CASS
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 4426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4426 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza avverso la sentenza emessa in data 05/03/2025 dalla Corte di Appello di Potenza, nel procedimento a carico di: IE AR, nato a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dall'avv. Francesco Santangelo - di fiducia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
sentita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, AR Patarnello, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
udito il difensore avv. Claudio Caira in sostituzione dell'avv. Francesco Santangelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria depositata in data 08/11/2025 dall'avv. sostituito;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4426 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 14/11/2025 vista la memoria difensiva di replica aa firma avv. Francesco Santangelo datata 08/11/2025 con la quale si chiede il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 05/03/2025 la Corte di Appello di Potenza, in riforma della sentenza emessa in data 16/09/2019 dal Tribunale di Potenza, ha assolto l'imputato AR SE per non avere commesso il fatto, in relazione ai reati di rapina e lesioni aggravate commessi in Venosa il 03/02/2014 ai danni della Banca popolare di Bari (artt. 110, 112, 628, commi 1 e 3 n. 1, 3 n. 3 bis, 582, 585, 61 n. 2 cod. pen.) in concorso, con volto travisato e mediante minacce verso i presenti e violenza verso due dipendenti, impossessandosi della somma di euro 430.42, di quindici effetti cambiari del valore di euro 33.000,00 e di valori bollari per euro 5,60. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Sostituto Procuratore generale della Corte di Appello di Potenza, deducendo con un unico motivo la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. per insufficienza della motivazione nella parte in cui non spiega l'incidenza, in concreto, delle ritenute violazioni delle regole dei Protocolli internazionali sull'affidabilità della prova scientifica acquisita nel corso delle investigazioni (pp. da 22 a 27 sentenza), citando la sentenza della Corte di cassazione sez. VI n. 15140 del 24/02/2022, dep. 19/04/2022, Rv. 283144-01. Nel dettaglio, il ricorrente, nel richiamare dati istruttori incontestati, evidenziava quanto segue: la rapina era stata commessa da due soggetti con volto travisato da calzamaglia, mentre uno dei due indossava anche un ER di lana (come confermato dal teste IS e dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza in atti); dopo undici giorni dalla commissione della rapina era stato ritrovato un cappellino scuro marca Bauer incastrato dietro il monitor del computer della cassiera MA AR, la quale era stata minacciata e strattonata da uno dei rapinatori, che aveva scavalcato il banco della sua postazione (in effetti la dipendente MA era rientrata dopo undici giorni di convalescenza conseguente all'aggressione subita); il reperto costituito dal ER di lana veniva trasmesso al R.i.s. di Roma, che (con nota in data 07/05/2014) evidenziava il rilevamento di n. 3 tracce biologiche, da una delle quali veniva estratto un profilo genetico maschile (con RMP molto basso ossia) con elevatissimo potere identificativo (tale che soltanto un gemello omozigote avrebbe potuto rivelare identico profilo genetico); i risultati venivano inseriti nella banca dati dei carabinieri;
dopo alcuni mesi perveniva al R.i.s. di Roma un tampone salivare effettuato a SE per altro procedimento;
inseriti gli esiti dell'estrazione del profilo genetico di detto tampone nella banca dati, risultava un "match" positivo con il profilo genetico estratto dal ER (v. relazione del 28/12/2015, citata nella sentenza a p. 19 ed acquisita agli atti ex art. 512 cod. proc. pen.) che attestava la piena corrispondenza tra il profilo genetico estratto dal ER e quello dei due tamponi. Premessi tali dati, il ricorrente rileva che la sentenza, in merito all'assunzione della prova scientifica, ha ravvisato la violazione di regole prescritte dai Protocolli internazionali in materia di estrazione del DNA e segnatamente: violazione delle regole a presidio della non 2 contaminazione dei reperti, considerato che il ER di lana era rimasto undici giorni abbandonato nella postazione della dipendente, prima di essere sequestrato e repertato;
