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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4076 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6482/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6482 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 13.09.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Toni De Simone
APPELLANTE
E in persona del Controparte_1 curatore p.t. Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Armando CP_2
Rossi
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
r.g. n. 6482/2020 1 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1542 del 2020 del Tribunale di Latina pubblicata il 05.08.2020 ed emessa nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 300566 del 2006, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- rigettare ogni avversa pretesa perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che temeraria;
- in via riconvenzionale, condannare l'attrice: a) alla restituzione delle eventuali somme corrisposte dal di per lavori non effettivamente realizzati, con interessi e Pt_1 Pt_1
rivalutazione; b) al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal Parte_1
in ragione dell'inadempimento contrattuale, con interessi e rivalutazione, in base a quanto sarà determinato in corso di causa, e/o secondo l'equo apprezzamento del giudicante;
c) alla corresponsione a favore del della somma di € Parte_1
52.828,80 (o alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa) a titolo di penale per il ritardo prevista dall'art. 7 del contratto d'appalto, con interessi e rivalutazione;
d) al risarcimento danni per lite temeraria nella misura che sarà determinata in corso di causa, e/o equitativamente dal Giudicante.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“- In via preliminare dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto per i motivi indicati in atti;
- Rigettare la domanda attrice così come proposta nei confronti della
[...]
perché inammissibile ed improponibile, nonché perché infondata in Controparte_1
fatto ed in diritto e non provata;
- Confermare la sentenza di primo grado n. 1542/2020 del Tribunale di Latina, dott.
Fava, R.G.
r.g. n. 6482/2020 2 300566/2006, emessa in data 02/08/2020 e pubblicata in data 05/08/2020.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 1542/2020 Parte_1
del Tribunale di Latina, che, in accoglimento delle domande inizialmente proposte dalla e poi reiterate dal Controparte_1 [...]
aveva dichiarato risolto per inadempimento del Controparte_3
il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 10.09.2002, aveva Pt_1
condannato lo stesso Ente locale a risarcire il danno pari a € 74.726,57 in favore dell'attore ed aveva respinto la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatrice (che aveva legittimato la risoluzione del contratto deliberata dalla Giunta Comunale) e il pagamento della penale per i giorni di ritardo.
Ad avviso del Tribunale: l'istruttoria espletata anche a mezzo CTU dimostrava la presenza di errori nella progettazione che rendevano necessaria l'approvazione di una variante ai sensi dell'allora vigente art. 25 legge n.
109/1994, che dunque il Comune aveva l'obbligo di adottare con le Parte_1
conseguenti modifiche dei prezzi in favore dell'appaltatrice; era dunque illegittima e come tale andava disapplicata la Delibera della Giunta Comunale
n. 112/05 che aveva dichiarato risolto il contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice; il danno subito da quest'ultima andava quantificato sulla base dei condivisibili criteri indicati dal CT di parte attrice, che facevano riferimento ai costi sostenuti per la polizza fideiussoria e ai ricavi, detratti i costi, che l'impresa avrebbe conseguito se avesse ultimato i lavori.
2. L'appellante, nel formulare le conclusioni riportate in epigrafe, ha contestato la sentenza impugnata nelle parti in cui:
I) ha ritenuto tempestiva la riserva, formulata dall'impresa appaltatrice solo in data 02.08.2003, a distanza di dieci mesi dalla consegna dei lavori e r.g. n. 6482/2020 3 allorquando la stessa ditta appaltatrice era in ritardo con i termini di consegna dei lavori appaltati, mentre la riserva va iscritta in contabilità contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo;
II) ha ritenuto necessaria l'adozione della variante, in contrasto con le valutazioni del CTU, secondo il quale gli inconvenienti lamentati dalla ditta appaltatrice non erano riferiti ad opere materiali ma alla presunta errata applicazione di norme e le note richieste del direttore dei lavori circa la variazione di alcune opere statiche che riguardavano i cordoli in cemento armato e la copertura dei fabbricati in corso di ristrutturazione non provavano l'indispensabilità della variante, la cui mancata adozione non ha impedito l'ultimazione dei lavori da parte della ditta appaltatrice subentrata alla L'art. 25 legge n. 109/1994 consente, e Controparte_1
non obbliga, la variante in caso di errore o omissione del progetto esecutivo solo se tale errore pregiudica in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, condizione questa non dimostrata da parte appellata;
III) ha ritenuto obbligatoria l'adozione della variante da parte della stazione appaltante, in contrasto con quanto previsto dall'art. 25 legge n. 109/1994, secondo cui le varianti “possono essere ammesse”, ben potendo l'amministrazione risolvere il contratto e indire una nuova gara, e che, in combinato disposto con l'art. 342 comma 2 legge n. 2248 del 1865, all. F, sancisce il divieto di introdurre varianti come regole generale assoluta;
IV) non ha considerato quale legittima causa di risoluzione del contratto il comportamento dell'appaltatrice, che, come risulta dalle deposizioni testimoniali assunte e dalla CTU, anziché continuare i lavori che avrebbero potuto essere svolti e non sono mai iniziati, ha arbitrariamente fermato tutte le lavorazioni, abbandonato il cantiere più volte, nonché trascurato in alcuni casi la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro;
V) non ha considerato rilevante che i lavori appaltati siano stati ultimati dalla ditta appaltatrice subentrata alla la Restaurando Controparte_1
S.r.l., senza alcuna variante aggiuntiva;
VI) ha proceduto alla quantificazione del danno patito dall'appaltatrice, senza che ne fosse provata l'esistenza e senza che fosse mai stata fornita prova r.g. n. 6482/2020 4 dell'effettivo mancato utile e dell'effettiva mancata immobilizzazione delle risorse, tenuto conto che per le opere eseguite la Controparte_1
aveva già conseguito il pagamento come da essa richiesto e che non è possibile richiedere l'ulteriore pagamento per le opere già pagate facendo riferimento a valori di mercato;
VII) ha respinto la domanda riconvenzionale, pur non sussistendo dubbi in ordine al pregiudizio subito dalla stazione appaltante in conseguenza della condotta inadempiente e negligente dell'appaltatrice, che, secondo quanto accertato dal CTU, non ha portato a termine i lavori, ma ha accumulato ritardi ed ha abbandonato il cantiere. Inoltre, al Pt_1
spetta la penale prevista dall'art. 7 del contratto per i colpevoli e ingiustificati ritardi accumulati da controparte nell'esecuzione delle opere.
