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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/11/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18642/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR IN Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 18642/2025 R.G. promosso da
) (avv. VASSALINI ADRIANA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. VASSALINI ADRIANA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1.- i figli minori , e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 residenza presso la madre in Preseglie, Via Pregastine n. 15. Parte_2
2.-. La casa in Preseglie (BS), via Vecchia n. 41, viene assegnata a in quanto di sua esclusiva Parte_1 proprietà con quanto ivi contenuto. ha già prelevato quanto di sua proprietà e di interesse per i figli. Parte_2
3.- Attesa la vicinanza delle abitazioni genitoriali, i figli rimarranno con entrambi i genitori in modo paritario, secondo il seguente calendario, già in uso da mesi:
- prima settimana: con la mamma: nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato fino all'uscita da scuola o, nel periodo non scolastico, fino a sabato dopo pranzo;
1 con il papà (che li accompagnerà a scuola, anche tramite i nonni paterni): nei giorni di martedì, giovedì, da sabato all'uscita da scuola o, nel periodo non scolastico, da dopo pranzo fino al lunedì mattina.
- seconda settimana: con la mamma: nei giorni di mercoledì, venerdì fino alla sera dopo cena, sabato dall'uscita da scuola o, nel periodo non scolastico, da sabato dopo pranzo fino al lunedì mattina;
con il papà (che li accompagnerà a scuola, anche tramite i nonni paterni): nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, sabato fino all'uscita da scuola o, nel periodo non scolastico, fino a dopo pranzo.
Tali permanenze potranno subire variazioni in base agli impegni dei figli e dei genitori.
Entrambi i genitori potranno in ogni caso sentire i figli telefonicamente o con videochiamate.
4.- I giorni di Natale e Pasqua, e ogni altra festività, compreso il compleanno dei figli e dei genitori, verranno trascorsi dai minori con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza.
5.- I figli trascorreranno con ciascun genitore almeno una intera settimana durante le vacanze estive, da previamente concordare entro il 31.5 di ciascun anno.
Entrambi i genitori si impegnano a mantenere solidi rapporti con i nonni paterni e materni.
6.- Atteso il regime di affidamento paritario dei figli ad entrambi i genitori, il padre e la madre provvederanno alle esigenze dei figli durante le permanenze con ciascuno di essi.
Per le spese di vestiario, i genitori concordano di dividere il costo al 50% finoad un tetto mensile di € 200,00; per le spese di vestiario superiori a tale importo, concorderanno di volta in volta la spesa da effettuare e la misura della suddivisione fra di loro.
Per le spese straordinarie, i genitori fanno riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia
14.7.2016 qui di seguito ritrascritto:
SPESE PER LA SALUTE
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) ticket sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
SPESE PER L'ISTRUZIONE
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
2 III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE NE
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
SPESE PER IL DIVERTIMENTO
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
I giustificativi delle spese verranno recuperati fiscalmente al 50% da ciascuno dei genitori.
7.- si obbliga a versare a la somma di € 225,00= (duecentoventicinque//00) mensili, Parte_1 Parte_2 entro il giorno 10 di ciascun mese, quale concorso per l'impegno della medesima nelle attività dalla stessa gestite per i figli relative alla scuola (controllo e acquisto del materiale scolastico), al vestiario (controllo e acquisto dell'abbigliamento, fermo quanto sopra), alle visite mediche (richiesta impegnative, prenotazione e ritiro farmaci, fermo quanto previsto nel Protocollo) ed ogni altra attività espletata per i figli anche nell'interesse del padre.
Somma soggetta a rivalutazione Istat.
Rimane intesto che gli accompagnamenti alle visite mediche verranno effettuati da entrambi i genitori in misura paritaria, così come pure vi sarà una gestione paritaria delle eventuali emergenze sanitarie.
3 8.- si obbliga, inoltre, a versare a entro il giorno 10 di ciascun mese, un contributo di Parte_1 Parte_2
€ 225,00 mensili per il canone di locazione a carico della medesima.
Le parti convengono che tale contributo cesserà automaticamente allorquando dovesse convivere con Parte_2 altra persona e, comunque, allorquando i figli non vivranno più con la madre ovvero quando avranno raggiunto l'indipendenza economica pur convivendo -anche uno solo dei figli- con la madre.