la mancata esposizioni in separati rapporti delle modalità di conservazione e campionamento;
la mancata allegazione di relazioni analitiche sulle fasi di estrazione, quantificazione, amplificazione e tipizzazione del DNA (p. 3 ricorso). L'imputato SE, dunque, come spiegato dal ricorrente, veniva assolto dalla Corte di appello di Potenza, ritenendo che l'accertata compatibilità tra il suo profilo genetico con quello estratto dalle (tre) tracce biologiche rinvenute sul ER non potesse assurgere a valore di prova a causa delle rilevate violazioni alle regole prescritte dai Protocolli internazionali, attribuendo così a detta compatibilità soltanto il valore di mero dato processuale, sprovvisto di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo con la conferma di altri elementi probatori (cita Cass. sez. 2, n. 27813, del 20/06/2024), che, comunque, la Corte territoriale non aveva rinvenuto, stanti gli esiti negativi degli accertamenti sulla localizzazione telefonica, dei rilievi dattiloscopici e del riconoscimento fotografico da parte dell'unico testimone (la guardia giurata IS). 2.1. Premesso ciò, il ricorrente ha evidenziato come occorra dimostrare pure se e quale incidenza concreta sull'affidabilità della prova scientifica abbiano avuto le presunte violazioni, censurando, su tale aspetto, la lacunosità e l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, e segnalando che: la relazione dei R.i.s. di Roma del 07/05/2014, acquisita agli atti ex art. 512 cod. proc. pen. (per gravi motivi di salute del firmatario Lgt. D'Errico), descrive la metodologia utilizzata, riportando tutte le fasi dell'analisi; il teste M.Ilo De ME ha spiegato (ud. 05/06/2024) che gli elettroferogrammi erano a disposizione delle parti e che il profilo genetico deve essere ripetuto solo se è misto (mentre nel caso di specie è unico ossia riferibile ad un solo soggetto); le perplessità dimostrate in sede di decisione, sfociate nell'assoluzione dell'imputato, avrebbero dovuto sollecitare il potere integrativo ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., chiedendo al R.i.s. di Roma la trasmissione di ogni elemento afferente al reperto;
in assenza dell'esercizio di tale potere integrativo, la motivazione in ordine all'incidenza in concreto delle asserite violazioni delle regole protocollari sull'affidabilità della prova scientifica si palesa lacunosa a fronte di dati pregnanti, come la riferibilità delle tre tracce rinvenute sul ER ad un unico profilo genetico maschile (poi risultato quello dell'imputato SE e con un RMP talmente basso che soltanto l'eventuale gemello omozigote avrebbe potuto presentarne uno identico) ed il fatto che ben due tamponi salivari cui il SE si era sottoposto facevano emergere la compatibilità del profilo genetico di origine salivare con quello delle tre tracce biologiche rinvenute sul ER. E dunque, conclude il ricorrente, ove si giungesse invece a verificare che la metodologia utilizzata non abbia in concreto inciso sull'affidabilità dell'estrazione del profilo genetico, la compatibilità accertata tra i profili genetici assumerebbe il valore di prova piena e, nel caso di specie, dimostrerebbe che il ER rinvenuto in banca era indossato dall'imputato il giorno del delitto (cita Sez. 2, Sentenza n. 38184 del 06/07/2022 Ud. dep. 11/10/2022 - Rv. 283904 - 03). 3 Parimenti, quanto alle questioni inerenti alla violazione della catena di custodia, premesso che il ER era stato rinvenuto dietro al monitor della postazione della cassiera MA dopo che la stessa era tornata dalla convalescenza di undici giorni e che certamente uno dei due rapinatori indossava un ER (v. teste IS e filmati delle telecamere di videosorveglianza), il ricorrente lamenta l'omessa ed erronea motivazione della sentenza circa le ragioni per cui in concreto dovrebbe ritenersi sottoposto ad elevato potere di contaminazione, il reperto costituito dal ER riferibile senza dubbio ad uno dei due rapinatori e rimasto per 11 giorni a ridosso del monitor di una cassa;