In data 02.03.2021 si è tempestivamente costituito il Controparte_3
che ha richiesto il rigetto dell'appello.
[...]
3. I primi cinque motivi di appello, inerenti tutti ai presupposti per l'adozione della pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
Il tribunale ha ritenuto di non scarsa importanza e tale da legittimare la pronuncia risolutoria del contratto l'inadempimento dell'obbligo di adozione di una variante in corso d'opera da parte dell'Ente locale committente in presenza di errori ed omissioni nella progettazione esecutiva, previa disapplicazione della delibera della Giunta comunale che aveva invece dichiarato risolto il contratto per inadempimento della ditta appaltatrice. Nell'effettuare tale valutazione, il Giudice di prime cure ha tuttavia omesso di esaminare i plurimi inadempimenti dedotti dalla stazione appaltante, di vagliare la gravità di questi ultimi e di individuare quale delle due parti abbia dato causa prevalente alla risoluzione del rapporto.
4. Nel contratto di appalto de quo, avente ad oggetto i lavori di realizzazione del programma integrato di recupero del centro storico di stipulato in Pt_1
data 10.09.2002, l'impresa appaltatrice ha dichiarato di conoscere e di accettare le prescrizioni e le indicazioni delle tavole grafiche progettuali, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione (art. 3), si è prevista la facoltà, e non l'obbligo, del r.g. n. 6482/2020 5 di apportare eventuali modifiche o varianti in corso d'opera (art. 4) e si Pt_1
è stabilito che l'appaltatore avrebbe provveduto a redigere una proposta di programma di esecuzione dei lavori che una volta approvata sarebbe dovuta divenire impegnativa per lo stesso appaltatore, il quale avrebbe dovuto rispettare i termini di avanzamento mensile e ogni altra modalità proposta (art. 6), e che le opere appaltate dovevano essere ultimate entro il termine di 480 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna con applicazione in caso di ritardo di una penale di Euro 774,69 al giorno (art. 7).
Risulta ancora per tabulas che l'appaltatrice aveva sottoscritto senza apporre alcuna riserva il verbale di consegna dei lavori in data 24.10.2002 e si era impegnata a consegnare i lavori entro e non oltre il 25.02.2004 (termine successivamente prorogato al 30.11.2004).
Al riguardo, occorre rammentare che il contratto è soggetto ratione temporis all'applicazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994 n.
109 e del Regolamento di attuazione di detta legge, adottato con D.P.R. n. 554 del 21.12.1999, e che l'art. 131 comma 3 di detto D.P.R. stabilisce che “qualora
l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 165” .
Deve anche rilevarsi che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, l'appaltatore è obbligato ad inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza ed alla percezione del fatto dannoso e, con particolare riferimento a fatti produttivi di danno continuativo, quali sarebbero omissioni o difformità tra progettazione esecutiva ed effettivo stato dei luoghi, la riserva deve essere iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato, sicché, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo (v. Cass. n. 28801/2018, conf. Cass. n. 27451/2022, Cass. n. 14522/2024).
Nel caso di specie, si osserva che la ditta appaltatrice ha, come detto, sottoscritto il 24.10.2002 il verbale di consegna dei lavori senza apporvi alcuna r.g. n. 6482/2020 6 riserva, ma ha nel contempo sostenuto di avere riscontrato difformità tra progettazione esecutiva e stato dei luoghi “successivamente alla consegna dei lavori
e al relativo inizio” (pag. 2 atto di citazione), a seguito della preventiva esecuzione di opere di demolizione.
Senonché, come ha correttamente rilevato il CTU, solo in data 02.08.2003, dunque a dieci mesi di distanza dalla consegna dei lavori ed a otto mesi di distanza circa dal loro inizio, ingiustificatamente ritardato, la
[...]
ha per la prima volta denunciato che “subito dopo il concreto inizio dei CP_1
lavori, sono emersi fatti e circostanze, imprevisti ed imprevedibili che hanno determinato la necessità di ricorrere a frequenti variazioni delle originarie previsioni di progetto ed all'adeguamento di numerosi interventi” (cfr. nota, all. 4 all'atto di citazione). Ora, appare evidente, alla luce delle prescrizioni normative e dei principi giurisprudenziali sopra enunciati e coerentemente con quanto rilevato dal CTU (“bisogna riconoscere che le difformità rilevate dalla ditta
[...]
sembrerebbero essere state riscontrate a lavori iniziati, a seguito della Controparte_1
esecuzione di preventive opere di demolizione, anche se non si comprende come mai siano state esplicitate così tardivamente”, pag. 4 relazione), la tardività di detta contestazione, che avrebbe dovuto essere formulata al più tardi al momento dell'esecuzione delle opere di demolizione, quando l'insorgenza del fatto lesivo era percepibile con l'ordinaria diligenza.
