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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
LL LO, EL
PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 225/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 239/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2
e pubblicata il 07/04/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08020250000529000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Per Ag.entrate - Riscossione - Perugia nessuno è presente nonostante ritualmente avvisati.
La parte presente insiste sulle proprie tesi e conclude come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La controversia attiene alla legittimità del fermo amministrativo disposto dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione su autoveicolo (Volkswagen Tiguan)di proprietà della ricorrente la quale possiede anche un autocarro.
La questione dirimente è se tale autoveicolo sia o meno strumentale all'esercizio dell'attività di impresa esercitata dalla ricorrente e dunque non assoggettabile a fermo ai sensi dell'art.86 D.p.r. 602/1973.
La C.G.T. di primo grado con sentenza 239/2025 ha respinto il ricorso con condanna alle spese di lite non ravvisando il requisito della strumentalità e non risultando l'iscrizione del bene nei registri contabili.
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello la sig.ra Ricorrente_1 mediante unico motivo lamentando la mancata considerazione da parte del primo giudice della comprovata iscrizione dell'autoveicolo nei registri contabili e comunque la sussistenza del requisito della strumentalità non essendo in possesso della patente di tipo C per guidare l'altro veicolo in possesso dell'impresa.
Invoca la ricorrente un precedente favorevole "inter partes" di questa Sezione (sent 245/25) secondo cui in una prospettiva funzionale la strumentalità deriva dall'essere l'autovettura in questione l'unica disponibile non avendo la sig.ra Ricorrente_1 la patente per la guida dell'autocarro.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto dell'appello richiamando la giurisprudenza tributaria consolidatasi in subiecta materia sulla nozione di strumentalità e sulla necessità che il bene sia iscritto nelle scritture contabili. Quanto al precedente di questa Sezione ne rileva allo stato la non definitività e la volontà di proporre ricorso in Cassazione.
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2026, udito il difensore di parte appellante, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-E' materia del contendere la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell' autoveicolo di proprietà dell'odierna appellante.
2.- Invoca parte appellante al fine di opporsi al fermo amministrativo la strumentalità della propria vettura oggetto degli atti gravati con l'esercizio dell'attività di impresa esercitata, la quale sarebbe comprovata oltre che dall'iscrizione del bene nei registri contabili dall'essere l'autoveicolo l'unico disponibile ed utilizzabile dalla titolare dell'impresa, come già ritenuto dall'adita Corte di Giustizia dell'Umbria con la sentenza n.
245/2025l
L'appello è infondato e deve essere respinto.
3.- Secondo il disposto di cui all'art.86 D.p.r. n. 602/1973 e s.m. è illegittima l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo se lo stesso è strumentale all'essercizio dell'attività o della professione svolta dal contribuente interessato dal fermo.
4.- La giurisprudenza sia di merito che di legittimità è pacifica nel richiedere che il contribuente fornisca la prova a suo carico della strumentalità intesa in senso restrittivo ed "essenziale" quale bene relativo all'organizzazione del lavoro ovvero facente parte dell'impresa o dell'attività professionale esercitata.
Il fermo non può essere apposto solo su quei beni relativi all'organizzazione del lavoro e, quindi, facenti parte dell'impresa o dell'attività professionale. Il veicolo deve quindi far parte, per sottrarsi al fermo, del complesso di beni e strumenti necessari a mandare avanti l'attività stessa. L'onere di dimostrare la strumentalità del bene grava sul contribuente (Comm. trib. reg. L'Aquila Abruzzo sez. VII, 1/10/2019, n. 810; in termini anche C.T.R. Lazio Roma sez. V, 9/04/2020, n. 1291; C.T.R. Emilia Romagna 30/02/2019, n. 323).
