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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16916 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12066/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRITTELLA Parte_1 C.F._1 NI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FRITTELLA NI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 DA ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIA TEOFILO FOLENGO N. 49 ROMApresso il difensore avv. DA ANTONELLO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAVERSA Parte_2 C.F._2 MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE VERDI 15 4121 MODENApresso il difensore avv. LAVERSA MICHELE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo di essere Parte_1 proprietaria dell'appartamento sito in via Volturno 7, piano 4, int. 17, soggetto a fenomeni CP_1 infiltrativi provenienti dal sovrastante terrazzo avente anche funzione di lastrico solare di proprietà di
, tanto premesso, conveniva in giudizio il Parte_2 Controparte_2
, per ivi sentire confermare l'ordinanza emessa l'8.1.2024 in esito al procedimento Parte_2 promosso dall'attrice ai sensi dell'art. 1172 c.c. e sentire condannare i convenuti al rifacimento della impermeabilizzazione della terrazza e al risarcimento del danno nella misura di € 2.852,42, oltre IVA per i lavori di ripristino dell'appartamento e di € 60.000,00 per la mancata disponibilità dell'appartamento, spese vinte.
I convenuti si costituivano in giudizio con separate difese e si opponevano all'avversa domanda, di cui chiedevano il rigetto, con vittoria di spese di lite. Il spiegava anche domanda riconvenzionale Pt_1 di condanna dell'attrice e/o del convenuto al pagamento delle somme versate per il CP_1 pagina 1 di 3 rifacimento del manto del terrazzo, per la rimozione della veranda e per i consulenti tecnici nonché al risarcimento dei danni tutti subiti per inesatta esecuzione dei lavori di rifacimento del manto di impermeabilizzazione del terrazzo.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Rassegnate le conclusioni, il giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
^^^^^^^
Quanto alle reiterate, in sede di precisazione delle conclusioni, richieste di ammissione delle prove orali articolate e della CTU, si richiama il contenuto dell'ordinanza del 19.12.2024, che sulle medesime ha provveduto, rigettandole.
Nel merito l'attrice ha proposto nei confronti dei convenuti una domanda per risarcimento danni da cose in custodia fondata sull'art. 2051 c.c.
Quest'ultima disposizione configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle situazioni immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della res in custodia. In particolare, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra la cosa danneggiata e l'evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, quale unico elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale. Consegue che fa capo al danneggiato l'onere della prova dell'esistenza di un danno e del nesso di causalità intercorrente tra l'evento dannoso e la res in custodia, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia o comunque dal fatto del terzo.
Ciò posto in punto di diritto, si osserva, in fatto, che i fenomeni infiltrativi, peraltro non contestati dai convenuti, e la loro ascrivibilità causale alla difettosa impermeabilizzazione della terrazza int. 20 del convenuto sono stati accertati dall'ing. nell'elaborato peritale a sua firma Persona_1 redatto nel procedimento promosso dall'attrice ai sensi dell'art. 1172 c.c. secondo un condivisibile iter logico argomentativo, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere fatte proprie dal giudicante senza lacune ed eccezioni.
Quanto emerso dalla espletata CTU consente, dunque, di ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto dell'attrice, avuto specifico riguardo alla sussistenza del danno all'immobile ed alla sua riconducibilità eziologica a beni di cui i convenuti sono custodi e come tali responsabili per l'omesso esercizio dei poteri di vigilanza nonché di intervento con i rimedi necessari per evitare danni a terzi, ai sensi degli artt. 2051 e 1126 c.c.
In ordine alle plurime domande formulate dalla parte attrice, si osserva che è inammissibile quella avente ad oggetto la conferma dell'ordinanza cautelare emessa in data 8.1.2024, posto che la finalità del presente giudizio non è quella di accertare la fondatezza di un provvedimento già emesso.
Accoglibile e fondata è, invece, la domanda risarcitoria avente ad oggetto i costi per il ripristino dell'appartamento dell'attrice, condivisibilmente stimati dal CTU in ragione di euro 2852,42, oltre iva, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, da porre a carico dei convenuti in solido e tra i medesimi da ripartire secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.
Parimenti è dovuto il danno conseguente alla mancata disponibilità del bene, posto che le infiltrazioni non hanno consentito l'utilizzo del vano servizio e del corridoio e hanno, dunque, pagina 2 di 3 inciso, pregiudicandolo, sulla possibilità di godimento dell'intero appartamento destinato a locazione turistica. Il pregiudizio che va risarcito è dovuto in considerazione del mancato utilizzo dell'immobile in sé in conseguenza dell'altrui violazione del dovere di custodia e per il quale, richiamato quanto già espresso in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., a nulla rileva la disponibilità ovvero la collaborazione manifestata per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni non seguita dalla effettiva rimozione delle stesse.
Tale voce di danno può essere stimata, con valutazione necessariamente equitativa, in ragione di euro 1000,00 mensili per 15 mensilità, considerato un ricavo di euro 100 al giorno per 10 giorni al mese, avuto riguardo alla superficie di 90 mq dell'immobile, alla zona di ubicazione vicino alla Stazione Termini, ai parametri ricavabili per le locazioni turistiche quali evidenziati nell'allegato 37 ma abbattuti in considerazione delle spese e delle tasse da detrarre ai guadagni ed alla circostanza che presuntivamente l'appartamento è locato effettivamente solo per 10 giorni al mese.
Consegue che va riconosciuto all'attrice un risarcimento nella misura di euro 15000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Deve, infine, essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal Pt_1 perché priva delle ragioni di connessione di cui all'art. 36 c.p.c., oltre che generica.
Le spese eseguono la soccombenza. I compensi sono liquidati avuto riguardo allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (come dichiarato dall'attrice nell'atto di citazione), complessità bassa ed ai minimi, considerata la natura documentale della lite, che si è esaurita nell'arco di due udienze. Deve essere, infine, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., di cui non ricorrono i presupposti applicativi, considerato l'esito della lite quanto alla misura del danno liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile la domanda proposta da avente ad oggetto la Parte_1 conferma dell'ordinanza cautelare emessa in data 8 gennaio 2024;
2. Accertata la responsabilità dei convenuti per i fatti descritti in premessa, condanna i convenuti, in solido tra loro nei confronti della parte attrice e tra i medesimi nella misura di cui all'articolo 1126 c.c., al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida in complessive euro 17852,42, oltre iva sulla somma di euro 2852,42, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata da;
Parte_2
4. Condanni convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed in euro 3809,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma , 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12066/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRITTELLA Parte_1 C.F._1 NI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FRITTELLA NI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 DA ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIA TEOFILO FOLENGO N. 49 ROMApresso il difensore avv. DA ANTONELLO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAVERSA Parte_2 C.F._2 MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE VERDI 15 4121 MODENApresso il difensore avv. LAVERSA MICHELE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo di essere Parte_1 proprietaria dell'appartamento sito in via Volturno 7, piano 4, int. 17, soggetto a fenomeni CP_1 infiltrativi provenienti dal sovrastante terrazzo avente anche funzione di lastrico solare di proprietà di
, tanto premesso, conveniva in giudizio il Parte_2 Controparte_2
, per ivi sentire confermare l'ordinanza emessa l'8.1.2024 in esito al procedimento Parte_2 promosso dall'attrice ai sensi dell'art. 1172 c.c. e sentire condannare i convenuti al rifacimento della impermeabilizzazione della terrazza e al risarcimento del danno nella misura di € 2.852,42, oltre IVA per i lavori di ripristino dell'appartamento e di € 60.000,00 per la mancata disponibilità dell'appartamento, spese vinte.
I convenuti si costituivano in giudizio con separate difese e si opponevano all'avversa domanda, di cui chiedevano il rigetto, con vittoria di spese di lite. Il spiegava anche domanda riconvenzionale Pt_1 di condanna dell'attrice e/o del convenuto al pagamento delle somme versate per il CP_1 pagina 1 di 3 rifacimento del manto del terrazzo, per la rimozione della veranda e per i consulenti tecnici nonché al risarcimento dei danni tutti subiti per inesatta esecuzione dei lavori di rifacimento del manto di impermeabilizzazione del terrazzo.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Rassegnate le conclusioni, il giudice concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
^^^^^^^
Quanto alle reiterate, in sede di precisazione delle conclusioni, richieste di ammissione delle prove orali articolate e della CTU, si richiama il contenuto dell'ordinanza del 19.12.2024, che sulle medesime ha provveduto, rigettandole.
Nel merito l'attrice ha proposto nei confronti dei convenuti una domanda per risarcimento danni da cose in custodia fondata sull'art. 2051 c.c.
Quest'ultima disposizione configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle situazioni immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della res in custodia. In particolare, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra la cosa danneggiata e l'evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, quale unico elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale. Consegue che fa capo al danneggiato l'onere della prova dell'esistenza di un danno e del nesso di causalità intercorrente tra l'evento dannoso e la res in custodia, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia o comunque dal fatto del terzo.
Ciò posto in punto di diritto, si osserva, in fatto, che i fenomeni infiltrativi, peraltro non contestati dai convenuti, e la loro ascrivibilità causale alla difettosa impermeabilizzazione della terrazza int. 20 del convenuto sono stati accertati dall'ing. nell'elaborato peritale a sua firma Persona_1 redatto nel procedimento promosso dall'attrice ai sensi dell'art. 1172 c.c. secondo un condivisibile iter logico argomentativo, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere fatte proprie dal giudicante senza lacune ed eccezioni.
Quanto emerso dalla espletata CTU consente, dunque, di ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto dell'attrice, avuto specifico riguardo alla sussistenza del danno all'immobile ed alla sua riconducibilità eziologica a beni di cui i convenuti sono custodi e come tali responsabili per l'omesso esercizio dei poteri di vigilanza nonché di intervento con i rimedi necessari per evitare danni a terzi, ai sensi degli artt. 2051 e 1126 c.c.
In ordine alle plurime domande formulate dalla parte attrice, si osserva che è inammissibile quella avente ad oggetto la conferma dell'ordinanza cautelare emessa in data 8.1.2024, posto che la finalità del presente giudizio non è quella di accertare la fondatezza di un provvedimento già emesso.
Accoglibile e fondata è, invece, la domanda risarcitoria avente ad oggetto i costi per il ripristino dell'appartamento dell'attrice, condivisibilmente stimati dal CTU in ragione di euro 2852,42, oltre iva, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, da porre a carico dei convenuti in solido e tra i medesimi da ripartire secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.
Parimenti è dovuto il danno conseguente alla mancata disponibilità del bene, posto che le infiltrazioni non hanno consentito l'utilizzo del vano servizio e del corridoio e hanno, dunque, pagina 2 di 3 inciso, pregiudicandolo, sulla possibilità di godimento dell'intero appartamento destinato a locazione turistica. Il pregiudizio che va risarcito è dovuto in considerazione del mancato utilizzo dell'immobile in sé in conseguenza dell'altrui violazione del dovere di custodia e per il quale, richiamato quanto già espresso in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., a nulla rileva la disponibilità ovvero la collaborazione manifestata per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni non seguita dalla effettiva rimozione delle stesse.
Tale voce di danno può essere stimata, con valutazione necessariamente equitativa, in ragione di euro 1000,00 mensili per 15 mensilità, considerato un ricavo di euro 100 al giorno per 10 giorni al mese, avuto riguardo alla superficie di 90 mq dell'immobile, alla zona di ubicazione vicino alla Stazione Termini, ai parametri ricavabili per le locazioni turistiche quali evidenziati nell'allegato 37 ma abbattuti in considerazione delle spese e delle tasse da detrarre ai guadagni ed alla circostanza che presuntivamente l'appartamento è locato effettivamente solo per 10 giorni al mese.
Consegue che va riconosciuto all'attrice un risarcimento nella misura di euro 15000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Deve, infine, essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dal Pt_1 perché priva delle ragioni di connessione di cui all'art. 36 c.p.c., oltre che generica.
Le spese eseguono la soccombenza. I compensi sono liquidati avuto riguardo allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (come dichiarato dall'attrice nell'atto di citazione), complessità bassa ed ai minimi, considerata la natura documentale della lite, che si è esaurita nell'arco di due udienze. Deve essere, infine, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., di cui non ricorrono i presupposti applicativi, considerato l'esito della lite quanto alla misura del danno liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile la domanda proposta da avente ad oggetto la Parte_1 conferma dell'ordinanza cautelare emessa in data 8 gennaio 2024;
2. Accertata la responsabilità dei convenuti per i fatti descritti in premessa, condanna i convenuti, in solido tra loro nei confronti della parte attrice e tra i medesimi nella misura di cui all'articolo 1126 c.c., al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida in complessive euro 17852,42, oltre iva sulla somma di euro 2852,42, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata da;
Parte_2
4. Condanni convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed in euro 3809,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma , 2 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
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