Articolo 11 della Legge 30 novembre 1952, n. 1844
Articolo 10Articolo 12
Versione
22 dicembre 1952
Art. 11.
Gli agenti straordinari sistemati a ruolo in forza della presente legge sono iscritti al fondo pensioni dalla data di decorrenza della nomina a ruolo.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1952