5. Alla data del 02.08.2003 la ditta appaltatrice risultava tuttavia in ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori da essa stessa stabilito ed impossibilitata a consegnare le opere nei tempi previsti. Solo in data 04.02.2003, ad oltre tre mesi di distanza dalla consegna dei lavori e dopo aver subito richiami scritti dalla Direzione dei lavori, la ha dato inizio ad alcuna delle Controparte_1
lavorazioni del fabbricato C, mentre il 19.02.2003 ha dato avvio ad alcuna delle lavorazioni del fabbricato B, omettendo del tutto di intraprendere i lavori classificati con le lettere A, D ed E.
Come è stato documentalmente provato dall'odierna parte appellante, in più occasioni la Direzione dei Lavori ha impartito alla ditta appaltatrice richiami scritti e ordini di servizio che sono rimasti inevasi, ad esempio in ordine al mancato rispetto delle più elementari norme di sicurezza, degli elaborati di progetto e delle indicazioni impartite, alla mancata protezione delle lavorazioni r.g. n. 6482/2020 7 eseguite dagli agenti atmosferici, alla presenza sporadica in cantiere della
Direzione tecnica dell'impresa, al mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori.
La medesima produzione documentale dimostra altresì il fermo ingiustificato e non concordato dei lavori (nel lasso di tempo compreso tra il
24.10.2002 e il 22.10.2003 la Direzione dei Lavori ha conteggiato 101 giorni di fermo ingiustificato dei lavori) e l'interruzione arbitraria delle lavorazioni alla data del 20.10.2003, quando si è riscontrato che i manufatti realizzati, non protetti ed esposti alle intemperie, risultavano gravemente danneggiati. In data
04.11.2003 la Direzione dei lavori ha intimato l'immediata ripresa delle lavorazioni, intimazione reiterata il 20.11.2003, il giorno seguente ad un sopralluogo in esito al quale si è constatata la presenza in cantiere di tre operai, intenti però ad eseguire lavorazioni diverse da quelle previste negli elaborati progettuali. In data 25.11.2003 nuovamente la Direzione dei lavori ha riscontrato il fermo ingiustificato delle lavorazioni. Il 02.08.2004 è stato quindi emesso un Ordine di servizio, con il quale, preso atto che i lavori si erano interrotti per decisione unilaterale dell'impresa appaltatrice il 20 ottobre dell'anno precedente, si è intimata la ripresa delle lavorazioni entro il
23.08.2004. La il 24.08.2004 ha comunicato invece alla Controparte_1
Direzione dei lavori di non poter riprendere i lavori, senza addurre alcuna motivazione. Si è giunti così, a seguito di un sopralluogo che ha riscontrato il completo abbandono del cantiere, all'emissione il 02.08.2004 di un nuovo
Ordine di servizio che ha intimato la ripresa delle lavorazioni entro sei giorni ed ha rappresentato che in difetto la stazione appaltante avrebbe attivato il procedimento di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 D.P.R. n.
554/1999, così come poi fece con Determina del responsabile del procedimento il
22.03.2005, dopo che il 21.09.2004 si era constatata la mancata ripresa dei lavori, la ditta appaltatrice aveva disertato la convocazione che era stata disposta per il
29.09.2004 ed aveva proceduto unilateralmente e senza alcun preavviso a smontare totalmente il ponteggio e le opere provvisionali accessorie ai fabbricati B e C.
6. Ora, appare evidente che l'appaltatrice sia incorsa in plurimi e gravi inadempimenti, evidenziati anche dal CTU (v. pagg. 4 – 5 relazione), fermando r.g. n. 6482/2020 8 arbitrariamente tutte le lavorazioni, abbandonando più volte il cantiere e trascurando la messa in sicurezza dello stesso, anche tenuto conto del fatto che ai sensi dell'art. 133 commi 1 e 2 D.P.R. 554/1999 solo il direttore dei lavori o, in casi particolari, il responsabile del procedimento possono sospendere le lavorazioni in corso, mentre non è mai previsto che sia l'impresa appaltatrice legittimata a farlo.
Non solo. E' pacifico, infatti, che la abbia Controparte_1
ingiustificatamente omesso di eseguire i lavori che avrebbe potuto svolgere indipendentemente dall'eventuale adozione di una variante in corso d'opera che non li riguardava e che non ha mai intrapreso: ci si riferisce, come già detto, agli interventi indicati con le lettere A (edificio sito in Piazza Cavour, Via F.A.
Notarianni), D (sistemazione della Piazza Ubaldo Boccia) ed E (ripristino della pavimentazione di Corso Garibaldi).
Deve ancora evidenziarsi che alla ditta appaltatrice è altresì imputabile il mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori, tenuto conto che gli interventi, che non hanno in alcun modo, come detto, interessato i manufatti non oggetto di alcuna contestazione, sono stati eseguiti in un arco temporale di
26 mesi a fronte di una tempistica preventivata di 6 mesi.
