Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 35
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Strumentalità dell'autoveicolo all'attività d'impresa

    La Corte ritiene che la strumentalità debba essere intesa in senso restrittivo ed essenziale, ovvero che il bene debba essere uno strumento necessario per l'attività d'impresa e non per uso promiscuo. L'iscrizione nei registri contabili non è di per sé sufficiente a dimostrare la strumentalità essenziale. L'appellante non ha fornito la prova della strumentalità essenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 35
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
    Numero : 35
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo