Ordinanza cautelare 27 maggio 2024
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00489/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00589/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Lavinia Benigno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
- del decreto prot. -OMISSIS- - recante data 17/04/2024 ma notificato il successivo 19/04/2024 - con il quale il Prefetto della Provincia di Palermo ha respinto l'istanza intesa ad ottenere il rilascio del decreto di approvazione a guardia giurata e della licenza del porto d'arma a tassa ridotta;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto e per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell'illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. CA DI e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del decreto -OMISSIS- del 17 aprile 2024 con il quale il Prefetto della Provincia di Palermo ha respinto l’istanza volta ad ottenere il rilascio del decreto di approvazione a guardia giurata e della licenza del porto d’arma a tassa ridotta.
In fatto il ricorrente espone che, in data 14 giugno 2023 il titolare dell’istituto di vigilanza privata il Globo Vigilanza, con sede a Pistoia, chiedeva il rilascio del decreto di nomina a guardia giurata e della licenza del porto d’arma a tassa ridotta in favore del ricorrente.
Con nota del 29 gennaio 2024, la Questura di Palermo comunicava alla Prefettura che: “in data 24/11/2020 e 31/03/2017, il Sig. -OMISSIS-veniva sottoposto a controlli da parte della Polizia che hanno evidenziato frequentazioni con soggetti gravati da numerosi precedenti e il cui contesto familiare acquisito risultava caratterizzato da soggetti non conviventi ma di stretta parentela aventi numerosi precedenti penali anche per reati gravi e di particolare allarme sociale”.
Seguiva prima la comunicazione del 6 febbraio 2024 della Prefettura di Palermo di preavviso di rigetto dell’istanza suddetta ex art. 10-bis L. 241/90 e, in ultimo, il provvedimento gravato di definitivo diniego.
Il ricorso è assistito da un’unica complessiva censura con la quale parte ricorrente lamenta essenzialmente la violazione e l’erronea applicazione degli art. 3 e 10 e 10-bis della legge n. 241/90 nonché degli artt. 10, 11, 42 e 43 del T.U.L.P.S.
In primo luogo, il ricorrente lamenta la mancata audizione personale da parte della P.A. in sede istruttoria e comunque prima di emettere il provvedimento di diniego.
Inoltre, la Prefettura di Palermo, nel provvedimento finale, si sarebbe limitata a ribadire le ragioni già esplicitate nel preavviso di rigetto, a loro volta acriticamente mutuate dal dettato normativo.
In ordine al profilo evidenziato dall’amministrazione e posta alla base del diniego, e cioè che il ricorrente “sia stato trovato in compagnia di soggetti gravati da numerosi precedenti di polizia” , il ricorrente evidenzia che, nei confronti dei soggetti in questione, non sussisterebbe alcun vaglio di fondatezza della notitia criminis da parte dell’autorità giudiziaria. Il Prefetto, a suo dire, avrebbe dovuto motivare specificamente sul perché tali elementi non bastavano ai fini di un giudizio prognostico positivo sul richiedente.
Parte ricorrente ha anche richiesto la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocatigli in conseguenza dell’illegittimità dell’atto impugnato.
Resiste in giudizio l’amministrazione intimata con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato di Palermo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, la Sezione ha respinto la richiesta di sospensione del provvedimento gravato evidenziando, tra l’altro, che: “parte ricorrente non ha specificamente contestato i medesimi fatti sotto il profilo della loro veridicità, ma si è limitata a censurare il provvedimento impugnato con doglianze meramente formali, che, allo stato, appaiono non suscettibili di favorevole apprezzamento”.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Oggetto della controversia è il decreto prefettizio con cui è stata respinta l’istanza volta ad ottenere la nomina a guardia particolare giurata e il contestuale rilascio della licenza di porto d’armi a tassa ridotta.
Si tratta di provvedimento riconducibile agli artt. 43 e 138 del T.U.L.P.S., caratterizzato da un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, la cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza, funzionale alla tutela dell’interesse primario della collettività alla prevenzione degli abusi nell’uso delle armi nonché all’oculato affidamento delle funzioni di vigilanza armata a soggetti privati.
Così come più volte affermato dalla Corte costituzionale, il porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo assoluto, ma un’eccezione ammissibile soltanto ove vi sia la certezza della “perfetta e completa sicurezza” circa il buon uso delle armi (Corte Cost., 16 dicembre 1993, n. 440; Corte Cost., 9 maggio 2019, n. 109).
In tale prospettiva, il sindacato giurisdizionale su provvedimenti di diniego o di revoca si arresta dinanzi a valutazioni non manifestamente illogiche, non travisate nei fatti e sorrette da congrua istruttoria (Cons. Stato, III, 20 maggio 2020, n. 3199; id., 24 ottobre 2023, n. 9209).
Nel caso di specie, il decreto impugnato è adeguatamente motivato essendo fondato su frequentazioni con soggetti gravati da numerosi precedenti penali (furto, violenza a pubblico ufficiale, associazione per delinquere, riciclaggio etc.) avvenute tra il 2017 e 2020.