7. Ora, a fronte di tali plurimi conclamati inadempimenti, posti a fondamento della delibera della Giunta comunale di risoluzione del contratto e minimamente apprezzati nella sentenza impugnata, il tribunale ha ritenuto di dare rilievo ai fini della pronuncia risolutoria alla tesi sostenuta dalla parte attrice del giudizio circa la necessità dell'adozione di una variante in corso d'opera. Tesi sulla cui fondatezza il CTU si è espresso, peraltro, in termini meramente probabilistici, compulsando le note della Direzione dei lavori e del responsabile del procedimento (“Da quanto riportato nelle note in atti, sembrerebbe fondata la tesi sostenuta dalla ditta appaltatrice, in quanto si riscontra una convergenza di pareri con i direttori dei lavori circa la variazione di alcune opere statiche che riguardavano fondamentalmente i cordoli in c.a. e la copertura dei fabbricati in corso di ristrutturazione”, v. pagg. 3 – 4 relazione), nella riferita impossibilità di verificare quanto effettivamente realizzato dall'appaltatrice, senza procedere ad un compiuto vaglio alla luce della normativa vigente al momento della stipula del contratto.
r.g. n. 6482/2020 9 Occorre infatti rammentare che l'impianto della Legge e delle Pt_2
successive modifiche entrate in vigore antecedentemente al 10.09.2002, data della stipula del contratto di cui si controverte, è caratterizzato da limiti piuttosto stringenti atti a comprimere l'utilizzo dell'istituto della variante in corso d'opera, disciplinato dall'art. 25, rendendo tassative le ipotesi nelle quali si poteva procedere ad una revisione dell'oggetto contrattuale e stabilendo che nel caso in cui l'esercizio dello ius variandi comportava un aumento o una diminuzione dei lavori superiore al quinto dell'importo complessivo dell'appalto, la stazione appaltante doveva procedere alla risoluzione del contratto e all'indizione di una nuova gara. La ratio di tale scelta normativa è quella di evitare l'elusione delle regole sull'evidenza pubblica, esigenza che sarebbe seriamente compromessa se la parti del vincolo fossero lasciate totalmente libere di apportare al progetto tutte le modifiche che ritenessero necessarie o utili alla migliore soddisfazione dei reciproci interessi.
Il già richiamato art. 25 comma 5bis legge n. 109/1994, con riferimento ad una delle ipotesi tassative che legittimano l'adozione della variante e che verrebbe qui in evidenza (lett. d, il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione), prevede che si considerino “errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”.
Ora, nel caso di specie, non solo non è stata compiuta alcuna valutazione in ordine alla riconducibilità a tale previsione normativa delle difformità tra progettazione esecutiva e stato dei luoghi tardivamente denunciate dall'appaltatrice ma non sono state nemmeno indicate nel dettaglio tali difformità, sicché non si comprende come si possa postulare l'indispensabilità dell'adozione della variante in corso d'opera e conseguentemente come la sua mancata adozione da parte della stazione appaltante possa legittimare la risoluzione del contratto di appalto. Occorre al riguardo tener conto del fatto che l'art. 25 legge n. 109/1994 consentiva, e non rendeva obbligatoria, l'adozione della variante in caso di errore od omissione del progetto esecutivo solo nel r.g. n. 6482/2020 10 caso in cui tali errori pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.
Deve peraltro fondatamente dubitarsi del ricorso obbligatorio alla variante in ragione del fatto che, come è emerso dalle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado, in particolare dalla deposizione resa dal responsabile del procedimento geom. , le opere lasciate incomplete dalla CP_4
sono state ultimate dall'appaltatrice ad essa subentrata, la Controparte_1
Restaurando S.r.l., senza l'adozione di alcuna variante.
8. Va dunque esclusa sia stata accertata la ricorrenza delle condizioni per l'adozione della variante in corso d'opera, mentre d'altro canto i plurimi inadempimenti in cui è colpevolmente incorsa la ditta appaltatrice, con particolare riferimento all'abbandono del cantiere, al fermo ingiustificato delle lavorazioni ed all'omesso svolgimento dei lavori indicati alle lettere A, D ed E del capitolato speciale del contratto, risultano gravi e tali da giustificare la risoluzione del contratto, già dichiarata dalla Giunta comunale di con la Pt_1
Delibera n. 112/05.
La domanda della deve essere pertanto respinta. Parte_3
La domanda riconvenzionale spiegata dal oggetto Parte_1
dell'ultimo motivo di appello, deve essere invece dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 52 l. fall., essendo intervenuto nelle more del giudizio di primo grado il fallimento della (dichiarato dal Tribunale di CP_1 Controparte_1
Napoli) e risultando dunque devoluto alla competenza esclusiva del Giudice delegato di quel fallimento l'accertamento di ogni credito nei confronti della società fallita.
9. La totale soccombenza della parte appellata legittima, per entrambi i gradi di giudizio, la condanna di detta parte a rifondere al le spese Parte_1
legali da questo anticipate, liquidate come in dispositivo in applicazione del
DM 55/2014 per il giudizio di primo grado e in applicazione del DM 55/2014 come modif. dal DM 147/2022 per il presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. Rigetta la domanda del CP_3 Controparte_1
r.g. n. 6482/2020 11 2. Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale del Parte_1
[...]
