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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/10/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3425/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. FERRETTI Parte_1 C.F._1
PAOLA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. FERRETTI CP_1 C.F._2
PAOLA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Ponsacco (PI) il 03/07/2010 dalla cui unione nascevano sono nate le figlie (19.11.2001) con c.f. , occupata Persona_1 CodiceFiscale_3 con contratto part time a tempo determinato fino alla data del 31.01.2024 presso la cooperativa PAM
1 Panorama di Pontedera, e (03.02.2010), con c.f. , studentessa, Parte_2 CodiceFiscale_4 entrambe ancora residenti con la madre in Ponsacco (PI), in via Di Gello n. 216.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Con provvedimenti successivi venivano chieste, dapprima l'integrazione delle produzioni documentali, poi il chiarimento sulla condizione economico-reddituale lavorativa della figlia maggiore, cui le parti provvedevano. In particolare, allegavano che con note scritte Persona_1 del 24/06/2024, stava ancora lavorando, in modo continuativo, con la CP_2 Controparte_3
, fino alla data del 11/08/2025, con già prevista proroga, essendo un contratto a
[...] tempo determinato, con buste paga intorno ad €.1.000,00, e vive ancora con la madre.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c., confermavano quanto già disposto con le precedenti note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
2 1 DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] CP_1
(PI), in data 15.07.1974, e residente in [...], con codice fiscale
, e , nato a Pontedera (PI), in [...] CodiceFiscale_5 Parte_1
25.09.1962 e residente in [...]4, codice fiscale
[...]
, che hanno contratto matrimonio in Ponsacco (PI) il 03.07.2010, trascritto nei C.F._6 registri dello Stato civile del Comune di Ponsacco (PI) al n°6, Parte I, Anno 2010;
2 AFFIDA la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Pt_2 prevalente della stessa presso la madre e, per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, sono assunte di comune accordo da entrambe i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. E' onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori hanno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Per quanto riguarda la figlia seppur maggiorenne, Per_1
è comunque seguita da entrambe i genitori per ogni sua eventuale necessità. E' onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Con riguardo al diritto di visita, il padre ha facoltà di tenere con sé la figlia ogni volta Pt_2 che ciò sia possibile d'accordo con la madre. Il padre, in ogni caso, può tenere la figlia con sé
a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera quando la riporta a casa della madre, oltre ad un giorno alla settimana dall'uscita di scuola con pernottamento presso di sé, giorno da concordarsi di volta in volta tra i genitori e tenuto conto anche degli impegni della minore. In tal caso, la mattina successiva il padre si occupa di accompagnare la figlia a scuola. Nelle settimane in cui la minore non trascorre il week end con il padre, lo stesso può tenerla con sé per due giorni a settimana, anche con eventuale pernottamento. Le festività natalizie sono trascorse dalla figlia alternativamente con la madre e con il Pt_2 padre, secondo modalità concordate di volta in volta, in base anche alle richieste della minore.
Lo stesso dicasi per le feste pasquali. Il padre ha facoltà di tenere la figlia con sé per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive previo accordo con la madre, e previa comunicazione del luogo in cui eventualmente soggiornerà con la minore. Stessa comunicazione verrà data dalla madre per il periodo in cui andrà in ferie con la figlia;
3 ASSEGNA l'immobile adibito a residenza familiare, sito in Ponsacco (PI), in via Di Gello n.
216, alla IG.ra , la quale continua ad abitarvi insieme alle figlie e CP_1 Per_1
3 I coniugi hanno concordato che la mobilia presente all'interno della casa familiare resta Pt_2 collocata nella medesima abitazione.
