Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 17/04/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO (artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE II CIVILE
riunito in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Dario Giuseppe Papa Presidente dott. Ida Carnevale Giudice dott. Valentina Leggio Giudice relatore nel procedimento
R.G. N. 98/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da
(cod. fisc. ); Parte_1 C.F._1 visto il ricorso in data 4/11/2024, con il quale ha chiesto che venga Parte_1 aperta la propria liquidazione controllata;
vista la documentazione prodotta;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un
Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Varese;
B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269
CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
C) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
E) ricorre una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso.
Ritenuto:
che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di euro 850,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
PQM
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del debitore residente Parte_1 in Luino, via Filippo Turati n. 106;
NOMINA
Giudice delegato il dott. Valentina Leggio;
NOMINA Contr liquidatore l' avv. Alessandro Lombardini.
Dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 850,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina al liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Varese nella camera di consiglio della sezione seconda civile il
08/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Valentina Leggio dott. Dario Giuseppe Papa