CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/12/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 226/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), in persona del suo amministratore e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca de Munda (C.F.
– PEC: , elettivamente C.F._1 Email_1 domiciliato presso il di lui studio in Catanzaro alla via Alcide De Gasperi, 48
Appellante
E
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Matacena (C.F. – C.F._2
PEC: , elettivamente domiciliato presso il di lei Email_2 studio in Catanzaro alla Via Mario Greco, 21
Appellato
Conclusioni
Per : Parte_1
“Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, respinta e disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: in via preliminare: Sospendere la provvisoria esecutività e/o l'esecuzione della Sentenza n.
1291/2019 resa inter partes a definizione del giudizio di primo grado recante N. 3018/2013 R.G. del Tribunale Civile di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico,
Dott. Aleandro Zangari Del Prato, del 3 giugno 2019, pubblicata in data 5 luglio 2019
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine quinquennale, del credito presuntivamente vantato dal nei confronti del appellante Controparte_1 Parte_1 sotteso ai canoni idrici relativamente all'annualità 2005, in accoglimento di tutti i motivi di cui al presente atto;
Dichiarare, pertanto, non dovuta la somma di Euro 35.359,00, oltre eventuali interessi e spese, per come richiesti a detto titolo dal appellato;
CP_1
Per l'effetto, riformare e/o annullare, anche parzialmente ed anche in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio, l'impugnata Sentenza n. 1291/2019 resa inter partes a definizione del giudizio di primo grado recante N. 3018/2013 R.G. del Tribunale Civile di Catanzaro, Prima
Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, Dott. Aleandro Zangari Del Prato, del 3 giugno 2019, pubblicata in data 5 luglio 2019, per le motivazioni rassegnate con il presente atto di citazione in appello;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio relativamente al doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, respinta e disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
In via preliminare: Rigettare la richiesta di sospensiva dell'esecutività della Sentenza n.
1291/2019 resa inter partes a definizione del giudizio di primo grado recante N. 3018/2013 R.G. del Tribunale Civile di Catanzaro
NEL MERITO: rigettare l'appello promosso dal , in persona del suo Parte_1 amministratore legale rappresentante pro-tempore dott.ssa poiché CP_2 inammissibile, improponibile ed infondato in fatto ed in diritto e pertanto confermare la sentenza appellata
Con vittoria di spese e competenze di giudizio relativamente al doppio grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4 febbraio 2020, il Parte_1 ha proposto appello avvero la sentenza n. 1291/2019, emessa dal Tribunale di Catanzaro
[...] in data 3 giugno 2019, pubblicata in data 5 luglio 2019, con la quale è stata rigettata la domanda di accertamento negativo dei crediti vantati dal nei suoi confronti a titolo di Controparte_1 canoni idrici per le annualità 2004 e 2005, con condanna dell'odierno appellante alle spese di lite1.
Il Tribunale, applicando il principio della ragione più liquida e all'esito della disamina della documentazione prodotta, ha disatteso la domanda (proposta il 26 novembre 2013) sulla scorta della ritenuta interruzione della prescrizione derivate dalla istanza avanzata dal (il 18 Parte_1 settembre 2007) di rateizzazione delle somme dovute per gli anni 2003 e 2005 e del versamento
(il 22 luglio 2010) della somma di euro 8.000,00 quale “secondo acconto ruolo acqua 2004”; nello specifico, ha ritenuto che tali condotte costituissero riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione per i crediti non ancora prescritti e a rinunciare tacitamente alla stessa per quelli eventualmente già maturati.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto due motivi, sui quali più ampiamente infra, così rubricati:
- “Violazione e falsa applicazione degli atti di causa – erronea valutazione delle risultanze processuali e probatorie: contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”;
- “Sulla inesistenza della notificazione dell'avviso n. 78 del 17.10.2010, prot. 4521, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.”.
Con comparsa depositata in data 18 settembre 2020, si è costituito il;
Controparte_1 resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto sulla scorta della sua ritenuta infondatezza.
