .
2 Gli è che, benché i dati che avevano portato al superamento del limite di reddito familiare per il riconoscimento del beneficio in contestazione fossero conoscibili dall' già nel settembre CP_2
2022, l aveva continuato ad erogare il beneficio in CP_1
contestazione anche per il periodo successivo.
Inoltre, va rilevato che il dolo per superamento dei limiti reddituali è stato escluso dalla Suprema Corte, allorquando l'incremento reddituale non sia stato talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. ( cfr. Cass. n. 28771 del
2018)
Ne deriva, alla luce dei principi sopra esposti, l'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall' il 3.10.2024 per il CP_1
periodo ottobre 2022- luglio 2024, in quanto il dato reddituale era conoscibile dall' , mentre per i mesi pregressi gennaio CP_2
– settembre 2022 l'incremento reddituale non appare di tale entità da configurare il dolo del ricorrente .
Da quanto sopra, assorbita ogni ulteriore questione, consegue l'insussistenza dell'indebito impugnato e per l'effetto l' in CP_1
persona del l.r.p.t., va condannato alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo .
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara l'insussistenza dell'indebito di cui alla comunicazione del 3.10.2024 e per l'effetto condanna CP_1
3 l' in persona del l.r.p.t., alla restituzione delle somme CP_1
eventualmente trattenute a tale titolo;
- condanna altresì l , in persona del l.r.p.t., alla rifusione CP_1
delle spese di lite sostenute da , liquidate in Parte_1
complessivi euro 1.100,00 oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, 27.12.2025
IL GIUDICE
NT AP
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice NT AP all'esito dell'udienza cartolare del 2.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 176/2025 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Aniello Matrone;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
persona del l. r. p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.1.2025 Parte_1
conveniva in giudizio l' onde sentire accertare l'illegittimità CP_1
dell'azione di recupero operata dall'Istituto in ordine alla restituzione della somma di euro € 1.252,65, richiesta con comunicazione del 3.10.2024, in ipotesi indebitamente corrisposta a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione
INVCIV in godimento per il periodo 2022 - 2024.
L' , si costituiva chiedendo, con varie argomentazioni in CP_1
fatto ed in diritto, il rigetto del ricorso.
1 In particolare, deduceva che i limiti reddituali per beneficiare della maggiorazione sociale erano stati superati a causa dei redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2021 dalla moglie del ricorrente, sig.ra per euro 6.769,00 (cfr. doc Persona_1
n. 3 nella produzione dell' CP_1
Il ricorso è fondato e va accolto.
In tema di indebito assistenziale, la Suprema Corte ha affermato che, “ Come già precisato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n.
28771 del 09/11/2018, Rv. 651691 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n.
13223 del 30/06/2020, Rv. 658116 - 01), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere”. (così in motivazione Cass. n.5606 del
2023)
Nella specie, risulta dagli atti che la moglie del ricorrente,
aveva comunicato all'amministrazione Persona_1
finanziaria i redditi percepiti nel 2021 nei termini di legge ovvero in data 23.09.2022 .
2 Gli è che, benché i dati che avevano portato al superamento del limite di reddito familiare per il riconoscimento del beneficio in contestazione fossero conoscibili dall' già nel settembre CP_2
2022, l aveva continuato ad erogare il beneficio in CP_1
contestazione anche per il periodo successivo.
Inoltre, va rilevato che il dolo per superamento dei limiti reddituali è stato escluso dalla Suprema Corte, allorquando l'incremento reddituale non sia stato talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. ( cfr. Cass. n. 28771 del
2018)
Ne deriva, alla luce dei principi sopra esposti, l'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall' il 3.10.2024 per il CP_1
periodo ottobre 2022- luglio 2024, in quanto il dato reddituale era conoscibile dall' , mentre per i mesi pregressi gennaio CP_2
– settembre 2022 l'incremento reddituale non appare di tale entità da configurare il dolo del ricorrente .
Da quanto sopra, assorbita ogni ulteriore questione, consegue l'insussistenza dell'indebito impugnato e per l'effetto l' in CP_1
persona del l.r.p.t., va condannato alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo .
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara l'insussistenza dell'indebito di cui alla comunicazione del 3.10.2024 e per l'effetto condanna CP_1
3 l' in persona del l.r.p.t., alla restituzione delle somme CP_1
eventualmente trattenute a tale titolo;
- condanna altresì l , in persona del l.r.p.t., alla rifusione CP_1
delle spese di lite sostenute da , liquidate in Parte_1
complessivi euro 1.100,00 oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, 27.12.2025
IL GIUDICE
NT AP
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