in particolare, il ricorrente censura come generica ed erronea la motivazione della sentenza, laddove si afferma che "trattandosi di una banca, era ragionevole immaginare che la stessa fosse praticata da un numero rilevante di persone (p. 23 sentenza) e laddove afferma che sarebbe "ragionevole immaginare che lo stesso fu certamente toccato almeno dalla MA" (ibidem); su tale ultimo punto, invero, ribadisce il ricorrente, sul cappellino furono trovate soltanto tracce di profilo genetico maschile, una delle quali con il predetto elevato potere identificativo nei confronti dell'imputato SE (il ricorrente richiama il precedente sopra citato della sez. VI in relazione alla mancata adozioni di cautele - apprensione di reperti appresi senza guanti sterili - che non aveva in concreto inciso sulla genuinità dell'acquisizione). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La giurisprudenza di legittimità con indirizzo largamente maggioritario ritiene che, in tema di indagini genetiche, l'analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di "compatibilità" del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori (Sez. 2, n. 27813 del 20/06/2024, Ndreca, Rv. 286745-01; Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904-04; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264863- 01). Come chiarito dalle richiamate pronunce, nel processo penale, infatti, possono trovare ingresso solo esperienze scientifiche verificate secondo canoni metodologici generalmente condivisi dalla comunità scientifica di riferimento di talché l'utilizzabilità dei risultati della prova scientifica comporta in maniera imprescindibile il rispetto delle regole che presidiano l'acquisizione e la formazione all'interno del processo. 2.1. Con specifico riguardo alle indagini genetiche relative al DNA, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, le stesse presentano natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 48349 del 30/06/2004, Rizzetto, Rv. 231182-01; Sez. 2, n. 8434 del 4 f 05/02/2013, Mariller, Rv. 255257-01); tuttavia, perché possa riconoscersi siffatta valenza è necessario che la custodia del reperto contenente il materiale genetico e la successiva estrazione e comparazione avvengano in conformità alle regole esperienziali codificate e sulla base di premesse fattuali non controverse. Come rimarcato da Sez. 5, n. 36080/2015, cit., l'affidabilità giuridica dei risultati dell'indagine genetica dipende dalla correttezza del procedimento seguìto, le cui regole sono consacrate nei protocolli, che "cristallizzando i risultati di collaudate conoscenze, maturate in esito a ripetute sperimentazioni e significativi riscontri statistici di dati esperienziali" compendiano gli standard di affidabilità delle risultanze dell'analisi, in ipotesi sia di identità dia di mera compatibilità con un determinato profilo genetico. 2.2. Secondo un diverso orientamento, in tema di indagini genetiche, l'eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e prelievo del DNA, che determinerebbe eventualmente la sua svalutazione indiziaria, non comporta l'inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l'esito dell'esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità (Sez. 6, n. 15140 del 24/02/2022, Neagu, Rv. 283144-01; Sez. 5, n. 21853 del 27/02/2024 Maier, non mass.). Tale orientamento, tuttavia, non convince, considerando che l'inosservanza di basilari regole cautelari nella repertazione dei campioni, conformi a quelle asseverate scientificamente a garanzia della genuinità della traccia, costituisce un vulnus alla procedura complessa di formazione della prova, che incide sull'efficacia rappresentativa della stessa, specialmente nel caso in cui essa costituisca l'unica fonte a supporto del quadro probatorio. Ebbene, nella pronuncia richiamata dal P.G. ricorrente (la sopra citata sez. 6, n. 15140 del 24/02/2022, Rv. 283144, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva attribuito all'imputato l'utilizzo del guanto da cui era stato estratto il DNA, pur se il prelievo non era avvenuto con guanti sterili, stante la