La Corte, con ordinanza del 25 novembre 2020, viste le note di trattazione scritta e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa all'udienza del 14 novembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 24 settembre 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, il Collegio ha assegnato la causa a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine assegnato, le parti hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali e note di replica.
Le valutazioni della Corte §1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado assumendo che i riconoscimenti di debito operati dal con le istanze di rateizzazione Parte_1
e versamento di parte della somma dovuta non avrebbero potuto condurre a ritenere interrotta la prescrizione delle somme dovute a titolo di canone idrico per l'anno 2005.
A fondamento della tesi, l'appellante ha posto una segmentata e puntuale ricostruzione della vicenda, segnata, per quanto qui rileva, dal fatto:
a) che in data 24 settembre 2017 era stata formalizzata istanza di rateizzazione della somma di euro 110.757,63 dovuta per le annualità 2003, 2004 e 2005;
b) che in data 30 ottobre 2007, a fronte del primo diniego di rateizzazione della somma, era stata avanzata nuova istanza con riduzione del termine di pagamento da 60 a 36 rate;
c) che in data 22 luglio 2010 era stato operato il versamento dell'importo di euro 8.000 a titolo di secondo acconto ruolo acqua 2004.
Sulla scorta di tanto ha analiticamente sottoposto a critica la parte della decisione del giudice di primo grado relativamente alla ritenuta valenza interruttiva, anche per l'anno 2005, del versamento operato solo in relazione alle somme dovute per l'anno 2004.
Ha quindi avanzato la tesi secondo la quale, a fronte dell'unico atto eventualmente interruttivo individuabile nella missiva del 30 ottobre 2007, al momento di introduzione della domanda tesa ad ottenere l'accertamento negativo del credito anche per l'anno 2005, il 26 novembre 2013, il termine quinquennale estintivo della pretesa – secondo la previsione applicabile ratione temporis – per l'anno da ultimo menzionato era integralmente consumato.
A fronte di tanto si collocano le difese del che ha sostanzialmente Controparte_1 riproposto le tesi esposte in sentenza, assumendo che l'intervenuto pagamento della somma operata in data 22 luglio 2010 valesse a determinare l'interruzione della prescrizione anche per le somme rivendicate per l'annualità 2005.
Il motivo è fondato.
Invero, pure a fronte della ribadita validità della tesi secondo la quale la domanda di rateizzazione del debito comporta il riconoscimento del debito idoneo a determinare, ai sensi dell'art. 2944 c.c., l'interruzione della prescrizione (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 24 aprile 2017 n.
10327) alla stessa stregua del pagamento parziale circostanziato (cfr. Cass. Civ. Sez. 6-1,
Ordinanza del 27 marzo 2017 n. 7820), non può non osservarsi che un solo atto di riconoscimento del debito afferente all'annualità 2005 risulta riconoscibile: esso è dato dalla richiesta di rateizzazione avanzata dapprima il 24 settembre 2007, poi reiterata in data 30 ottobre 2007. Non può certamente essere riconosciuto valore interruttivo dell'ulteriore nuovo corso della prescrizione al pagamento operato il 22 luglio 2010 in rapporto alla annualità 2004.
E tanto per un articolato ordine di ragioni: il pagamento non è stato reso in ossequio alla proposta di rateizzazione avanzata, omnicomprensiva, posto che essa avrebbe postulato il versamento delle somme entro un termine non rispettato;
circostanza che, in uno con la mancata formalizzazione per iscritto di accordo complessivo, conduce a ritenere decisiva l'imputazione di pagamento operata dal condominio debitore al momento del versamento delle somme, con esplicita menzione della causale relativa all'annualità 2004.
In definitiva, sulla scorta di quanto precede, nessun valore interruttivo della prescrizione per l'annualità successiva può essere riconosciuta alla condotta solutoria tenuta dal Parte_1 nei termini sopra indicati.
Non meritevole, dunque, di positiva valutazione si profila la assiomatica e complessiva valutazione resa sul punto da parte del giudice di primo grado.