3. Condanna il a rifondere al Controparte_3
le spese di lite da questo anticipate, che liquida in Parte_1
Euro 13.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di primo grado e in Euro 9.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di appello.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 26.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6482/2020 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6482 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del 13.09.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Toni De Simone
APPELLANTE
E in persona del Controparte_1 curatore p.t. Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Armando CP_2
Rossi
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
r.g. n. 6482/2020 1 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1542 del 2020 del Tribunale di Latina pubblicata il 05.08.2020 ed emessa nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 300566 del 2006, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- rigettare ogni avversa pretesa perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che temeraria;
- in via riconvenzionale, condannare l'attrice: a) alla restituzione delle eventuali somme corrisposte dal di per lavori non effettivamente realizzati, con interessi e Pt_1 Pt_1
rivalutazione; b) al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal Parte_1
in ragione dell'inadempimento contrattuale, con interessi e rivalutazione, in base a quanto sarà determinato in corso di causa, e/o secondo l'equo apprezzamento del giudicante;
c) alla corresponsione a favore del della somma di € Parte_1
52.828,80 (o alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa) a titolo di penale per il ritardo prevista dall'art. 7 del contratto d'appalto, con interessi e rivalutazione;
d) al risarcimento danni per lite temeraria nella misura che sarà determinata in corso di causa, e/o equitativamente dal Giudicante.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“- In via preliminare dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto per i motivi indicati in atti;
- Rigettare la domanda attrice così come proposta nei confronti della
[...]
perché inammissibile ed improponibile, nonché perché infondata in Controparte_1
fatto ed in diritto e non provata;
- Confermare la sentenza di primo grado n. 1542/2020 del Tribunale di Latina, dott.
Fava, R.G.
r.g. n. 6482/2020 2 300566/2006, emessa in data 02/08/2020 e pubblicata in data 05/08/2020.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Il ha proposto appello avverso la sentenza n. 1542/2020 Parte_1
del Tribunale di Latina, che, in accoglimento delle domande inizialmente proposte dalla e poi reiterate dal Controparte_1 [...]
aveva dichiarato risolto per inadempimento del Controparte_3
il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 10.09.2002, aveva Pt_1
condannato lo stesso Ente locale a risarcire il danno pari a € 74.726,57 in favore dell'attore ed aveva respinto la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatrice (che aveva legittimato la risoluzione del contratto deliberata dalla Giunta Comunale) e il pagamento della penale per i giorni di ritardo.
Ad avviso del Tribunale: l'istruttoria espletata anche a mezzo CTU dimostrava la presenza di errori nella progettazione che rendevano necessaria l'approvazione di una variante ai sensi dell'allora vigente art. 25 legge n.
109/1994, che dunque il Comune aveva l'obbligo di adottare con le Parte_1
conseguenti modifiche dei prezzi in favore dell'appaltatrice; era dunque illegittima e come tale andava disapplicata la Delibera della Giunta Comunale
n. 112/05 che aveva dichiarato risolto il contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice; il danno subito da quest'ultima andava quantificato sulla base dei condivisibili criteri indicati dal CT di parte attrice, che facevano riferimento ai costi sostenuti per la polizza fideiussoria e ai ricavi, detratti i costi, che l'impresa avrebbe conseguito se avesse ultimato i lavori.
2. L'appellante, nel formulare le conclusioni riportate in epigrafe, ha contestato la sentenza impugnata nelle parti in cui:
I) ha ritenuto tempestiva la riserva, formulata dall'impresa appaltatrice solo in data 02.08.2003, a distanza di dieci mesi dalla consegna dei lavori e r.g. n. 6482/2020 3 allorquando la stessa ditta appaltatrice era in ritardo con i termini di consegna dei lavori appaltati, mentre la riserva va iscritta in contabilità contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo;
II) ha ritenuto necessaria l'adozione della variante, in contrasto con le valutazioni del CTU, secondo il quale gli inconvenienti lamentati dalla ditta appaltatrice non erano riferiti ad opere materiali ma alla presunta errata applicazione di norme e le note richieste del direttore dei lavori circa la variazione di alcune opere statiche che riguardavano i cordoli in cemento armato e la copertura dei fabbricati in corso di ristrutturazione non provavano l'indispensabilità della variante, la cui mancata adozione non ha impedito l'ultimazione dei lavori da parte della ditta appaltatrice subentrata alla L'art. 25 legge n. 109/1994 consente, e Controparte_1
non obbliga, la variante in caso di errore o omissione del progetto esecutivo solo se tale errore pregiudica in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, condizione questa non dimostrata da parte appellata;
III) ha ritenuto obbligatoria l'adozione della variante da parte della stazione appaltante, in contrasto con quanto previsto dall'art. 25 legge n. 109/1994, secondo cui le varianti “possono essere ammesse”, ben potendo l'amministrazione risolvere il contratto e indire una nuova gara, e che, in combinato disposto con l'art. 342 comma 2 legge n. 2248 del 1865, all. F, sancisce il divieto di introdurre varianti come regole generale assoluta;
IV) non ha considerato quale legittima causa di risoluzione del contratto il comportamento dell'appaltatrice, che, come risulta dalle deposizioni testimoniali assunte e dalla CTU, anziché continuare i lavori che avrebbero potuto essere svolti e non sono mai iniziati, ha arbitrariamente fermato tutte le lavorazioni, abbandonato il cantiere più volte, nonché trascurato in alcuni casi la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro;
V) non ha considerato rilevante che i lavori appaltati siano stati ultimati dalla ditta appaltatrice subentrata alla la Restaurando Controparte_1
S.r.l., senza alcuna variante aggiuntiva;
VI) ha proceduto alla quantificazione del danno patito dall'appaltatrice, senza che ne fosse provata l'esistenza e senza che fosse mai stata fornita prova r.g. n. 6482/2020 4 dell'effettivo mancato utile e dell'effettiva mancata immobilizzazione delle risorse, tenuto conto che per le opere eseguite la Controparte_1
aveva già conseguito il pagamento come da essa richiesto e che non è possibile richiedere l'ulteriore pagamento per le opere già pagate facendo riferimento a valori di mercato;
VII) ha respinto la domanda riconvenzionale, pur non sussistendo dubbi in ordine al pregiudizio subito dalla stazione appaltante in conseguenza della condotta inadempiente e negligente dell'appaltatrice, che, secondo quanto accertato dal CTU, non ha portato a termine i lavori, ma ha accumulato ritardi ed ha abbandonato il cantiere. Inoltre, al Pt_1
spetta la penale prevista dall'art. 7 del contratto per i colpevoli e ingiustificati ritardi accumulati da controparte nell'esecuzione delle opere.
