Sentenza breve 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 28/04/2026, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00503/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00524/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 524 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bari - Sportello Unico per L'Immigrazione, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
- previa sospensione dell’efficacia – del provvedimento di revoca del Nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari il -OMISSIS- – Codice Pratica: -OMISSIS-, notificato al ricorrente, all’indirizzo di posta elettronica certificata dello scrivente difensore, Avv. Fabrizio Petrarchini, in data 03.02.2026, in risposta alla istanza di accesso ai documenti amministrativi ex Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. presentata il 21.01.2026, con il quale è stata disposta la revoca del Nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 31 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche e integrazioni – Prot. n. P-BA/L/Q/2023/-OMISSIS-, richiesto dalla Sig.ra -OMISSIS-, nella qualità di legale rappresentate della Società a responsabilità limitata semplificata, in data 02.12.2023, e rilasciato in favore del Sig. -OMISSIS- il 05.04.2024, e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. NZ DA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Il ricorrente, con atto notificato il 24.3.2026 e depositato nello stesso giorno, ha chiesto l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Bari - Sportello Unico per l'Immigrazione con cui è stato revocato il nulla-osta al lavoro subordinato.
Ha allegato che, dopo aver ottenuto un nulla-osta al lavoro stagionale ed essere regolarmente entrato in Italia e di aver chiesto un appuntamento presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari al fine di completare la procedura con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai fini del rilascio del permesso in soggiorno stagionale.
In data 3.2.2026, a seguito di istanza di accesso agli atti, l’Amministrazione competente ha trasmesso al lavoratore, a mezzo posta elettronica certificata del patrono del ricorrente, l’avversato provvedimento di revoca del nulla osta adottato in data 3.8.2025.
Quindi deduce i seguenti motivi:
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, del Decreto Legge n. 73/2022, convertito dalla Legge n. 122/2022. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 24 del D.Lgs. n. 286/1998. Illogicità e ingiustizia manifesta.
L’istante ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per violazione delle garanzie partecipative, in particolare gli articoli 7 e 10-bis della Legge n. 241/1990, per non aver comunicato l'avvio del procedimento di revoca né il preavviso di rigetto. Tale omissione avrebbe impedito al ricorrente di partecipare al procedimento per presentare le proprie ragioni e la documentazione a sua disposizione.
Lo straniero allo stato si sarebbe inserito sul territorio nazionale, ove svolgerebbe regolare e stabile attività lavorativa di natura subordinata (a tempo indeterminato) alle dipendenze di una azienda in provincia di -OMISSIS-.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, con memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 22.4.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di una sua definizione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a..
1. L’impugnazione è infondata.
A tal riguardo è necessaria una preliminare sintesi della disciplina vigente in materia.
Le norme in materia di ingresso dei cittadini stranieri per esigenza lavorative stagionali prevedono che i datori di lavoro, appartenenti alla categoria degli imprenditori agricoli e del settore turistico/alberghiero possono inoltrare la richiesta per l’autorizzazione all’ingresso di lavoratori stagionali provenienti da paesi extracomunitari, nell’ambito delle “quote flussi” che sono determinate ogni anno dall’Unione Europea (art.24 c.1 d.lgs. 286/98).
Le aziende che accedono alla procedura in argomento devono dimostrare una serie di requisiti, tra i quali la stagionalità e la capacità economica per poter garantire il pagamento degli oneri salariali, previdenziali ed erariali derivanti dalle medesime assunzioni; nonché indicare, a pena di inammissibilità della domanda stessa, la durata del contratto che stabilirà i termini di permanenza in Italia del lavoratore straniero una volta effettuato l’ingresso.
Le domande sono esaminate dall’Ispettorato del lavoro e dalla Questura per le verifiche di competenza e una volta ottenuto il parere positivo di ciascuna delle Amministrazioni sopracitate, lo Sportello Unico presso la Prefettura convoca il datore di lavoro per il ritiro nulla osta previa sottoscrizione dei moduli di avvertenza relativamente agli adempimenti prescritti dal Testo Unico per l’Immigrazione, circa le condizioni, le modalità e le tempistiche per la registrazione del primo ingresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 22, c. 5 ter e 6 del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii e 35 del D.P.R. n. 394/1999.