La strumentalità "essenziale" del bene non sussiste allorquando dunque un veicolo sia utilizzato per recarsi al lavoro dalla propria abitazione e dai clienti occorrendo invece che esso sia strumento inserito nei fattori di produzione del reddito commerciale, come ad esempio il taxi per un taxista o il furgone per una azienda di trasporti.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha da tempo accolto una nozione di strumentalità di tipo essenziale in tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 121 bis (ora 164) del d.P.R. n. 917 del
1986, laddove sono integralmente deducibili i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all'attività propria dell'impresa: è peraltro onere del contribuente dimostrare tale presupposto, quale fatto costitutivo del diritto alla integrale deduzione, ferma restando la presunzione di uso promiscuo dei mezzi che, pur essendo strumentali all'attività d'impresa, non sono indispensabili per l'esercizio della stessa (Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, n. 31031; Id. sez. trib., 26/06/2013, n. 16083).
Non rientra pertanto nel concetto di strumentalità come inteso dalla giurisprudenza l'uso promiscuo del bene.
5.- Tanto premesso va evidenziato che questa Sezione anche di recente ha aderito in toto a tale ricostruzione del quadro normativo di riferimento (C.G.T. Secondo Grado Umbria sez. II, 14 gennaio 2026, n. 16) diversamente da quanto precedentemente opinato con la sentenza n. 245/2025 favorevole all'odierna appellante, a nulla rilevando dunque la circostanza che l'autoveicolo di proprietà della contribuente sia l'unico di fatto utilizzabile nè la pur comprovata iscrizione nei registri contabili, non derivando da essa alcuna presunzione di strumentalità.
6.- Nel caso di specie dunque l'odierno appellante non ha fornito la prova pacificamente a suo carico della strumentalità dell'uso della propria autovettura, si che la pretesa azionata è infondata, come già correttamente statuito dal giudice di prime cure con motivazione sufficiente a ricostruire l'iter logico della decisione incentrato sulla fondamentale ed assorbente carenza del requisito della strumentalità.
Sussistono motivi equitativi per disporre la compensazione delle spese di lite atteso il citato precedente dell'adita Corte di Giustizia favorevole alla contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
LL LO, EL
PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 225/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 239/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2
e pubblicata il 07/04/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 08020250000529000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Per Ag.entrate - Riscossione - Perugia nessuno è presente nonostante ritualmente avvisati.
La parte presente insiste sulle proprie tesi e conclude come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La controversia attiene alla legittimità del fermo amministrativo disposto dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione su autoveicolo (Volkswagen Tiguan)di proprietà della ricorrente la quale possiede anche un autocarro.
La questione dirimente è se tale autoveicolo sia o meno strumentale all'esercizio dell'attività di impresa esercitata dalla ricorrente e dunque non assoggettabile a fermo ai sensi dell'art.86 D.p.r. 602/1973.
La C.G.T. di primo grado con sentenza 239/2025 ha respinto il ricorso con condanna alle spese di lite non ravvisando il requisito della strumentalità e non risultando l'iscrizione del bene nei registri contabili.
Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello la sig.ra Ricorrente_1 mediante unico motivo lamentando la mancata considerazione da parte del primo giudice della comprovata iscrizione dell'autoveicolo nei registri contabili e comunque la sussistenza del requisito della strumentalità non essendo in possesso della patente di tipo C per guidare l'altro veicolo in possesso dell'impresa.
Invoca la ricorrente un precedente favorevole "inter partes" di questa Sezione (sent 245/25) secondo cui in una prospettiva funzionale la strumentalità deriva dall'essere l'autovettura in questione l'unica disponibile non avendo la sig.ra Ricorrente_1 la patente per la guida dell'autocarro.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto dell'appello richiamando la giurisprudenza tributaria consolidatasi in subiecta materia sulla nozione di strumentalità e sulla necessità che il bene sia iscritto nelle scritture contabili. Quanto al precedente di questa Sezione ne rileva allo stato la non definitività e la volontà di proporre ricorso in Cassazione.
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2026, udito il difensore di parte appellante, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-E' materia del contendere la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell' autoveicolo di proprietà dell'odierna appellante.