4 PONE a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra , a Parte_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile complessiva di €
250,00, a mezzo di bonifico bancario su un conto corrente intestato alla stessa, del quale fornirà l'iban;
5 DISPONE che per le spese straordinarie, i coniugi provvedono nella misura del 50% ciascuno per la figlia ed il genitore che avrà anticipato la spesa avrà diritto al rimborso dal genitore coobbligato entro e non oltre 7 giorni dall'esibizione del relativo documento (scontrino, fattura, ricevuta etc..). Con riguardo, comunque, alla regolamentazione della divisione delle spese straordinarie si specifica che le stesse sono dovute secondo lo schema che segue: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante previa concorde individuazione dello specialista;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate privatamente;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) mensa e trasporto;
d) materiale didattico
/ strumentale necessario per lo studio;
tasse scolastiche in genere - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) alloggio presso la sede universitaria, gite scolastiche - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro...); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
4 - I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
-i coniugi si sono dati, reciprocamente, atto di aver già provveduto a dividere tutti i propri effetti personali, ad eccezione di un conto corrente ancora aperto e cointestato, presso la MPS agenzia di
Ponsacco, sul quale viene addebitata la rata del mutuo, e dei due finanziamenti ancora in essere. A tal proposito, il IG. si è impegnato a continuare a pagare la propria quota di mutuo Parte_1
(50%), fino alla naturale scadenza del medesimo. Una volta estinto il mutuo ed i finanziamenti, il conto corrente cointestato sarà definitivamente chiuso;
- il IG. si è impegnato a continuare a pagare il finanziamento n. a favore di DB Parte_1
Spa UO Collection di euro 275,00 mensili, nonché il finanziamento n.420957980 a favore di GO
Ducato Spa di euro 143,75 mensili fino alla loro totale estinzione;
- i coniugi si sono dati reciproco assenso alla possibilità di recarsi all'estero, autorizzando il rilascio dei necessari documenti (passaporto e/o carta di identità);
- l'autovettura marca Opel Mod. Meriva tg. EH 146 CY, già intestata al IG. , è Parte_1 stata attribuita in modo definitivo allo stesso, mentre l'autovettura marca Cytroen mod. C3, tg. FW
920 GC, intestata alla IG.ra , è stata attribuita in modo definitivo alla stessa;
CP_1
- la IG.ra , dando atto che funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della CP_1 crisi coniugale è il trasferimento dell'immobile sito in Ponsacco (PI), in via Di Gello n. 216 in favore delle figlie e , si è impegnata a effettuare entro e non oltre 3 anni dalla Persona_1 Parte_2 data di omologa del ricorso, formale trasferimento a titolo gratuito a favore delle figlie, nella misura del 50% ciascuno, della nuda proprietà dell'immobile sito in Ponsacco (PI), in via Di Gello n. 216, riservando a sé stessa il mero usufrutto sul medesimo immobile, così descritto: appartamento per civile abitazione ubicato in Comune di Ponsacco, via di Gello, precisamente lungo la via Vicinale della Rotina. Detto appartamento sviluppantesi al solo piano terra di un più ampio fabbricato del tipo terra tetto, è composto da piccola loggia coperta di accesso con ripostiglio sottoscala, ampio locale ad uso soggiorno-pranzo ed angolo cottura, disimpegno notte, ripostiglio, bagno, camera matrimoniale e cameretta. Fa parte della vendita, in proprietà esclusiva, un resede di terreno di pertinenza urbana posto sul lato sud e gravato da servitù a favore della proprietà adiacente sul lato est. L'accesso all'appartamento in oggetto avviene dalla via di Gello tramite servitù esistente su uno stradello che congiunge la suddetta via alla particella 662, poi tramite servitù di passo gravante sulla stessa particella 662 (di proprietà di o loro aventi causa) e poi tramite resede Controparte_4 condominiale. Il tutto confina con residua proprietà parte venditrice, , Persona_2 strada vicinale della Rotina, salvo altri. Quanto sopra descritto è rappresentato al Catasto Fabbricati del detto comune, al giusto conto, in un'unica consistenza, nel foglio 1, dalla particella 86, sub. 2, via di Gello n. snc p.t, categoria F/4, in corso di definizione, con categoria, consistenza, classe e rendita
