Art. 3.
All' art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti comma:
"Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro avvenuto posteriormente al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi dopo tale data con grado di inabilita' permanente in forma definita non superiore al 20 per cento, e' data facolta' di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta in base alle tabelle approvate con il decreto Ministeriale 16 febbraio 1938 e modificate con il decreto Ministeriale 31 luglio 1942.
Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1949 o per malattia professionale manifestatasi prima di tale data con grado di inabilita' permanente in forma definita non superiore al 29 per cento e' data facolta' di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale, calcolato in base alle tabelle di cui al comma precedente, della ulteriore rendita dovuta, maggiorata del 250 per cento.
In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita' permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilita' e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall' art. 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276 , e dell'art. 52, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200 ".
All' art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti comma:
"Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro avvenuto posteriormente al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi dopo tale data con grado di inabilita' permanente in forma definita non superiore al 20 per cento, e' data facolta' di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta in base alle tabelle approvate con il decreto Ministeriale 16 febbraio 1938 e modificate con il decreto Ministeriale 31 luglio 1942.
Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1949 o per malattia professionale manifestatasi prima di tale data con grado di inabilita' permanente in forma definita non superiore al 29 per cento e' data facolta' di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale, calcolato in base alle tabelle di cui al comma precedente, della ulteriore rendita dovuta, maggiorata del 250 per cento.
In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita' permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilita' e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall' art. 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276 , e dell'art. 52, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200 ".