mancanza sul supporto di tracce riferibili a soggetti diversi), il quadro probatorio è diverso e di per sé ampiamente sufficiente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato: si perviene all'accertamento della ricostruzione delle varie fasi di rinvenimento, prelievo ed esame del reperto (anche con escussione dei vari testi che hanno seguito tali fasi) — acquisito nell'immediatezza sul luogo del delitto su indicazione della stessa parte offesa - in modo tale da potere affermare che l'imputato indossava il guanto repertato, era presente sul luogo della rapina e le successive "manipolazioni" del reperto non hanno sicuramente determinato un'alterazione dello stesso, non essendovi stata alcuna contaminazione con tracce di DNA di soggetti diversi;
a ciò si aggiungono altri significativi elementi probatori relativi, in particolare, all'accertamento sull'utenza cellulare ed al suo impiego da parte dell'imputato. 2.3. Diversamente, nel caso di specie, a fronte degli specifici rilievi del P.G. ricorrente, va detto che la Corte di Appello ha ritenuto, con motivazione esaustiva e non illogica, che l'omessa osservanza dei protocolli metodologici abbia inciso sulla piena attendibilità degli esiti dell'analisi 5 Il Consigliere estensore genetica in un contesto indiziario in cui il dato valorizzato costituisce l'unica emergenza che colloca l'indagato sulla scena del crimine. Ed invero, nessun riscontro è ricavabile dai tabulati telefonici, nessun riconoscimento fotografico è stato effettuato (il teste IS, che aveva affermato di avere visto in faccia i rapinatori, non li riconosceva in sede di ricognizione fotografica), nessuna delle impronte papillari rilevate sul bancone della cassa attinto dai due rapinatori (non muniti di guanti) è stata associabile all'imputato o al complice, giudicato separatamente con sentenza assolutoria (pp. 26-27 sentenza). Il ricorso, non confrontandosi con la valutazione complessiva contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, rispettosa dei principi sopra richiamati, finisce per essere generico e aspecifico. Anzitutto, la Corte territoriale ha dato atto della mancanza di integrità della catena di custodia del ER in questione, che non è stato tempestivamente individuato e sequestrato al momento del primo accesso della polizia giudiziaria sul luogo della rapina, bensì undici giorni dopo in occasione di successivo sopralluogo, su segnalazione della dipendente MA, per di più con modalità non chiare e conseguente inosservanza, nella fase dell'acquisizione della traccia biologica, dei protocolli di settore, funzionali ad assicurare la genuinità della stessa, eliminando il rischio di inconsapevoli contaminazioni o di degradazione e alterazione per fattori ambientali (p. 17 sentenza impugnata: "La testimone ha inizialmente affermato di non ricordare assolutamente di avere rinvenuto un cappellino dietro il monitor della sua postazione... infine ha ammesso di aver trovato un cappellino, ma di non ricordare di averlo consegnato ai carabinieri... non ha saputo aggiungere ulteriori elementi relativi alle modalità di rinvenimento dell'oggetto"); nessun elemento è stato poi ricavabile in ordine alle successive modalità di conservazione e campionamento del reperto dalle relazioni del RIS acquisite, né l'esame del teste De ME ha potuto colmare la lacuna (p. 23 sentenza). Anche con riferimento alle successive fasi delle analisi e dell'interpretazione dei dati, all'esito dell'esame delle consulenze tecniche del Ris di Roma — e audizione del teste De ME - e della relazione tecnica della difesa redatta dalla dottoressa Nutini, la Corte di merito rileva che non sono disponibili informazioni dettagliate, tali da comportare un vulnus alla procedura complessa di formazione della prova e rendere non verificabile il risultato ultimo dell'analisi ("l'estrazione, quantificazione amplificazione e tipizzazione del DNA non sono state corredate dai rapporti analitici strumentali e non è stata indicata la quantità di DNA estratto dai campioni. Non risultano inoltre elettroferogrammi completi di altezza di picchi all'etica e sise", p. 24 sentenza). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