2.- Invoca parte appellante al fine di opporsi al fermo amministrativo la strumentalità della propria vettura oggetto degli atti gravati con l'esercizio dell'attività di impresa esercitata, la quale sarebbe comprovata oltre che dall'iscrizione del bene nei registri contabili dall'essere l'autoveicolo l'unico disponibile ed utilizzabile dalla titolare dell'impresa, come già ritenuto dall'adita Corte di Giustizia dell'Umbria con la sentenza n.
245/2025l
L'appello è infondato e deve essere respinto.
3.- Secondo il disposto di cui all'art.86 D.p.r. n. 602/1973 e s.m. è illegittima l'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo se lo stesso è strumentale all'essercizio dell'attività o della professione svolta dal contribuente interessato dal fermo.
4.- La giurisprudenza sia di merito che di legittimità è pacifica nel richiedere che il contribuente fornisca la prova a suo carico della strumentalità intesa in senso restrittivo ed "essenziale" quale bene relativo all'organizzazione del lavoro ovvero facente parte dell'impresa o dell'attività professionale esercitata.
Il fermo non può essere apposto solo su quei beni relativi all'organizzazione del lavoro e, quindi, facenti parte dell'impresa o dell'attività professionale. Il veicolo deve quindi far parte, per sottrarsi al fermo, del complesso di beni e strumenti necessari a mandare avanti l'attività stessa. L'onere di dimostrare la strumentalità del bene grava sul contribuente (Comm. trib. reg. L'Aquila Abruzzo sez. VII, 1/10/2019, n. 810; in termini anche C.T.R. Lazio Roma sez. V, 9/04/2020, n. 1291; C.T.R. Emilia Romagna 30/02/2019, n. 323).
La strumentalità "essenziale" del bene non sussiste allorquando dunque un veicolo sia utilizzato per recarsi al lavoro dalla propria abitazione e dai clienti occorrendo invece che esso sia strumento inserito nei fattori di produzione del reddito commerciale, come ad esempio il taxi per un taxista o il furgone per una azienda di trasporti.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha da tempo accolto una nozione di strumentalità di tipo essenziale in tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 121 bis (ora 164) del d.P.R. n. 917 del
1986, laddove sono integralmente deducibili i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all'attività propria dell'impresa: è peraltro onere del contribuente dimostrare tale presupposto, quale fatto costitutivo del diritto alla integrale deduzione, ferma restando la presunzione di uso promiscuo dei mezzi che, pur essendo strumentali all'attività d'impresa, non sono indispensabili per l'esercizio della stessa (Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, n. 31031; Id. sez. trib., 26/06/2013, n. 16083).
Non rientra pertanto nel concetto di strumentalità come inteso dalla giurisprudenza l'uso promiscuo del bene.
5.- Tanto premesso va evidenziato che questa Sezione anche di recente ha aderito in toto a tale ricostruzione del quadro normativo di riferimento (C.G.T. Secondo Grado Umbria sez. II, 14 gennaio 2026, n. 16) diversamente da quanto precedentemente opinato con la sentenza n. 245/2025 favorevole all'odierna appellante, a nulla rilevando dunque la circostanza che l'autoveicolo di proprietà della contribuente sia l'unico di fatto utilizzabile nè la pur comprovata iscrizione nei registri contabili, non derivando da essa alcuna presunzione di strumentalità.
6.- Nel caso di specie dunque l'odierno appellante non ha fornito la prova pacificamente a suo carico della strumentalità dell'uso della propria autovettura, si che la pretesa azionata è infondata, come già correttamente statuito dal giudice di prime cure con motivazione sufficiente a ricostruire l'iter logico della decisione incentrato sulla fondamentale ed assorbente carenza del requisito della strumentalità.
Sussistono motivi equitativi per disporre la compensazione delle spese di lite atteso il citato precedente dell'adita Corte di Giustizia favorevole alla contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria respinge l'appello. Spese compensate.