§2
Quanto precede, evidentemente, introduce l'ulteriore tema portato alla cognizione del giudice di secondo grado dall'appellante che, sagacemente, ha avanzato la tesi secondo la quale non avrebbe potuto assurgere a rilievo l'intervenuta notifica, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dell'avviso di pagamento n. 78 ricevuto dall'amministratore in data 5 gennaio 2011. CP_3
Tesi anche questa resistita dall'Amministrazione impositrice, che dal canto suo ha sostenuto la piena validità della consegna dell'avviso predetto, così efficacemente riproponendo l'eccezione già sollevata sul punto nel giudizio di primo grado.
Ed il dato appare, in tutta evidenza, dirimente ai fini di causa, posto che ove fosse ritenuta valida la notifica della richiesta di pagamento della somma relativa all'annualità 2005 in data 5 gennaio 2011, nessun termine prescrizionale quinquennale sarebbe decorso al momento dell'introduzione della domanda volta ad ottenere la dichiarazione dell'inesistenza del debito, il 26 novembre 2013.
Il thema disputandum è allora definitivamente offerto dalla valutazione della correttezza della notifica dell'atto da ultimo menzionato.
Essa è stata dichiaratamente operata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., posto che così ha annotato il messo notificatore: “mi sono recato in via C.da Gebiola – PortoRhoca di questo comune dove ha la residenza / dimora / domicilio fiscale / l'ufficio / esercita l'industria / il commercio il per procedere alla notifica del presente atto. Non avendo trovato il Parte_1 predetto destinatario od altri soggetti idonei a ricevere l'atto (ovvero per il rifiuto dei soggetti idonei a ricevere l'atto) ho avviato la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c., affiggendo avviso alla porta dell'abitazione / ufficio / azienda in busta chiusa e sigillata. Ho poi proceduto al deposito dell'atto, in busta sigillata, nella casa comunale dando notizia al destinatario con lettera raccomandata A.R. n. 13598190326-7, inviata per la spedizione all'ufficio postale di e CP_1 spedendo, altresì, avviso anche all'Amministratore del Condominio, Sig.ra , residente CP_3
a Catanzaro in Via Barrio 19”.
Si legge ancora in calce, “Non avendo trovato all'indirizzo né l'amministratore condominiale o altre persone a cui lasciare il presente avviso. Ho dato notizia dell'avvenuto deposito mediante l'invio di racc. A/R al condominio ed avvisando altresì l'amministratore sig.
, Via Barrio 19, Catanzaro”. CP_3
Appaiono rispettate le modalità dettate dall'art. 140 c.p.c., divenendo irrilevante quanto sostenuto dall'appellante in punto di mancata indicazione del numero della seconda raccomandata, essendo comunque emerso che la raccomandata A.R. n. 13598190326-7 postale Controparte_4 di all'indirizzo di qualificata amministratore del CP_1 Parte_2 CP_3
Parte_1
Ne discende la carenza di pregio dell'argomentazione posta a base del secondo motivo d'appello e, alla luce della riproposizione della specifica eccezione in parte qua sollevata dal circa la inconfigurabilità della consumazione del termine prescrizionale, la Controparte_1 necessità di confermare, seppure con diversa motivazione, la decisione resa dal giudice di primo grado.
A fronte della conclamata soccombenza registrata dal appellante, le spese Parte_1 processuali anche di questa fase del giudizio devono essere poste a suo carico;
tenuto conto di quanto dettato dal DM 55/2014 e dal DM 147/2022, vengono liquidate come da dispositivo per causa del valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000, parametro medio.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dell'obbligo per il appellante di versare Parte_1 una somma pari a quella corrisposta per contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 avverso la sentenza n. 1291/2019, emessa dal Tribunale di Catanzaro, in data 3 giugno 2019, pubblicata in data 5 luglio 2019, non notificata, così dispone:
1) rigetta l'appello e conferma, con diversa motivazione, la sentenza impugnata;
2) condanna il al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
che liquida in euro 9.991 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_1 forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo per l'appellante di versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della controparte;
spese che si liquidano, in considerazione del valore della controversia e dell'assenza di una fase istruttoria in proposito, in complessivi € 7.100,00, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa dovuti, come per legge;
”
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Politano Presidente rel.,
Dott. Pietro Scuteri Consigliere,
Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 226/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 24 settembre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), in persona del suo amministratore e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca de Munda (C.F.
– PEC: , elettivamente C.F._1 Email_1 domiciliato presso il di lui studio in Catanzaro alla via Alcide De Gasperi, 48
Appellante
E
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Matacena (C.F. – C.F._2
PEC: , elettivamente domiciliato presso il di lei Email_2 studio in Catanzaro alla Via Mario Greco, 21
Appellato
Conclusioni
Per : Parte_1
“Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, respinta e disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: in via preliminare: Sospendere la provvisoria esecutività e/o l'esecuzione della Sentenza n.
1291/2019 resa inter partes a definizione del giudizio di primo grado recante N. 3018/2013 R.G. del Tribunale Civile di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico,
Dott. Aleandro Zangari Del Prato, del 3 giugno 2019, pubblicata in data 5 luglio 2019
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine quinquennale, del credito presuntivamente vantato dal nei confronti del appellante Controparte_1 Parte_1 sotteso ai canoni idrici relativamente all'annualità 2005, in accoglimento di tutti i motivi di cui al presente atto;
Dichiarare, pertanto, non dovuta la somma di Euro 35.359,00, oltre eventuali interessi e spese, per come richiesti a detto titolo dal appellato;
CP_1
Per l'effetto, riformare e/o annullare, anche parzialmente ed anche in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio, l'impugnata Sentenza n. 1291/2019 resa inter partes a definizione del giudizio di primo grado recante N. 3018/2013 R.G. del Tribunale Civile di Catanzaro, Prima
Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, Dott. Aleandro Zangari Del Prato, del 3 giugno 2019, pubblicata in data 5 luglio 2019, per le motivazioni rassegnate con il presente atto di citazione in appello;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio relativamente al doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro, respinta e disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
In via preliminare: Rigettare la richiesta di sospensiva dell'esecutività della Sentenza n.
1291/2019 resa inter partes a definizione del giudizio di primo grado recante N. 3018/2013 R.G. del Tribunale Civile di Catanzaro
NEL MERITO: rigettare l'appello promosso dal , in persona del suo Parte_1 amministratore legale rappresentante pro-tempore dott.ssa poiché CP_2 inammissibile, improponibile ed infondato in fatto ed in diritto e pertanto confermare la sentenza appellata
Con vittoria di spese e competenze di giudizio relativamente al doppio grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 4 febbraio 2020, il Parte_1 ha proposto appello avvero la sentenza n. 1291/2019, emessa dal Tribunale di Catanzaro
[...] in data 3 giugno 2019, pubblicata in data 5 luglio 2019, con la quale è stata rigettata la domanda di accertamento negativo dei crediti vantati dal nei suoi confronti a titolo di Controparte_1 canoni idrici per le annualità 2004 e 2005, con condanna dell'odierno appellante alle spese di lite1.
Il Tribunale, applicando il principio della ragione più liquida e all'esito della disamina della documentazione prodotta, ha disatteso la domanda (proposta il 26 novembre 2013) sulla scorta della ritenuta interruzione della prescrizione derivate dalla istanza avanzata dal (il 18 Parte_1 settembre 2007) di rateizzazione delle somme dovute per gli anni 2003 e 2005 e del versamento
(il 22 luglio 2010) della somma di euro 8.000,00 quale “secondo acconto ruolo acqua 2004”; nello specifico, ha ritenuto che tali condotte costituissero riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione per i crediti non ancora prescritti e a rinunciare tacitamente alla stessa per quelli eventualmente già maturati.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto due motivi, sui quali più ampiamente infra, così rubricati:
- “Violazione e falsa applicazione degli atti di causa – erronea valutazione delle risultanze processuali e probatorie: contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”;
- “Sulla inesistenza della notificazione dell'avviso n. 78 del 17.10.2010, prot. 4521, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.”.
Con comparsa depositata in data 18 settembre 2020, si è costituito il;
Controparte_1 resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto sulla scorta della sua ritenuta infondatezza.
