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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3295/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PATSCOT ER, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6821/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Delle Calabrie 242 84122 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2024 0054538159 000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1162/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto e prescrizione.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale indicata in epigrafe per mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017 , deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici, la prescrizione del diritto al recupero delle somme per decorso del termine di cui all'art. 5 del d.L. 30-12-1982
n. 953, nonchè di aver denunciato il 3.12.2016 il furto dell' automobile oggetto del tributo di cui alla cartella impugnata.
In tema di bollo auto, “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”
(art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione.
Con riferimento a quest'ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo di accertamento seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art.2953 cc.( si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007).
Secondo la Suprema Corte,infatti, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo;
in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale.
Nella fattispecie la cartella impugnata è stata notificata il 22.2.2025 ed è stata però preceduta da un atto prodromico, interruttivo della prescrizione, notificato il 16.5.2023 (ATTO DI ACCERTAMENTO E
CONTESTUALE IRROGAZIONE DI SANZIONI N. 734360304283/2017) il quale non è stato tempestivamente impugnato dal ricorrente, cosicchè il rapporto tributario sottostante non può più essere messo in discussione, nè risulta maturata l'invocata prescrizione triennale .
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti della parte resistente costituita.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PATSCOT ER, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6821/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Delle Calabrie 242 84122 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2024 0054538159 000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1162/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto e prescrizione.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale indicata in epigrafe per mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017 , deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici, la prescrizione del diritto al recupero delle somme per decorso del termine di cui all'art. 5 del d.L. 30-12-1982
n. 953, nonchè di aver denunciato il 3.12.2016 il furto dell' automobile oggetto del tributo di cui alla cartella impugnata.
In tema di bollo auto, “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”
(art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione.
Con riferimento a quest'ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo di accertamento seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art.2953 cc.( si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007).
Secondo la Suprema Corte,infatti, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo;
in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale.
Nella fattispecie la cartella impugnata è stata notificata il 22.2.2025 ed è stata però preceduta da un atto prodromico, interruttivo della prescrizione, notificato il 16.5.2023 (ATTO DI ACCERTAMENTO E
CONTESTUALE IRROGAZIONE DI SANZIONI N. 734360304283/2017) il quale non è stato tempestivamente impugnato dal ricorrente, cosicchè il rapporto tributario sottostante non può più essere messo in discussione, nè risulta maturata l'invocata prescrizione triennale .
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti della parte resistente costituita.