9.- Le parti convengono che l'assegno Unico per i tre figli venga integralmente percepito da Parte_2
10.- I ricorrenti manifestano sin da ora il reciproco assenso al rilascio di documenti (passaporto o altri equipollenti) e/o certificazioni e/o autorizzazioni necessari per l'espatrio per sé e per i figli minorenni.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (nata in data [...]), (nato in [...]_1 Per_2
27.07.2018) e (nato in data [...]) e, con ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473- Per_3 bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
DR IN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. DR IN Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. DR Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 18642/2025 R.G. promosso da
) (avv. VASSALINI ADRIANA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. VASSALINI ADRIANA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1.- i figli minori , e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Per_3 residenza presso la madre in Preseglie, Via Pregastine n. 15. Parte_2
2.-. La casa in Preseglie (BS), via Vecchia n. 41, viene assegnata a in quanto di sua esclusiva Parte_1 proprietà con quanto ivi contenuto. ha già prelevato quanto di sua proprietà e di interesse per i figli. Parte_2
3.- Attesa la vicinanza delle abitazioni genitoriali, i figli rimarranno con entrambi i genitori in modo paritario, secondo il seguente calendario, già in uso da mesi:
- prima settimana: con la mamma: nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato fino all'uscita da scuola o, nel periodo non scolastico, fino a sabato dopo pranzo;
1 con il papà (che li accompagnerà a scuola, anche tramite i nonni paterni): nei giorni di martedì, giovedì, da sabato all'uscita da scuola o, nel periodo non scolastico, da dopo pranzo fino al lunedì mattina.
- seconda settimana: con la mamma: nei giorni di mercoledì, venerdì fino alla sera dopo cena, sabato dall'uscita da scuola o, nel periodo non scolastico, da sabato dopo pranzo fino al lunedì mattina;
con il papà (che li accompagnerà a scuola, anche tramite i nonni paterni): nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, sabato fino all'uscita da scuola o, nel periodo non scolastico, fino a dopo pranzo.
Tali permanenze potranno subire variazioni in base agli impegni dei figli e dei genitori.
Entrambi i genitori potranno in ogni caso sentire i figli telefonicamente o con videochiamate.
4.- I giorni di Natale e Pasqua, e ogni altra festività, compreso il compleanno dei figli e dei genitori, verranno trascorsi dai minori con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza.
5.- I figli trascorreranno con ciascun genitore almeno una intera settimana durante le vacanze estive, da previamente concordare entro il 31.5 di ciascun anno.
Entrambi i genitori si impegnano a mantenere solidi rapporti con i nonni paterni e materni.
6.- Atteso il regime di affidamento paritario dei figli ad entrambi i genitori, il padre e la madre provvederanno alle esigenze dei figli durante le permanenze con ciascuno di essi.
Per le spese di vestiario, i genitori concordano di dividere il costo al 50% finoad un tetto mensile di € 200,00; per le spese di vestiario superiori a tale importo, concorderanno di volta in volta la spesa da effettuare e la misura della suddivisione fra di loro.
Per le spese straordinarie, i genitori fanno riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia
14.7.2016 qui di seguito ritrascritto:
SPESE PER LA SALUTE
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) ticket sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
SPESE PER L'ISTRUZIONE
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
2 III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE NE
Spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
SPESE PER IL DIVERTIMENTO
Spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere:
a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
I giustificativi delle spese verranno recuperati fiscalmente al 50% da ciascuno dei genitori.
7.- si obbliga a versare a la somma di € 225,00= (duecentoventicinque//00) mensili, Parte_1 Parte_2 entro il giorno 10 di ciascun mese, quale concorso per l'impegno della medesima nelle attività dalla stessa gestite per i figli relative alla scuola (controllo e acquisto del materiale scolastico), al vestiario (controllo e acquisto dell'abbigliamento, fermo quanto sopra), alle visite mediche (richiesta impegnative, prenotazione e ritiro farmaci, fermo quanto previsto nel Protocollo) ed ogni altra attività espletata per i figli anche nell'interesse del padre.
Somma soggetta a rivalutazione Istat.
Rimane intesto che gli accompagnamenti alle visite mediche verranno effettuati da entrambi i genitori in misura paritaria, così come pure vi sarà una gestione paritaria delle eventuali emergenze sanitarie.
3 8.- si obbliga, inoltre, a versare a entro il giorno 10 di ciascun mese, un contributo di Parte_1 Parte_2
€ 225,00 mensili per il canone di locazione a carico della medesima.
Le parti convengono che tale contributo cesserà automaticamente allorquando dovesse convivere con Parte_2 altra persona e, comunque, allorquando i figli non vivranno più con la madre ovvero quando avranno raggiunto l'indipendenza economica pur convivendo -anche uno solo dei figli- con la madre.
9.- Le parti convengono che l'assegno Unico per i tre figli venga integralmente percepito da Parte_2
10.- I ricorrenti manifestano sin da ora il reciproco assenso al rilascio di documenti (passaporto o altri equipollenti) e/o certificazioni e/o autorizzazioni necessari per l'espatrio per sé e per i figli minorenni.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (nata in data [...]), (nato in [...]_1 Per_2
27.07.2018) e (nato in data [...]) e, con ricorso presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473- Per_3 bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
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