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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/06/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 245/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 245/2024 promossa da
(p. i.v.a. ), nella persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Andrea La Francesca e Margherita La
Francesca, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Novara, corso
Mazzini, n. 33 appellante contro
(p. i.v.a. ), nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Alessandro Tambè e Alessia Berticelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Novara, via Azario, n. 3 appellata
Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ill.ma Corte Parte_1
d'Appello di Torino, contrariis reiectis,
1 in accoglimento dei motivi d'appello e in totale riforma della sentenza n. 57/2024 del Tribunale di Novara oggetto del presente gravame, dichiarare la risoluzione del contratto oggetto di causa e condannare
[...] alla restituzione del prezzo pagato dall'appellante di € 39.730,00, oltre CP_1 interessi ex art. 2 D.Lgs. n. 231/02 dalla data della messa in mora al saldo effettivo;
in subordine, stabilito il minor valore dell'impianto, condannare
[...] alla restituzione di quanto pagato dall'appellante in più rispetto al valore CP_1 effettivo dello stesso (dedotto il minor valore), ovvero € 26.484,02, oltre interessi ex art. 2
D.Lgs. n. 231/02 dalla data della messa in mora al saldo effettivo;
per l'effetto, in entrambi i casi, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
180/2018 del Tribunale di Novara in quanto non dovuto l'importo ingiunto.
Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario, IVA e c.p.a. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio, compresa l'integrale rifusione delle spese di
CTU e del consulente tecnico di parte e rimborso di tutto quanto pagato dall'appellante a controparte in forza della sentenza di primo grado.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte in atti e in particolare nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. del 24/10/2018 sub doc.
2.3 e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c. del 13/11/2018 sub doc. 2.4, anche in prova contraria, e non ammesse nel corso del giudizio, senza alcuna rinuncia.
Si chiede, occorrendo, che venga disposta integrazione della perizia svolta nel corso del giudizio di primo grado, al fine di chiarire definitivamente che il minor valore deve intendersi come relativo all'impianto di condizionamento nella sua totalità e non limitatamente alla pompa di calore». ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dal , Parte_1 in persona del suo legale rappresentante , notificato a mezzo pec in data CP_2
23/02/2024, avverso la sentenza 57/2024 emessa dal Tribunale di Novara, nel proc.
N.R.G. 967/2018, resa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 19/01/2024, per la sua infondatezza in fatto e in diritto e confermare in toto detta sentenza;
convalidare la condanna dell'appellante alle spese di giudizio di primo grado e condannarla alle spese del secondo grado».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Novara, proponendo opposizione al decreto n. 180/2018 del 23 febbraio 2 2018, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 13.086,52, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di corrispettivo per forniture di merce e prestazioni di cui alle fatture n. 67 del 30 settembre 2017 e n. 68 del medesimo giorno.
L'opponente aveva rappresentato di avere incaricato l'opposta della progettazione e dell'installazione di un impianto idrico, di un impianto di condizionamento “Clivet” ed altro (sanitari, rubinetteria, umidificatore, riordino), per un importo totale di euro
53.565,50, di cui euro 39.730,00, i.v.a. esclusa, per l'impianto di condizionamento, e che, contrariamente a quanto le era stato promesso, l'impianto di condizionamento emetteva rumori oltre i limiti normativi, il quale poteva allora essere sfruttato soltanto al 50% della potenza, utilizzando un solo compressore.
L'opponente aveva dunque invocato la garanzia per difformità e vizi dell'opera.
L'opponente aveva chiesto, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto, con condanna dell'opposta alla restituzione del prezzo pagato, oltre agli interessi, e, in subordine, la riduzione del prezzo.
2. si era costituita in giudizio, deducendo l'esecuzione Controparte_1 dell'opera a regola d'arte e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. Con sentenza n. 57/2024 del 19 gennaio 2024, il Tribunale di Novara ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente al rimborso delle spese processuali e ponendole a carico le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di Parte_1 quattro motivi e ha riproposto le domande avanzate in primo grado. ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con i primi due motivi d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata accertata l'accettazione dell'opera (primo motivo) e nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità dell'appellata (secondo motivo).
Il secondo motivo merita preliminare esame, perché vertente sull'accertamento di difetti dell'opera compiuta dall'appellata, quindi dotato di carattere assorbente.
Il motivo non è fondato.
È fondamentale riprendere le vicende del rapporto intercorso tra le parti, da esse e dal giudice di primo grado qualificato come appalto. 3 In merito, nella fase di primo grado, le parti hanno fornito prospettazioni almeno in parte diverse.
Con la citazione, l'appellante aveva rappresentato che, nel mese di gennaio 2016,
l'appellata le aveva proposto la progettazione e l'installazione anche di un impianto di condizionamento, e che «[t]ra le peculiari ed essenziali qualità dell'impianto doveva esserci quella di emissione di rumori nei limiti e nel rispetto delle leggi e regolamenti disciplinanti la materia, in particolare della L. 447/95 (Legge Quadro inquinamento, che delega ai Comuni l'adozione di un piano di classificazione acustica). Qualità garantita dal sig. che, richiesta dall'arch. preoccupato dell'impatto acustico, Persona_1 CP_3 lo rassicurò dicendo: “lo installiamo anche nei centri storici”» (p. 2).
