Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 4426
CASS
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. per insufficienza della motivazione

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto la Corte di Appello ha ritenuto, con motivazione esaustiva e non illogica, che l'omessa osservanza dei protocolli metodologici abbia inciso sulla piena attendibilità degli esiti dell'analisi genetica in un contesto indiziario in cui il dato valorizzato costituisce l'unica emergenza che colloca l'indagato sulla scena del crimine. La Corte ha evidenziato la mancanza di integrità della catena di custodia del reperto e l'assenza di informazioni dettagliate sulle fasi di analisi, rendendo non verificabile il risultato ultimo. Il ricorso non si è confrontato con la valutazione complessiva della sentenza impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 4426
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4426
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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