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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Federica Meloni Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Stefano Sartirana ammessa al patrocinio a spese dello Stato parte ricorrente contro nato a [...] il [...] Controparte_1
(c.f. ) C.F._2 parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno precisato le conclusioni come segue parte ricorrente: come da comparsa conclusionale del 11.10.2024;
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Per Rivolta D'Adda il 7.5.2011 e dalla loro unione è nato , a [...] il
5.9.2007.
Con decreto del 2.5.2019 questo Tribunale ha omologato l'accordo di Per separazione personale delle parti -che prevedeva l'affido condiviso di , con collocamento presso la madre;
un diritto di visita paterno “standard”, a fine settimana alternati e per due giorni infrasettimanali;
l'assegnazione della ex casa coniugale alla madre;
l'obbligo del di contribuire al mantenimento di CP_1
Per
versando ogni mese alla madre la somma di € 200,00-.
Con ricorso del 14.12.2023 la ha adito il presente Tribunale per la Pt_1 pronuncia del divorzio, chiedendo darsi sostanziale continuità alle condizioni della separazione, osservando come, dalla sua difficoltà nell'essere puntuale nel Per versamento dell'assegno di mantenimento di , il sia presente CP_1 nella vita del figlio, facendogli spesso visita, evidenziando tuttavia come, rispetto al momento della separazione, le proprie condizioni reddituali siano peggiorate, essendo disoccupata, chiedendo disporsi un assegno di mantenimento maggiori a carico del ed a favore del figlio. CP_1
Nonostante la regolarità della notifica, il non è comparso e non si è CP_1 costituito, venendo dichiarato contumace alla prima udienza del 16.5.2024, ove sono stati assunti i provvedimenti provvisori del caso.
L'unica attività istruttoria che si è reso necessario svolgere è consistita nell'acquisire informazioni sulla condizione reddituale del tramite la CP_1
Guardia di Finanza e l'INPS.
Dopo essere stato rimesso in istruttoria una prima volta, per approfondire la situazione reddituale del all'udienza del 16.4.2025 la causa è stata CP_1 trattenuta in decisione.
La domanda per il divorzio va accolta, perché sussistono le condizioni ex art. 3
c. II lettera b) l. 898/1970: l'accordo di separazione fra le parti è stato omologato da questo Tribunale il 2.5.2019; dalla prima udienza di comparizione sono decorsi ben oltre 6 mesi;
nessuna delle parti ha eccepito essere intervenuta riconciliazione.
Nel merito delle domande concernenti l'esercizio della responsabilità Per genitoriale, va confermato l'affido condiviso di ai genitori, stante le Per allegazioni di parte ricorrente dell'avere il ed un buon rapporto, CP_1
Per basato su una frequentazione assidua;
va confermato il collocamento di presso la madre, come è dato a far data dalla separazione e va disposta, per questa ragione, l'assegnazione alla della ex casa coniugale sita in Pt_1
Rivolta D'Adda, P.zza Mazzini n. 4, immobile da essa condotto in locazione;
va disposto, quanto a tempi e modi del diritto di visita paterno, nonché per le Per ferie, che si accordi direttamente con il padre, stante la buona relazione Per data fra di essi, stante il fatto che è un “grande adolescente”, avendo 16 Per anni e mezzo -con la precisazione che l'ascolto di non è stato disposto, essendo in presenza di statuizioni pienamente rispettose del suo principio di bigenitorialità-.
Quanto alle domande economiche di causa, considerato che la versa Pt_1 in critiche condizioni economiche -si vedano gli estratti del suo c/c-, non avendo un posto di lavoro -che invece aveva al momento della separazione-; considerato che il risulta viceversa avere trovato un posto di lavoro CP_1 fisso, che gli garantisce un reddito medio mensile pari a circa € 1300,00 (cfr. la nota pervenuta dalla Guardia di Finanza) e percepisce nell'interezza l'assegno Per unico per , dell'ammontare di € 201,00 al mese (cfr. la nota dell'INPS), va disposto che il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando a parte la somma di € 300,00 al mese, importo soggetto a rivalutazione Pt_1 secondo gli indici Istat, nonché contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, da intendersi disciplinate dal Protocollo di questo
Tribunale e va accolta la domanda della a che l'assegno unico sia Pt_1 attribuito nell'interezza ad essa madre (cfr. Cass. 4672/2025 “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale
INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”). Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, stante il carattere necessitato del presente giudizio, quanto allo status, stante il fatto che la contumacia del resistente non ha aggravato gli oneri probatori di parte ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 122/2024: dichiara lo scioglimento del matrimonio fra Parte_1
matrimonio contratto in Rivolta D'Adda il Controparte_1
7.5.2011 e iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune al n. 3
Parte I anno 2011;
dispone l'affido condiviso del figlio nato a [...], Persona_2 il 5.9.2007, con collocamento presso la madre;
dispone l'assegnazione a della ex casa coniugale, sita Parte_1 in Rivolta D'Adda, Piazza Mazzini n. 4;
dispone che il diritto di visita paterno e le vacanze sia esercitato secondo tempi e modi che padre e figlio concorderanno;
dispone che il contribuisca al mantenimento del figlio CP_1 versando a parte la somma di € 300,00 ogni 5 del mese, importo Pt_1 soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat-FOI, nonché contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, da intendersi disciplinate dal Protocollo di questo Tribunale;
Per_
dispone che l'a.u. per il minore sia versato nella misura del 100% alla madre;
Parte_1 dichiara le spese di lite non ripetibili;
così deciso in Cremona, 23.5.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivolta d'Adda;