Art. 1.
Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, agli allievi carabinieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi finanzieri e agli allievi agenti di custodia delle carceri e' corrisposto, durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie, un assegno pari alla paga giornaliera ordinaria e con questa non cumulabile, nonche' il controvalore della razione viveri. Per il personale della Marina si ha riguardo alla paga spettante a terra.
Il controvalore della razione viveri e' corrisposto al predetto personale anche durante il periodo di licenza di convalescenza per infermita' dipendente da causa di servizio.
Il trattamento economico di cui ai precedenti commi decorre dal 1 gennaio 1974.
Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, agli allievi carabinieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi finanzieri e agli allievi agenti di custodia delle carceri e' corrisposto, durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie, un assegno pari alla paga giornaliera ordinaria e con questa non cumulabile, nonche' il controvalore della razione viveri. Per il personale della Marina si ha riguardo alla paga spettante a terra.
Il controvalore della razione viveri e' corrisposto al predetto personale anche durante il periodo di licenza di convalescenza per infermita' dipendente da causa di servizio.
Il trattamento economico di cui ai precedenti commi decorre dal 1 gennaio 1974.