In data 02.03.2021 si è tempestivamente costituito il Controparte_3
che ha richiesto il rigetto dell'appello.
[...]
3. I primi cinque motivi di appello, inerenti tutti ai presupposti per l'adozione della pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
Il tribunale ha ritenuto di non scarsa importanza e tale da legittimare la pronuncia risolutoria del contratto l'inadempimento dell'obbligo di adozione di una variante in corso d'opera da parte dell'Ente locale committente in presenza di errori ed omissioni nella progettazione esecutiva, previa disapplicazione della delibera della Giunta comunale che aveva invece dichiarato risolto il contratto per inadempimento della ditta appaltatrice. Nell'effettuare tale valutazione, il Giudice di prime cure ha tuttavia omesso di esaminare i plurimi inadempimenti dedotti dalla stazione appaltante, di vagliare la gravità di questi ultimi e di individuare quale delle due parti abbia dato causa prevalente alla risoluzione del rapporto.
4. Nel contratto di appalto de quo, avente ad oggetto i lavori di realizzazione del programma integrato di recupero del centro storico di stipulato in Pt_1
data 10.09.2002, l'impresa appaltatrice ha dichiarato di conoscere e di accettare le prescrizioni e le indicazioni delle tavole grafiche progettuali, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione (art. 3), si è prevista la facoltà, e non l'obbligo, del r.g. n. 6482/2020 5 di apportare eventuali modifiche o varianti in corso d'opera (art. 4) e si Pt_1
è stabilito che l'appaltatore avrebbe provveduto a redigere una proposta di programma di esecuzione dei lavori che una volta approvata sarebbe dovuta divenire impegnativa per lo stesso appaltatore, il quale avrebbe dovuto rispettare i termini di avanzamento mensile e ogni altra modalità proposta (art. 6), e che le opere appaltate dovevano essere ultimate entro il termine di 480 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna con applicazione in caso di ritardo di una penale di Euro 774,69 al giorno (art. 7).
Risulta ancora per tabulas che l'appaltatrice aveva sottoscritto senza apporre alcuna riserva il verbale di consegna dei lavori in data 24.10.2002 e si era impegnata a consegnare i lavori entro e non oltre il 25.02.2004 (termine successivamente prorogato al 30.11.2004).
Al riguardo, occorre rammentare che il contratto è soggetto ratione temporis all'applicazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994 n.
109 e del Regolamento di attuazione di detta legge, adottato con D.P.R. n. 554 del 21.12.1999, e che l'art. 131 comma 3 di detto D.P.R. stabilisce che “qualora
l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 165” .
Deve anche rilevarsi che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, l'appaltatore è obbligato ad inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza ed alla percezione del fatto dannoso e, con particolare riferimento a fatti produttivi di danno continuativo, quali sarebbero omissioni o difformità tra progettazione esecutiva ed effettivo stato dei luoghi, la riserva deve essere iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato, sicché, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo (v. Cass. n. 28801/2018, conf. Cass. n. 27451/2022, Cass. n. 14522/2024).
Nel caso di specie, si osserva che la ditta appaltatrice ha, come detto, sottoscritto il 24.10.2002 il verbale di consegna dei lavori senza apporvi alcuna r.g. n. 6482/2020 6 riserva, ma ha nel contempo sostenuto di avere riscontrato difformità tra progettazione esecutiva e stato dei luoghi “successivamente alla consegna dei lavori
e al relativo inizio” (pag. 2 atto di citazione), a seguito della preventiva esecuzione di opere di demolizione.
Senonché, come ha correttamente rilevato il CTU, solo in data 02.08.2003, dunque a dieci mesi di distanza dalla consegna dei lavori ed a otto mesi di distanza circa dal loro inizio, ingiustificatamente ritardato, la
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ha per la prima volta denunciato che “subito dopo il concreto inizio dei CP_1
lavori, sono emersi fatti e circostanze, imprevisti ed imprevedibili che hanno determinato la necessità di ricorrere a frequenti variazioni delle originarie previsioni di progetto ed all'adeguamento di numerosi interventi” (cfr. nota, all. 4 all'atto di citazione). Ora, appare evidente, alla luce delle prescrizioni normative e dei principi giurisprudenziali sopra enunciati e coerentemente con quanto rilevato dal CTU (“bisogna riconoscere che le difformità rilevate dalla ditta
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sembrerebbero essere state riscontrate a lavori iniziati, a seguito della Controparte_1
esecuzione di preventive opere di demolizione, anche se non si comprende come mai siano state esplicitate così tardivamente”, pag. 4 relazione), la tardività di detta contestazione, che avrebbe dovuto essere formulata al più tardi al momento dell'esecuzione delle opere di demolizione, quando l'insorgenza del fatto lesivo era percepibile con l'ordinaria diligenza.