L'appellante aveva poi esposto che, l'8 febbraio 2016, aveva avvertito l'appellata
«della necessità di certificato dimostrante la possibilità di installare la pompa di calore dell'impianto esternamente, vicino alle abitazioni e alle finestre Controparte_4 dei vicini senza arrecare rumore oltre la soglia consentita dalla legge», omettendo però di indicare la risposta della controparte o lo sviluppo immediatamente collegato alla richiesta, e allegando invece che, il 10 marzo 2016, il tecnico di acustica ambientale cui si era rivolta, aveva riscontrato che «l'impianto nel periodo notturno Parte_2 superava i limiti di livello differenziali pari a 3 dB(A), in zona prevalentemente residenziale (cl. II) dove era situato il » (p. 3). Parte_1
L'appellante aveva infine rappresentato che l'impianto era stato posizionato nella zona ad ovest dell'immobile di proprietà su opzione dell'appellata e che, a causa della rumorosità, poteva funzionare al 50% della potenza, cioè utilizzando esclusivamente un compressore, al fine di rispettare i limiti in materia di inquinamento acustico.
Con la comparsa di costituzione e risposta, l'appellata aveva fornito una rappresentazione ben più articolata.
L'appellata aveva esposto che, nell'anno 2014, aveva ricevuto dall'appellante la richiesta di formulare un preventivo per la fornitura e la posa di materiali per gli impianti di climatizzazione, riscaldamento e condizionamento del laboratorio in costruzione, per i quali la seconda aveva incaricato quale progettista Controparte_5 della struttura e responsabile dei lavori, e quale progettista Controparte_6 termotecnico dell'impianto (p. 3); l'appellata aveva dunque contestato di essere stata incaricata della progettazione dell'impianto litigioso.
L'appellata aveva aggiunto che, dopo l'elaborazione dei progetti, aveva formulato il preventivo del 22 gennaio 2016, accettato il quale, «provvedeva ad effettuare, tra le altre, la conferma d'ordine nr. 231967 del 29/01/2016 OFF 217-513, relativa, […], alla pompa di calore modello WSAN XEE 162» (p. 5). CP_7
4 L'appellata aveva riconosciuto di avere ricevuto l'8 febbraio 2016 dall'appellante la richiesta di emissione di un «certificato che dimostrasse la possibilità di installare la pompa di calore esternamente vicino alle abitazioni e alle finestre del vicinato senza recare rumore oltre la soglia consentita dalla legge», aggiungendo, ad integrazione della prospettazione avversaria, che non era stata in grado di evadere la richiesta, «non avendone né le competenze tecniche né i titoli e rifiutando la stessa qualunque responsabilità in merito alla decisione, il signor si rivolgeva al signor Parte_3
, un tecnico competente in acustica ambientale, al quale richiedeva una Parte_2 valutazione previsionale d'impatto acustico in relazione all'installazione di un impianto di riscaldamento/raffrescamento a pompa di calore» (p. 5).
L'appellata aveva aggiunto ulteriori circostanze, non allegate dalla controparte: in conseguenza della perizia di «il signor per il decideva di Parte_2 Pt_3 Parte_1 sospendere l'ordine della pompa di calore modello WSAN XEE 162 e di CP_7 ricercare altre soluzioni» (ibidem), quindi, «per il tramite del suo architetto e del suo progettista, cercava soluzioni alternative. || Ad esempio, il conferiva incarico Parte_1 al Dott. geol. per valutare l'installazione di un impianto geotermico» CP_8
(ibidem), che prospettava una soluzione che, «in uno ad altre prese in considerazione dal signor , dall'Arch. e dall'Ing. […] venivano, […], scartate dal Pt_3 CP_3 CP_6
, perché tutte presentavano difficoltà tecniche non superabili» (p. 6), sicché Parte_1
«l'odierna attrice comunicava, a giugno 2016, ad di voler installare CP_1
l'impianto progettato inizialmente e dava incarico a quest'ultima di riordinare la pompa
modello WSAN XEE 162, come risulta dalla nuova conferma d'ordine nr. CP_7
240142 del 24/06/2016 […]. || In data 19/12/2016, […], veniva posizionata con una gru la pompa di calore sul basamento realizzato all'uopo dall'impresa edile incaricata dei lavori e in data 20/12/2016 la stessa veniva messa in funzione e collaudata da tecnici autorizzati dalla (ibidem). CP_7
L'appellata aveva quindi dedotto di avere installato l'impianto a regola d'arte, sul basamento di cemento «individuato dal signor , il quale non aveva voluto recepire i Pt_3 consigli, né dell'Arch. né dell'Ing. che avrebbero posizionato la pompa CP_3 CP_6 altrove» (p. 7), e aveva contestato l'enunciato relativo alla rassicurazione fornita circa il rispetto dei limiti normativi di inquinamento acustico in caso di uso della macchina a pieno regime (pp. 2, 8 s.).
In sede di udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa del
26 luglio 2018, per quanto qui rileva, l'appellante aveva specificamente contestato solo che «il progetto esecutivo è stato effettuato da professionista (ing. individuato e CP_6 incaricato dalla convenuta opposta» e aveva ribadito che «la collocazione fisica del 5 macchinario è stata effettuata in ragione di una decisione operata dalla convenuta opposta» (v. verbale), senza però specificamente contraddire l'articolata prospettazione avversaria in argomento, con l'illustrazione di una puntuale versione alternativa [«Più volte, (…), l'arch. riferiva al signor che il basamento doveva essere fatto CP_3 CP_1 assolutamente lì, perché così voleva il signor . || In particolare, il signor Pt_3 Tes_1 consigliava al signor di posizionare delle tubature anche sul lato della costruzione Pt_3 che confina su un campo coltivato privo di abitazioni, al fine di ivi posizionare la pompa.
|| Il signor , però, si opponeva a tale soluzione, sostenendo che in tal caso si Pt_3 sarebbe rovinata l'estetica della costruzione e, oltretutto, il rumore lo avrebbe sentito lui.
|| Anche i signori avevano tentato di dissuadere il signor , il quale, molto CP_1 Pt_3 adirato, aveva risposto che piuttosto che sistemarla in un altro posto avrebbe rinunciato
a fare tutto il lavoro. || Peraltro, fu sempre una decisione del signor quella di fare il Pt_3 basamento di cemento e di non inserire prato verde e siepe intorno alla pompa proprio per attutire il rumore, come, invece, era stato previsto dai professionisti», p. 7 comp. cost.).
In sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., l'appellante aveva solo ripetuto che «[f]u Idrotermica ad insistere affinché la pompa fosse posizionata dove ora si trova»
(p. 1), senza nuovamente prospettare una differente precisa articolazione degli eventi,
e che «non è mai stato il progettista del . Costui è Controparte_6 Parte_1 stato incaricato dalla e dalla Idrotermica di Fagnoni dai quali è stato pagato e con CP_7
i quali ha intrattenuto ogni rapporto» (ibidem).
All'esito del confronto degli asserti delle parti, fatto nel rispetto del sistema delle preclusioni processuali, sono rimasti incontestati il rifiuto dell'appellata di attestare la possibilità di installare l'impianto, relativamente al rispetto dei limiti normativi di emissioni rumorose, in quanto incompetente, l'incarico al tecnico come Parte_2 esigenza di ottenere la risposta non fornita dall'appellata (sul punto si osserva che non soltanto l'appellante non aveva indicato la risposta della controparte alla richiesta di certificazione, ma non aveva neanche precisato perché si era rivolta al tecnico), la ricerca dell'appellante di soluzioni alternative all'installazione dell'impianto “ , la CP_7 decisione dell'appellante di dare impulso all'ordine della macchina, accertata l'assenza di soluzioni alternative.
È alla luce di questo contesto che va apprezzata la responsabilità dell'appellata.
L'appellante ha dedotto che l'opera è viziata perché, se utilizzata a pieno regime,
è eccessivamente rumorosa, in violazione della normativa sull'inquinamento acustico, il cui rispetto era stato preteso sin dal febbraio 2016 (p. 12 cit. app.).
6 Sennonché, la macchina (pompa di calore) installata è esattamente quella oggetto del preventivo, l'installazione non ha conosciuto errori (in merito, infatti, l'appellante non ha allegato alcunché), e l'impianto funziona (fatto pacifico tra le parti), per cui non
è ravvisabile un vizio agli effetti dell'art. 1667 c.c., che ricorre quando l'opera non è stata eseguita a regola d'arte.
Non sussistono altre ragioni di responsabilità dell'appellata.
Circa la disattesa garanzia, nel senso di rassicurazione, della possibilità di fare utilizzo pieno della macchina, allegazione che evoca più che un vizio dell'opera, una difformità, essendo questa definita come contrarietà dell'opera rispetto alle prescrizioni contrattuali, la prospettazione dell'appellante non è verosimile.
Anzitutto, ed in generale, questa si è rivelata lacunosa.
L'omessa allegazione di circostanze, quali la risposta dell'appellata alla richiesta di certificazione, quindi la ragione dell'incarico al tecnico di acustica ambientale
[...]
la ricerca di soluzioni alternative all'installazione della macchina, il cui ordine Pt_2 era stato sospeso, pesa sull'attendibilità della versione dell'appellante (art. 116, co. 2,
c.p.c.), perché queste circostanze danno con evidenza una forma diversa alla vicenda.
In particolare, si osserva che se l'appellata si era rifiutata di fornire il certificato perché incompetente, non si comprende come abbia potuto rassicurare la controparte sull'assenza di problemi collegati alle emissioni rumorose.
Ancora, non si comprende come, di fronte alla relazione dell'unico soggetto dotato di perizia, che aveva riscontrato il superamento dei limiti normativi, l'appellata abbia potuto contraddire il risultato, convincendo l'appellante che l'evento non si sarebbe concretizzato, nonostante poco tempo prima avesse allegato la propria incompetenza e benché il perito avesse dedotto la necessità di realizzare un'opera di insonorizzazione per ridurre la rumorosità, ipotizzando di inserire l'impianto in un apposito “box” (p. 13 doc. n. 4 fasc. primo grado appellante).
Non risulta che l'appellata abbia assunto l'impegno di eseguire alcuna opera di insonorizzazione, ma è emerso anzi l'impulso dell'appellante a fornire e ad installare la macchina, la quale si è occupata della questione dell'insonorizzazione soltanto dopo l'installazione medesima, nel gennaio 2017 (§ 8, p. 4 cit.).
Non è allora credibile la dichiarazione del teste secondo cui «a Controparte_5 quel punto in persona del sig. disse che avrebbe risolto i CP_1 Testimone_2 problemi di rumorosità durante la notte» (verbale d'udienza del 27 maggio 2019).
Si osserva, in aggiunta al dirimente rilievo secondo cui il teste ha confermato una prospettazione non verosimile, che l'espressione “a quel punto” è stata riferita dal teste al momento in cui l'appellante aveva dato impulso all'ordine della macchina, quindi 7 nel giugno 2016; l'appellante aveva collocato la rassicurazione al momento del preventivo (gennaio 2016, v. p. 2 cit.).
La questione circa l'identità dell'autore della scelta inerente al posizionamento dell'impianto perde di rilevanza, se contestualizzata nei termini ricostruiti.