Il ricorrente, pur a fronte del preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990, non ha esercitato il diritto di accesso ex artt. 22 ss. della stessa legge per prendere visione delle segnalazioni di polizia al fine della loro eventuale contestazione, nè ha depositato alcuna memoria procedimentale a difesa né, si noti, ha articolato in giudizio motivi specifici volti a censurare l’attendibilità delle risultanze istruttorie relative alle sue frequentazioni, come già evidenziato in sede interinale.
Quanto alle violazioni di ordine procedimentale, nella specie l’interessato non si è avvalso delle facoltà partecipative previste dalla legge e non può, quindi, in questa sede contestare la mancata audizione personale, in quanto avrebbe ben potuto presentare le proprie osservazioni per iscritto (come previsto dalla legge), avendo avuto a disposizione un termine congruo per farlo, e cioè dalla notifica avvenuta il 6 febbraio 2024 dell’avviso ex art. 10-bis della L. n. 241/1990, fino all’adozione del provvedimento impugnato del 17 aprile 2024. Peraltro, il ricorrente è stato in tal senso sollecitato dall’amministrazione proprio con la comunicazione dei motivi ostativi.
Nel merito, poi, la motivazione concernente i rapporti con soggetti pregiudicati resta integra e sufficiente a sorreggere l’atto.
Sul punto va ricordato che il requisito della buona condotta e dell’affidabilità del soggetto non presuppone necessariamente l’inesistenza di condanne penali personali, ma può essere legittimamente messo in dubbio anche in presenza di frequentazioni con soggetti pregiudicati o di altri elementi di contesto, idonei a far sorgere un ragionevole dubbio circa il corretto esercizio delle funzioni e l’uso appropriato delle armi (Cons. Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041; Cons. Stato, sez. III, 25 gennaio 2023, n. 813; Cons. Stato, sez. III, 19 febbraio 2025, n. 1412).
Tali frequentazioni, non ex se vietate dalla legge, si palesano, all'evidenza, incompatibili con lo svolgimento da parte del ricorrente del ruolo di guardia in istituti di vigilanza, che si colloca nella materia della polizia di sicurezza, per gli evidenti riflessi esercitati sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, ponendosi il predetto ruolo come indiretto ausilio nel perseguimento delle finalità di interesse generale della sicurezza e della prevenzione dei reati, in quanto l'attività di vigilanza privata concorre con quella delle Forze dell'Ordine riguardante il controllo del territorio, siccome svolta da corpi organizzati, autorizzati al porto delle armi e facenti capo ad apposite organizzazioni aziendali, anche complesse.
Inoltre, la condivisa e consolidata giurisprudenza sul punto ha in particolare rilevato che la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia ha un indubbio rilievo in sede di valutazione della affidabilità del titolare di una licenza di porto d'armi, pur quando si tratti di una licenza a tariffa ridotta per guardia particolare giurata (avente il compito di tutelare l'integrità dei patrimoni altrui) e che gli organi del Ministero dell'Interno ben possono rilevare come tali frequentazioni possano dare luogo al rischio che l'arma sia appresa dalle persone frequentate, e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata, sicché una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi, e viceversa (Cons Stato. Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 659; Sez. III, 16 dicembre 2016, n. 5352; Sez. III, 13 ottobre 2016, n. 4242; Sez. III, 10 agosto 2016, n. 3612).
Particolarmente significativo, nel caso in esame, è il rilievo delle frequentazioni del ricorrente con soggetti pregiudicati per reati di allarme sociale, che di per sé costituiscono un indice sintomatico di inaffidabilità.
In tali condizioni, la motivazione del provvedimento impugnato appare congrua e sorretta da elementi concreti, pienamente idonei a giustificare il diniego impugnato, senza che emergano vizi di illogicità manifesta o travisamento, neppure sotto il profilo del collegamento con la custodia delle armi, valutazione che questo TAR ha già ritenuto rilevante ai fini dell’affidabilità soggettiva (TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, 3 giugno 2025, n. 1232).
Va infatti ribadito che il giudizio espresso dall’Amministrazione in questa materia è di tipo prognostico e cautelare, insindacabile nel merito dal giudice amministrativo e sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti o del difetto di istruttoria.
In tal senso, si è espresso anche questo Tribunale, che ha riconosciuto la piena legittimità del diniego di idoneità e nomina a guardia giurata quando fondato su valutazioni istruttorie coerenti e su un quadro relazionale che non assicuri la certezza dell’affidabilità del richiedente (cfr. TAR Sicilia, Palermo, I, 20 novembre 2023, n. 3426).
Il ricorso pertanto va rigettato, con salvezza del provvedimento gravato e conseguente rigetto della domanda risarcitoria, stante l’assenza dell’antigiuridicità dell’asserito danno, peraltro nemmeno provato dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore dell’Amministrazione resistente.
Infine, parte ricorrente va ammessa al gratuito patrocinio in via definitiva, rinviandosi la liquidazione della parcella a successiva udienza camerale da fissarsi su istanza del ricorrente medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta con salvezza dell’atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero dell’Interno che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ammette definitivamente il ricorrente al gratuito patrocinio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone citate nel ricorso.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC RU, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
CA DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA DI | NC RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.