sentita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, AR Patarnello, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
udito il difensore avv. Claudio Caira in sostituzione dell'avv. Francesco Santangelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria depositata in data 08/11/2025 dall'avv. sostituito;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4426 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 14/11/2025 vista la memoria difensiva di replica aa firma avv. Francesco Santangelo datata 08/11/2025 con la quale si chiede il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 05/03/2025 la Corte di Appello di Potenza, in riforma della sentenza emessa in data 16/09/2019 dal Tribunale di Potenza, ha assolto l'imputato AR SE per non avere commesso il fatto, in relazione ai reati di rapina e lesioni aggravate commessi in Venosa il 03/02/2014 ai danni della Banca popolare di Bari (artt. 110, 112, 628, commi 1 e 3 n. 1, 3 n. 3 bis, 582, 585, 61 n. 2 cod. pen.) in concorso, con volto travisato e mediante minacce verso i presenti e violenza verso due dipendenti, impossessandosi della somma di euro 430.42, di quindici effetti cambiari del valore di euro 33.000,00 e di valori bollari per euro 5,60. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Sostituto Procuratore generale della Corte di Appello di Potenza, deducendo con un unico motivo la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. per insufficienza della motivazione nella parte in cui non spiega l'incidenza, in concreto, delle ritenute violazioni delle regole dei Protocolli internazionali sull'affidabilità della prova scientifica acquisita nel corso delle investigazioni (pp. da 22 a 27 sentenza), citando la sentenza della Corte di cassazione sez. VI n. 15140 del 24/02/2022, dep. 19/04/2022, Rv. 283144-01. Nel dettaglio, il ricorrente, nel richiamare dati istruttori incontestati, evidenziava quanto segue: la rapina era stata commessa da due soggetti con volto travisato da calzamaglia, mentre uno dei due indossava anche un ER di lana (come confermato dal teste IS e dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza in atti); dopo undici giorni dalla commissione della rapina era stato ritrovato un cappellino scuro marca Bauer incastrato dietro il monitor del computer della cassiera MA AR, la quale era stata minacciata e strattonata da uno dei rapinatori, che aveva scavalcato il banco della sua postazione (in effetti la dipendente MA era rientrata dopo undici giorni di convalescenza conseguente all'aggressione subita); il reperto costituito dal ER di lana veniva trasmesso al R.i.s. di Roma, che (con nota in data 07/05/2014) evidenziava il rilevamento di n. 3 tracce biologiche, da una delle quali veniva estratto un profilo genetico maschile (con RMP molto basso ossia) con elevatissimo potere identificativo (tale che soltanto un gemello omozigote avrebbe potuto rivelare identico profilo genetico); i risultati venivano inseriti nella banca dati dei carabinieri;
dopo alcuni mesi perveniva al R.i.s. di Roma un tampone salivare effettuato a SE per altro procedimento;
inseriti gli esiti dell'estrazione del profilo genetico di detto tampone nella banca dati, risultava un "match" positivo con il profilo genetico estratto dal ER (v. relazione del 28/12/2015, citata nella sentenza a p. 19 ed acquisita agli atti ex art. 512 cod. proc. pen.) che attestava la piena corrispondenza tra il profilo genetico estratto dal ER e quello dei due tamponi. Premessi tali dati, il ricorrente rileva che la sentenza, in merito all'assunzione della prova scientifica, ha ravvisato la violazione di regole prescritte dai Protocolli internazionali in materia di estrazione del DNA e segnatamente: violazione delle regole a presidio della non 2 contaminazione dei reperti, considerato che il ER di lana era rimasto undici giorni abbandonato nella postazione della dipendente, prima di essere sequestrato e repertato;
la mancata esposizioni in separati rapporti delle modalità di conservazione e campionamento;