Ciò che rileva è che l'appellante si era determinata a richiedere l'esecuzione della prestazione originaria, pur avendo appreso dal perito che era necessario eseguire
(quindi, prima ancora, incaricare terzi per progettare) un'opera di insonorizzazione, in alternativa allo spegnimento dell'impianto in una precisa fascia oraria (p. 13 doc. n. 4 fasc. primo grado appellante).
In ogni caso, la questione andrebbe sciolta a sfavore dell'appellante, in quanto risulta provata la prospettazione avversaria, secondo cui la collocazione dell'impianto è stata determinazione della committente.
Il teste ha affermato: «dal progetto che ho visto io risultava che Testimone_3 la macchina doveva andare lì; il sig. e i vari progettisti avevano deciso di collocare Pt_3 la macchina in quel posto. || […] ho conoscenza della circostanza che la scelta del posizionamento fu del , ovvero dell'ing. e dell'arch. ricordo che Parte_1 CP_6 CP_3 la mia ditta suggeriva di collocarla in un altro posto anche per ragioni tecniche (da dove era stata scelta la collocazione occorreva infatti utilizzare molti più metri di tubi)»
(verbale d'udienza del 27 maggio 2019).
Il teste ha dichiarato di avere «riferito a entrambe le parti in causa Controparte_6 che la macchina con quella scheda di rumorosità nel posto in cui si era scelto di collocarla avrebbe potuto creare delle problematiche al vicinato;
ricordo che il sig. uggerì collocazione diversa da quella ove oggi si trova la macchina» (ibidem). CP_1
Non ricorrono ragioni di inattendibilità delle dichiarazioni, prive di incoerenze e sufficientemente articolate.
Le circostanze riportate sono state percepite direttamente dai testimoni.
Dal canto suo, l'appellante non ha fornito prove utili.
Da ultimo, l'appellata non può essere rimproverata in relazione alla progettazione dell'impianto.
Il progetto dell'impianto di climatizzazione è stato realizzato da Controparte_6 come lo stesso ha esposto in sede testimoniale (verbale d'udienza del 27 maggio 2019).
Solo in appello, mutando la versione originaria, l'appellante ha riconosciuto che l'incarico dato all'appellata non comprendeva la progettazione («il fatto che il contratto in questione non prevedesse la progettazione non può avere alcuna rilevanza né escludere la responsabilità in capo all'appaltatore», p. 15 cit. app.), sicché la seconda non può essere stata l'autrice dell'incarico a Controparte_6
8 L'appellante ha quindi sostenuto che la presenza di un progetto non esclude la colpa dell'appellata, la quale «avrebbe dovuto opporsi a una soluzione tecnicamente non corretta e contraria alle regole dell'arte, manifestando chiaramente il proprio dissenso rispetto all'installazione della macchina nella posizione dove è stata allocata: non solo non lo fece ma assicurò che avrebbe risolto il problema» (p. 15 cit. app.).
Le testimonianze riportate contrastano con l'asserita inerzia dell'appellata.
In ogni caso, e sul collocamento, e sulla rassicurazione, vale quanto esposto.
L'appellata non è rimproverabile per omesso sindacato delle scelte e dei progetti altrui, perché sullo specifico profilo del rispetto dei limiti di inquinamento acustico si era dichiarata incompetente, sì da giustificare l'incarico ad un tecnico.
Consapevole dei problemi acustici che l'utilizzo della macchina a pieno regime avrebbe dato e della necessità di realizzare un'opera di insonorizzazione, l'appellante aveva optato per l'acquisto della macchina, senza occuparsi nell'immediatezza dell'insonorizzazione, così accettando l'alternativa, prospettata dal tecnico Parte_2 di utilizzare parzialmente l'impianto, in seguito correttamente installato e funzionante.
L'appellante ha inteso ridimensionare siffatta consapevolezza, ove ha assunto che
«la valutazione meramente previsionale dell'impatto acustico contenuta nella perizia dell'Ing. Prandi del 10/03/2016 […] non ha fatto sorgere in capo alla committenza, […], alcuna consapevolezza della rumorosità in concreto del macchinario, che all'epoca non era stato né installato né avviato» (p. 14 cit. app.).
La deduzione non convince anche perché si pone in contraddizione con la sua condotta.
A volerla seguire non si comprenderebbe il senso di rivolgersi al perito e, prima ancora, di chiedere alla controparte la certificazione sull'assenza di rumore eccessivo, pur quando il macchinario “non era stato né installato né avviato”.
Il dato richiesto al tecnico era invece necessario all'appellante per ponderare la decisione, se riprendere o meno l'esecuzione della fornitura nel frattempo sospesa.
Il motivo è rigettato.
Il rigetto rende superfluo l'esame del primo motivo.
2. L'accertamento negativo della responsabilità dell'appellata implica il rigetto del terzo e del quarto motivo d'appello e, di conseguenza, delle domande ad essi sottese, di risoluzione del contratto (art. 1668, co. 2, c.c.) e di riduzione del prezzo (art. 1668, co.
1, c.c.), rispettivamente.
3. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza.
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale. 9 Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sul valore della controversia, dipendente dalla somma attribuita all'appellata, incide quello delle domande riconvenzionali proposte dall'appellante, perché tale da eccedere lo scaglione (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. II^, ord. 20 ottobre 2023, n.
29182).
Il valore della controversia appartiene allo scaglione euro 26.001,00-52.000,00.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale l'appellata non ha allegato di avere sostenuto spese (v. nota spese depositata il 10 aprile 2025).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 6.946,00 per compensi
(euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro
3.470,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
4. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n.
