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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/06/2024, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
291/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - Collegio B, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Silvia Blasi Presidente
2) dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n.v.g. 291/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Litoranea n. 128 (c.f. ) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
15.04.1962 (c.f. ) ed ivi residente a[...], C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Anna Panariello, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Torre Del Greco alla via A. De Gasperi n. 74
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 11.06.2024, i coniugi si sono riportati al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
PM, in data 15.04.2024, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.02.2024, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 10.07.1982 nel Comune di San Sebastiano al Vesuvio e che si sono separati consensualmente come risulta dal decreto di omologa del Tribunale di Napoli n. 26022/2014 del 18.03.2014.
1 Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno inteso proporre ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di divorzio, rappresentando che ciascun coniuge provvederà in autonomia al proprio mantenimento.
Ciò premesso, nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi per il giorno 16.04.2024, poi rinviata su richiesta delle parti all'udienza del 11.06.2024 - disponendo contestualmente, su richiesta delle medesime, la sostituzione di predetta udienza ex art 127 ter c.p.c.
- nelle note depositate i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso;
pertanto, pervenuto il parere del P.M. in data 15.04.2024, con ordinanza del 12.06.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto n. 26022/2014 del 18.03.2014.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione consensuale
(06.03.2014), terminato con decreto di omologa del 18.03.2014 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Ciò detto, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite dalle parti e indicate in dispositivo, le quali, non risultando in contrasto con norme imperative, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 15.02.2024, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Sebastiano al Vesuvio in data 10.07.1982 tra le parti in causa;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
- ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di San Sebastiano al Vesuvio per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge
2 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 5, parte 2, serie A, anno 1982 del Comune di San Sebastiano al Vesuvio);
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 12.06.2024.
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Silvia Blasi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - Collegio B, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Silvia Blasi Presidente
2) dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n.v.g. 291/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Litoranea n. 128 (c.f. ) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
15.04.1962 (c.f. ) ed ivi residente a[...], C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Anna Panariello, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Torre Del Greco alla via A. De Gasperi n. 74
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 11.06.2024, i coniugi si sono riportati al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
PM, in data 15.04.2024, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.02.2024, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 10.07.1982 nel Comune di San Sebastiano al Vesuvio e che si sono separati consensualmente come risulta dal decreto di omologa del Tribunale di Napoli n. 26022/2014 del 18.03.2014.
1 Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno inteso proporre ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di divorzio, rappresentando che ciascun coniuge provvederà in autonomia al proprio mantenimento.
Ciò premesso, nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi per il giorno 16.04.2024, poi rinviata su richiesta delle parti all'udienza del 11.06.2024 - disponendo contestualmente, su richiesta delle medesime, la sostituzione di predetta udienza ex art 127 ter c.p.c.
- nelle note depositate i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso;
pertanto, pervenuto il parere del P.M. in data 15.04.2024, con ordinanza del 12.06.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto n. 26022/2014 del 18.03.2014.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione consensuale
(06.03.2014), terminato con decreto di omologa del 18.03.2014 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Ciò detto, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite dalle parti e indicate in dispositivo, le quali, non risultando in contrasto con norme imperative, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 15.02.2024, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Sebastiano al Vesuvio in data 10.07.1982 tra le parti in causa;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
- ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di San Sebastiano al Vesuvio per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge
2 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 5, parte 2, serie A, anno 1982 del Comune di San Sebastiano al Vesuvio);
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 12.06.2024.
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Silvia Blasi
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