la mancata allegazione di relazioni analitiche sulle fasi di estrazione, quantificazione, amplificazione e tipizzazione del DNA (p. 3 ricorso). L'imputato SE, dunque, come spiegato dal ricorrente, veniva assolto dalla Corte di appello di Potenza, ritenendo che l'accertata compatibilità tra il suo profilo genetico con quello estratto dalle (tre) tracce biologiche rinvenute sul ER non potesse assurgere a valore di prova a causa delle rilevate violazioni alle regole prescritte dai Protocolli internazionali, attribuendo così a detta compatibilità soltanto il valore di mero dato processuale, sprovvisto di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo con la conferma di altri elementi probatori (cita Cass. sez. 2, n. 27813, del 20/06/2024), che, comunque, la Corte territoriale non aveva rinvenuto, stanti gli esiti negativi degli accertamenti sulla localizzazione telefonica, dei rilievi dattiloscopici e del riconoscimento fotografico da parte dell'unico testimone (la guardia giurata IS). 2.1. Premesso ciò, il ricorrente ha evidenziato come occorra dimostrare pure se e quale incidenza concreta sull'affidabilità della prova scientifica abbiano avuto le presunte violazioni, censurando, su tale aspetto, la lacunosità e l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, e segnalando che: la relazione dei R.i.s. di Roma del 07/05/2014, acquisita agli atti ex art. 512 cod. proc. pen. (per gravi motivi di salute del firmatario Lgt. D'Errico), descrive la metodologia utilizzata, riportando tutte le fasi dell'analisi; il teste M.Ilo De ME ha spiegato (ud. 05/06/2024) che gli elettroferogrammi erano a disposizione delle parti e che il profilo genetico deve essere ripetuto solo se è misto (mentre nel caso di specie è unico ossia riferibile ad un solo soggetto); le perplessità dimostrate in sede di decisione, sfociate nell'assoluzione dell'imputato, avrebbero dovuto sollecitare il potere integrativo ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., chiedendo al R.i.s. di Roma la trasmissione di ogni elemento afferente al reperto;
in assenza dell'esercizio di tale potere integrativo, la motivazione in ordine all'incidenza in concreto delle asserite violazioni delle regole protocollari sull'affidabilità della prova scientifica si palesa lacunosa a fronte di dati pregnanti, come la riferibilità delle tre tracce rinvenute sul ER ad un unico profilo genetico maschile (poi risultato quello dell'imputato SE e con un RMP talmente basso che soltanto l'eventuale gemello omozigote avrebbe potuto presentarne uno identico) ed il fatto che ben due tamponi salivari cui il SE si era sottoposto facevano emergere la compatibilità del profilo genetico di origine salivare con quello delle tre tracce biologiche rinvenute sul ER. E dunque, conclude il ricorrente, ove si giungesse invece a verificare che la metodologia utilizzata non abbia in concreto inciso sull'affidabilità dell'estrazione del profilo genetico, la compatibilità accertata tra i profili genetici assumerebbe il valore di prova piena e, nel caso di specie, dimostrerebbe che il ER rinvenuto in banca era indossato dall'imputato il giorno del delitto (cita Sez. 2, Sentenza n. 38184 del 06/07/2022 Ud. dep. 11/10/2022 - Rv. 283904 - 03). 3 Parimenti, quanto alle questioni inerenti alla violazione della catena di custodia, premesso che il ER era stato rinvenuto dietro al monitor della postazione della cassiera MA dopo che la stessa era tornata dalla convalescenza di undici giorni e che certamente uno dei due rapinatori indossava un ER (v. teste IS e filmati delle telecamere di videosorveglianza), il ricorrente lamenta l'omessa ed erronea motivazione della sentenza circa le ragioni per cui in concreto dovrebbe ritenersi sottoposto ad elevato potere di contaminazione, il reperto costituito dal ER riferibile senza dubbio ad uno dei due rapinatori e rimasto per 11 giorni a ridosso del monitor di una cassa;
