TAR Bari, sez. III, sentenza breve 28/04/2026, n. 503
TAR
Sentenza breve 28 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione delle garanzie partecipative (mancata comunicazione avvio procedimento e preavviso di rigetto)

    Le censure relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento o al mancato preavviso di rigetto sono inidonee a travolgere l'atto impugnato, in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della Legge n. 241/1990. Data l'assenza o falsità di un requisito essenziale (il disconoscimento della richiesta da parte del datore di lavoro), il provvedimento finale non avrebbe potuto avere contenuto diverso.

  • Rigettato
    Violazione di norme sul rilascio e revoca del nulla osta

    Il provvedimento di revoca si fonda sul disconoscimento della richiesta di avvio al lavoro da parte della richiedente, circostanza non contestata dal ricorrente. Tale disconoscimento è considerato un vizio dell'atto che giustifica la revoca. L'eventuale buona fede soggettiva del lavoratore è irrilevante. La disciplina dell'immigrazione prevede che l'accertamento successivo di elementi ostativi comporti la revoca del nulla osta. La condotta del ricorrente, che svolge attività lavorativa in regione diversa da quella di destinazione, è sintomatica della cessazione dei presupposti per il rilascio del nulla osta stagionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza breve 28/04/2026, n. 503
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 503
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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