Il nulla osta concesso dagli Sportelli Unici per l’immigrazione è un’autorizzazione rilasciata su richiesta del datore di lavoro che esercita un’attività stagionale, che non ha trovato soddisfacimento al proprio fabbisogno di mano d’opera tra i prestatori di lavoro, italiani e stranieri, già presenti sul territorio nazionale (art. 22, comma 2, D.lgs. 286/1998), tale situazione giustifica la peculiare disciplina che riguarda i flussi di ingresso dei lavoratori subordinati e stagionali contemplato nel Testo Unico per l’Immigrazione (D.lgs. 286/1998).
Il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, di "Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali” ha inserito tra le motivazioni di rigetto delle domande di nulla osta ipotesi relative alla condotta dei datori di lavoro che richiedono mano d’opera dall’estero, tra le quali rientra l’art. 24, comma 12, lettera C (art.8 direttiva 2014/36/UE1), richiamata nel parere negativo dell’Ispettorato del Lavoro.
2. Nel caso di specie lo Sportello Unico ha rilevato “il disconoscimento da parte del datore di lavoro come da denuncia pervenuta in data 22/07/2025 prot. n. -OMISSIS-”.
Sulla base di tale presupposto, quindi, ha adottato il provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato nei confronti del ricorrente.
3. L’impugnato provvedimento di annullamento si fonda, quindi, sul disconoscimento della richiesta di avvio al lavoro da parte della (formale) originaria richiedente.
Tale circostanza, che nel ricorso non è contestata, può essere considerata elemento tale viziare l'atto annullato, non essendovi alcuna certezza in ordine alla legittimazione di colui che ha chiesto il rilascio del nulla osta.
Né parte ricorrente ha introdotto in questa sede elementi atti a smentire quanto rappresentato dalla Prefettura di Bari nell’atto avversato, limitandosi ad invocare l’avvenuta integrazione nel tessuto lavorativo italiano.
4. La tesi non persuade. La disciplina dell'immigrazione (art. 42, comma 2 del D.L. 21 giugno 2022 n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022 n. 122) prevede che, nell'ambito delle procedure di cui al c.d. decreto flussi, il nulla osta venga rilasciato anche in assenza delle informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del decreto legislativo 286/98, fermo restando che l'accertamento successivo di tali elementi comporta la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
La revoca in questione costituisce un atto ascrivibile alla fattispecie della decadenza o c.d. revoca sanzionatoria, essendo espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per l’ottenimento del provvedimento ampliativo. Del resto, qualora si accordasse incondizionatamente la possibilità di permanere in Italia ad un cittadino extracomunitario entrato in assenza dei presupposti, grazie ad una procedura che posticipa le verifiche, il sistema dei flussi programmati d’ingresso verrebbe scavalcato e, viepiù, si presterebbe a facili elusioni.
5. A fronte di un disconoscimento della richiesta, sostenuto da una denuncia, risulta irrilevante l'eventuale buona fede soggettiva del lavoratore.
Va considerato, inoltre, che la precisa volontà del legislatore di differenziare il regime del lavoro stagionale risponde a una logica di gestione programmata dei flussi migratori, che non ammette deroghe se non nei casi espressamente previsti, Ciò premesso la stessa condotta del ricorrente, che ammette di svolgere attività lavorativa presso una regione diversa (-OMISSIS-) da quella di destinazione lavorativa (Puglia), risulta sintomatica della cessazione di ogni legame effettivo con l'opportunità lavorativa che ne aveva giustificato l'ingresso, e quindi il venir meno dei presupposti che avevano condotto all’iniziale rilascio del nulla osta stagionale.
6. Ne consegue, quindi, che le censure relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento o al mancato preavviso di rigetto risultano inidonee a travolgere l'atto impugnato.
Trova applicazione l'art. 21-octies, comma 2, della Legge n. 241 del 1990, in quanto, stante l'assenza (o meglio, la falsità) di un requisito essenziale previsto dalla legge, il provvedimento finale non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, ossia l’annullamento del contratto di soggiorno e della conseguente richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
L'atto impugnato, sorretto da idonea motivazione, risulta adottato all'esito di un procedimento vincolato, nel quale l'accertata falsità del presupposto non lasciava margini di discrezionalità all'Amministrazione, che si è determinata sulla base di elementi dotati di sufficiente attendibilità provenienti da organi di polizia, di cui ha dovuto prendere atto.
7. Per le ragioni esposte, quindi, il ricorso deve essere respinto.
8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia e delle ragioni della decisione nonché della mera costituzione formale dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NZ DA, Presidente, Estensore
Lorenzo Ieva, Consigliere
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NZ DA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.