in particolare, il ricorrente censura come generica ed erronea la motivazione della sentenza, laddove si afferma che "trattandosi di una banca, era ragionevole immaginare che la stessa fosse praticata da un numero rilevante di persone (p. 23 sentenza) e laddove afferma che sarebbe "ragionevole immaginare che lo stesso fu certamente toccato almeno dalla MA" (ibidem); su tale ultimo punto, invero, ribadisce il ricorrente, sul cappellino furono trovate soltanto tracce di profilo genetico maschile, una delle quali con il predetto elevato potere identificativo nei confronti dell'imputato SE (il ricorrente richiama il precedente sopra citato della sez. VI in relazione alla mancata adozioni di cautele - apprensione di reperti appresi senza guanti sterili - che non aveva in concreto inciso sulla genuinità dell'acquisizione). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La giurisprudenza di legittimità con indirizzo largamente maggioritario ritiene che, in tema di indagini genetiche, l'analisi comparativa del DNA svolta in violazione delle regole procedurali prescritte dai Protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esaminare, nonché di ripetizione delle analisi, comporta che gli esiti di "compatibilità" del profilo genetico comparato non abbiano il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostrativa e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi probatori (Sez. 2, n. 27813 del 20/06/2024, Ndreca, Rv. 286745-01; Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904-04; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264863- 01). Come chiarito dalle richiamate pronunce, nel processo penale, infatti, possono trovare ingresso solo esperienze scientifiche verificate secondo canoni metodologici generalmente condivisi dalla comunità scientifica di riferimento di talché l'utilizzabilità dei risultati della prova scientifica comporta in maniera imprescindibile il rispetto delle regole che presidiano l'acquisizione e la formazione all'interno del processo. 2.1. Con specifico riguardo alle indagini genetiche relative al DNA, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, le stesse presentano natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 48349 del 30/06/2004, Rizzetto, Rv. 231182-01; Sez. 2, n. 8434 del 4 f 05/02/2013, Mariller, Rv. 255257-01); tuttavia, perché possa riconoscersi siffatta valenza è necessario che la custodia del reperto contenente il materiale genetico e la successiva estrazione e comparazione avvengano in conformità alle regole esperienziali codificate e sulla base di premesse fattuali non controverse. Come rimarcato da Sez. 5, n. 36080/2015, cit., l'affidabilità giuridica dei risultati dell'indagine genetica dipende dalla correttezza del procedimento seguìto, le cui regole sono consacrate nei protocolli, che "cristallizzando i risultati di collaudate conoscenze, maturate in esito a ripetute sperimentazioni e significativi riscontri statistici di dati esperienziali" compendiano gli standard di affidabilità delle risultanze dell'analisi, in ipotesi sia di identità dia di mera compatibilità con un determinato profilo genetico. 2.2. Secondo un diverso orientamento, in tema di indagini genetiche, l'eccepita inosservanza delle regole procedurali prescritte dai protocolli scientifici internazionali in materia di repertazione e prelievo del DNA, che determinerebbe eventualmente la sua svalutazione indiziaria, non comporta l'inutilizzabilità del dato probatorio ove non si dimostri che la violazione abbia condizionato in concreto l'esito dell'esame genetico comparativo fondante il giudizio di responsabilità (Sez. 6, n. 15140 del 24/02/2022, Neagu, Rv. 283144-01; Sez. 5, n. 21853 del 27/02/2024 Maier, non mass.). Tale orientamento, tuttavia, non convince, considerando che l'inosservanza di basilari regole cautelari nella repertazione dei campioni, conformi a quelle asseverate scientificamente a garanzia della genuinità della traccia, costituisce un vulnus alla procedura complessa di formazione della prova, che incide sull'efficacia rappresentativa della stessa, specialmente nel caso in cui essa costituisca l'unica fonte a supporto del quadro probatorio. Ebbene, nella pronuncia richiamata dal P.G. ricorrente (la sopra citata sez. 6, n. 15140 del 24/02/2022, Rv. 283144, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva attribuito all'imputato l'utilizzo del guanto da cui era stato estratto il DNA, pur se il prelievo non era avvenuto con guanti sterili, stante la mancanza sul supporto di tracce