115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna al rimborso a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.946,00 per compensi,
[...] oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 245/2024 promossa da
(p. i.v.a. ), nella persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Andrea La Francesca e Margherita La
Francesca, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Novara, corso
Mazzini, n. 33 appellante contro
(p. i.v.a. ), nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Alessandro Tambè e Alessia Berticelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Novara, via Azario, n. 3 appellata
Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ill.ma Corte Parte_1
d'Appello di Torino, contrariis reiectis,
1 in accoglimento dei motivi d'appello e in totale riforma della sentenza n. 57/2024 del Tribunale di Novara oggetto del presente gravame, dichiarare la risoluzione del contratto oggetto di causa e condannare
[...] alla restituzione del prezzo pagato dall'appellante di € 39.730,00, oltre CP_1 interessi ex art. 2 D.Lgs. n. 231/02 dalla data della messa in mora al saldo effettivo;
in subordine, stabilito il minor valore dell'impianto, condannare
[...] alla restituzione di quanto pagato dall'appellante in più rispetto al valore CP_1 effettivo dello stesso (dedotto il minor valore), ovvero € 26.484,02, oltre interessi ex art. 2
D.Lgs. n. 231/02 dalla data della messa in mora al saldo effettivo;
per l'effetto, in entrambi i casi, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
180/2018 del Tribunale di Novara in quanto non dovuto l'importo ingiunto.
Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario, IVA e c.p.a. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio, compresa l'integrale rifusione delle spese di
CTU e del consulente tecnico di parte e rimborso di tutto quanto pagato dall'appellante a controparte in forza della sentenza di primo grado.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte in atti e in particolare nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. del 24/10/2018 sub doc.
2.3 e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c. del 13/11/2018 sub doc. 2.4, anche in prova contraria, e non ammesse nel corso del giudizio, senza alcuna rinuncia.
Si chiede, occorrendo, che venga disposta integrazione della perizia svolta nel corso del giudizio di primo grado, al fine di chiarire definitivamente che il minor valore deve intendersi come relativo all'impianto di condizionamento nella sua totalità e non limitatamente alla pompa di calore». ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dal , Parte_1 in persona del suo legale rappresentante , notificato a mezzo pec in data CP_2
23/02/2024, avverso la sentenza 57/2024 emessa dal Tribunale di Novara, nel proc.
N.R.G. 967/2018, resa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 19/01/2024, per la sua infondatezza in fatto e in diritto e confermare in toto detta sentenza;
convalidare la condanna dell'appellante alle spese di giudizio di primo grado e condannarla alle spese del secondo grado».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Novara, proponendo opposizione al decreto n. 180/2018 del 23 febbraio 2 2018, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 13.086,52, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di corrispettivo per forniture di merce e prestazioni di cui alle fatture n. 67 del 30 settembre 2017 e n. 68 del medesimo giorno.
L'opponente aveva rappresentato di avere incaricato l'opposta della progettazione e dell'installazione di un impianto idrico, di un impianto di condizionamento “Clivet” ed altro (sanitari, rubinetteria, umidificatore, riordino), per un importo totale di euro
53.565,50, di cui euro 39.730,00, i.v.a. esclusa, per l'impianto di condizionamento, e che, contrariamente a quanto le era stato promesso, l'impianto di condizionamento emetteva rumori oltre i limiti normativi, il quale poteva allora essere sfruttato soltanto al 50% della potenza, utilizzando un solo compressore.
L'opponente aveva dunque invocato la garanzia per difformità e vizi dell'opera.
L'opponente aveva chiesto, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto, con condanna dell'opposta alla restituzione del prezzo pagato, oltre agli interessi, e, in subordine, la riduzione del prezzo.
2. si era costituita in giudizio, deducendo l'esecuzione Controparte_1 dell'opera a regola d'arte e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. Con sentenza n. 57/2024 del 19 gennaio 2024, il Tribunale di Novara ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente al rimborso delle spese processuali e ponendole a carico le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di Parte_1 quattro motivi e ha riproposto le domande avanzate in primo grado. ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con i primi due motivi d'appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata accertata l'accettazione dell'opera (primo motivo) e nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità dell'appellata (secondo motivo).
Il secondo motivo merita preliminare esame, perché vertente sull'accertamento di difetti dell'opera compiuta dall'appellata, quindi dotato di carattere assorbente.
Il motivo non è fondato.
È fondamentale riprendere le vicende del rapporto intercorso tra le parti, da esse e dal giudice di primo grado qualificato come appalto. 3 In merito, nella fase di primo grado, le parti hanno fornito prospettazioni almeno in parte diverse.
Con la citazione, l'appellante aveva rappresentato che, nel mese di gennaio 2016,
l'appellata le aveva proposto la progettazione e l'installazione anche di un impianto di condizionamento, e che «[t]ra le peculiari ed essenziali qualità dell'impianto doveva esserci quella di emissione di rumori nei limiti e nel rispetto delle leggi e regolamenti disciplinanti la materia, in particolare della L. 447/95 (Legge Quadro inquinamento, che delega ai Comuni l'adozione di un piano di classificazione acustica). Qualità garantita dal sig. che, richiesta dall'arch. preoccupato dell'impatto acustico, Persona_1 CP_3 lo rassicurò dicendo: “lo installiamo anche nei centri storici”» (p. 2).