5. Alla data del 02.08.2003 la ditta appaltatrice risultava tuttavia in ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori da essa stessa stabilito ed impossibilitata a consegnare le opere nei tempi previsti. Solo in data 04.02.2003, ad oltre tre mesi di distanza dalla consegna dei lavori e dopo aver subito richiami scritti dalla Direzione dei lavori, la ha dato inizio ad alcuna delle Controparte_1
lavorazioni del fabbricato C, mentre il 19.02.2003 ha dato avvio ad alcuna delle lavorazioni del fabbricato B, omettendo del tutto di intraprendere i lavori classificati con le lettere A, D ed E.
Come è stato documentalmente provato dall'odierna parte appellante, in più occasioni la Direzione dei Lavori ha impartito alla ditta appaltatrice richiami scritti e ordini di servizio che sono rimasti inevasi, ad esempio in ordine al mancato rispetto delle più elementari norme di sicurezza, degli elaborati di progetto e delle indicazioni impartite, alla mancata protezione delle lavorazioni r.g. n. 6482/2020 7 eseguite dagli agenti atmosferici, alla presenza sporadica in cantiere della
Direzione tecnica dell'impresa, al mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori.
La medesima produzione documentale dimostra altresì il fermo ingiustificato e non concordato dei lavori (nel lasso di tempo compreso tra il
24.10.2002 e il 22.10.2003 la Direzione dei Lavori ha conteggiato 101 giorni di fermo ingiustificato dei lavori) e l'interruzione arbitraria delle lavorazioni alla data del 20.10.2003, quando si è riscontrato che i manufatti realizzati, non protetti ed esposti alle intemperie, risultavano gravemente danneggiati. In data
04.11.2003 la Direzione dei lavori ha intimato l'immediata ripresa delle lavorazioni, intimazione reiterata il 20.11.2003, il giorno seguente ad un sopralluogo in esito al quale si è constatata la presenza in cantiere di tre operai, intenti però ad eseguire lavorazioni diverse da quelle previste negli elaborati progettuali. In data 25.11.2003 nuovamente la Direzione dei lavori ha riscontrato il fermo ingiustificato delle lavorazioni. Il 02.08.2004 è stato quindi emesso un Ordine di servizio, con il quale, preso atto che i lavori si erano interrotti per decisione unilaterale dell'impresa appaltatrice il 20 ottobre dell'anno precedente, si è intimata la ripresa delle lavorazioni entro il
23.08.2004. La il 24.08.2004 ha comunicato invece alla Controparte_1
Direzione dei lavori di non poter riprendere i lavori, senza addurre alcuna motivazione. Si è giunti così, a seguito di un sopralluogo che ha riscontrato il completo abbandono del cantiere, all'emissione il 02.08.2004 di un nuovo
Ordine di servizio che ha intimato la ripresa delle lavorazioni entro sei giorni ed ha rappresentato che in difetto la stazione appaltante avrebbe attivato il procedimento di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 D.P.R. n.
554/1999, così come poi fece con Determina del responsabile del procedimento il
22.03.2005, dopo che il 21.09.2004 si era constatata la mancata ripresa dei lavori, la ditta appaltatrice aveva disertato la convocazione che era stata disposta per il
29.09.2004 ed aveva proceduto unilateralmente e senza alcun preavviso a smontare totalmente il ponteggio e le opere provvisionali accessorie ai fabbricati B e C.
6. Ora, appare evidente che l'appaltatrice sia incorsa in plurimi e gravi inadempimenti, evidenziati anche dal CTU (v. pagg. 4 – 5 relazione), fermando r.g. n. 6482/2020 8 arbitrariamente tutte le lavorazioni, abbandonando più volte il cantiere e trascurando la messa in sicurezza dello stesso, anche tenuto conto del fatto che ai sensi dell'art. 133 commi 1 e 2 D.P.R. 554/1999 solo il direttore dei lavori o, in casi particolari, il responsabile del procedimento possono sospendere le lavorazioni in corso, mentre non è mai previsto che sia l'impresa appaltatrice legittimata a farlo.
Non solo. E' pacifico, infatti, che la abbia Controparte_1
ingiustificatamente omesso di eseguire i lavori che avrebbe potuto svolgere indipendentemente dall'eventuale adozione di una variante in corso d'opera che non li riguardava e che non ha mai intrapreso: ci si riferisce, come già detto, agli interventi indicati con le lettere A (edificio sito in Piazza Cavour, Via F.A.
Notarianni), D (sistemazione della Piazza Ubaldo Boccia) ed E (ripristino della pavimentazione di Corso Garibaldi).
Deve ancora evidenziarsi che alla ditta appaltatrice è altresì imputabile il mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori, tenuto conto che gli interventi, che non hanno in alcun modo, come detto, interessato i manufatti non oggetto di alcuna contestazione, sono stati eseguiti in un arco temporale di
26 mesi a fronte di una tempistica preventivata di 6 mesi.