5 da attribuire. Ai fini catastali hanno precisato che l'attuale identificazione catastale ha origine dalla denuncia di variazione protocollo numero 36090 del 26 febbraio 2003. Unitamente a quanto sopra l'impegno è di trasferire tutti i diritti sulla proporzionale quota di comproprietà e condominio su tutti gli enti comuni condominiali come per legge e per destinazione, tra cui senza derogare alle generalità un resede rappresentato dalla particella 86 sub.4 (quale bene non censibile comune ai sub. 1, 2 e 3) e sul quale, esattamente nell'angolo sud-ovest, insistono due posti auto esterni scoperti dei quali la parte venditrice concederà diritto d'uso alla parte acquirente;
- le parti hanno concordato che l'accordo regola ogni rapporto tra loro in essere;
6. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
7. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Ponsacco (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda la Cancelleria per la trasmissione all'Ufficio di stato civile del Comune di Ponsacco (PI) per le annotazioni e incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 08/10/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3425/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. FERRETTI Parte_1 C.F._1
PAOLA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. FERRETTI CP_1 C.F._2
PAOLA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Ponsacco (PI) il 03/07/2010 dalla cui unione nascevano sono nate le figlie (19.11.2001) con c.f. , occupata Persona_1 CodiceFiscale_3 con contratto part time a tempo determinato fino alla data del 31.01.2024 presso la cooperativa PAM
1 Panorama di Pontedera, e (03.02.2010), con c.f. , studentessa, Parte_2 CodiceFiscale_4 entrambe ancora residenti con la madre in Ponsacco (PI), in via Di Gello n. 216.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Con provvedimenti successivi venivano chieste, dapprima l'integrazione delle produzioni documentali, poi il chiarimento sulla condizione economico-reddituale lavorativa della figlia maggiore, cui le parti provvedevano. In particolare, allegavano che con note scritte Persona_1 del 24/06/2024, stava ancora lavorando, in modo continuativo, con la CP_2 Controparte_3
, fino alla data del 11/08/2025, con già prevista proroga, essendo un contratto a
[...] tempo determinato, con buste paga intorno ad €.1.000,00, e vive ancora con la madre.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c., confermavano quanto già disposto con le precedenti note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
2 1 DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] CP_1
(PI), in data 15.07.1974, e residente in [...], con codice fiscale
, e , nato a Pontedera (PI), in [...] CodiceFiscale_5 Parte_1
25.09.1962 e residente in [...]4, codice fiscale
[...]
, che hanno contratto matrimonio in Ponsacco (PI) il 03.07.2010, trascritto nei C.F._6 registri dello Stato civile del Comune di Ponsacco (PI) al n°6, Parte I, Anno 2010;
2 AFFIDA la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Pt_2 prevalente della stessa presso la madre e, per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, sono assunte di comune accordo da entrambe i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. E' onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori hanno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Per quanto riguarda la figlia seppur maggiorenne, Per_1
è comunque seguita da entrambe i genitori per ogni sua eventuale necessità. E' onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Con riguardo al diritto di visita, il padre ha facoltà di tenere con sé la figlia ogni volta Pt_2 che ciò sia possibile d'accordo con la madre. Il padre, in ogni caso, può tenere la figlia con sé
a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera quando la riporta a casa della madre, oltre ad un giorno alla settimana dall'uscita di scuola con pernottamento presso di sé, giorno da concordarsi di volta in volta tra i genitori e tenuto conto anche degli impegni della minore. In tal caso, la mattina successiva il padre si occupa di accompagnare la figlia a scuola. Nelle settimane in cui la minore non trascorre il week end con il padre, lo stesso può tenerla con sé per due giorni a settimana, anche con eventuale pernottamento. Le festività natalizie sono trascorse dalla figlia alternativamente con la madre e con il Pt_2 padre, secondo modalità concordate di volta in volta, in base anche alle richieste della minore.
Lo stesso dicasi per le feste pasquali. Il padre ha facoltà di tenere la figlia con sé per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive previo accordo con la madre, e previa comunicazione del luogo in cui eventualmente soggiornerà con la minore. Stessa comunicazione verrà data dalla madre per il periodo in cui andrà in ferie con la figlia;
3 ASSEGNA l'immobile adibito a residenza familiare, sito in Ponsacco (PI), in via Di Gello n.
216, alla IG.ra , la quale continua ad abitarvi insieme alle figlie e CP_1 Per_1
3 I coniugi hanno concordato che la mobilia presente all'interno della casa familiare resta Pt_2 collocata nella medesima abitazione.