La Corte, con ordinanza del 25 novembre 2020, viste le note di trattazione scritta e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato la causa all'udienza del 14 novembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, a seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda
Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 24 settembre 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, il Collegio ha assegnato la causa a sentenza con fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel termine assegnato, le parti hanno provveduto a depositare le rispettive comparse conclusionali e note di replica.
Le valutazioni della Corte §1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado assumendo che i riconoscimenti di debito operati dal con le istanze di rateizzazione Parte_1
e versamento di parte della somma dovuta non avrebbero potuto condurre a ritenere interrotta la prescrizione delle somme dovute a titolo di canone idrico per l'anno 2005.
A fondamento della tesi, l'appellante ha posto una segmentata e puntuale ricostruzione della vicenda, segnata, per quanto qui rileva, dal fatto:
a) che in data 24 settembre 2017 era stata formalizzata istanza di rateizzazione della somma di euro 110.757,63 dovuta per le annualità 2003, 2004 e 2005;
b) che in data 30 ottobre 2007, a fronte del primo diniego di rateizzazione della somma, era stata avanzata nuova istanza con riduzione del termine di pagamento da 60 a 36 rate;
c) che in data 22 luglio 2010 era stato operato il versamento dell'importo di euro 8.000 a titolo di secondo acconto ruolo acqua 2004.
Sulla scorta di tanto ha analiticamente sottoposto a critica la parte della decisione del giudice di primo grado relativamente alla ritenuta valenza interruttiva, anche per l'anno 2005, del versamento operato solo in relazione alle somme dovute per l'anno 2004.
Ha quindi avanzato la tesi secondo la quale, a fronte dell'unico atto eventualmente interruttivo individuabile nella missiva del 30 ottobre 2007, al momento di introduzione della domanda tesa ad ottenere l'accertamento negativo del credito anche per l'anno 2005, il 26 novembre 2013, il termine quinquennale estintivo della pretesa – secondo la previsione applicabile ratione temporis – per l'anno da ultimo menzionato era integralmente consumato.
A fronte di tanto si collocano le difese del che ha sostanzialmente Controparte_1 riproposto le tesi esposte in sentenza, assumendo che l'intervenuto pagamento della somma operata in data 22 luglio 2010 valesse a determinare l'interruzione della prescrizione anche per le somme rivendicate per l'annualità 2005.
Il motivo è fondato.
Invero, pure a fronte della ribadita validità della tesi secondo la quale la domanda di rateizzazione del debito comporta il riconoscimento del debito idoneo a determinare, ai sensi dell'art. 2944 c.c., l'interruzione della prescrizione (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 24 aprile 2017 n.
10327) alla stessa stregua del pagamento parziale circostanziato (cfr. Cass. Civ. Sez. 6-1,
Ordinanza del 27 marzo 2017 n. 7820), non può non osservarsi che un solo atto di riconoscimento del debito afferente all'annualità 2005 risulta riconoscibile: esso è dato dalla richiesta di rateizzazione avanzata dapprima il 24 settembre 2007, poi reiterata in data 30 ottobre 2007. Non può certamente essere riconosciuto valore interruttivo dell'ulteriore nuovo corso della prescrizione al pagamento operato il 22 luglio 2010 in rapporto alla annualità 2004.
E tanto per un articolato ordine di ragioni: il pagamento non è stato reso in ossequio alla proposta di rateizzazione avanzata, omnicomprensiva, posto che essa avrebbe postulato il versamento delle somme entro un termine non rispettato;
circostanza che, in uno con la mancata formalizzazione per iscritto di accordo complessivo, conduce a ritenere decisiva l'imputazione di pagamento operata dal condominio debitore al momento del versamento delle somme, con esplicita menzione della causale relativa all'annualità 2004.
In definitiva, sulla scorta di quanto precede, nessun valore interruttivo della prescrizione per l'annualità successiva può essere riconosciuta alla condotta solutoria tenuta dal Parte_1 nei termini sopra indicati.
Non meritevole, dunque, di positiva valutazione si profila la assiomatica e complessiva valutazione resa sul punto da parte del giudice di primo grado.