7. Ora, a fronte di tali plurimi conclamati inadempimenti, posti a fondamento della delibera della Giunta comunale di risoluzione del contratto e minimamente apprezzati nella sentenza impugnata, il tribunale ha ritenuto di dare rilievo ai fini della pronuncia risolutoria alla tesi sostenuta dalla parte attrice del giudizio circa la necessità dell'adozione di una variante in corso d'opera. Tesi sulla cui fondatezza il CTU si è espresso, peraltro, in termini meramente probabilistici, compulsando le note della Direzione dei lavori e del responsabile del procedimento (“Da quanto riportato nelle note in atti, sembrerebbe fondata la tesi sostenuta dalla ditta appaltatrice, in quanto si riscontra una convergenza di pareri con i direttori dei lavori circa la variazione di alcune opere statiche che riguardavano fondamentalmente i cordoli in c.a. e la copertura dei fabbricati in corso di ristrutturazione”, v. pagg. 3 – 4 relazione), nella riferita impossibilità di verificare quanto effettivamente realizzato dall'appaltatrice, senza procedere ad un compiuto vaglio alla luce della normativa vigente al momento della stipula del contratto.
r.g. n. 6482/2020 9 Occorre infatti rammentare che l'impianto della Legge e delle Pt_2
successive modifiche entrate in vigore antecedentemente al 10.09.2002, data della stipula del contratto di cui si controverte, è caratterizzato da limiti piuttosto stringenti atti a comprimere l'utilizzo dell'istituto della variante in corso d'opera, disciplinato dall'art. 25, rendendo tassative le ipotesi nelle quali si poteva procedere ad una revisione dell'oggetto contrattuale e stabilendo che nel caso in cui l'esercizio dello ius variandi comportava un aumento o una diminuzione dei lavori superiore al quinto dell'importo complessivo dell'appalto, la stazione appaltante doveva procedere alla risoluzione del contratto e all'indizione di una nuova gara. La ratio di tale scelta normativa è quella di evitare l'elusione delle regole sull'evidenza pubblica, esigenza che sarebbe seriamente compromessa se la parti del vincolo fossero lasciate totalmente libere di apportare al progetto tutte le modifiche che ritenessero necessarie o utili alla migliore soddisfazione dei reciproci interessi.
Il già richiamato art. 25 comma 5bis legge n. 109/1994, con riferimento ad una delle ipotesi tassative che legittimano l'adozione della variante e che verrebbe qui in evidenza (lett. d, il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione), prevede che si considerino “errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”.
Ora, nel caso di specie, non solo non è stata compiuta alcuna valutazione in ordine alla riconducibilità a tale previsione normativa delle difformità tra progettazione esecutiva e stato dei luoghi tardivamente denunciate dall'appaltatrice ma non sono state nemmeno indicate nel dettaglio tali difformità, sicché non si comprende come si possa postulare l'indispensabilità dell'adozione della variante in corso d'opera e conseguentemente come la sua mancata adozione da parte della stazione appaltante possa legittimare la risoluzione del contratto di appalto. Occorre al riguardo tener conto del fatto che l'art. 25 legge n. 109/1994 consentiva, e non rendeva obbligatoria, l'adozione della variante in caso di errore od omissione del progetto esecutivo solo nel r.g. n. 6482/2020 10 caso in cui tali errori pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.
Deve peraltro fondatamente dubitarsi del ricorso obbligatorio alla variante in ragione del fatto che, come è emerso dalle prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado, in particolare dalla deposizione resa dal responsabile del procedimento geom. , le opere lasciate incomplete dalla CP_4
sono state ultimate dall'appaltatrice ad essa subentrata, la Controparte_1
Restaurando S.r.l., senza l'adozione di alcuna variante.
8. Va dunque esclusa sia stata accertata la ricorrenza delle condizioni per l'adozione della variante in corso d'opera, mentre d'altro canto i plurimi inadempimenti in cui è colpevolmente incorsa la ditta appaltatrice, con particolare riferimento all'abbandono del cantiere, al fermo ingiustificato delle lavorazioni ed all'omesso svolgimento dei lavori indicati alle lettere A, D ed E del capitolato speciale del contratto, risultano gravi e tali da giustificare la risoluzione del contratto, già dichiarata dalla Giunta comunale di con la Pt_1
Delibera n. 112/05.
La domanda della deve essere pertanto respinta. Parte_3
La domanda riconvenzionale spiegata dal oggetto Parte_1
dell'ultimo motivo di appello, deve essere invece dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 52 l. fall., essendo intervenuto nelle more del giudizio di primo grado il fallimento della (dichiarato dal Tribunale di CP_1 Controparte_1
Napoli) e risultando dunque devoluto alla competenza esclusiva del Giudice delegato di quel fallimento l'accertamento di ogni credito nei confronti della società fallita.
9. La totale soccombenza della parte appellata legittima, per entrambi i gradi di giudizio, la condanna di detta parte a rifondere al le spese Parte_1
legali da questo anticipate, liquidate come in dispositivo in applicazione del
DM 55/2014 per il giudizio di primo grado e in applicazione del DM 55/2014 come modif. dal DM 147/2022 per il presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. Rigetta la domanda del CP_3 Controparte_1
r.g. n. 6482/2020 11 2. Dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale del Parte_1
[...]
3. Condanna il a rifondere al Controparte_3
le spese di lite da questo anticipate, che liquida in Parte_1
Euro 13.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di primo grado e in Euro 9.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di appello.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 26.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6482/2020 12