4 PONE a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra , a Parte_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma mensile complessiva di €
250,00, a mezzo di bonifico bancario su un conto corrente intestato alla stessa, del quale fornirà l'iban;
5 DISPONE che per le spese straordinarie, i coniugi provvedono nella misura del 50% ciascuno per la figlia ed il genitore che avrà anticipato la spesa avrà diritto al rimborso dal genitore coobbligato entro e non oltre 7 giorni dall'esibizione del relativo documento (scontrino, fattura, ricevuta etc..). Con riguardo, comunque, alla regolamentazione della divisione delle spese straordinarie si specifica che le stesse sono dovute secondo lo schema che segue: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante previa concorde individuazione dello specialista;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate privatamente;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) mensa e trasporto;
d) materiale didattico
/ strumentale necessario per lo studio;
tasse scolastiche in genere - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) alloggio presso la sede universitaria, gite scolastiche - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro...); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
4 - I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
-i coniugi si sono dati, reciprocamente, atto di aver già provveduto a dividere tutti i propri effetti personali, ad eccezione di un conto corrente ancora aperto e cointestato, presso la MPS agenzia di
Ponsacco, sul quale viene addebitata la rata del mutuo, e dei due finanziamenti ancora in essere. A tal proposito, il IG. si è impegnato a continuare a pagare la propria quota di mutuo Parte_1
(50%), fino alla naturale scadenza del medesimo. Una volta estinto il mutuo ed i finanziamenti, il conto corrente cointestato sarà definitivamente chiuso;
- il IG. si è impegnato a continuare a pagare il finanziamento n. a favore di DB Parte_1
Spa UO Collection di euro 275,00 mensili, nonché il finanziamento n.420957980 a favore di GO
Ducato Spa di euro 143,75 mensili fino alla loro totale estinzione;
- i coniugi si sono dati reciproco assenso alla possibilità di recarsi all'estero, autorizzando il rilascio dei necessari documenti (passaporto e/o carta di identità);
- l'autovettura marca Opel Mod. Meriva tg. EH 146 CY, già intestata al IG. , è Parte_1 stata attribuita in modo definitivo allo stesso, mentre l'autovettura marca Cytroen mod. C3, tg. FW
920 GC, intestata alla IG.ra , è stata attribuita in modo definitivo alla stessa;
CP_1
- la IG.ra , dando atto che funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della CP_1 crisi coniugale è il trasferimento dell'immobile sito in Ponsacco (PI), in via Di Gello n. 216 in favore delle figlie e , si è impegnata a effettuare entro e non oltre 3 anni dalla Persona_1 Parte_2 data di omologa del ricorso, formale trasferimento a titolo gratuito a favore delle figlie, nella misura del 50% ciascuno, della nuda proprietà dell'immobile sito in Ponsacco (PI), in via Di Gello n. 216, riservando a sé stessa il mero usufrutto sul medesimo immobile, così descritto: appartamento per civile abitazione ubicato in Comune di Ponsacco, via di Gello, precisamente lungo la via Vicinale della Rotina. Detto appartamento sviluppantesi al solo piano terra di un più ampio fabbricato del tipo terra tetto, è composto da piccola loggia coperta di accesso con ripostiglio sottoscala, ampio locale ad uso soggiorno-pranzo ed angolo cottura, disimpegno notte, ripostiglio, bagno, camera matrimoniale e cameretta. Fa parte della vendita, in proprietà esclusiva, un resede di terreno di pertinenza urbana posto sul lato sud e gravato da servitù a favore della proprietà adiacente sul lato est. L'accesso all'appartamento in oggetto avviene dalla via di Gello tramite servitù esistente su uno stradello che congiunge la suddetta via alla particella 662, poi tramite servitù di passo gravante sulla stessa particella 662 (di proprietà di o loro aventi causa) e poi tramite resede Controparte_4 condominiale. Il tutto confina con residua proprietà parte venditrice, , Persona_2 strada vicinale della Rotina, salvo altri. Quanto sopra descritto è rappresentato al Catasto Fabbricati del detto comune, al giusto conto, in un'unica consistenza, nel foglio 1, dalla particella 86, sub. 2, via di Gello n. snc p.t, categoria F/4, in corso di definizione, con categoria, consistenza, classe e rendita
5 da attribuire. Ai fini catastali hanno precisato che l'attuale identificazione catastale ha origine dalla denuncia di variazione protocollo numero 36090 del 26 febbraio 2003. Unitamente a quanto sopra l'impegno è di trasferire tutti i diritti sulla proporzionale quota di comproprietà e condominio su tutti gli enti comuni condominiali come per legge e per destinazione, tra cui senza derogare alle generalità un resede rappresentato dalla particella 86 sub.4 (quale bene non censibile comune ai sub. 1, 2 e 3) e sul quale, esattamente nell'angolo sud-ovest, insistono due posti auto esterni scoperti dei quali la parte venditrice concederà diritto d'uso alla parte acquirente;
- le parti hanno concordato che l'accordo regola ogni rapporto tra loro in essere;
6. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
7. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Ponsacco (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda la Cancelleria per la trasmissione all'Ufficio di stato civile del Comune di Ponsacco (PI) per le annotazioni e incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 08/10/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
6