riferibili a soggetti diversi), il quadro probatorio è diverso e di per sé ampiamente sufficiente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato: si perviene all'accertamento della ricostruzione delle varie fasi di rinvenimento, prelievo ed esame del reperto (anche con escussione dei vari testi che hanno seguito tali fasi) — acquisito nell'immediatezza sul luogo del delitto su indicazione della stessa parte offesa - in modo tale da potere affermare che l'imputato indossava il guanto repertato, era presente sul luogo della rapina e le successive "manipolazioni" del reperto non hanno sicuramente determinato un'alterazione dello stesso, non essendovi stata alcuna contaminazione con tracce di DNA di soggetti diversi;
a ciò si aggiungono altri significativi elementi probatori relativi, in particolare, all'accertamento sull'utenza cellulare ed al suo impiego da parte dell'imputato. 2.3. Diversamente, nel caso di specie, a fronte degli specifici rilievi del P.G. ricorrente, va detto che la Corte di Appello ha ritenuto, con motivazione esaustiva e non illogica, che l'omessa osservanza dei protocolli metodologici abbia inciso sulla piena attendibilità degli esiti dell'analisi 5 Il Consigliere estensore genetica in un contesto indiziario in cui il dato valorizzato costituisce l'unica emergenza che colloca l'indagato sulla scena del crimine. Ed invero, nessun riscontro è ricavabile dai tabulati telefonici, nessun riconoscimento fotografico è stato effettuato (il teste IS, che aveva affermato di avere visto in faccia i rapinatori, non li riconosceva in sede di ricognizione fotografica), nessuna delle impronte papillari rilevate sul bancone della cassa attinto dai due rapinatori (non muniti di guanti) è stata associabile all'imputato o al complice, giudicato separatamente con sentenza assolutoria (pp. 26-27 sentenza). Il ricorso, non confrontandosi con la valutazione complessiva contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, rispettosa dei principi sopra richiamati, finisce per essere generico e aspecifico. Anzitutto, la Corte territoriale ha dato atto della mancanza di integrità della catena di custodia del ER in questione, che non è stato tempestivamente individuato e sequestrato al momento del primo accesso della polizia giudiziaria sul luogo della rapina, bensì undici giorni dopo in occasione di successivo sopralluogo, su segnalazione della dipendente MA, per di più con modalità non chiare e conseguente inosservanza, nella fase dell'acquisizione della traccia biologica, dei protocolli di settore, funzionali ad assicurare la genuinità della stessa, eliminando il rischio di inconsapevoli contaminazioni o di degradazione e alterazione per fattori ambientali (p. 17 sentenza impugnata: "La testimone ha inizialmente affermato di non ricordare assolutamente di avere rinvenuto un cappellino dietro il monitor della sua postazione... infine ha ammesso di aver trovato un cappellino, ma di non ricordare di averlo consegnato ai carabinieri... non ha saputo aggiungere ulteriori elementi relativi alle modalità di rinvenimento dell'oggetto"); nessun elemento è stato poi ricavabile in ordine alle successive modalità di conservazione e campionamento del reperto dalle relazioni del RIS acquisite, né l'esame del teste De ME ha potuto colmare la lacuna (p. 23 sentenza). Anche con riferimento alle successive fasi delle analisi e dell'interpretazione dei dati, all'esito dell'esame delle consulenze tecniche del Ris di Roma — e audizione del teste De ME - e della relazione tecnica della difesa redatta dalla dottoressa Nutini, la Corte di merito rileva che non sono disponibili informazioni dettagliate, tali da comportare un vulnus alla procedura complessa di formazione della prova e rendere non verificabile il risultato ultimo dell'analisi ("l'estrazione, quantificazione amplificazione e tipizzazione del DNA non sono state corredate dai rapporti analitici strumentali e non è stata indicata la quantità di DNA estratto dai campioni. Non risultano inoltre elettroferogrammi completi di altezza di picchi all'etica e sise", p. 24 sentenza). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025 Il Presidente