§2
Quanto precede, evidentemente, introduce l'ulteriore tema portato alla cognizione del giudice di secondo grado dall'appellante che, sagacemente, ha avanzato la tesi secondo la quale non avrebbe potuto assurgere a rilievo l'intervenuta notifica, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dell'avviso di pagamento n. 78 ricevuto dall'amministratore in data 5 gennaio 2011. CP_3
Tesi anche questa resistita dall'Amministrazione impositrice, che dal canto suo ha sostenuto la piena validità della consegna dell'avviso predetto, così efficacemente riproponendo l'eccezione già sollevata sul punto nel giudizio di primo grado.
Ed il dato appare, in tutta evidenza, dirimente ai fini di causa, posto che ove fosse ritenuta valida la notifica della richiesta di pagamento della somma relativa all'annualità 2005 in data 5 gennaio 2011, nessun termine prescrizionale quinquennale sarebbe decorso al momento dell'introduzione della domanda volta ad ottenere la dichiarazione dell'inesistenza del debito, il 26 novembre 2013.
Il thema disputandum è allora definitivamente offerto dalla valutazione della correttezza della notifica dell'atto da ultimo menzionato.
Essa è stata dichiaratamente operata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., posto che così ha annotato il messo notificatore: “mi sono recato in via C.da Gebiola – PortoRhoca di questo comune dove ha la residenza / dimora / domicilio fiscale / l'ufficio / esercita l'industria / il commercio il per procedere alla notifica del presente atto. Non avendo trovato il Parte_1 predetto destinatario od altri soggetti idonei a ricevere l'atto (ovvero per il rifiuto dei soggetti idonei a ricevere l'atto) ho avviato la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c., affiggendo avviso alla porta dell'abitazione / ufficio / azienda in busta chiusa e sigillata. Ho poi proceduto al deposito dell'atto, in busta sigillata, nella casa comunale dando notizia al destinatario con lettera raccomandata A.R. n. 13598190326-7, inviata per la spedizione all'ufficio postale di e CP_1 spedendo, altresì, avviso anche all'Amministratore del Condominio, Sig.ra , residente CP_3
a Catanzaro in Via Barrio 19”.
Si legge ancora in calce, “Non avendo trovato all'indirizzo né l'amministratore condominiale o altre persone a cui lasciare il presente avviso. Ho dato notizia dell'avvenuto deposito mediante l'invio di racc. A/R al condominio ed avvisando altresì l'amministratore sig.
, Via Barrio 19, Catanzaro”. CP_3
Appaiono rispettate le modalità dettate dall'art. 140 c.p.c., divenendo irrilevante quanto sostenuto dall'appellante in punto di mancata indicazione del numero della seconda raccomandata, essendo comunque emerso che la raccomandata A.R. n. 13598190326-7 postale Controparte_4 di all'indirizzo di qualificata amministratore del CP_1 Parte_2 CP_3
Parte_1
Ne discende la carenza di pregio dell'argomentazione posta a base del secondo motivo d'appello e, alla luce della riproposizione della specifica eccezione in parte qua sollevata dal circa la inconfigurabilità della consumazione del termine prescrizionale, la Controparte_1 necessità di confermare, seppure con diversa motivazione, la decisione resa dal giudice di primo grado.
A fronte della conclamata soccombenza registrata dal appellante, le spese Parte_1 processuali anche di questa fase del giudizio devono essere poste a suo carico;
tenuto conto di quanto dettato dal DM 55/2014 e dal DM 147/2022, vengono liquidate come da dispositivo per causa del valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000, parametro medio.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dell'obbligo per il appellante di versare Parte_1 una somma pari a quella corrisposta per contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 avverso la sentenza n. 1291/2019, emessa dal Tribunale di Catanzaro, in data 3 giugno 2019, pubblicata in data 5 luglio 2019, non notificata, così dispone:
1) rigetta l'appello e conferma, con diversa motivazione, la sentenza impugnata;
2) condanna il al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
che liquida in euro 9.991 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_1 forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo per l'appellante di versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 dicembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Biagio Politano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della controparte;
spese che si liquidano, in considerazione del valore della controversia e dell'assenza di una fase istruttoria in proposito, in complessivi € 7.100,00, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa dovuti, come per legge;
”