L'appellante aveva poi esposto che, l'8 febbraio 2016, aveva avvertito l'appellata
«della necessità di certificato dimostrante la possibilità di installare la pompa di calore dell'impianto esternamente, vicino alle abitazioni e alle finestre Controparte_4 dei vicini senza arrecare rumore oltre la soglia consentita dalla legge», omettendo però di indicare la risposta della controparte o lo sviluppo immediatamente collegato alla richiesta, e allegando invece che, il 10 marzo 2016, il tecnico di acustica ambientale cui si era rivolta, aveva riscontrato che «l'impianto nel periodo notturno Parte_2 superava i limiti di livello differenziali pari a 3 dB(A), in zona prevalentemente residenziale (cl. II) dove era situato il » (p. 3). Parte_1
L'appellante aveva infine rappresentato che l'impianto era stato posizionato nella zona ad ovest dell'immobile di proprietà su opzione dell'appellata e che, a causa della rumorosità, poteva funzionare al 50% della potenza, cioè utilizzando esclusivamente un compressore, al fine di rispettare i limiti in materia di inquinamento acustico.
Con la comparsa di costituzione e risposta, l'appellata aveva fornito una rappresentazione ben più articolata.
L'appellata aveva esposto che, nell'anno 2014, aveva ricevuto dall'appellante la richiesta di formulare un preventivo per la fornitura e la posa di materiali per gli impianti di climatizzazione, riscaldamento e condizionamento del laboratorio in costruzione, per i quali la seconda aveva incaricato quale progettista Controparte_5 della struttura e responsabile dei lavori, e quale progettista Controparte_6 termotecnico dell'impianto (p. 3); l'appellata aveva dunque contestato di essere stata incaricata della progettazione dell'impianto litigioso.
L'appellata aveva aggiunto che, dopo l'elaborazione dei progetti, aveva formulato il preventivo del 22 gennaio 2016, accettato il quale, «provvedeva ad effettuare, tra le altre, la conferma d'ordine nr. 231967 del 29/01/2016 OFF 217-513, relativa, […], alla pompa di calore modello WSAN XEE 162» (p. 5). CP_7
4 L'appellata aveva riconosciuto di avere ricevuto l'8 febbraio 2016 dall'appellante la richiesta di emissione di un «certificato che dimostrasse la possibilità di installare la pompa di calore esternamente vicino alle abitazioni e alle finestre del vicinato senza recare rumore oltre la soglia consentita dalla legge», aggiungendo, ad integrazione della prospettazione avversaria, che non era stata in grado di evadere la richiesta, «non avendone né le competenze tecniche né i titoli e rifiutando la stessa qualunque responsabilità in merito alla decisione, il signor si rivolgeva al signor Parte_3
, un tecnico competente in acustica ambientale, al quale richiedeva una Parte_2 valutazione previsionale d'impatto acustico in relazione all'installazione di un impianto di riscaldamento/raffrescamento a pompa di calore» (p. 5).
L'appellata aveva aggiunto ulteriori circostanze, non allegate dalla controparte: in conseguenza della perizia di «il signor per il decideva di Parte_2 Pt_3 Parte_1 sospendere l'ordine della pompa di calore modello WSAN XEE 162 e di CP_7 ricercare altre soluzioni» (ibidem), quindi, «per il tramite del suo architetto e del suo progettista, cercava soluzioni alternative. || Ad esempio, il conferiva incarico Parte_1 al Dott. geol. per valutare l'installazione di un impianto geotermico» CP_8
(ibidem), che prospettava una soluzione che, «in uno ad altre prese in considerazione dal signor , dall'Arch. e dall'Ing. […] venivano, […], scartate dal Pt_3 CP_3 CP_6
, perché tutte presentavano difficoltà tecniche non superabili» (p. 6), sicché Parte_1
«l'odierna attrice comunicava, a giugno 2016, ad di voler installare CP_1
l'impianto progettato inizialmente e dava incarico a quest'ultima di riordinare la pompa
modello WSAN XEE 162, come risulta dalla nuova conferma d'ordine nr. CP_7
240142 del 24/06/2016 […]. || In data 19/12/2016, […], veniva posizionata con una gru la pompa di calore sul basamento realizzato all'uopo dall'impresa edile incaricata dei lavori e in data 20/12/2016 la stessa veniva messa in funzione e collaudata da tecnici autorizzati dalla (ibidem). CP_7
L'appellata aveva quindi dedotto di avere installato l'impianto a regola d'arte, sul basamento di cemento «individuato dal signor , il quale non aveva voluto recepire i Pt_3 consigli, né dell'Arch. né dell'Ing. che avrebbero posizionato la pompa CP_3 CP_6 altrove» (p. 7), e aveva contestato l'enunciato relativo alla rassicurazione fornita circa il rispetto dei limiti normativi di inquinamento acustico in caso di uso della macchina a pieno regime (pp. 2, 8 s.).
In sede di udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa del
26 luglio 2018, per quanto qui rileva, l'appellante aveva specificamente contestato solo che «il progetto esecutivo è stato effettuato da professionista (ing. individuato e CP_6 incaricato dalla convenuta opposta» e aveva ribadito che «la collocazione fisica del 5 macchinario è stata effettuata in ragione di una decisione operata dalla convenuta opposta» (v. verbale), senza però specificamente contraddire l'articolata prospettazione avversaria in argomento, con l'illustrazione di una puntuale versione alternativa [«Più volte, (…), l'arch. riferiva al signor che il basamento doveva essere fatto CP_3 CP_1 assolutamente lì, perché così voleva il signor . || In particolare, il signor Pt_3 Tes_1 consigliava al signor di posizionare delle tubature anche sul lato della costruzione Pt_3 che confina su un campo coltivato privo di abitazioni, al fine di ivi posizionare la pompa.
|| Il signor , però, si opponeva a tale soluzione, sostenendo che in tal caso si Pt_3 sarebbe rovinata l'estetica della costruzione e, oltretutto, il rumore lo avrebbe sentito lui.
|| Anche i signori avevano tentato di dissuadere il signor , il quale, molto CP_1 Pt_3 adirato, aveva risposto che piuttosto che sistemarla in un altro posto avrebbe rinunciato
a fare tutto il lavoro. || Peraltro, fu sempre una decisione del signor quella di fare il Pt_3 basamento di cemento e di non inserire prato verde e siepe intorno alla pompa proprio per attutire il rumore, come, invece, era stato previsto dai professionisti», p. 7 comp. cost.).
In sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., l'appellante aveva solo ripetuto che «[f]u Idrotermica ad insistere affinché la pompa fosse posizionata dove ora si trova»
(p. 1), senza nuovamente prospettare una differente precisa articolazione degli eventi,
e che «non è mai stato il progettista del . Costui è Controparte_6 Parte_1 stato incaricato dalla e dalla Idrotermica di Fagnoni dai quali è stato pagato e con CP_7
i quali ha intrattenuto ogni rapporto» (ibidem).
All'esito del confronto degli asserti delle parti, fatto nel rispetto del sistema delle preclusioni processuali, sono rimasti incontestati il rifiuto dell'appellata di attestare la possibilità di installare l'impianto, relativamente al rispetto dei limiti normativi di emissioni rumorose, in quanto incompetente, l'incarico al tecnico come Parte_2 esigenza di ottenere la risposta non fornita dall'appellata (sul punto si osserva che non soltanto l'appellante non aveva indicato la risposta della controparte alla richiesta di certificazione, ma non aveva neanche precisato perché si era rivolta al tecnico), la ricerca dell'appellante di soluzioni alternative all'installazione dell'impianto “ , la CP_7 decisione dell'appellante di dare impulso all'ordine della macchina, accertata l'assenza di soluzioni alternative.
È alla luce di questo contesto che va apprezzata la responsabilità dell'appellata.
L'appellante ha dedotto che l'opera è viziata perché, se utilizzata a pieno regime,
è eccessivamente rumorosa, in violazione della normativa sull'inquinamento acustico, il cui rispetto era stato preteso sin dal febbraio 2016 (p. 12 cit. app.).
6 Sennonché, la macchina (pompa di calore) installata è esattamente quella oggetto del preventivo, l'installazione non ha conosciuto errori (in merito, infatti, l'appellante non ha allegato alcunché), e l'impianto funziona (fatto pacifico tra le parti), per cui non
è ravvisabile un vizio agli effetti dell'art. 1667 c.c., che ricorre quando l'opera non è stata eseguita a regola d'arte.
Non sussistono altre ragioni di responsabilità dell'appellata.
Circa la disattesa garanzia, nel senso di rassicurazione, della possibilità di fare utilizzo pieno della macchina, allegazione che evoca più che un vizio dell'opera, una difformità, essendo questa definita come contrarietà dell'opera rispetto alle prescrizioni contrattuali, la prospettazione dell'appellante non è verosimile.
Anzitutto, ed in generale, questa si è rivelata lacunosa.
L'omessa allegazione di circostanze, quali la risposta dell'appellata alla richiesta di certificazione, quindi la ragione dell'incarico al tecnico di acustica ambientale
[...]
la ricerca di soluzioni alternative all'installazione della macchina, il cui ordine Pt_2 era stato sospeso, pesa sull'attendibilità della versione dell'appellante (art. 116, co. 2,
c.p.c.), perché queste circostanze danno con evidenza una forma diversa alla vicenda.
In particolare, si osserva che se l'appellata si era rifiutata di fornire il certificato perché incompetente, non si comprende come abbia potuto rassicurare la controparte sull'assenza di problemi collegati alle emissioni rumorose.
Ancora, non si comprende come, di fronte alla relazione dell'unico soggetto dotato di perizia, che aveva riscontrato il superamento dei limiti normativi, l'appellata abbia potuto contraddire il risultato, convincendo l'appellante che l'evento non si sarebbe concretizzato, nonostante poco tempo prima avesse allegato la propria incompetenza e benché il perito avesse dedotto la necessità di realizzare un'opera di insonorizzazione per ridurre la rumorosità, ipotizzando di inserire l'impianto in un apposito “box” (p. 13 doc. n. 4 fasc. primo grado appellante).
Non risulta che l'appellata abbia assunto l'impegno di eseguire alcuna opera di insonorizzazione, ma è emerso anzi l'impulso dell'appellante a fornire e ad installare la macchina, la quale si è occupata della questione dell'insonorizzazione soltanto dopo l'installazione medesima, nel gennaio 2017 (§ 8, p. 4 cit.).
Non è allora credibile la dichiarazione del teste secondo cui «a Controparte_5 quel punto in persona del sig. disse che avrebbe risolto i CP_1 Testimone_2 problemi di rumorosità durante la notte» (verbale d'udienza del 27 maggio 2019).
Si osserva, in aggiunta al dirimente rilievo secondo cui il teste ha confermato una prospettazione non verosimile, che l'espressione “a quel punto” è stata riferita dal teste al momento in cui l'appellante aveva dato impulso all'ordine della macchina, quindi 7 nel giugno 2016; l'appellante aveva collocato la rassicurazione al momento del preventivo (gennaio 2016, v. p. 2 cit.).
La questione circa l'identità dell'autore della scelta inerente al posizionamento dell'impianto perde di rilevanza, se contestualizzata nei termini ricostruiti.
Ciò che rileva è che l'appellante si era determinata a richiedere l'esecuzione della prestazione originaria, pur avendo appreso dal perito che era necessario eseguire
(quindi, prima ancora, incaricare terzi per progettare) un'opera di insonorizzazione, in alternativa allo spegnimento dell'impianto in una precisa fascia oraria (p. 13 doc. n. 4 fasc. primo grado appellante).
In ogni caso, la questione andrebbe sciolta a sfavore dell'appellante, in quanto risulta provata la prospettazione avversaria, secondo cui la collocazione dell'impianto è stata determinazione della committente.
Il teste ha affermato: «dal progetto che ho visto io risultava che Testimone_3 la macchina doveva andare lì; il sig. e i vari progettisti avevano deciso di collocare Pt_3 la macchina in quel posto. || […] ho conoscenza della circostanza che la scelta del posizionamento fu del , ovvero dell'ing. e dell'arch. ricordo che Parte_1 CP_6 CP_3 la mia ditta suggeriva di collocarla in un altro posto anche per ragioni tecniche (da dove era stata scelta la collocazione occorreva infatti utilizzare molti più metri di tubi)»
(verbale d'udienza del 27 maggio 2019).
Il teste ha dichiarato di avere «riferito a entrambe le parti in causa Controparte_6 che la macchina con quella scheda di rumorosità nel posto in cui si era scelto di collocarla avrebbe potuto creare delle problematiche al vicinato;
ricordo che il sig. uggerì collocazione diversa da quella ove oggi si trova la macchina» (ibidem). CP_1
Non ricorrono ragioni di inattendibilità delle dichiarazioni, prive di incoerenze e sufficientemente articolate.
Le circostanze riportate sono state percepite direttamente dai testimoni.
Dal canto suo, l'appellante non ha fornito prove utili.
Da ultimo, l'appellata non può essere rimproverata in relazione alla progettazione dell'impianto.
Il progetto dell'impianto di climatizzazione è stato realizzato da Controparte_6 come lo stesso ha esposto in sede testimoniale (verbale d'udienza del 27 maggio 2019).
Solo in appello, mutando la versione originaria, l'appellante ha riconosciuto che l'incarico dato all'appellata non comprendeva la progettazione («il fatto che il contratto in questione non prevedesse la progettazione non può avere alcuna rilevanza né escludere la responsabilità in capo all'appaltatore», p. 15 cit. app.), sicché la seconda non può essere stata l'autrice dell'incarico a Controparte_6
8 L'appellante ha quindi sostenuto che la presenza di un progetto non esclude la colpa dell'appellata, la quale «avrebbe dovuto opporsi a una soluzione tecnicamente non corretta e contraria alle regole dell'arte, manifestando chiaramente il proprio dissenso rispetto all'installazione della macchina nella posizione dove è stata allocata: non solo non lo fece ma assicurò che avrebbe risolto il problema» (p. 15 cit. app.).
Le testimonianze riportate contrastano con l'asserita inerzia dell'appellata.
In ogni caso, e sul collocamento, e sulla rassicurazione, vale quanto esposto.
L'appellata non è rimproverabile per omesso sindacato delle scelte e dei progetti altrui, perché sullo specifico profilo del rispetto dei limiti di inquinamento acustico si era dichiarata incompetente, sì da giustificare l'incarico ad un tecnico.
Consapevole dei problemi acustici che l'utilizzo della macchina a pieno regime avrebbe dato e della necessità di realizzare un'opera di insonorizzazione, l'appellante aveva optato per l'acquisto della macchina, senza occuparsi nell'immediatezza dell'insonorizzazione, così accettando l'alternativa, prospettata dal tecnico Parte_2 di utilizzare parzialmente l'impianto, in seguito correttamente installato e funzionante.
L'appellante ha inteso ridimensionare siffatta consapevolezza, ove ha assunto che
«la valutazione meramente previsionale dell'impatto acustico contenuta nella perizia dell'Ing. Prandi del 10/03/2016 […] non ha fatto sorgere in capo alla committenza, […], alcuna consapevolezza della rumorosità in concreto del macchinario, che all'epoca non era stato né installato né avviato» (p. 14 cit. app.).
La deduzione non convince anche perché si pone in contraddizione con la sua condotta.
A volerla seguire non si comprenderebbe il senso di rivolgersi al perito e, prima ancora, di chiedere alla controparte la certificazione sull'assenza di rumore eccessivo, pur quando il macchinario “non era stato né installato né avviato”.
Il dato richiesto al tecnico era invece necessario all'appellante per ponderare la decisione, se riprendere o meno l'esecuzione della fornitura nel frattempo sospesa.
Il motivo è rigettato.
Il rigetto rende superfluo l'esame del primo motivo.
2. L'accertamento negativo della responsabilità dell'appellata implica il rigetto del terzo e del quarto motivo d'appello e, di conseguenza, delle domande ad essi sottese, di risoluzione del contratto (art. 1668, co. 2, c.c.) e di riduzione del prezzo (art. 1668, co.
1, c.c.), rispettivamente.
3. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza.
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale. 9 Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sul valore della controversia, dipendente dalla somma attribuita all'appellata, incide quello delle domande riconvenzionali proposte dall'appellante, perché tale da eccedere lo scaglione (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. II^, ord. 20 ottobre 2023, n.
29182).
Il valore della controversia appartiene allo scaglione euro 26.001,00-52.000,00.
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale l'appellata non ha allegato di avere sostenuto spese (v. nota spese depositata il 10 aprile 2025).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 6.946,00 per compensi
(euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro
3.470,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
4. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n.
115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna al rimborso a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.946,00 per compensi,
[...] oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino 10